RISPOSTA A QUESITO
ISTITUTO
COMPRENSIVO di Via della Tenuta di Torrenova
VIA
DELLA TENUTA DI TORRENOVA,130‑00133 ROMA Tel. /Fax 06‑2022705
COD.MEC.
RMIC852001. E‑mail. smsdecurtis@tin.it
Prot.
n.1863 del 26/10/2000
All'
AVVVOCATURA DELLO STATO
Oggetto:
QUESITO
Si
sottopone all'attenzione dì codesta spettabile Avvocatura la costituzione con
atto notarile che si acclude in copia, di una associazione di scuole romane, 16°
distretto scolastico, volato e deliberato dai consigli di istituto delle singole
unità scolastiche, in stretta osservanza di quanto C previsto dal comma 10
dell'art. 21 della legge 59 del 97 e dall'ari. 97 e dall'ari. 7 del D.P.R. 275
del 99 recante norme di autonomie scolastica,
Le
ragioni dell'associazione individuata nelle norme appena citale, hanno, nel loro
complesso, lo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, di uniformare e
migliorare il servizio scolastico nel territorio, rendendolo più vicino alle
esigenze dell'utenza.
E'
evidente che le scuole , su cui sono piovute con l'autonomia e l'acquisizione
delle personalità giuridica innumerevoli incombenze precedentemente assolte
dall'amministrazione centrale, che ora si limita a fornire le linee generali di
indirizzo, potrebbero trarre notevoli vantaggi nel dar mandato ad uno o più
capi d'istituto, rappresentanti legali delle istituzioni scolastiche di curare
taluni questioni di interesse comune. Quindi al fine di utilizzare al meglio le
risorse delle scuole, anche di tifo economico, al fine di interloquire, per
questioni comuni, con gli enti locali, con maggiore autorevolezza e con minore
dispendio di energie, per poter stipulare convenzioni con Enti e Università
accordi di sviluppo territoriale e altro, si è ritenuto opportuno, da parte di
24 scuole del 16° distretto scolastico, in sintonia con quanto suggerito dalla
stessa nonna, dar corpo ad accordi verbali con atto notarile passo , a nostro
avviso, indispensabile per rendere più solìdi e certi i legami e gli impegni,
concrete le possibilità di sviluppo.
Alla
luce di quanto esposto si richiedono, a codesta spettabile avvocatura, di
esprimere un parere sulla legittimità dell'atto associativo, sullo statuto
dell'associazione. di individuarne vincoli e limiti c i poteri di rappresentanza
ad esse assegnabili.
Infine
visto che il comma 10 dell'articolo 7 del D,P,R. 275 del marzo 99, regolamento
in materia di autonomia scolastica, recita testualmente " le Istituzioni
scolastiche possono costituire o aderire a "consorzi" pubblici e
privati”, in quale tipo di identificazione giuridica, codesto ufficio, ritenga
riscontri detto consorzio.
Distinti
saluti.
Roma,
26 ottobre 2000
IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe ALESI
PARERE
AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO
Roma,
15 Marzo 2001
REGISTRI
PARTENZA
N. 035231
CS
N. 18464/00-FG
OGGETTO:
QUESITO C/ISTRUZIONE
AL
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO DI GABINETTO ROMA
(segue
nota del 5.1.2001)
ALL'ISTITUTO
COMPRENSIVO DI VIA TENUTA DI TERRANOVA
VIA
TENUTA DI TERRANOVA, 130 - 00133 ROMA
Con
la nota a margine codesto istituto chiedeva a questo G.U. un parere circa la
natura e la disciplina dell'accordo in rete stipulato tra diverse scuole della
città di Roma. A1 riguardo, si rappresenta quanto segue in punto di diritto.
L'art.7
del d.p.r.275/99, prevede tre modalità di collaborazione tra Scuole ed altri
enti pubblici o privati:
a)
gli accordi in rete tra Scuole
b)
le convenzioni con enti pubblici o privati
c)
la istituzione o l'adesione a consorzi pubblici o privati.
L'accordo
in rete può avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione
e sviluppo, formazione e aggiornamento.
Ma
anche può anche concernere attività amministrative delle Scuole o addirittura
la contabilità "ferma restando la autonomia dei singoli bilanci". Può
riguardare anche l'acquisto di beni o servizi, l'organizzazione e altre attività
coerenti con il raggiungimento delle finalità istituzionali.
La
competenza per l'approvazione dell'accordo spetta al Consiglio di Istituto o di
circolo e - per le finalità didattiche - al collegio dei docenti
delle singole scuole interessate.
