Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo
17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Vista la legge 11 luglio 1986, n. 390,
concernente la disciplina
delle concessioni e delle locazioni di beni
immobili demaniali e
patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti
culturali,
degli enti pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali,
di
ordini religiosi e degli enti ecclesiastici;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante
norme
sulla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze
e
delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6
luglio
2002, n. 137;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante
misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in
particolare
l'articolo 19, comma 10-bis, il quale stabilisce che i beni
immobili
dello Stato per i quali non sussiste la possibilita' di
utilizzazione
nei modi previsti dai commi da 01 a 10 del medesimo articolo
19,
possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o
in
locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito
con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge
n. 400 del 1988;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio
2001, n.
41, recante il regolamento di semplificazione del
procedimento
relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali
e
patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali,
enti
pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi
ed
enti ecclesiastici;
Vista la legge 2 aprile 2001, n. 136, recante
disposizioni in
materia di sviluppo, valorizzazione, ed utilizzo del
patrimonio
immobiliare dello Stato, nonche' altre disposizioni in materia
di
immobili pubblici, ed in particolare l'articolo 2, comma 4;
Vista la
legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003, ed
in particolare
l'articolo 80, comma 6, concernente le concessioni e
locazioni a favore di
istituzioni di assistenza e beneficenza ed enti
religiosi;
Vista la legge
1° agosto 2003, n. 206, ed in particolare l'articolo
3, concernente
l'assegnazione in comodato gratuito in favore degli
oratori di immobili di
proprieta' statale;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante il
codice dei beni culturali e del paesaggio;
Udito il parere
interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'Adunanza del
7 febbraio 2005;
Vista la nota
dell'Agenzia del demanio n. 5346 del 4 marzo 2005;
Udito il parere definitivo
del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti
normativi nell'Adunanza del 18 aprile
2005, le cui osservazioni sono state
recepite, ad eccezione di quella
concernente l'articolo 11, comma 1, lettera
g), in quanto:
a) i «fini di rilevante interesse nel campo della
cultura,
dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e
della
ricerca», richiamati nella disposizione regolamentare,
costituiscono
mera specificazione dei fini di interesse pubblico o di
particolare
rilevanza sociale genericamente previsti dall'articolo 19,
comma
10-bis, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b)
l'esclusione dal novero dei soggetti beneficiari a canone
agevolato di coloro
che gia' godono di agevolazioni fiscali o
contributive o ricevono benefici,
in qualunque forma, dallo Stato o
da altra pubblica amministrazione risponde
alla necessita' di non
procurare ulteriori ingiustificati vantaggi a favore
di soggetti che
risultano gia' in qualche modo favoriti, rispetto alla
restante
generalita' dei beneficiari;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2005;
Sulla proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il
procedimento per
l'affidamento in concessione, anche gratuita, ovvero in
locazione,
anche a canone ridotto, dei beni immobili demaniali e
patrimoniali
dello Stato, gestiti dall'Agenzia del demanio, destinati ad
uso
diverso da quello abitativo e:
a) non idonei ovvero non suscettibili
di uso governativo,
concreto ed attuale;
b) non inseriti nei programmi di
dismissione e di valorizzazione
di cui ai commi da 01 a 10 dell'articolo 19
della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni;
c) non
inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione
di cui al
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410;
d) che non sono oggetto delle procedure di
cui al decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge
15 giugno 2002, n. 112;
e) non inseriti in elenchi di beni
dismissibili, ai sensi
dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e
successive modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano
invariati il valore e l'efficacia deg1i atti legislativi
qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della
Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere
di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2 della
legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con
decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei
decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e
l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla
competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di
materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il
funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di
Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della
potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme
generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
-
Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Norme
sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato) e' pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923.
- La legge 11 luglio 1986,
n. 390, abrogata dal
presente regolamento, recava: «Disciplina delle
concessioni
e delle locazioni di beni immobili demaniali e
patrimoniali
dello Stato in favore di enti o istituti culturali,
degli
enti pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali,
di ordini
religiosi e degli enti ecclesiastici».
- Il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999,
supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n.
173
(Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle
agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), e'
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2003.
- Si
riporta il testo dell'art. 19, comma 10-bis della
legge 23 dicembre 1998, n.
448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo),
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998,
supplemento
ordinario:
«10-bis. I beni immobili per i quali non
sussiste
possibilita' di utilizzazione nei modi previsti dai commi
da 01 a
10 possono essere assegnati in concessione, anche
gratuitamente, o in
locazione, anche a canone ridotto,
secondo quanto stabilito con regolamento
da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n.
400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto
dei seguenti
principi:
a) autorizzazione della concessione o della locazione
ai
soggetti interessati da parte del Ministro delle
finanze;
b) utilizzazione
dei beni ai fini di interesse
pubblico o di particolare rilevanza
sociale;
c) individuazione della tipologia dei beni per i
quali e'
necessaria l'autorizzazione;
d) revoca della concessione o risoluzione
del
contratto di locazione in caso di violazione delle
prescrizioni
contenute nell'autorizzazione;».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
8 gennaio
2001, n. 41, abrogato dal presente regolamento
recava:
«Regolamento di semplificazione del procedimento relativo
alle
concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e
patrimoniali dello Stato
a favore di enti o istituti
culturali, enti pubblici territoriali, aziende
sanitarie
locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici n. 1,
allegato 1,
della legge n. 50/1999.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4 della
legge
2 aprile 2001, n. 136 (Disposizioni in materia di
sviluppo,
valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare
dello
Stato, nonche' altre disposizioni in materia di immobili
pubblici.),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del
20 aprile 2001:
«Art. 2
(Disposizioni in materia di beni immobili
concessi in uso a universita'
statali, di trasferimento di
beni immobili dello Stato ai sensi della legge
31 dicembre
1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
di
riscatto di alloggi residenziali pubblici, di concessione
in uso di
beni dello Stato adibiti al culto, di
realizzazione di immobili del Ministero
delle finanze e di
trasferimento di immobili ai consorzi di bonifica). - 1.
-
3. (Omissis).
4. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti
a
luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli
enti
ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente
al medesimo titolo e
senza applicazione di tributi. Per gli
immobili costituenti abbazie, certose
e monasteri restano
in ogni caso in vigore le disposizioni di cui all'art.
1
della legge 11 luglio 1986, n. 390. Con regolamento da
emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono individuate
le modalita' di
concessione in uso e di revoca della stessa in favore
dello
Stato. Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria,
degli
immobili concessi in uso gratuito sono a carico degli
enti ecclesiastici
beneficiari.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria
2003), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002,
supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 1°
agosto
2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della
funzione
sociale svolta dagli oratori e dagli enti che
svolgono attivita' similari e
per la valorizzazione del
loro ruolo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
181 del
6 agosto 2003:
«Art. 3. - 1. Ai fini della realizzazione
delle
finalita' di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni,
gli enti
locali, nonche' le comunita' montane possono
concedere in comodato, ai
soggetti di cui all'art. 1, comma
1, beni mobili e immobili, senza oneri a
carico della
finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.
10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, supplemento
ordinario e cosi' corretto
con Comunicato 26 febbraio 2004
(Gazzetta Ufficiale, 26 febbraio 2004, n.
47).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 19, commi da 01 a
10
della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448:
«Art. 19 (Beni immobili
statali). - 01. Le
amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri
soggetti
pubblici o privati possono proporre al Ministero delle
fmanze e
all'Agenzia del demanio, dalla data di piena
operativita' della stessa,
determinata ai sensi dell'art.
73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n.
300, lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di
determinati
beni o complessi immobiliari appartenenti a
qualsiasi titolo allo Stato,
presentando un apposito
progetto.
1. Nell'ambito dei processo di
dismissione o di
valorizzazione del patrimonio immobiliare statale,
il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di
concerto con il Ministro delle finanze, e,
relativamente agli immobili
soggetti a tutela, con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali,
nonche',
relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale,
con il
Ministro dell'ambiente anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato,
puo' conferire o vendere a societa'
per azioni, anche appositamente
costituite, compendi o
singoli beni immobili o diritti reali su di essi,
anche se
per legge o per provvedimento amministrativo o per altro
titolo
posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo
Stato che non ne
dispongano per usi govemativi, per la loro
piu' proficua gestione. Il
Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica si avvale
di uno
o piu' consulenti immobiliari o finanziari, incaricati
anche della
valutazione dei beni, scelti, anche in deroga
alle norme di contabilita' di
Stato, con procedure
competitive tra primarie societa' nazionali ed estere.
