Dati sensibili: il ritardo della PA.
Le prescrizioni del Garante
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del
prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,
vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Vista la normativa internazionale e
comunitaria e il Codice in materia di protezione dei dati personali
(direttiva n. 95/46/CE; d.lg. 30 giugno 2003, n.
196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio,
formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.
15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco
Pizzetti;
PREMESSO:
1. Considerazioni
introduttive
Il Codice entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ha
riunito in modo organico la normativa di tutela relativa al trattamento
dei dati personali; ha offerto all'intera amministrazione pubblica
un'occasione significativa per portare a compimento il processo di
modernizzazione, in modo da adeguare il proprio assetto organizzativo e
funzionale dando idonee risposte alle istanze dei cittadini rivolte al
massimo rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.
In questo quadro, il Garante rileva, però,
con rammarico che numerose amministrazioni pubbliche non hanno dato piena
attuazione al Codice.
In particolare, questa Autorità segnala che
non sono state ancora introdotte le garanzie previste in ordine al
trattamento di alcune informazioni che riguardano profili particolarmente
delicati della sfera privata delle persone, ovvero dei c.d. dati
"sensibili".
La vicenda incide in termini rilevanti sulla
sfera dei diritti dei cittadini.
L'utilizzo di queste informazioni
(concernenti la salute, la vita sessuale, la sfera religiosa,
politico-sindacale o filosofica, nonché l'origine razziale ed etnica) è
inoltre soggetto a rigorose cautele anche in base alla disciplina
comunitaria, la quale vieta il loro trattamento a meno che ricorrano
specifici motivi di interesse pubblico rilevante e siano altresì
assicurate opportune garanzie (art. 8 direttiva cit.). Analoghe cautele
sono previste per i dati di carattere giudiziario. L'inerzia delle
pubbliche amministrazioni lede, quindi, non solo il diritto dei cittadini
alla protezione dei dati personali, ma comporta anche una violazione del
diritto comunitario.
Il ritardo accumulato su questo piano è
eccessivo. Sin dal 1997, vigente la legge n. 675/1996, ed anche dopo
l'approvazione del Codice nel 2003, i soggetti pubblici hanno infatti
potuto avvalersi di un lungo periodo transitorio e di diverse proroghe.
L'eventuale protrarsi dell'inerzia delle amministrazioni anche dopo il 31
dicembre 2005 (data di scadenza dell'ultima proroga) risulterebbe del
tutto ingiustificata.
L'Autorità esprime viva preoccupazione in
relazione al rispetto del termine di legge del 31 dicembre
prossimo.
Se non interverranno per tale data i
necessari atti di natura regolamentare il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari dovrà essere infatti interrotto a decorrere dal 1° gennaio
prossimo. La prosecuzione del trattamento di dati sensibili e giudiziari
dopo tale data concretizzerebbe un illecito, con conseguenti
responsabilità di diverso ordine, anche contabile e per danno erariale;
potrebbe inoltre comportare l'inutilizzabilità dei dati trattati
indebitamente, nonché il possibile intervento di provvedimenti anche
giudiziari di blocco o di divieto del trattamento (art. 154 del Codice;
art. 3 d.l. 24 giugno 2004, n. 158, come modificato dalla l. 27 luglio
2004, n. 188; art. 11, commi 1, lett. a) e 2, del Codice).
Nel quadro della tematica in esame, le
amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo -accanto ad altri doveri in
materia- di rendere trasparenti ai cittadini quali informazioni vengono
raccolte tra quelle particolarmente delicate cui si è fatto riferimento;
devono altresì chiarire come utilizzano queste informazioni per le
finalità di rilevante interesse pubblico individuate con legge. Tali
indicazioni vanno trasfuse in un atto regolamentare cui va data ampia
pubblicità (artt. 4, comma 1, lett. d) ed e), 20, comma
2 e 21, comma 2, del Codice).
Non si tratta di un mero adempimento
formale, oppure di una semplice ricognizione di prassi esistenti, poiché
da tali regolamenti discenderanno effetti sostanziali per i cittadini
interessati.
Gli schemi dei regolamenti devono essere
sottoposti al Garante per l'espressione del parere, cui i soggetti
pubblici devono poi conformarsi.
Considerata l'ampiezza del settore, il
Codice prevede anche la possibilità che siano redatti schemi tipo per
insiemi omogenei di amministrazioni, sui quali può essere pertanto
espresso un unico parere.
