Non spettano ai Comuni gli oneri derivanti dalle spese telegrafiche degli istituti statali.
La questione si è aperta a seguito di un recente provvedimento che ha comportato l’aumento delle spese telefoniche nelle scuole. Per il conferimento di supplenze temporanee a termine, di supplenze brevi e annuali, il provvedimento ha imposto agli istituti di far ricorso non più a graduatorie ristrette al circolo, ma a graduatorie più ampie, i cui iscritti devono essere interpellati fino alla copertura dei posti, con un conseguente aumento delle chiamate.
Le scuole provvedono alle convocazioni con telegrammi, da cui consegue un forte incremento della spesa telegrafica che non è di competenza dei Comuni. Si ricorda, infatti, che le spese postali, comprese quelle per i telegrammi, sono a carico del Miur, non vanno quindi a gravare sulle casse comunali. Lo Stato ha provveduto ad inserire nel bilancio del ministero della Pubblica Istruzione le spese relative al conferimento di supplenze temporanee a termine, supplenze brevi e annuali, su cui devono gravare, oltre alle spese di retribuzione del personale statale supplente, anche “le spese relative alla selezione e alla assunzione”, che comprendono anche la fase dell’accertamento della disponibilità dell’insegnante e del collaboratore scolastico.
I Comuni potranno quindi legittimamente chiedere che le spese per i telegrammi dettati al telefono siano defalcati dalle spese telefoniche, mentre restano a loro carico le spese telefoniche, ma non quelle per la trasmissione dati e fax.