I
consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi
dall'acquisto di
compendi o singoli beni immobili o diritti
reali su di essi relativamente
alle operazioni di
conferimento o di vendita per le quali abbiano
prestato
attivita' di consulenza. I valori di conferimento, ai fini'
di
quanto previsto dall'art. 2343 del codice civile, sono
determinati in misura
corrispondente alla rendita catastale
rivalutata. I valori di vendita sono
determinati in base
alla stima del consulente di cui al presente comma.
Lo
Stato e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi
alla
proprieta' o al diritto sul bene. Il Ministro delle
finanze produce apposita
dichiarazione di titolarita' del
diritto. Gli onorari notarili sono ridotti
al 20 per cento.
Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni
da
alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini
stabiliti con
il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32
della presente legge.
1-bis.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 3, comma
99, ultimo periodo, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni.
1-ter.
All'atto della costituzione dell'apposita
societa' ai sensi del comma 1 la
partecipazione azionaria
e' attribuita nella misura del 51 per cento ai
comuni nella
cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto
di
valorizzazione e gestione dei beni e' presentato dagli
stessi comuni.
Il capitale iniziale delle societa' e'
rappresentato dal valore dei beni
conferiti. La
partecipazione di altri soci pubblici o privati
avviene
mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi,
da
sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto e'
presentato da
una amministrazione dello Stato ovvero da
altri soggetti pubblici o privati,
si applica l'art. 3,
comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
l-quater. Fino alla data di piena operativita'
dell'Agenzia del
demanio, determinata ai sensi dell'art.
73, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n.
300, le azioni dello Stato spettano al Ministero
del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I
proventi
comunque derivanti dalle partecipazioni alla
societa' di cui al comma 1-ter,
ovvero dalla loro
alienazione, sono ripartiti in proporzione delle
quote
possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione,
sviluppo,
utilizzo o gestione riguardino immobili del
Ministero della difesa i proventi
spettanti allo Stato sono
attribuiti al Ministero stesso con le modalita',
nei limiti
e per i fini di cui all'art. 44, comma 4, della
presente
legge.
2. (Abrogato).
3. Le societa' cui sono conferiti beni
che non possono
essere alienati ne curano la gestione e la valorizzazione
e
corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di
corrispettivo per
la loro utilizzazione.
4. Il capitale delle societa' di cui al comma
1-ter,
fermi restando i vincoli gravanti sui beni, puo' essere
ceduto ad
amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.
5. E' soppresso il termine di
cui all'art. 3, comma 88,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato
dall'art.
14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la
individuazione
di beni e di diritti reali immobiliari
costituenti apporto dello Stato ai
fondi immobiliari di cui
all'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
e
successive modificazioni. E' inoltre soppresso il termine
per promuovere
la costituzione di fondi istituiti con
l'apporto dei beni predetti, di cui
all'art. 3, comma 91,
della citata legge n. 662 del 1996.
6. Possono
essere affidati in concessione o con
contratto a privati o ad amministrazioni
pubbliche, che
promuovono e si obbligano ad attuare il relativo
progetto,
l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di
beni
immobili non piu' utilizzati dall'amministrazione
statale e dagli enti
locali, per la loro proficua
utilizzazione da parte degli stessi soggetti e
con
corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un
prezzo
all'amministrazione statale ed agli enti locali
fissato tenendo conto
dell'impegno finanziario derivante
dall'esecuzione del progetto e del valore
di mercato del
bene. La revoca della concessione o la risoluzione
del
contratto possono essere disposte, in accordo con il
terzo
finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte
dei
concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni
assunte
con il terzo finanziatore.
6-bis. Nei casi in cui il progetto di
sviluppo,
valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi
immobiliari
presentato ai sensi del comma 1 richieda, per la
sua
attuazione, decisioni rimesse alle competenze di
amministrazioni
pubbliche diverse da quella proponente e
dall'Agenzia del demanio, puo'
essere nominato un
commissario straordinario del Governo, da
scegliere
preferibilmente tra i componenti della giunta
regionale
competente per territorio, che promuove e cura il
coordinamento
degli adempimenti necessari, ivi compresa la
convocazione di una conferenza
di servizi ai sensi degli
articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto
1990, n.
241, e successive modificazioni e integrazioni. Il
commissario e'
comunque nominato qualora le amministrazioni
interessate, diverse da quella
proponente e dall'Agenzia
del demanio, appartengano a diversi livelli di
governo.
6-ter. Per particolari esigenze, connesse alla
localizzazione e
concentrazione degli immobili o complessi
imnmobiliari per i quali siano
stati proposti, o sia
opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma
01,
puo' essere nominato, in luogo del commissario
straordinario previsto
dal comma 6-bis, un commissario
straordinario dei Governo con competenza
estesa al
territorio regionale, con i compiti di cui al predetto
comma
6-bis.
6-quater. La conferenza di servizi, per quanto non
previsto dalla
presente legge, opera secondo le modalita' e
con gli effetti di cui agli
articoli da 14 a 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive
modificazioni e integrazioni. La conferenza approva
il
progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai
piani di settore
vigenti e la sdemanializzazione del bene,
nonche', per gli immobili adibiti
ad uso governativo, su
proposta del commissario straordinario del Governo,
ove
nominato, una loro diversa destinazione, previa
rilocalizzazione delle
relative attivita'. La conferenza di
servizi fissa altresi' il termine entro
il quale il
progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione
del
progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi
6-bis e
6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi
dell'intervento, il
trasferimento della proprieta' degli
immobili a favore degli enti
interessati. Se e' stata
costituita la societa' di cui al comma 1-ter, il
progetto
esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e
utilizzo
dei beni o complessi immobiliari ed il relativo
piano finanziario sono
predisposti a cura della societa'
medesima. Nel caso di mancata attuazione
del piano entro il
termine previsto dalla conferenza di servizi, il
Presidente
dei Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, dispone
la
retrocessione del bene allo Stato.
6-quinquies. I beni immobili
appartenenti allo Stato,
per i quali non siano stati presentati progetti
di
valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non
adibiti ad uso
governativo ma compresi in piani di
sviluppo, valorizzazione od utilizzo
predisposti da comuni,
province o regioni sul cui territorio insistono, sono,
su
richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi
sulla base
di apposita convenzione che determina le
condizioni e le modalita' del
trasferimento e le quote di
partecipazione dello Stato alla fruizione dei
proventi
derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o
dismissione
dei beni, nonche' l'eventuale retrocessione dei
beni stessi allo Stato, con
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, in caso di mancata
attuazione del
piano di valorizzazione o gestione entro un congruo
termine
stabilito nella convenzione. Si applicano le modalita' di
seguito
indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od
utilizzo devono essere
sottoposti ad una conferenza di
servizi, istruita da un commissario
straordinario, da
scegliere preferibilmente tra i componenti della
giunta
regionale competente per territorio, nominato ai sensi
dell'art. 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
convocata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, cui
partecipano gli enti locali nel cui ambito
territoriale
insistono gli immobili oggetto del piano,
nonche'
rappresentanti delle altre amministrazioni statali
interessate,
nominati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, e dell'Agenzia del
demanio, dalla data di piena
operativita' di cui all'art. 73, comma 4, del
decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di
servizi
si applica il disposto del comma 6-quater.
7. All'attuazione delle
disposizioni del presente art.,
salvo quanto diversamente previsto, si
provvede con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,
del Ministro delle finanze e degli altri
Ministri competenti.
8. Resta
comunque fermo quanto disposto dall'art. 3,
comma 114, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
8-bis. Il commissario straordinario, ove verifichi,
in
sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle
amministrazioni dello
Stato o l'emergere di valutazioni
contrastanti tra le stesse, puo' chiedere
che sia attivata
la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma
2
dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall'art. 12,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303.
9. Al primo
periodo del comma 5 dell'art. 12 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, la
parola: «novanta» e'
sostituita dalla seguente: «centoventi».
9-bis.
Qualora gli interventi di cui al presente
articolo abbiano ad oggetto
immobili appartenenti al
demanio storico-artistico, si applicano le
disposizioni
dell'art. 32, nonche' del regolamento dallo stesso
articolo
previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di
cui
all'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368.
10.
Sulla attuazione delle disposizioni del presente
articolo, sulla entita' e
qualita' della valorizzazione del
patrimonio immobiliare dello Stato, i
Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e
delle
finanze presentano una relazione annuale al Parlamento.
10-bis -
10-quater. (Omissis). ».
- Il decreto-legge 23 novembre 2001, n.