Per contribuire alla corretta applicazione
del Codice, il Garante ha intensificato la collaborazione finalizzata alla
predisposizione di tali schemi tipo con organismi rappresentativi di
regioni, autonomie locali ed università, nonché, in riferimento alle
rispettive funzioni istituzionali, con la Presidenza del Consiglio dei
ministri e il Dipartimento della funzione pubblica.
Il Garante resta però in attesa di ricevere
per il parere sia gli schemi tipo eventualmente proposti, sia gli schemi
di regolamento predisposti da singole amministrazioni.
2. Aspetti
procedurali
Diversi documenti del Garante e più di una
circolare evidenziano da tempo la problematica e la circostanza, ribadita
dal Codice, che le amministrazioni non possono avvalersi, nel caso di
specie, di meri atti che, anche se denominati regolamenti, non hanno,
anche per la loro eventuale rilevanza solo interna, la necessaria natura
di fonte normativa suscettibile di incidere su diritti e libertà
fondamentali di terzi (Provv. Garante del 17 gennaio 2002, in
Boll. n. 24, p. 40 e 16 giugno 1999, in Boll. n. 9, p. 19; note del
Garante rivolte alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 10
settembre 1999, il 10 novembre 2000 e il 3 maggio 2001, in
Boll. n. 9, p. 31, n. 14-15, p. 26 e n. 20, p. 36).
Spetta ai soggetti pubblici che trattano i
dati adottare l'atto di natura regolamentare, o avvalendosi dei poteri ad
essi riconosciuti dall'ordinamento di riferimento, oppure promuovendo
l'adozione di un regolamento da parte della competente amministrazione di
riferimento la quale eserciti, ad esempio, poteri di indirizzo e controllo
(es.: artt. 4 e 14 d.lg 30 marzo 2001 n. 165 e, a titolo
esemplificativo, artt. 8 e ss. d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 e 9 d.lg. 29
ottobre 1999, n. 419).
Gli atti di natura regolamentare da adottare
devono essere predisposti previa ricognizione attenta dei trattamenti di
dati sensibili e giudiziari in fase di attuale trattamento o che si
intende trattare in futuro.
Occorre poi tenere presente che potranno
essere prese in considerazione nei regolamenti le sole finalità di
rilevante interesse pubblico già individuate specificamente dal Codice o,
come quest'ultimo prevede, da un'espressa previsione di legge che, anche
se collocata fuori del Codice, le evidenzi comunque puntualmente nei
termini richiesti (art. 20 e Parte II del
Codice).
La ricognizione, che presuppone il
necessario coinvolgimento delle articolazioni interne del soggetto
pubblico interessato, permette a quest'ultimo di effettuare anche
un'ulteriore verifica circa la rispondenza dei trattamenti in corso con i
principi del Codice oggi già direttamente applicabili (e ovviamente da
rispettare anche in sede regolamentare), nonché di adeguare prontamente
procedure in atto eventualmente non conformi a legge (principio di
indispensabilità in rapporto alle finalità perseguite; verifiche
periodiche dei vari requisiti dei dati -esattezza, aggiornamento,
pertinenza, completezza, ecc.- e del loro rapporto con gli adempimenti da
svolgere; scelta di modalità volte a prevenire violazioni di diritti e
libertà fondamentali; raccolta dei dati sensibili e giudiziari di regola
presso gli interessati; particolari cautele rispetto a dati riferiti a
terzi non direttamente interessati ai compiti o adempimenti da svolgere;
divieto di diffusione di dati sulla salute ecc.: cfr. art. 22 del
Codice).
3. Il parere del
Garante
Gli atti di natura regolamentare devono essere
adottati, in ogni caso, in conformità al parere del Garante.
Come accennato, il parere può essere espresso anche su schemi tipo, il che
contribuisce a rendere più organiche le garanzie in riferimento ad altre
amministrazioni e semplifica, inoltre, l'iter di approvazione degli
atti.
Infatti, una volta espresso dal Garante il
parere su uno schema tipo riguardante l'attività di soggetti pubblici che
svolgono attività omogenee, lo schema di ciascun regolamento non deve
essere sottoposto singolarmente a questa Autorità, sempreché il
trattamento ipotizzato sia attinente e conforme allo schema tipo
esaminato.
