Appendice Normativa

CIRCOLARE MINISTERIALE 31 DICEMBRE 1991, N. 400

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2. Scuola materna
Preiscrizioni

2.1 le domande di preiscrizione alle scuole materne statali debbono essere presentate in carta semplice al direttore didattico competente per il territorio, entro il 30 gennaio, da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.
Per il direttore didattico competente si intende il direttore didattico del circolo nel cui ambito territoriale risiede il bambino.
Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre, il terzo anno di età, nonché i bambini che compiano i tre anni entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo.

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Iscrizioni
2.2 Entro il 3 luglio debbono essere confermate le richieste di preiscrizione con la presentazione delle domande di iscrizione in carta semplice da parte dei genitori o di chi esercita la potestà e nei tre giorni successivi sono definiti gli adempimenti relativi alla compilazione e pubblicazione degli elenchi.

3. Scuole elementari
Preiscrizioni
3.1 Entro il 30 gennaio debbono essere presentate al direttore didattico competente per territorio, secondo quanto precisato nel punto 2.1, da uno dei genitori o da chi esercita la potestà le domande di preiscrizione in carta semplice alle seguenti classi:

  1. alle prime classi per i bambini che abbiano compiuto i sei anni di età o che li compiano entro il 31 dicembre;
  2. alle classi successive alla prima per i candidati privatisti in possesso dei requisiti per sostenere l’esame di idoneità che intendano frequentare scuole elementari statali.

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La domanda di preiscrizione può essere presentata a una sola scuola elementare.

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Iscrizioni alla prima classe

3.4 Entro il 3 luglio deve essere confermata la richiesta di preiscrizione con la presentazione della domanda di iscrizione, in carta semplice, alla scuola elementare statale presso cui era stata avanzata la suddetta richiesta di preiscrizione.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegato, per gli alunni di cui alla lettera b del summenzionato punto 3.1, il relativo attestato di idoneità conseguito.

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Iscrizioni alle classi successive alla prima

3.8 L’iscrizione alle classi successive alla prima è disposta d’ufficio per gli alunni che ne abbiano titolo a seguito di scrutinio finale, nonché per quelli che abbiano riportato un risultato negativo in sede di valutazione finale o di esame conclusivo del ciclo elementare.

4. Scuole d’istruzione secondaria di primo grado.
Preiscrizioni
4.1 Entro il 30 gennaio debbono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la potestà le domande di preiscrizione in carta semplice alle seguenti classi:

  1. alle prime classi di scuola media statale sia per gli alunni che frequentano la classe quinta elementare statale, sia per i candidati privatisti in possesso dei requisiti per sostenere l’esame conclusivo del ciclo elementare;
  2. alle classi successive alla prima per i candidati privatisti in possesso dei requisiti per sostenere gli esami di idoneità e che intendano frequentare scuole medie statali.

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Iscrizioni

4.6 Entro il 3 luglio deve essere confermata la richiesta di preiscrizione, con la presentazione della domanda di iscrizione in carta semplice alla scuola media statale presso cui era stata avanzata la suddetta richiesta di preiscrizione, sempre per il tramite del direttore didattico che aveva inoltrato la domanda di preiscrizione medesima.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegato l’attestato del giudizio conclusivo del ciclo elementare integrato, per i candidati privatisti di cui alla lettera b del punto 4.1, dell’attestato di idoneità conseguito.

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DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297

ART. 200
Tasse scolastiche e casi di dispensa
1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono: a) tassa di iscrizione; b) tassa di frequenza; c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione; d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.

2. Gli importi per esse determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, secondo le modalità previste dall'art. 7 comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con i ministri del Tesoro e della Pubblica Istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali.

5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche: - gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali; - gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'art. 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale del lavoratore dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.

7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengano a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili.

8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.

10. Gli studenti stranieri che si iscrivono negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.

11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.