Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la
Liguria
Direzione Generale
Ufficio 3° Gestione Risorse
Finanziarie
Via
Assarotti,40 - 16122 Genova
Tel.010.8331316 - Fax 010.8331319
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Prot. n. 5075/C14 |
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Coordinatori degli Uffici Scolastici Provinciali della Liguria |
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Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Liguria |
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Ai |
Collegi dei Revisori dei Conti delle I.S.A. (per il tramite delle Scuole capofila di A.S.T.) |
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Genova, 20/11/2006 |
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Oggetto: |
Art. 23, della legge 18 aprile 2005, n 62: disposizioni in
materia di rinnovo dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni per la
fornitura di beni e servizi. Applicazione dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). |
Com'è noto,
con l'art. 6 della legge n 537/1993, così come sostituito dall'art. 44 della
legge n.724/1994, era stato sancito per le pubbliche amministrazioni il divieto
del rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi.
La medesima norma, tuttavia, prevedeva la possibilità, entro
tre mesi dalla scadenza del contratto, di effettuare il rinnovo del contratto
stesso qualora fosse stata accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e
di pubblico interesse.
L'art. 23
della legge n. 62/2005, nell'intento di assicurare sia una maggiore trasparenza
nelle procedure di acquisizioni di beni e servizi, sia una maggiore economicità
delle aggiudicazioni, ha esplicitato la
volontà del legislatore di impedire il protrarsi delle procedure di rinnovo ed
ha pertanto soppresso "l'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2, della legge 24
dicembre 2003, n. 537, e successive modificazioni", vale a dire la facoltà delle pubbliche
amministrazioni di procedere al rinnovo del contratto, prevedendo soltanto la
possibilità di una proroga temporanea, subordinata a precise condizioni, per il
tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti mediante espletamento di gare
ad evidenza pubblica e, comunque, fino ad un massimo di mesi sei.
Al contempo, si informa le
SS.LL. che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio IV con
nota prot. n. 152023 del 17.11.2006, in ordine all'applicazione dell'art. 1,
comma 58, della legge finanziaria 2006, concernente la riduzione del 10% delle
somme riguardanti indennità, gettoni, retribuzioni od altre utilità comunque
denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e
controllo presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, nonché alla conseguente
applicazione del successivo comma 63 che prevede, a decorrere dal 1° gennaio
2006 e per un periodo di tre anni, il versamento delle somme derivanti dalle
predette riduzioni al Fondo nazionale
per le politiche sociali, ha precisato che compete alle Istituzioni
Scolastiche capofila, che provvedono alla corresponsione dei compensi
annuali dovuti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, procedere
al versamento della somma corrispondente alla citata riduzione del
10%.
Il versamento in parola dovrà essere
effettuato all'Entrata del Bilancio dello Stato, capo 27, capitolo 3367, come
peraltro già chiarito nella precedente circolare del M.E.F. n. 28 del 14 giugno
2006.
Si raccomanda la puntuale applicazione delle indicazioni fornite con la
presente nota circolare.
Il Direttore Generale
Attilio Massara