9 febbraio 2005
Richiesta parere

Con la presente questa Amministrazione richiede un Vostro autorevole parere in merito ai seguenti quesiti:

“Il contributo ordinario trasferito ai comuni dal Ministero per i grandi invalidi del lavoro, diventato ora contributo consolidato, è ancora vincolato ad essere distribuito ai grandi invalidi o tale vincolo è venuto meno?
Se esiste sempre tale vincolo allego copia del nostro regolamento per un vostro autorevole giudizio”

“tutte le spese delle scuole e della segreteria dell’Istituto comprensivo (enel, telefono, riscaldamento, manutenzioni,spese relative al decreto 15/7/2003 n. 388, mensa, sorveglianza, adeguamento locali con arredi e quanto necessario per iscrizioni anticipate under 3) sono tutte a carico del comune dove insiste l’Istituto,o esistono spese che sono a carico scuole,o ci sono delle spese che possono essere ripartite tre i comuni facenti parte dell’Istituto Comprensivo?”

Parere dell’Ufficio Legale di Anci Toscana

In relazione alle richieste formulate con la Sua lettera n. 561 del 9 febbraio u.s., facciamo presente quanto segue.

Alla prima domanda relativa al contributo ordinario per i grandi invalidi del lavoro, diventato ora contributo consolidato, si risponde ricordando che i Comuni hanno competenza a devolvere a favore dei grandi invalidi sul lavoro le somme che a loro vengono specificatamente erogate per queste finalità.

Per quanto attiene alle procedure di erogazione è consigliabile il ricorso ad iniziative integrate con particolare riferimento all’INAIL ed alle Associazioni che operano nello specifico settore. Il relativo verbale, nel caso in cui s’intendesse proseguire sulla scelta cosiddetta d’integrazione preliminare, dovrebbe essere acquisito in apposita deliberazione consiliare, in quanto nella fattispecie non va esclusa la natura regolamentare.

Alla seconda domanda relativa a quali siano le spese delle scuole e della segreteria dell’Istituto comprensivo a carico del Comune dove insiste l’Istituto, oppure se esistano spese che sono a carico solo delle scuole, o ancora se ci siano delle spese che possono essere ripartite fra i comuni facenti parte dell’Istituto comprensivo, si risponde considerando che il problema determinato dalla concentrazione in un istituto comprensivo delle scuole frequentate dagli alunni di più Comuni necessita di una soluzione legislativa che affermi il principio della ripartizione e ne fissi i criteri.

Da tempo l’Anci ha rappresentato tale situazione al Ministero dell’Istruzione e sollecitato l’adozione di provvedimenti dallo stesso promossi, che sollevino il Comune ove ha sede l’istituto comprensivo della quota di oneri sostenuti per gli alunni che risiedono in altri Comuni. La decisione può essere sensibilizzata e sollecitata anche dai Comuni che si trovano in tali situazioni.

Per quanto concerne le spese per la scuola si fa presente che:

- i costi per i materiali di pulizia non fanno carico al Comune (ex art. 35, c. 9, legge n. 289/2002, d’altro canto gli stessi non risultano espressamente previsti tra quelli di cui all’art. 3 della legge n. 23/1996);
- la spesa per i telegrammi trasmessi a mezzo telefono costituisce spesa postale, come previsto dal D.P.R. n. 156/1972, la quale pertanto fa carico alla scuola;
- le spese per le attrezzature ed i servizi informatici per le scuole sono di competenza del Ministero dell’Istruzione (legge n. 449/1997 e D.M. Finanze 2 dicembre 1998, n. 440);
- le altre spese, compresa la manutenzione degli spazi esterni, sono a carico del Comune (ex art. 3, legge n. 23/1996).

Ovviamente sono da ripartire, secondo quanto precisato in premessa, soltanto quelle spese che afferiscono a scuole preordinate al servizio di più Comuni.


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