351
(Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26
settembre 2001,
n. 224 e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art.
1, legge 23 novembre 2001, n. 410 (Gazzetta Ufficiale n.
274 del
24 novembre 2001).
- Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63
(Disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti in materia di
riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo
dei
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari,
cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle
infrastrutture) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17
aprile
2002, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, legge
15 giugno 2002, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 139
del 15 giugno 2002).
-
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 112 della
legge 23 dicembre 1996, n.
662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), pubblicata nella
Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996,
supplemento
ordinario.
«112. Per le esigenze organizzative e
finanziarie
connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con
decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della
difesa, sentiti i Ministri del
tesoro e delle finanze, sono individuati gli
immobili da
inserire in apposito programma di dismissioni da
realizzare
secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute,
valorizzazioni e gestioni
dei beni potranno essere effettuate, anche in
deroga alla
legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni,
ed
al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909,
n. 454, nonche' alle
norme sulla contabilita' generale
dello Stato, fermi restando i principi
generali
dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento
di
apposito incarico a societa' a prevalente capitale
pubblico, avente
particolare qualificazione professionale
ed esperienza commerciale nel
settore immobiliare;
b) relativamente alle attivita' di utilizzazione
e
valorizzazione, nonche' permuta dei beni che interessino
enti locali,
anche in relazione alla definizione ed
attuazione di opere ed interventi, si
potra' procedere
mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti
di
quanto disposto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142;
c)
alla determinazione del valore dei beni da
alienare nonche' da ricevere in
permuta provvede la
societa' affidataria tenendo conto della incidenza
delle
valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni
degli
strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova
utilizzazione. La
valutazione e' approvata dal Ministro
della difesa a seguito di parer
espresso da una commissione
di congruita' nominata con decreto del Ministro
della
difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa,
del
tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un
esperto in possesso di
comprovata professionalita' nel
settore, su indicazione del Ministro della
difesa,
presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato
dello
Stato;
d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono
approvati dal
Ministro della difesa; l'approvazione puo'
essere negata qualora il contenuto
convenzionale, anche con
riferimento ai termini ed alle modalita' di
pagamento del
prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato
rispetto
alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte
successivamente
all'adozione del programma;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni
degli
immobili da dismettere, secondo appositi programmi, il
Ministero
della difesa comunica l'elenco di tali immobili
al Ministero per i beni
culturali ed ambientali che si
pronuncia entro e non oltre novanta giorni
dalla ricezione
della comunicazione in ordine alla eventuale
sussistenza
dell'interesse storico artistico individuando, in
caso
positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili
stessi.
Per i beni riconosciuti di tale interesse si
applicano le disposizioni di cui
agli articoli 24 e
seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
Le
approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge
sono
rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta
giorni dalla ricezione
della richiesta;
f)(Abrogato).».
Capo II
Concessioni e locazioni a canone ordinario
Art. 2.
Procedimento
1. Le concessioni e le locazioni dei beni immobili
demaniali e
patrimoniali dello Stato, salvo quanto stabilito nei capi III e
IV,
conseguono all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica
mediante
pubblico incanto.
2. Fermi restando i criteri, i requisiti e le
disposizioni
contenute nel bando di gara, qualora piu' soggetti abbiano
presentato
offerte di pari importo si procede all'assegnazione del bene
mediante
estrazione a sorte.
3. Si procede a trattativa privata,
quando:
a) e' andata deserta la procedura ad evidenza pubblica
mediante
pubblico incanto;
b) in ragione della tipologia e delle
caratteristiche del bene
immobile, il canone complessivo della concessione e
della locazione
non supera euro 50.000;
c) un soggetto gia' concessionario
o locatario di un bene
immobile di proprieta' dello Stato chiede
l'affidamento in
concessione o in locazione di un altro bene immobile
costituente
pertinenza del bene gia' locato o dato in concessione
ovvero
confinante con quest'ultimo. La superficie del bene
immobile
confinante da concedere o da locare non puo' essere superiore
al
venti per cento della superficie totale originariamente concessa
o
locata;
d) nei casi di rinnovo dell'atto di concessione o locazione
di
cui all'articolo 13, comma 1 del presente regolamento.
4. Le
concessioni e le locazioni possono essere rinnovate per lo
stesso termine di
durata originariamente stabilito, in favore del
soggetto concessionario o
locatario, previa rideterminazione del
canone e verifica:
a) del
comportamento tenuto dall'utilizzatore, quanto ad esatto
adempimento degli
obblighi contrattuali, ivi incluso quello del
regolare pagamento del canone,
nonche' l'effettuazione delle opere di
manutenzione previste;
b)
dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o
privati interessati
alla concessione;
c) della possibilita' concreta di una piu'
proficua
valorizzazione dell'immobile.
5. La domanda di rinnovo e'
presentata alla Filiale competente non
oltre il termine di otto mesi prima
della cessazione del rapporto.
Art. 3.
Stipulazione degli atti di concessione e del contratto di
locazione
1. Concluse le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3,
il
provvedimento di concessione ovvero la stipulazione del contratto
di
locazione intervengono nei successivi trenta giorni.
2. Qualora, nella
data fissata entro il termine di cui al comma 1
per la stipulazione del
contratto di locazione, il soggetto scelto
secondo le procedure di cui
all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, non
compare, l'Agenzia del demanio, in
mancanza di una valida
giustificazione, lo dichiara decaduto dalla
aggiudicazione ed
incamera la cauzione prestata in sede di gara.
Art. 4.
Condizioni delle concessioni e delle locazioni
1. Il canone
ordinario e' commisurato ai prezzi praticati in regime
di libero mercato per
analoghe tipologie, caratteristiche e
destinazioni d'uso dell'immobile, come
accertati dai competenti
uffici dell'Agenzia del demanio.
2. Il canone e'
adeguato annualmente in misura corrispondente alla
variazione accertata
dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed
impiegati, verificatasi nell'anno
precedente.
3. La durata della
concessione e della locazione e' stabilita in
anni sei. Puo' essere stabilito
un termine superiore ai sei anni, e
comunque non eccedente i
diciannove:
a) quando il concessionario o il locatario si obbliga ad
eseguire
consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione in
tempi
prestabiliti, pena la revoca della concessione o la risoluzione
del
contratto di locazione;
b) quando l'Agenzia del demanio, con
determinazione motivata, ne
ravvisa l'opportunita', in relazione alle
caratteristiche e alla
tipologia dell'utilizzo.
Art. 5.
Decadenza e revoca della concessione
1. In caso di
inadempimento degli obblighi derivanti dalla
concessione la competente
filiale dell'Agenzia del demanio dichiara
la decadenza dalla concessione. Il
provvedimento di decadenza e'
adottato nel termine di sessanta giorni
dall'accertamento
dell'inadempimento nel rispetto delle procedure di cui
all'articolo 8
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
2. La competente filiale dell'Agenzia del demanio
dispone
accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento
degli
obblighi assunti dal concessionario ed all'osservanza
delle
prescrizioni concernenti le modalita' di utilizzazione del
bene,
secondo le procedure previste dal decreto del Presidente
della
Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.
3. La sub-concessione del bene,
totale o parziale, e' vietata e la
violazione di detto divieto comporta la
decadenza immediata dalla
concessione.
4. L'Agenzia del demanio puo'
procedere, con il rispetto del
termine di preavviso di sei mesi, alla revoca
della concessione in
caso di sopravvenienza di esigenze di carattere
governativo, salvo
rimborso per le eventuali migliorie preventivamente
concordate ed
apportate. L'Agenzia del demanio comunica l'avvio del
procedimento di
revoca con le modalita' di cui al comma 1.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 7
agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192
del 18 agosto 1990:
«Art. 8 (Modalita' e
contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento). - 1.
L'amministrazione provvede a
dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere
indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento
promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile
del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i
termini
previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi
il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di
inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di
parte, la
data di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in
cui si puo' prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei
destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o
risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti
gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta
in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna
delle comunicazioni prescritte
puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel
cui
interesse la comunicazione e' prevista.».
- Il decreto del Presidente
della Repubblica 13 luglio
1998, n. 367 (Regolamento recante norme per
la
semplificazione del procedimento di presa in consegna di
immobili e
compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali
di cui al n. 6 dell'allegato
1 della legge 15 marzo 1997,
n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
248 del
23 ottobre 1998.
Art. 6.
Risoluzione e recesso della locazione
1. L'inadempimento delle
obbligazioni derivanti dal contratto di
locazione e l'inosservanza delle
prescrizioni stabilite in ordine
alle modalita' di utilizzazione del bene
costituiscono causa di
risoluzione.