Sotto
il profilo organizzativo, l'accordo individua l'organo responsabile della
gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua
durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e
finanziarie messe a disposizione dalla rete delle singole istituzioni.
L'accordo
è depositato presso la segreteria delle Scuole, ove gli interessati possono
prenderne visione ed estrarne copia.
Gli
accordi in rete sono aperti a tutte le istituzioni scolastiche che intendano
parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete
delle istituzioni scolastiche che presentino situazioni di necessità.
Quando
sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono
essere definiti in modo da
consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e
competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale.
Dal
regime sopra esposto emerge il carattere associativo della "rete di
scuole": dalla previsione di un fondo comune a quella di un organo
responsabile della gestione delle risorse.
Occorre
a tal punto chiedersi quale sia la natura giuridica delle "reti tra
scuole", al fine di applicare la disciplina relativa, per quanto non
regolato dalla norma.
Al
riguardo, considerata la natura pubblica delle scuole facenti parte della rete,
sembra che gli stessi siano riconducibili alla lata previsione dell'art. 15
della legge 241/90 (1)
In
base a tale normativa, "le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune.Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5".
I
commi richiamati dall'art. 11 della legge 241/90 (norma che disciplina gli
accordi sostitutivi di provvedimenti), prevedono la applicazione ai medesimi dei
"principi del codice civile in materia di obbligazione e contratti in
quanto compatibili" (comma 2); inoltre "gli accordi sostitutivi di
provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi
ultimi" (comma 3), e infine:"le controversie in materia di formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".
Per
quanto concerne la disciplina relativa alla rete tra scuole , si ritiene quindi
applicabile - in virtù dell'espresso richiamo dell'art. 15 della Legge
241/90 - la disciplina codicistica, per le parti non regolate dall'art. 7 del D.P.R. 275/99.
Sebbene
il comma 2 art. 11 richiamato faccia espresso riferimento alle obbligazioni e
contratti (e non quindi al libro primo, che disciplina le persone fisiche e
giuridiche), è pur vero che le associazioni vengono costituite con contratto
(contratti di comunione di scopo, categoria diversa da quella dei contratti di
scambio).
Pertanto,
in virtù del suesposto richiamo, anche la disciplina relativa alle associazioni
pare applicabile alle reti di scuole, nella parti non regolate dalla normativa,
es. per quanto concerne il diritto di recesso delle singole
scuole alla rete, o in relazione alla responsabilità patrimoniale per le
obbligazioni assunte dalla rete di scuole.
E
ciò perché come detto, la struttura delineata per le reti di scuole ha
carattere associativo in quanto diretto a creare un vincolo tra le scuole, per
la gestione in comune di interessi delle medesime.
Può
sorgere, però, il dubbio circa la disciplina da applicare, se quella relativa
alle associazioni riconosciute o non riconosciute come persone giuridiche.
Sembra
doversi optare per la seconda ipotesi.
La
struttura associativa delle reti di scuole, non determina la nascita di una
nuova persona giuridica, pubblica o privata, e ciò per un duplice ordine di
ragioni.
Innanzitutto
la personalità giuridica pubblica è sempre conferita con legge, sì da
ipotizzarsi unioni di enti pubblici senza personalità giuridica.
Inoltre,
la configurazione di una nuova persona giuridica, sembra in contrasto con la
ratio della normativa di riforma, diretta a rendere sempre più indipendenti (se
pure permettendo forme di collaborazione), le scuole, evitando di creare
strutture che si sostituiscano alle stesse.
*************
Relativamente
semplice sembra la differenza di struttura tra le reti di scuole e le
convenzioni con università, enti pubblici e privati, prevista dall'art. 7,
comma 8 ("le scuole, sia singolarmente che collegate in rete possono
stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni,
enti associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro
apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”) e comma 9 ("anche al
di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono
promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di
attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più
scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale").
I
predetti accordi, infatti, sono stipulati anche con soggetti diversi dalle
scuole e diretti a soddisfare specifiche necessità.
Più
complessa sembra, invece, la distinzione tra le reti di scuole e i consorzi,
che le istituzioni scolastiche possono costituire o a cui possono aderire
("le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi
pubblici e privati per assolvete compiti istituzionali coerenti col Piano
dell'offerta formativa di cui all'art.3 e per l'acquisizione di servizi e beni
che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo”).
Come
è noto il consorzio costituisce una entità giuridica assai variegata e
presente sia nel diritto privato che in quello amministrativo.