É invece necessario sottoporre al Garante
uno schema di regolamento per uno specifico parere solo
se:
a) manca uno schema tipo già esaminato
dall'Autorità;
b) vi è uno schema tipo al quale
l'amministrazione deve apportare modifiche sostanziali o integrazioni
non formali che riguardano (a causa di ulteriori categorie di dati o di
altre rilevanti operazioni di trattamento) casi in esso non considerati
nello schema tipo.
Anche in questi due casi, il Garante è
impegnato ad esprimere il parere nel termine di 45 gg. dal ricevimento
della richiesta (o nei 20 gg. dal ricevimento degli elementi istruttori
ricevuti dalle amministrazioni interessate), decorsi i quali, se non
interviene un parere formale, il soggetto può adottare comunque il
regolamento e proseguire poi il trattamento (art. 154, comma 5, del
Codice).
4. Contenuto dell'atto regolamentare
e pubblicità
In questa sede, Il Garante intende fornire alle
amministrazioni che non potranno avvalersi di schemi tipo alcune
prescrizioni di carattere generale per contribuire all'adozione di
adeguate bozze di regolamento più attente ai profili sostanziali di
tutela, più comprensibili da parte dei cittadini e non basate su approcci
meramente formali alla tematica.
Questa particolare attenzione è ancor più
necessaria se si tiene conto che, dal 1° gennaio 2006 non sarà lecito
alcun trattamento dei dati sensibili e giudiziari che non sia disciplinato
espressamente nei regolamenti.
Lo schema di regolamento deve
contenere sinteticamente, ma in termini adeguati ed agevolmente
comprensibili, le seguenti indicazioni specificate per
categorie.
-
Dati indispensabili
Occorre
individuare le tipologie di informazioni sensibili e giudiziarie che si
devono necessariamente utilizzare in rapporto alle attività
istituzionali svolte, avendo cura che a ciascun adempimento corrisponda
il trattamento delle sole informazioni per ciò strettamente
indispensabili (art. 22, comma 3, del Codice). I dati vanno
indicati solo per tipologie, evitando elencazioni eccessivamente
sommarie.
-
Operazioni di trattamento
indispensabili
Vanno parimenti individuate le operazioni che si
devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante
interesse pubblico puntualmente individuate per legge, mettendo in
particolare evidenza le operazioni che possono spiegare effetti
maggiormente significativi per l'interessato e per le quali sono
pertanto necessarie più garanzie. Anche in questo caso la descrizione è
per tipologie, evitando indicazioni del tutto generiche circa l'impiego
delle informazioni.
Tra tali operazioni rientrano, in
particolare, quelle svolte pressoché interamente mediante siti
web, o volte a definire in forma completamente automatizzata
profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti
tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre
informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del
trattamento (art. 22, c. 9, 10 e 11, del Codice), nonché la
comunicazione dei dati a terzi.
Si possono invece indicare più
sinteticamente le operazioni "ordinarie" e più ricorrenti di trattamento
(raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione ecc.).
-
Ulteriore contenuto dello schema di
regolamento
É opportuno che il soggetto pubblico descriva
sinteticamente, in termini comunicativi, anche la complessiva attività
svolta, con particolare riguardo agli aspetti più incisivi per i diritti
dei cittadini.
Non è quindi necessario scendere in eccessivi
livelli di dettaglio non richiesti dal Codice; né è richiesta la
riproduzione analitica delle disposizioni del Codice (in particolare,
degli artt. 3, 11, 18-22, 85 s.
e 95 s.).
Andrebbe altresì evitato di disciplinare
situazioni già adeguatamente regolate sul piano legislativo e
regolamentare quanto ai tipi di dati e di operazioni, come avviene nel
caso dei dati personali trattati per effetto di un accesso a documenti
amministrativi (artt. 59 e 60 del Codice; l. n. 241/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni).
Va inoltre rilevato in questa sede che la normativa sugli
obblighi e compiti che rendono indispensabile utilizzare dati sensibili
e giudiziari deve essere oggetto di un espresso riferimento
nell'informativa da rendere agli interessati (art. 22, comma 2, del
Codice). L'indicazione di tale normativa può essere quindi utile
anche nell'ambito dello schema tipo, contribuendo ad evitare che il
regolamento prenda erroneamente in considerazione attività che, pur
essendo demandate al soggetto pubblico, non rientrano tra quelle che una
fonte primaria non ha ritenuto di importanza tale da legittimare il
trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto non considerate
"rilevanti finalità di interesse pubblico".
Da ultimo, tra le
garanzie individuate dal Codice figura il diritto dei cittadini di
conoscere con quali modalità sono utilizzate le predette informazioni
che lo riguardano (art. 20 comma 2, del Codice).