2. La competente filiale dell'Agenzia
del demanio dispone
accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento
degli
obblighi assunti dal locatario nonche' all'osservanza
delle
prescrizioni concernenti le modalita' di utilizzazione del
bene,
secondo le procedure previste dal decreto del Presidente
della
Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.
3. Il contratto di locazione deve
in ogni caso prevedere:
a) la clausola risolutiva espressa, di cui
all'articolo 1456 del
codice civile, con indicazione degli obblighi il cui
inadempimento
giustifichi la risoluzione del contratto, previa comunicazione
da
parte dell'Agenzia del demanio;
b) la clausola di cui all'articolo 1382
del codice civile.
4. L'Agenzia del demanio puo' procedere, con il rispetto
del
termine di preavviso di sei mesi, al recesso dal contratto
di
locazione in caso di sopravvenienza di esigenze di
carattere
governativo, salvo rimborso per le eventuali
migliorie
preventivamente concordate ed apportate.
Nota all'art. 6:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
13
luglio 1998, si veda nelle note all'art. 5.
- Si riporta il testo degli
artitoli 1283 e 1456 del
codice civile:
«Art. 1382 (Effetti della clausola
penale). - La
clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento
o
di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto
a una determinata
prestazione, ha l'effetto di limitare il
risarcimento alla prestazione
promessa, se non e' stata
convenuta la risarcibilita' del danno
ulteriore.
La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova
del
danno.».
«Art. 1456 (Clausola risolutiva espressa). - I
contraenti
possono convenire espressamente che il contratto
si risolva nel caso che una
determinata obbligazione non
sia adempiuta secondo le modalita'
stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto
quando la
parte interessata dichiara all'altra che intende
valersi della clausola
risolutiva.».
Art. 7.
Lavori di manutenzione
1. Sono a carico del concessionario o
locatario gli oneri della
manutenzione ordinaria, nonche' gli oneri di
qualsiasi natura
gravanti sull'immobile.
2. Qualora l'immobile oggetto
della concessione faccia parte del
demanio artistico, storico o archeologico
per le opere di ordinaria
manutenzione deve essere rilasciata la prescritta
autorizzazione di
cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 22
gennaio
2004, n. 42.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 4 del
citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 21 (Interventi
soggetti ad autorizzazione). - 1.
- 3. (Omissis).
4. Fuori dei casi di cui
ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su
beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente.».
Art. 8.
Effetti della concessione e della locazione
1. Alla cessazione
della concessione o della locazione a canone
ordinario le addizioni o le
migliorie apportate all'immobile sono di
diritto acquisite gratuitamente alla
proprieta' dello Stato.
Capo III
Concessioni e locazioni a titolo gratuito e a canone
agevolato
Art. 9.
Immobili oggetto di concessioni o locazioni a titolo gratuito o
a
canone agevolato
1. Possono essere oggetto di concessione ovvero di
locazione, in
favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11,
rispettivamente a
titolo gratuito ovvero a canone agevolato, per finalita' di
interesse
pubblico o di particolare rilevanza sociale, gli immobili di
cui
all'articolo 1, gestiti dall'Agenzia del demanio nonche' gli
edifici
scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche
o
ospedaliere. Ove si tratti di immobili di cui sia stato
verificato
l'interesse culturale ovvero di immobili per i quali operi, in
attesa
della verifica, il regime cautelare previsto dall'articolo 12,
comma
1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, il provvedimento
di
concessione o di locazione e' rilasciato previa autorizzazione
del
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1 del
citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 12 (Verifica
dell'interesse culturale). - 1. Le
cose immobili e mobili indicate all'art.
10, comma 1, che
siano opera di autore non piu' vivente e la cui
esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte
alle
disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia
stata
effettuata la verifica di cui al comma 2.».
Art. 10.
Soggetti beneficiari a titolo gratuito
1. Sono legittimati a
richiedere a titolo gratuito la concessione
ovvero la locazione dei beni
immobili di cui all'articolo 9, con gli
oneri di ordinaria e straordinaria
manutenzione a loro totale carico,
i seguenti soggetti:
a) le universita'
statali, per scopi didattici e di ricerca, ai
sensi dell'articolo 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) le regioni, relativamente agli immobili
dello Stato destinati
esclusivamente a servizi per la realizzazione del
diritto agli studi
universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2
dicembre 1991,
n. 390;
c) gli enti ecclesiastici di cui all'articolo 23,
relativamente
agli immobili adibiti a luogo di culto, ai sensi dell'articolo
2,
comma 4, della legge 2 aprile 2001, n. 136;
d) le province e i comuni,
relativamente agli immobili dello
Stato utilizzati come sede di istituzione
scolastica, ai sensi della
legge 11 gennaio 1996, n. 23;
e) l'Istituto
superiore di sanita', per finalita' istituzionali,
ai sensi dell'articolo 47
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
f) i soggetti che esercitano le attivita'
di cui alla legge
1° agosto 2003, n. 206, relativamente agli immobili dello
Stato in
comodato d'uso gratuito.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 51 della legge
27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 30 dicembre 1997, supplemento
ordinario:
«Art. 51 (Universita' e ricerca). - 1. Il sistema
universitario
concorre alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il
triennio 1998-2000, garantendo
che il fabbisogno finanziario, riferito alle
universita'
statali, ai policlinici universitari a gestione diretta,
ai
dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia
fmanziaria e
contabile, da esso complessivamente generato
nel 1998 non sia superiore a
quello rilevato a consuntivo
per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia
superiore a
quello dell'anno precedente maggiorato del tasso
programmato
di inflazione. Il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e
tecnologica procede annualmente
alla determinazione del fabbisogno
finanziario programmato
per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente
dei
rettori delle universita' italiane, tenendo conto degli
obiettivi di
riequilibrio nella distribuzione delle risorse
e delle esigenze di
razionalizzazione dell'attuale sistema
universitario. Saranno peraltro tenute
in considerazione le
aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per
gli
insediamenti universitari previsti dall'art. 9, decreto del
Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50
del 29 febbraio 1996.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche,
l'Agenzia
spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica
nucleare,
l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per
le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla
realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 1998/2000, garantendo che
il fabbisogno
finanziario da essi complessivamente generato nel 1998
non
sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999
e 2000 non
sia superiore a quello dell'anno precedente
maggiorato del tasso programmato
di inflazione. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,
sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca
scientifica
e tecnologica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, procede
annualmente alla determinazione
del fabbisogno finanziario programmato per
ciascun ente.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del
decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a
partire dal 1° gennaio 1999
alle universita' statali,
sentita la Conferenza permanente dei rettori
delle
universita' italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della
programmazione economica determina, con proprio
decreto, le modalita'
operative per l'attuazione delle
disposizioni predette.
4. Le spese fisse
e obbligatorie per il personale di
ruolo delle universita' statali non
possono eccedere il 90
per cento dei trasferimenti statali sul fondo per
il
finanziamento ordinario. Nel caso dell'Universita' degli
studi di
Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per
il funzionamento erogati ai
sensi della legge 14 agosto
1982, n. 590. Le universita' nelle quali la spesa
per il
personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni
successivi
il predetto limite possono effettuare assunzioni
di personale di ruolo il cui
costo non superi, su base
annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie
che si
rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno
di
riferimento. Tale disposizione non si applica alle
assunzioni derivanti
dall'espletamento di concorsi gia'
banditi alla data del 30 settembre 1997 e
rimane operativa
sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda
il
limite previsto dal presente comma.
5. Al comma 3 dell'art. 5 della
legge 24 dicembre 1993,
n. 537, dopo le parole: «a standard dei costi di
produzione
per studente» sono inserite le seguenti: «, al minore
valore
percentuale della quota relativa alla spesa per il
personale di ruolo sul
fondo per il finanziamento
ordinario». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12
dell'art. 5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' il comma
1
dell'art. 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le
universita' statali
definiscono e modificano gli organici
di ateneo secondo i rispettivi
ordinamenti. A decorrere dal
1° gennaio 1998 alle universita' statali e agli
osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in
materia
di organici e di vincoli all'assunzione di
personale di ruolo, esclusivamente
le disposizioni di cui
al presente articolo.
6. Le universita', gli
osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le
istituzioni
di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive
modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio, assicurando,
con proprie disposizioni, idonee
procedure di valutazione
comparativa e la pubblicita' degli atti, possono
conferire
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca.