Secondo
la disciplina civilistica (art. 2602 cc. e segg.)con il contratto di consorzio
più imprenditori costituiscono una organizzazione comune per la disciplina o
per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
La
causa del contratto di consorzio non è limitata solamente alla disciplina
della concorrenza tra imprenditori, ma ha un ambito più vasto, grazie al
quale il contratto si rivela concepito quale strumento di collaborazione
generale tra imprese diverse, volto a realizzare le più razionali ed
opportune sinergie (Cass.3163/1985).
La
normativa privatistica distingue i consorzi con attività interna, da quelli
con attività esterna (art.2612: v. in particolare art.2613 sulla
rappresentanza in giudizio e 2615 responsabilità verso i terzi); i consorzi
volontari da quelli obbligatori (art.2616 seg.).
Elemento
essenziale del contratto di consorzio è la qualità di imprenditore rivestita
dai contraenti.
Tale
qualità differenzia i consorzi dalle semplici associazioni, essendo
riconducibile anche il medesimo ai contratti di carattere associativo.
Da
tempo regolata con legge è anche la costituzione di consorzi tra enti
pubblici (consorzi amministrativi).
E'
caratteristica comune a tutti i consorzi di essere organizzazioni permanenti
per la realizzazione e la gestione di opere o servizi di interesse comune ai
vari consociati, senza che delle opere e dei servizi diventi titolare il
consorzio
Già
il t.u .della legge comunale e provinciale del 1934 (r.d.383/1934), prevedeva
la costituzione di consorzi pubblici tra enti locali , ai quali la legge
espressamente conferiva il carattere di enti pubblici(2), il cui carattere
economico o no, dipendeva dal criterio imprenditoriale o meno con cui veniva
gestito il servizio.
Successivamente,
la Legge 142/90 (ordinamento delle autonomie locali), all'art.25, regola la
costituzione di consorzi tra enti locali "per la gestione associata di
uno o più servizi e l'esercizio di funzioni" "secondo le norme
previste per le aziende speciali di cui all'art.23 in quanto compatibili
".
Secondo
l'interpretazione giurisprudenziale, "nonostante il rinvio alla
disciplina delle aziende speciali, contenuto nell'art.25 della Legge 142/90,
la natura giuridica e l'ambito materiale di attività dei consorzi facoltativi
tra enti locali non coincide con quello delle aziende. Oltre ai consorzi
istituiti per la gestione di servizi di rilevanza
economico-imprenditoriale, possono esistere consorzi destinati allo
svolgimento di servizi sociali e di funzioni, mentre i primi si configurano - al pari delle aziende speciali
- quali enti pubblici economici, i
secondi hanno natura istituzionale “
In
definitiva, per i consorzi pubblici la giurisprudenza non distingue quelli con
attività interna od esterna, ma quelli aventi carattere imprenditoriale o no,
con le conseguenti implicazioni in ordine alla giurisdizione e alla disciplina
del personale.
Occorre
quindi, chiedersi, se, a fronte di accordi di collaborazione tra scuole, se lo
stesso sia riconducibile alla figura della rete tra scuole - disciplinata
dall'art.7, commi 2-6 del d.p.r. 275/99, o ad un consorzio,
previsto dal comma 10 dello stesso articolo.
In
realtà la risposta non è semplice, e sarà probabilmente oggetto di analisi
giurisprudenziale.
Sembra,
al riguardo, potersi ritenere che la collaborazione tra scuole e altri
soggetti rivesta la natura di consorzio quando la gestione sia connotata da
autonomia rispetto alle singole scuole(3/.4)
Si
ritiene infine che tale gestione debba essere finalizzata ad una specifica
attività, non potendo le scuole delegare competenze di carattere generale - ad esse spettanti per legge- ad un organismo distinto dalle
medesime(5)
Pertanto,
laddove l'accordo, sebbene denominato "consorzio", sia costituito da
una pluralità di scuole (e solo tra esse), per finalità di carattere
generale e senza la creazione di una autonoma organizzazione, ci si troverà
di fronte ad una rete di scuole, e cioè ad una struttura di carattere
associativo di cui fanno parte le singole istituzioni scolastiche.
Premesso
quanto sopra e passando all'esame concreto della convenzione qui inviata,
ritiene questo G.U., che l'accordo in questione, sebbene denominato
"consorzio", in realtà abbia natura associativa ove non si sia
contestualmente creata (come sembra), una autonoma entità organizzativa
(quindi anche con bilancio proprio).
