Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Direzione Generale

Ufficio 3° Gestione Risorse Finanziarie

Via  Assarotti,40 - 16122 Genova

Tel.010.8331316 - Fax 010.8331319

 

 

                                                           

Prot. n. 5075/C14

Ai

Coordinatori degli Uffici Scolastici

Provinciali della Liguria

 

 

Ai

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche

della Liguria

 

 

Ai

Collegi dei Revisori dei Conti

delle I.S.A. (per il tramite

delle Scuole capofila di A.S.T.)

 

 

 

Genova, 20/11/2006

 

 

Oggetto:

Art. 23, della legge 18 aprile 2005, n 62: disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni per la fornitura di beni e servizi.

Applicazione dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

 

 

            Com'è noto, con l'art. 6 della legge n 537/1993, così come sostituito dall'art. 44 della legge n.724/1994, era stato sancito per le pubbliche amministrazioni il divieto del rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi.

La medesima norma, tuttavia, prevedeva la possibilità, entro tre mesi dalla scadenza del contratto, di effettuare il rinnovo del contratto stesso qualora fosse stata accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

 

            L'art. 23 della legge n. 62/2005, nell'intento di assicurare sia una maggiore trasparenza nelle procedure di acquisizioni di beni e servizi, sia una maggiore economicità delle aggiudicazioni,  ha esplicitato la volontà del legislatore di impedire il protrarsi delle procedure di rinnovo ed ha pertanto soppresso "l'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 537, e successive modificazioni", vale a dire la facoltà delle pubbliche amministrazioni di procedere al rinnovo del contratto, prevedendo soltanto la possibilità di una proroga temporanea, subordinata a precise condizioni, per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti mediante espletamento di gare ad evidenza pubblica e, comunque, fino ad un massimo di mesi sei.

 

           

            Al contempo, si informa le SS.LL. che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio IV con nota prot. n. 152023 del 17.11.2006, in ordine all'applicazione dell'art. 1, comma 58, della legge finanziaria 2006, concernente la riduzione del 10% delle somme riguardanti indennità, gettoni, retribuzioni od altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, nonché alla conseguente applicazione del successivo comma 63 che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, il versamento delle somme derivanti dalle predette riduzioni al Fondo nazionale per le politiche sociali, ha precisato che compete alle Istituzioni Scolastiche capofila, che provvedono alla corresponsione dei compensi annuali dovuti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, procedere al versamento della somma corrispondente alla citata riduzione del 10%.

            Il versamento in parola dovrà essere effettuato all'Entrata del Bilancio dello Stato, capo 27, capitolo 3367, come peraltro già chiarito nella precedente circolare del M.E.F. n. 28 del 14 giugno 2006.

            Si raccomanda la puntuale applicazione delle indicazioni fornite con la presente nota circolare.

                                                                                                                Il Direttore Generale

                                                                                                                     Attilio Massara