Possono
essere titolari degli assegni dottori di ricerca o
laureati in possesso di
curriculum scientifico
professionale idoneo per lo svolgimento di attivita'
di
ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i
soggetti di cui
al primo periodo del presente comma. Gli
assegni hanno durata non superiore a
quattro anni e possono
essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con
lo
stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha
usufruito
della borsa per il dottorato di ricerca. Non e'
ammesso il cumulo con borse
di studio a qualsiasi titolo
conferite, tranne quelle concesse da istituzioni
nazionali
o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero,
l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare
di
assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca
anche in deroga al
numero determinato, per ciascuna
universita', ai sensi dell'art. 70 del
decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
fermo
restando il superamento delle prove di ammissione. Le
universita'
possono fissare il numero massimo dei titolari
di assegno ammessi a
frequentare in soprannumero i corsi di
dottorato. Il titolare in servizio
presso amministrazioni
pubbliche puo' essere collocato in aspettativa
senza
assegni. Agli assegni di cui al presente comma si
applicano, in
materia fiscale, le disposizioni di cui
all'art. 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche', in
materia
previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e
seguenti,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni.
Per la determinazione degli
importi e per le modalita' di conferimento degli
assegni si
provvede con decreti del Ministro dell'universita' e
della
ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al
primo
periodo del presente comma sono altresi' autorizzati
a stipulare, per
specifiche prestazioni previste da
programmi di ricerca, appositi contratti
ai sensi degli
articoli 2222 e seguenti del codice civile,
compatibili
anche con rapporti di lavoro subordinato
presso
amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli
assegni
e i contratti non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dei
soggetti di cui al primo periodo
del presente comma.
7. Ai fini
dell'applicazione della presente legge, per
enti di ricerca o per enti
pubblici di ricerca si intendono
i soggetti di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593,
e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' l'ENEA.
All'ASI si
applicano esclusivamente le disposizioni di cui
ai commi 2 e 6 del presente
art., fatto salvo quanto
disposto dall'art. 5.
8. Il comma 93 dell'art. 1
della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
«93. Con
decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentiti
eventualmente gli altri
Ministri competenti, possono essere concessi in
uso
perpetuo e gratuito alle universita', con spese di
manutenzione
ordinaria e straordinaria a carico delle
stesse, gli immobili dello Stato
liberi». Il comma 94 del
citato art. 1 della legge n. 662 del 1996 e'
abrogato.
9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro,
del
bilancio e della programmazione economica su proposta
del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica trasferisce, con
proprio decreto, all'unita'
previsionale di base «Ricerca scientifica»,
capitolo 7520,
dello stato di previsione del Ministero dell'universita'
e
della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di
costituire, insieme
alle risorse ivi gia' disponibili, un
Fondo speciale per lo sviluppo della
ricerca di interesse
strategico, da assegnare al finanziamento di
specifici
progetti, un importo opportunamente differenziato e
comunque non
superiore al 5 per cento di ogni stanziamento
di bilancio autorizzato o da
autorizzare a favore del
Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia
spaziale
italiana, dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare,
dell'Istituto nazionale di fisica della
materia,
dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro
italiano
ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e
l'ambiente, del Fondo speciale per
la ricerca applicata di cui all'art. 4
della legge
25 ottobre 1968, n. 1089, nonche' delle disponibilita'
a
valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488.
Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e
tecnologica, con proprio decreto emanato dopo
aver acquisito il parere delle
competenti Commissioni
parlamentari, determina le priorita' e le modalita'
di
impiego del Fondo per specifici progetti.
10. L'aliquota prevista dal
comma 4 dell'art. 1 della
legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui
al comma
8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n 910,
sono
determinate con decreto del Ministro
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con
il
Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo
dell'art. 21, della legge
2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli
studi
universitari) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291
del 12
dicembre 1991:
«Art. 21 (Beni immobili e mobili). - 1. Alle regioni
e'
concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello
Stato e del
materiale mobile di qualsiasi natura in essi
esistente, destinati
esclusivamente a servizi per la
realizzazione del diritto agli studi
universitari.
2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e
straordinaria
relativi ai beni di cui al comma 1, nonche' ogni
eventuale
tributo, sono posti a carico delle regioni.
3. Alle regioni e'
concesso l'uso dei beni immobili
delle universita' e del materiale mobile in
essi esistente,
destinati esclusivamente alla realizzazione dei
fini
istituzionali gia' propri delle opere universitarie.
4. Per i beni di
cui al comma 3, le modalita' dell'uso
ed il relativo canone sono determinati,
sulla base di una
stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio
tecnico
erariale, con apposita convenzione tra regione e
universita' da
stipularsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente
legge. L'uso puo' essere
gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri
derivanti
dalla proprieta' dei beni.
5. Qualora, per qualsiasi ragione,
venga meno la
destinazione di cui al presente art. 1 beni devono
essere
riconsegnati all'universita' o allo Stato.
6. Nel caso di beni
immobili non destinati
esclusivamente alle finalita' di cui ai commi 1 e 3,
l'uso
di parte degli stessi connesso alla realizzazione del
diritto agli
studi universitari e' disciplinato con
apposita convenzione tra regione e
Stato o tra regione ed
universita'.
7. Le regioni subentrano alle
universita' e alle opere
universitarie, aventi sede nel loro territorio,
nei
rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi
all'uso dei
beni immobili e mobili destinati alla
realizzazione dei fini istituzionali
gia' propri delle
opere universitarie.
8. All'accertamento dei beni di cui
ai commi 1, 3 e 6
provvede, per ciascuna regione sede di universita',
una
commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla
data di
entrata in vigore della presente legge.
9. Le commissioni, composte da
rappresentanze
paritetiche della regione, del comune,
dell'universita',
del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano,
nel
termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione
giuridica
dei beni stessi.
10. Lo Stato e le universita' hanno facolta' di
concedere
in uso alle regioni, per i fini indicati nella
presente legge, altri immobili
mediante apposite
convenzioni. L'uso puo' essere gratuito ove la regione
si
assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o
all'universita' dalla
proprieta' dei beni.».
- Per il testo dell'art. 2, comma 4, della legge
2
aprile 2001, n. 136 si veda nelle note alle premesse.
- La legge 11 gennaio
1996, n. 23 (Norme per l'edilizia
scolastica), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 15
del 19 gennaio 1996.
- Si riporta il testo dell'art. 47
della legge
16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
materia
di pubblica amministrazione) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20
gennaio 2003, supplemento
ordinario:
«Art. 47 (Istituto superiore di
sanita). - 1.
All'Istituto superiore di sanita' e' estesa dal 10
gennaio
2003 la disciplina contenuta nell'art. 1, comma 93, della
legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
sostituendosi il Ministro
della salute al Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
nella
effettuazione del concerto.
2. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 1,
determinato in 1.136.205 euro annui, si provvede, a
decorrere
dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli anni
2003 e 2004 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento
relativo al Ministero della salute. Il
Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alle regioni e'
concesso l'uso perpetuo e gratuito dei
beni.».
- La legge 1° agosto 2003,
n. 206 (Disposizioni per il
riconoscimento della funzione sociale svolta
dagli oratori
e dagli enti che svolgono attivita' similari e per
la
valorizzazione del loro ruolo) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
n. 181 del 6 agosto 2003.
Art. 11.
Soggetti beneficiari a canone agevolato
1. I beni immobili
dello Stato di cui all'articolo 9 possono essere
dati in concessione ovvero
in locazione a canone agevolato per
finalita' di interesse pubblico connesse
all'effettiva rilevanza
degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel
rispetto delle
esigenze primarie della collettivita' e in ragione dei
principi
fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte
dell'assunzione
dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria,
in
favore dei seguenti soggetti:
a) le regioni, nonche' gli enti locali di
cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa
cattolica e delle altre
confessioni religiose i cui rapporti con lo
Stato sono regolati per legge
sulla base delle intese ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione;
c)
gli enti parco nazionali di cui all'articolo 4, comma 8, della
legge 23
dicembre 1999, n. 488;
d) la Croce Rossa Italiana;
e) le organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale di cui
all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del
decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, e le associazioni di promozione
sociale iscritte nel
registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e
2, della legge
7 dicembre 2000, n. 383;
f) le istituzioni a carattere
internazionalistico sottoposte alla
vigilanza del Ministero degli affari
esteri, di cui alla tabella
allegata alla legge 28 dicembre 1982, n.