Sembra,
nel caso di specie, che l'accordo sia in tutto riconducibile ad una rete di
natura associativa, diretta all'elaborazione di progetti formativi comuni tra
le scuole.
Sorge
invece perplessità circa il fine costituito dalla generica promozione del
"processo di realizzazione dell'autonomia organizzativa e
didattica", atteso che tale scopo pare eccessivamente generico e non
delegabile dalle singole scuole, nonché in contrasto con lo spirito della
riforma di potenziare la concorrenzialità tra Scuole.
Sul
punto si prega l'Ufficio di Gabinetto di esprimere eventuali osservazioni.
Egualmente
non giuridicamente corretto sembra l'affidamento alla "rete" della
rappresentanza "sindacale", atteso che anche tale materia è
attribuita alle singole scuole (che saranno sede di contrattazione
collettiva), e quindi non delegabile alla "rete" (considerato anche
che l'accordo in rete non può avere effetti nei confronti delle parti sociali
- le OO.SS.- rimaste estranee all'accordo).
Il
finanziamento della rete potrà effettuarsi secondo le voci di contabilità in
cui rientrano i singoli progetti posti in essere dalla rete (anche su tale
punto, potrà meglio esprimersi il Ministero in indirizzo), nonché dei fondi
per l'autonomia assegnati alle singole Scuole.
Per
quanto riguarda altri profili, non si hanno ulteriori osservazioni al
riguardo.
Sulla
materia oggetto del presente quesito è stato sentito il Comitato Consultivo
che si è espresso in conformità.
Si
resta a disposizione per ogni chiarimento.
NOTE
1)
Secondo la Corte dei Conti, sez. controllo enti, 6/11/1998 n.119, "Gli
accordi di programma previsti dal d.1.31 gennaio 1995 n.26 convertito dalla 1.
29 marzo 1995 n.95, da stipularsi tra Ministero dell'Università ed atenei e
altri soggetti pubblici e privati nell'ambito degli strumenti di
programmazione del sistema universitario, rientrano nell'ampio genere degli
accordi organizzativi di cui all'art.l5 1.7 agosto 1990 n.241, e ad essi va
attribuita natura negoziale; pertanto è legittima l'apposizione a tali
accordi di condizioni sospensive".
In
dottrina, v.Ugo di Benedetto:" L'attività amministrativa
concordata" in manuale di diritto amministrativo, Maggioli ed. 1999,
pag.473. Galli:"le convenzioni organizzative", in "Corso di
diritto amministrativo", ed.Cedam 1996, pag.485 e seg.
2)
2 v. in tal senso: Cass. Sez.U.sent.n.4347 del 1981; Sez.U.sent.4272 del 1986
3)v.
Tar Lombardia, 1905/1997
4)Sembra
non potersi escludere la natura economico‑imprenditoriale di alcuni
consorzi creati o a cui aderiscono le scuole (v. art.20 bozza regolamento di
contabilità che prevede la gestione delle aziende agrarie e aziende speciali
da parte delle scuole secondo criteri di economicità; v.inoltre l'art.28 del
D.I. 28 maggio 1975: istruzioni amministrativo contabili per le scuole). Senza
che ciò significhi, però, che la Scuola assuma la qualifica di imprenditore.
Inoltre,
i predetti consorzi possono essere costituiti per "l'acquisizione di
servizi e beni che facilitino lo svolgimento di attività formative" e
quindi con rilevanza economica, sebbene senza scopo di lucro: v. al riguardo
sent. Cass. Sez.U.24/1999, secondo cui un consorzio tra Comuni per l'acquisto
di materiale scolastico a migliori prezzi, "palesa una indubbia valenza
pubblicistica in quanto preordinata al perseguimento degli interessi dei
consorziati, escludendo ogni scopo di lucro degli interessi dei
consorziati"..
5)L'argomento
non è di facile approccio e sarà oggetto di valutazioni dottrinali e
giurisprudenziali. comunque l'art. 8 d.lg.616/77, che esclude che le Regioni,
nel costituire consorzi per la gestione di servizi possano costituire
"consorzi generali", vale a dire con una estesa pluralità di
competenze. Secondo Sandulli, "in tal modo la legislazione mostra di
voler resistere a una certa tendenza politica a concentrare in sede unitaria
la cura dei diversi interessi locali, ultracomunali". "La
devoluzione delle potestà regionali ai consorzi così costituiti suscita
delicati problemi costituzionali, non essendo contemplata dalla
Costituzione" op.cit.pag.495-496.