Appendice Normativa

 

DECRETO MINISTERIALE 16 NOVEMBRE 1992

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 Art. 3 – Fascicolo personale dell’allievo
È istituito un fascicolo personale dell’allievo, che lo accompagnerà in tutto il percorso scolastico in una logica di continuità non solo verticale, ma anche orizzontale con l’esperienza familiare e le opportunità extrascolastiche.
In tale fascicolo, anche al fine di corrispondere a quanto previsto dal precedente art. 2, verranno raccolti i dati di tipo amministrativo (anagrafici, scolastici, sanitari, il foglio notizie), i documenti di valutazione, la documentazione specifica per gli alunni portatori di handicap (diagnosi funzionale, progetto educativo personalizzato), non chè ogni altro documento significativo elemento di conoscenza dell’alunno e della sua esperienza scolastica, acquisito anche in collaborazione con la famiglia.
L’istituzione scolastica che accoglie l’alunno deve richiedere alla scuola di provenienza il fascicolo personale, la cui trasmissione costituisce obbligo per quest’ultima e deve avvenire in tempo utile per la predisposizione degli avvenimenti connessi con l’avvio dell’anno scolastico. 

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DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 

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ART. 117

  1. All’atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, della prima ammissione ad esami di idoneità o di licenza della scuola dell’obbligo è presentata certificazione delle vaccinazioni antidifterica e antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939 n. 891 e 20 marzo 1968 n. 419; della vaccinazione antipoliomielitica ai sensi della legge 4 febbraio 1966 n. 51; della vaccinazione contro l’epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 165.

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CIRCOLARE MINISTERIALE 31 DICEMBRE 1991, N. 400

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1.3 Per facilitare il controllo sulla posizione scolastica dell’alunno viene pertanto introdotto con la presente circolare un foglio notizie alunno, di cui si allega fac-simile, per un’organica raccolta di notizie sui dati anagrafici, sulle scuole frequentate e sui trasferimenti. Tale foglio notizie alunno, senza riportare valutazioni o giudizi, registra l’evolversi dell’iter scolastico dell’alunno stesso, accompagnandolo in tutti i suoi passaggi e movimenti, con l’obiettivo sia di favorire un controllo incrociato tra scuola di provenienza e scuola di destinazione, sia di fornire i dati di base per le rilevazioni statistiche a livello di circolo e/o di istituto necessari per tenere sotto controllo situazioni meritevoli di maggiore attenzione e tutela. La tempestiva conoscenza dei fenomeni di dispersione scolastica presenti nella propria scuola risulta essere infatti uno strumento essenziale per fare diagnosi precoci di particolari situazioni a rischio, oltre che rappresentare, ovviamente, il punto di partenza per una corretta gestione dell’informazione all’interno dell’istituzione scolastica stessa.
Il foglio notizie alunno, puntualmente aggiornato dagli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e dalle scuole pareggiate, parificate o legalmente riconosciute, deve essere trasmesso, in occasione dei trasferimenti e dei passaggi da un grado di scuola a un altro, completo dei dati di tutto l’iter scolastico, insieme alla documentazione di rito.
L’introduzione del foglio notizie alunno persegue, come si è detto prima, l’obiettivo fondamentale del controllo dell’iter scolastico dell’alunno stesso con riguardo, in particolare, all’assolvimento dell’obbligo; pertanto il personale direttivo delle scuole statali di ogni ordine e grado e i responsabili delle scuole non statali pareggiate, parificate o legalmente riconosciute di ogni ordine e grado devono porre la massima cura nell’aggiornamento del foglio notizie dell’alunno frequentante, in modo che qualsiasi momento si abbia certezza della situazione dell’alunno stesso.
È necessario pertanto che la scuola statale e non statale conservi copia del foglio notizie dell’alunno anche se passato ad altra scuola, con l’indicazione esatta della scuola stessa di destinazione. In caso d’abbandono in corso d’anno o all’inizio dell’anno scolastico successivo, il capo d’istituto è tenuto a darne comunicazione alle autorità cui istituzionalmente compete di far rispettare l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

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