948;
g) le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi
scopo
di lucro, anche combattentistiche e d'arma, le quali:
1) non godono di
agevolazioni fiscali o contributive ne'
ricevono dallo Stato ovvero da altra
pubblica amministrazione alcun
altro beneficio in qualunque forma;
2)
perseguono in ambito nazionale fini di rilevante interesse
nel campo della
cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica,
della salute e della
ricerca;
3) svolgono la propria attivita' sulla base di programmi
di
durata almeno triennale;
4) utilizzano i beni di proprieta' statale
perseguendo, ove
compatibili con i propri scopi, l'ottimizzazione e la
valorizzazione
dei medesimi, garantendo altresi' la effettiva fruibilita'
degli
stessi da parte della collettivita'.
Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),
e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre
2000,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 8, della
Costituzione:
« Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono
egualmente
libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo
Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative
rappresentanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, commi 1, 8 e 9,
del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2
gennaio
1998, supplemento ordinario:
«Art. l0 (Organizzazioni non
lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative
di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le
societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza
personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella
forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata
o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in
uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e
socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4)
istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela,
promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui
alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di
cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n.
1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con
esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio
dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del
decreto
legislastivo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e
dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di
particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da
esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la
svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito
regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23
agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita'
di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da
quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad
esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in
modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o
capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la
distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di
altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della
medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli
avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di
quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il
patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque
causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di
pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma
190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione
imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o
rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo
e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della
partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati
o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in
qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o
dell'acronimo «ONLUS».
2 - 7. (Omissis).
8. Sono in ogni caso considerati
ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli
organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province
autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative
riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le
cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i
consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991
che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative
sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli
organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle
cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del
1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle
confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di
cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le
cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno,
sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita'
elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di
cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano
le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che
per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste
all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre
1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma
1.».
- Si riporta il testo
dell'art. 7, commi 1 e 2, della
legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina
delle
associazioni di promozione sociale), pubblicata nella
Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000:
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la
Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale
possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le
associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla
tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane
e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni
di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono
attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province
del
territorio nazionale.».
- La legge 28 dicembre 1982, n. 948 (Norme
per
l'erogazione di contributi statali agli enti a
carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilanza del
Ministero
degli affari esteri), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.
358 del 30 dicembre 1982.
Art. 12.
Misura del canone e modalita' di determinazione
1. Le
concessioni e locazioni in favore dei soggetti di cui
all'articolo 11 sono
assentite o stipulate per un canone annuo non
inferiore al dieci per cento e
non superiore al cinquanta per cento
di quello determinato dai competenti
uffici dell'Agenzia del demanio
sulla base dei valori in comune
commercio.
2. L'effettiva determinazione del canone nei limiti
percentuali
sopra stabiliti e' operata da una apposita commissione
istituita
presso la direzione generale dell'Agenzia del demanio e composta
da:
un dirigente della direzione generale dell'Agenzia del demanio,
in
qualita' di Presidente e da tre tecnici esperti nel settore
facenti
parte delle strutture centrale e periferiche dell'Agenzia del
demanio
in qualita' di componenti. La partecipazione alla commissione
non
comporta la corresponsione di emolumenti o compensi di alcun
genere.
3. La commissione di cui al comma 2 effettua la determinazione
del
canone sulla base di criteri che tengano conto:
a) dell'ubicazione e
consistenza dell'immobile;
b) dello stato di vetusta' e conseguente
approssimativa
quantificazione dell'impegno di manutenzione sia ordinaria
sia
straordinaria a carico del concessionario o locatario;
c) della durata
della concessione o locazione;
d) delle particolari iniziative progettuali di
promozione
dell'immobile, ove il concessionario intervenga con
finanziamenti
propri.
4. L'ammontare del canone e' adeguato annualmente in
misura
corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice
dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
verificatasi
nell'anno precedente.
Art. 13.
Disciplina dei rapporti in corso
1. Le disposizioni del
presente regolamento si applicano agli atti
di concessione ovvero ai
contratti di locazione a titolo agevolato
perfezionati successivamente alla
sua data di entrata in vigore; gli
atti di concessione e i contratti di
locazione perfezionati
anteriormente alla predetta data conservano validita'
fino alla loro
scadenza e restano regolati dalle norme vigenti prima della
data di
entrata in vigore del presente regolamento. I concessionari ed
i
conduttori possono comunque chiedere, entro novanta giorni
dall'entrata
in vigore del presente regolamento, il rinnovo dell'atto
di concessione o
locazione a canone ordinario commisurato ai prezzi
praticati in regime di
libero mercato.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano
alle
utilizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del
presente
regolamento se alla stessa data non sono stati perfezionati
i
relativi provvedimenti di concessione ovvero contratti di locazione;
il
perfezionamento di tali provvedimenti e contratti e' subordinato
alla previa
regolarizzazione degli utilizzi pregressi con la
corresponsione del dieci per
cento del canone determinato in base ai
valori di mercato dell'immobile e
ferme rimanendo acquisite
all'erario le somme gia' corrisposte a titolo di
indennita' di
occupazione per importi superiori a quello determinato con i
criteri
previsti dal presente regolamento.
Art. 14.
Durata della concessione o locazione
1. La durata delle
concessioni o locazioni disposte in favore dei
soggetti di cui agli articoli
10 e 11 e' fissata in sei anni.
2. Quando l'Agenzia del demanio ne ravvisa,
con determinazione
motivata, l'opportunita' in considerazione di particolari
finalita'
perseguite dal richiedente, la concessione puo' avere una
durata
superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni.
Puo'
essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche
nell'ipotesi
in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere
di
ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose
con
indicazione del termine di ultimazione delle stesse.
Art. 15.
Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria
1. Sono a
carico del concessionario o del locatario gli oneri di
manutenzione ordinaria
e straordinaria, nonche' gli oneri di
qualsiasi natura gravanti sugli
immobili.
2. Quando l'immobile appartiene al demanio artistico, storico
o
archeologico, per le opere di ordinaria e straordinaria
manutenzione
deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione di
cui
all'articolo 21, comma 4, del citato decreto legislativo n. 42
del
2004.
3. La competente filiale dell'Agenzia del demanio procede
a
verifica periodica triennale per accertare lo stato
dell'immobile
concesso o locato e per indicare le eventuali opere di
manutenzione
di cui l'immobile necessiti nonche' per le finalita' di
vigilanza di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998,
n.
367.
Note all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 21, comma 4, del
decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda in note
all'art.
7.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
13 luglio
1998, n. 367, si veda in note all'art. 5.
Art. 16.
Beni di interesse storico-artistico
1. Nel provvedimento di
concessione sono indicate le misure per la
tutela dei beni prescritte dal
Soprintendente regionale per i beni e
le attivita' culturali ai fini del
rilascio dell'autorizzazione di
cui al decreto legislativo n. 42 del
2004.
Nota all'art. 16:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
si
veda in note alle premesse.
Art. 17.
Decadenza e revoca della concessione
1. La decadenza e la
revoca delle concessioni di cui al presente
capo sono disciplinate dalle
disposizioni di cui all'articolo 5.
Art. 18.
Risoluzione e recesso della locazione
1. La risoluzione ed il
recesso dei contratti di locazione
stipulati ai sensi del presente capo sono
disciplinati dalle
disposizioni di cui all'articolo 6.
Art. 19.
Effetti della concessione o locazione
1. Alle concessioni e
locazioni di cui al presente capo e'
applicabile la disposizione contenuta
nell'articolo 8.
Art. 20.
Presentazione delle domande
1. I soggetti aventi titolo
interessati al conseguimento della
concessione o locazione, presentano alla
competente Filiale
dell'Agenzia del demanio una domanda nella quale, oltre ai
propri
dati identificativi, sono indicati i dati
identificativi
dell'immobile, l'oggetto dell'attivita' da svolgere, le
finalita' di
utilizzo, l'autorizzazione del competente organo
dell'ente
richiedente che garantisca la disponibilita' delle
risorse
finanziarie, nonche', per il beni di interesse storico artistico,
gli
elementi necessari ai fini dell'autorizzazione di cui al
decreto
legislativo n. 42 del 2004.
Nota all'art. 20:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
si
veda in note alle premesse.
Art. 21.
Istruttoria del procedimento
1. Il responsabile del
procedimento cura l'istruttoria verificando
i requisiti soggettivi e di
legittimazione dei richiedenti alla luce
della normativa vigente e la
conformita' dell'utilizzo proposto con
le finalita' di cui all'articolo
9.