Va
pertanto prescritto ai soggetti pubblici interessati di intraprendere,
in aggiunta alla pubblicità legale da assicurare agli atti regolamentari
secondo i singoli ordinamenti, adeguate iniziative per assicurare idonea
conoscibilità alle scelte adottate a proposito dei dati sensibili e
giudiziari, utilizzando non solo i siti web istituzionali, ma
anche le iniziative di comunicazione istituzionale cui essi sono
tenuti.
Riservandosi di concludere rapidamente
in separata sede i processi di collaborazione già avviati con alcuni
organismi rappresentativi di soggetti pubblici, il Garante ritiene infine
doveroso prescrivere in questa sede a tutti i soggetti pubblici
interessati di adottare le predette misure, necessarie o, a seconda dei
casi, opportune.
A tal fine, il Garante pone anche a disposizione
dei soggetti pubblici, in allegato al presente provvedimento, un modello
di riferimento per redigere gli schemi. Questo modello aggiorna quello già
predisposto dal Garante il 17 gennaio
2002.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL
GARANTE:
a) ai sensi dell'art.
154, comma 1, lett.c), del Codice, prescrive ai
titolari di trattamenti di dati personali oggetto del presente
provvedimento di adottare le misure necessarie ed opportune ivi indicate
al fine di rendere i trattamenti medesimi conformi alle disposizioni
vigenti;
b) dispone che copia del presente
provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio
pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 143,
comma 2, del Codice.
Roma, 30 giugno 2005
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
ALLEGATO
Art. ...
1. Il presente regolamento, in attuazione
del Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 20, comma 2,
e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), identifica
le tipologie di dati sensibili e di operazioni indispensabili a ...
per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico espressamente
individuate da apposita previsione di legge.
Art. ...
1. Ai sensi dell'art. 1, ... , per le
finalità di ... tratta le seguenti tipologie di dati sensibili e
giudiziari mediante i tipi di operazioni di seguito indicati.
INDICAZIONE DEL TRATTAMENTO E DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DEL
CONTESTO
Indicare sinteticamente il contesto in cui
il trattamento è effettuato (es.: gestione del rapporto di lavoro del
personale), descrivendo anche, con linguaggio chiaro e
comunicativo, le caratteristiche principali del trattamento e del flusso
informativo
FINALITÁ
DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE
Indicare le finalità di rilevante interesse
pubblico specificamente indicate dal Codice o da una norma di legge e il
relativo riferimento normativo (es., instaurare e gestire il rapporto
di lavoro di qualunque tipo con il personale dipendente, anche a tempo
parziale o temporaneo, nonché altre forme di lavoro non
subordinato).
FONTE
NORMATIVA
Indicare, se possibile, le fonti normative
sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato (es.: artt.
2094-2134 del codice civile); legge n. 300/1970; d.lg. n. 165/2001; d.lg.
n. 151/2001).
TIPI DI DATI
TRATTATI
(barrare le caselle
corrispondenti)
-
origine □ razziale □ etnica
-
convinzioni □ religiose □
filosofiche □ d'altro genere
-
convinzioni □ politiche □ sindacali
-
stato di salute □ patologie
attuali □ patologie
pregresse
□ terapie in
corso □ anamnesi familiare
-
vita sessuale □
-
dati di carattere giudiziario (art. 4,
comma1, lett. e), del Codice)□
OPERAZIONI ESEGUITE
(barrare le caselle
corrispondenti)
Particolari forme di
trattamento
-
Trattamento automatizzato volto a
definire il profilo o la personalità dell'interessato ai fini
dell'adozione di un provvedimento amministrativo o giudiziario
(specificare quali ed indicarne i motivi o la base
normativa):
...........................................
-
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti
finalità (indicare l'eventuale base
normativa):
...........................................
-
Diffusione (specificare l'ambito ed indicare
l'eventuale base
normativa):
...........................................
-
Altre operazioni (indicare eventuali altre operazioni
effettuate sui dati, diverse da quelle sopra
indicate):
...........................................
Altre tipologie più ricorrenti di
trattamento
-
Raccolta:
□ presso gli
interessati □ presso
terzi
-
Elaborazione: □ in
forma cartacea
□ con modalità
informatizzate
-
Altre operazioni indispensabili rispetto
alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie"
quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco
nei casi previsti dalla legge
(specificare):
...........................................