2. All'esito dell'istruttoria, il responsabile del procedimento
formula
alla direzione generale dell'Agenzia del demanio una proposta
motivata
corredata dall'indicazione, in caso di esito positivo, della
durata della
concessione o locazione, degli specifici fini per i
quali l'immobile viene
concesso o locato, dell'ammontare del canone
determinato in base ai valori
locativi in comune commercio, e
dell'eventuale verifica della congruita' del
progetto e della sua
effettiva fattibilita'.
Art. 22.
Domande concorrenti
1. Nell'ipotesi di presentazione di piu'
domande di concessione o
locazione relative al medesimo bene e' preferito il
richiedente che
assicuri un maggiore investimento per interventi di
manutenzione o
valorizzazione del bene.
Capo IV
Concessioni e locazioni di beni immobili appartenenti allo
Stato
adibiti a luoghi di culto, con relative pertinenze, di beni
immobili
costituenti abbazie, certose e monasteri, nonche' di beni immobili
di
proprieta' dello Stato a favore di istituzioni di assistenza
e
beneficenza ed enti religiosi.
Art. 23.
Immobili dello Stato adibiti a luoghi di culto e relative
pertinenze
1. I beni immobili di proprieta' dello Stato adibiti a luoghi
di
culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici,
sono
agli stessi concessi o locati gratuitamente al medesimo titolo e
senza
applicazione di tributi.
2. Il regime della gratuita' delle concessioni e
locazioni di cui
al comma 1 si applica dalla data di entrata in vigore della
legge
2 aprile 2001, n. 136, restando acquisite all'erario le
somme
eventualmente corrisposte.
3. Per il periodo antecedente l'entrata
in vigore della legge 2
aprile 2001, n. 136, i rapporti economici pendenti
sono definiti con
la corresponsione di un canone ricognitorio annuo pari ad
euro
150,00, restando acquisite all'erario le somme
eventualmente
corrisposte per importi superiori.
Nota all'art. 23:
- La legge 2 aprile 2001, n. 136 (Disposizioni
in
materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del
patrimonio
immobiliare dello Stato, nonche' altre
disposizioni in materia di immobili
pubblici) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001.
Art. 24.
Immobili costituenti abbazie, certose e monasteri
1. Gli
immobili di proprieta' dello Stato costituenti abbazie,
certose e monasteri
possono essere concessi o locati a favore di
ordini religiosi e monastici per
l'esercizio esclusivo di attivita'
religiosa, di assistenza, di beneficenza o
comunque connessa con le
prescrizioni di regole monastiche, a fronte del
pagamento di un
canone annuo ricognitorio pari ad euro 150,00, da aggiornarsi
ogni
tre anni in misura corrispondente alla variazione
accertata
dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di
operai ed impiegati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
ai contratti in
corso ovvero alle utilizzazioni in corso alla data
dell'entrata in
vigore del presente regolamento anche per le ipotesi in cui
alla
stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti
di
concessione o locazione.
3. La stipula degli atti di concessione o
locazione ai sensi del
comma 1 e' subordinata alla previa regolarizzazione
dei rapporti
pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella
misura
annua ricognitoria di euro 150,00, ferme restando
acquisite
all'erario le somme gia' corrisposte a titolo di indennita'
di
occupazione per importi superiori a quello determinato con i
criteri
previsti dal presente regolamento.
Art. 25.
Durata delle concessioni o locazioni e norme di rinvio
1. Le
concessioni e le locazioni di cui al presente capo, in
ragione della natura
degli enti ecclesiastici e della specificita'
dell'attivita' religiosa o di
culto da essi esercitata, hanno la
durata di anni diciannove, rinnovabili
automaticamente.
2. Alle predette concessioni e locazioni si applicano
le
disposizioni recate dagli articoli 9, comma 1, secondo periodo, 15
e
16.
Art. 26.
Presentazione delle domande
1. L'ente ecclesiastico designato
per l'officiatura e per
l'esercizio delle altre attivita' di religione o di
culto presenta la
domanda di cui all'articolo 20, corredata dell'atto di
assenso alla
sua presentazione rilasciato dall'Ordinario diocesano
e
congiuntamente, quando l'ente ecclesiastico e' un istituto religioso
o
una societa' di vita apostolica o loro articolazione, dal
superiore
competente; alternativamente l'atto di assenso puo' essere
iscritto
in calce alla domanda medesima.
Art. 27.
Concessioni e locazioni a favore di enti religiosi e
delle
istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
1.
Gli immobili di proprieta' dello Stato di cui all'articolo 9 del
presente
regolamento, possono essere concessi o locati a favore di
enti religiosi e
delle istituzioni di cui al decreto legislativo 4
maggio 2001, n. 207, che
perseguono rilevanti finalita' umanitarie o
culturali, a fronte del pagamento
di un canone ricognitorio annuo
pari ad euro 150,00, da aggiornarsi ogni tre
anni in misura
corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT
dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati.
2. Ai fini della determinazione della durata delle concessioni
e
locazioni di cui al presente articolo, trovano applicazione
le
disposizioni di cui all'articolo 14.
Nota all'art. 27:
- Il decreto legislativo 4 maggio 2001, n.
207
(Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di
assistenza e
beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge
8 novembre 2000, n. 328) e'
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 10 giugno 2001.
Art. 28.
Effetti della concessione o locazione
1. Alle concessioni e
locazioni di cui al presente capo sono
applicabili le disposizioni previste
dagli articoli 5, 6 e 8.
Capo V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 29.
Norme abrogate
1. Alla data di pubblicazione del presente
regolamento e' abrogata
ogni previsione di legge che contempli l'applicazione
di un canone
ridotto in deroga al presente regolamento. In particolare
sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 11 luglio 1986, n.
390;
b) la legge 1° giugno 1990, n. 134;
c) l'articolo 9, comma 10, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75;
d) l'articolo 5, commi 8 e 8-bis, del
decreto-legge 2 ottobre
1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre
1995, n. 507;
e) l'articolo 11 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
f)
l'articolo 4, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
g) l'articolo
43, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
h) il decreto del
Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n.
41;
i) l'articolo 80, comma
6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
l) l'articolo 211-bis del decreto del
Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, aggiunto dall'articolo 24
della legge
23 aprile 2003, n. 109, limitatamente alle parole «in conformita'
ai
parametri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio
1986,
n. 390, e successive modificazioni.».
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Siniscalco,
Ministro del-l'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato a seguito della deliberazione
della sezione del controllo
n. 1/2006 in data 15 dicembre 2005, registro n.
1, foglio n. 15
Ammesso al visto della Sezione del controllo della Corte dei
conti
nell'adunanza del 15 dicembre 2005, con esclusione dell'art.
11,
comma 1, lettera g), n. 1.
Note all'art. 29:
- Per la legge 11 luglio 1986, n. 390 si veda in
note
alle premesse.
- La legge 1° giugno 1990, n. 134, abrogata
dal
presente regolamento, recava: «Estensione dei benefici in
materia di
concessione o locazione di immobili demaniali
previsti dalla legge 11 luglio
1986, n. 390, agli enti a
carattere internazionalistico di cui alla legge 28
dicembre
1982, n. 1990.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del
decreto-legge
23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di
imposte
sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile
abitazione,
di termini per la definizione agevolata delle
situazioni e pendenze
tributarie, per la soppressione della
ritenuta sugli interessi, premi ed
altri frutti derivanti
da depositi e conti correnti interbancari, nonche'
altre
disposizioni tributari), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18
del 23 gennaio 1993, e convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n. 75,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24
marzo
1993; come modificato dal presente regolamento:
«Art. 9. - 1 - 2.
(Omissis).
3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di
quelle
sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non
residenti nel
territorio dello Stato, in alternativa alla
delega ad una azienda di credito
nazionale, possono
provvedere presso una azienda di credito' con
sede
all'estero disponendo per un bonifico in lire
corrispondente
all'ammontare delle imposte dovute in favore
di una delle aziende di credito
nazionali di cui all'art.
54 del regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e
per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio
decrto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni.
4. Nel
bonifico, da domiciliare presso la sede centrale
dell'azienda di credito
nazionale, devono essere indicati
le generalita' del dichiarante, il codice
fiscale, la
residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio
fiscale
in Italia, nonche' la causale del versamento e
l'anno di riferimento.
5.
Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega
irrevocabile di pagamento;
dalla data di ricevimento del
bonifico decorre per l'azienda di credito
nazionale il
termine previsto dall'art. 3-bis, decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare
il
versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato.
6. Agli
effetti della tempestivita' del versamento da
parte dei contribuenti indicati
nel comma 3 si ha riguardo
alla data del bonifico.
7. Per effetto
dell'applicazione di quanto disposto
dall'art. 12, comma 1, decreto-legge 19
settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre
1992, n. 438, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri
frutti
derivanti dai certificati di deposito e dai depositi
nominativi raccolti
dalle aziende di credito e vincolati
per un periodo fino a dodici mesi
continua ad applicarsi
nella misura del 30 per cento e il versamento di
acconto di
cui all'art. 35, del decreto-legge 18 marzo 1976, n.
46,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976,
n. 249,
resta determinato al 50 per cento per ciascuna
delle scadenze stabilite in
ciascun anno.
8. (Omissis).
Alla copertura del minor gettito derivante
dalla
concessione del predetto credito d'imposta, valutato in
lire 40
miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede
riducendo di pari iniporto
il capitolo 5034 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del
tesoro.
9. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione
dei redditi
ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta
sul valore aggiunto, ricavi o
compensi non annotati nelle
scritture contabili ovvero corrispettivi non
registrati per
evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12
del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come da
ultimo sostituito dall'art. 7
della legge 30 dicembre 1991,
n. 413 si applicano le disposizioni di cui
all'art. 55,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29
settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 4, comma 1,
della citata legge
n. 413 del 1991 e all'art. 48, primo
comma, quarto periodo, del decreto del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal
medesimo
art. 4, comma 3, della predetta legge, come modificato
dall'art.
1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1991,
n. 417, convertito, con
modificazioni dalla legge
6 febbraio 1992, n. 66, ma non e' dovuto il
versamento
della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi
non
annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non
registrati, ivi
previsto.
10. (Abrogato).
10-bis. Le disposizioni dell'art. 11, comma 15,
legge
30 dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilita' di
regolarizzare
la fattura di acquisto, sono prorogate al
30 giugno 1993 senza irrogazione
della pena pecuniaria, ma
con corresponsione degli interessi per ritardato
pagamento
nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di
mese a
decorrere dal 10 luglio 1992 fino alla data di
effettuazione del
pagamento.
l0-ter. (Omissis).
11. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1,
lettera b), valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere
dal
1993, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993,
all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero
del tesoro.
11-bis. La disposizione di cui all'art. 4, lettera a),
numero
6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico
delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per
la
parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro
gli aumenti
di capitale mediante utilizzo di riserve
iscritte in bilancio a norma di
leggi di rivalutazione
monetaria, anche agli aumenti di capitale
effettuati
mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in
bilancio a
norma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990,
n. 408 e dell'art. 26 della
legge 30 dicembre 1991, n.
413.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del
decreto-legge
2 ottobre 1995, n. 415, (Proroga di termini a favore
dei
soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi
alluvionali del
novembre 1994 e disposizioni integrative
del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995,
e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, legge 29
novembre 1995, n. 507, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 30
novembre 1995, come modificato dal
presente regolamento:
«Art. 5 (Altre
disposizioni fiscali urgenti e di
contenimento della spesa pubblica). - 1. Al
decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate
le
seguenti modificazioni:
«a) - b) (omissis);
c) nell'art. 2, commi 2
e 6, le parole «decorrenti da
esercizi precedenti» sono soppresse. Al
relativo onere,
pari a lire 11.010 milioni per l'anno 1995 e a lire
23.010
milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede,
quanto a
lire 3.000 milioni per il 1995 ed a lire 6.000
milioni per ciascuno degli
anni 1996 e 1997, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio
triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di
previsione
del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo
utilizzando parte
dell'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e,
quanto a lire
8.010 milioni per l'anno 1995 ed a lire 17.010 milioni
per
ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello
stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, sul capitolo 9001 del
medesimo stato di
previsione per il 1995, all'uopo utilizzando, quanto a
lire
8.010 milioni per l'anno 1995, parte dell'accantonamento
relativo al
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e, quanto a lire
17.010 milioni per
ciascuno degli anni 1996 e 1997, parte
dell'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro
del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti
variazioni di bilancio;
c-bis) - c-quater) (omissis).
2. (Omisis).
3.
L'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 564, convertito,
con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1994, n. 656, va interpretato nel
senso che le
riserve indivisibili vanno assunte, in ciascun esercizio,
al
netto della differenza tra il valore delle
partecipazioni, determinato ai
sensi dell'art. 1, comma 4,
del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e
il
patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi
del predetto comma 4,
applicando su tale differenza
l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per
mille.
4. - 5. (Omisis).
6. I canoni per i beni patrimoniali e demaniali
dello
Stato di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n.
724,
concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in
data anteriore, sono
corrisposti, per l'anno 1995, in due
soluzioni. La prima rata, di ammontare
corrispondente alla
misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30
giugno
1995; la seconda, a saldo dell'ammontare complessivo
determinato ai
sensi del predetto art. 32 della legge n.
724 del 1994, entro il 31 ottobre
1995. L'ammontare
complessivo non puo' comunque essere superiore alla
media
dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili
aventi
caratteristiche analoghe.
7. Ai fini della determinazione dei prezzi
praticati in
regime di mercato, i soggetti assegnatari sono tenuti
a
presentare all'amministrazione finanziaria una perizia
giurata, redatta
da un tecnico abilitato ed iscritto
all'albo professionale, che determini
l'ammontare del
canone annuo dovuto in base a tali prezzi.
7-bis. Il
canone determinato in base ai commi 6 e 7
resta valido per sei anni a
decorrere dal 1° gennaio 1996 e
viene aumentato di anno in anno in misura
corrispondente
alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per
le
famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Il
relativo
pagamento con l'eventuale aumento deve essere
effettuato, pena le sanzioni di
legge, entro il 31 ottobre
di ogni anno. Al compimento dei sei anni il canone
sara'
ridetenninato con le stesse modalita' previste nei commi 6
e
7.
7-ter. In caso di canoni pregressi in contestazione si
procede con
perizia giurata da parte di un tecnico iscritto
all'albo professionale, il
quale determina il canone dovuto
con riferimento ai prezzi di mercato
praticati nei relativi
anni per immobili siti nella stessa localita' ed
aventi
caratteristiche analoghe.
8. - 8-bis). (Abrogati).
8-ter. I
canoni degli alloggi concessi in locazione ai
sensi dell'art. 23 della legge
4 marzo 1952, n. 137, e
successive modificazioni, sono elevati, a decorrere
dal
l° gennaio 1996, del 50 per cento. Per gli anni 1997 e
successivi i
predetti canoni sono aggiornati in misura pari
al 75 per cento della
variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai
e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
9. Al
comma 1-bis dell'art. 10 del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole
«28 aprile
1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995».
10.
Il termine per l'applicabilita' dell'art. 72, comma
3, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e'
fissato al 1° gennaio 1995. Di
conseguenza all'art. 79 del
citato decreto legislativo, come modificato
dall'art. 17,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 maggio 1995,
n.
162, le parole «72, commi 2, 3 e 4,» sono sostituite dalle
seguenti:
«72, commi 2 e 4,».
- L'art. 11 della legge 12 luglio 1999, n.
237
(Istituzione del Centro per la documentazione e la
valorizzazione
delle arti contemporanee e di nuovi musei,
nonche' modifiche alla normativa
sui beni culturali ed
interventi a favore delle attivita' culturali),
abrogato al
presente regolamento, recava: «Estensione dei benefici di
cui
alla legge 11 luglio 1986, n. 390.».
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488
reca: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello
Stato. (Legge finanziaria 2000).».
- La legge 23 dicembre 2000, n.
388 reca «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello
Stato (legge finanziaria 2001).».
- Per il testo del decreto del
Presidente della
Repubblica, 8 gennaio 2001, n. 41, si veda in note
alle
premesse.
- Per i riferimenti della legge n. 289 del 2002
si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 211-bis,
del decreto
del Presidente della Repubblica, 5 gennaio 1967, n.
18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio
1967, supplemento ordinario;
come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 211-bis (Ricognizione di
beni demaniali e
relativi criteri di gestione). - 1. Nell'ambito
degli
ordinari piani operativi delle attivita' di controllo e
di
ricognizione previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, il
direttore dell'Agenzia del
demanio dispone uno specifico
intervento di verifica, d'intesa con i
dirigenti dei
competenti uffici delle Amministrazioni
istituzionalmente
tenute alla cura di interessi di rilievo
internazionale,
delle esigenze di consistenze immobiliari da concedere
in
uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attivita'
di
rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei
predetti fini
istituzionali e per la prestazione di servizi
sociali al personale dipendente
che rientrino nelle
medesime finalita', al fine di ridefinire le
condizioni,
anche economiche, del titolo del predetto uso.».