DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297
[...]
ART. 144
Valutazione e scheda personale degli alunni
1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore,
il ministro della Pubblica Istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della
Pubblica Istruzione, determina, con propria ordinanza, le modalità, i tempi ed i criteri
per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle
famiglie.
2. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell'articolo 318.
3. Dagli elementi rilevati e registrati su apposita scheda viene desunta ogni trimestre o
quadrimestre dai docenti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul
livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno,
o a chi ne fa le veci, dai docenti i quali illustrano altresì eventuali iniziative
programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo 126.
4. Gli elementi della valutazione trimestrale o quadrimestrale costituiscono la base per
la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe
successiva.
5. La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.
6. Nell'attestato il giudizio finale consta della sola dichiarazione di idoneità per il
passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola
dell'istruzione obbligatoria.
7. Il ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio nazionale della Pubblica
Istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati
di cui al presente articolo e ogni altra documentazione ritenuta necessaria.
[...] ART. 145
ART 146
Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione
1. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda
sessione.
2. Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o
da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al
termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di
ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
ART. 147
Esami di idoneità
1. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere
esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.
2. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi
sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo.
ART. 148
Esame di licenza elementare
1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza
mediante prove scritte e colloquio.
2. L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo attività
educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dai docenti di
classe.
3. La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dai docenti di classe e da due
docenti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame
di licenza elementare nell'unica sessione di cui al comma 2.
5. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i candidati assenti per gravi
e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo.
6. Con decreto del ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della Pubblica Istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli
esami di idoneità e di licenza.
7. Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati sono adottati i criteri
stabiliti dall'articolo 318.
ART. 149
Valore della licenza
1. La licenza elementare è titolo valido per l'iscrizione alla prima classe
della scuola media e per l'ammissione, alle condizioni previste dal presente Testo Unico,
agli esami di idoneità e di licenza di scuola media.
ART. 150
Rilascio dell'attestato di licenza
1. Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i direttori didattici
sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare il relativo
attestato.
2. Il rilascio dell'attestato è gratuito.
3. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari parificate.
4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una
scuola statale o presso una scuola parificata il rilascio dell'attestato di idoneità o di
licenza è del pari gratuito.
5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.
[...]
ART. 183ART. 184
Sede e sessione unica dell'esame di licenza
1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media le scuole medie statali e
pareggiate nonchè, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute,
salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, per le scuole medie legalmente riconosciute
dipendenti autorità ecclesiastica.
2. L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove
suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi.
3. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo.
ART. 185
Esame di licenza e commissione esaminatrice
1. Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia; scienze
matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica;
educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica.
2. L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua
straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma 1.
3. La commissione esaminatrice dell'esame di licenza è composta di tutti i docenti delle
terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al primo comma, nonché i
docenti che realizzano forma di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di
handicap; il presidente della commissione è nominato dal provveditore agli studi, il
quale lo sceglie dalle categorie di personale indicate dal regolamento.
4. L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del
giudizio di ottimo, distinto, buono, sufficiente, e in caso di esito negativo con la
dichiarazione non licenziato.
5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la idoneità alla
terza classe della scuola media ha facoltà, a giudizio della commissione di iscriversi
alla terza classe.
[...]
ART. 187
Rilascio diplomi ed attestati
1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione
esaminatrice.
2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati
duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purché l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne
fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale
responsabilità l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza è sostituito da un
certificato rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del loro valore
sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici
sui registri di esami, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici.
6. Nei diplomi di licenza della scuola media non è fatta menzione delle prove
differenziate sostenute dagli alunni portatori di handicap.
7. Il rilascio degli attestati e dei diplomi di licenza degli alunni della scuola media è
gratuito.
8. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole medie pareggiate o
legalmente riconosciute.
9. Ai candidati che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola
statale o presso una delle scuole previste dal comma 8 il rilascio degli attestati,
dell'attestato di idoneità e del diploma di licenza, è del pari gratuito.
10. I diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o
contributo.
[...]
ART. 193
Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi
(*)1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi
successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni,
con la sola presenza dei docenti. La promozione è conferita agli alunni che abbiano
ottenuto voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di
discipline ed otto decimi in condotta. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a
giudizio del consiglio di classe non possono essere valutati, per malattia o trasferimento
della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o
non ammissione alla classe successiva.
2. L'ammissione agli esami di idoneità, di cui all'articolo 192, è subordinata
all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola
media tanti anni prima quanti ne occorrano per il corso normale degli studi. Ai fini della
partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai suddetti candidati privatisti,
coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto o scuola statale,
pareggiata o legalmente riconosciuta. Supera gli esami di idoneità chi abbia conseguito
in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore a sei decimi.
3. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola
media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente
quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell'anno in
corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati
dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Tale età è abbassata a
ventun anni per gli esami di idoneità nelle scuole magistrali.
(*)4. Gli esami di idoneità di cui all'art.192, comma 1, si svolgono in una unica
sessione estiva.
5. Gli esami integrativi, di cui all'articolo 192, comma 2, si svolgono in un'unica
sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.
(*) Comma modificato dalla L.352/95
[...]
ART. 195
Esami di qualifica
1. L'alunno che superi l'esame finale dei corsi o degli istituti professionali
consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini degli inquadramenti contrattuali,
dopo un periodo di inserimento nel lavoro, da definirsi in sede di contrattazione
collettiva, o comunque non superiore a tre mesi. Tale qualifica va trascritta nel libretto
di lavoro.
2. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti
dell'impiego pubblico, il diploma di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti che, in
relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva. Esso dà diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per
titoli ed esami per l'assunzione in ruolo di carattere tecnico ai quali si accede con il
possesso di licenza di scuola media.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1, sono stabiliti i
requisiti di ammissione agli esami, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e
la composizione delle commissioni giudicatrici.
4. Le norme regolamentari si attengono, di norma, a principi analoghi a quelli cui è
conformata la disciplina degli esami di maturità, salvo che per la composizione delle
commissioni, per la quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti la composizione
delle commissioni giudicatrici degli esami di idoneità 5. Gli esami di qualifica si
svolgono in unica sessione annuale.
ART. 196
Esami di licenza di maestro d'arte
1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalità, i principi ed i
criteri indicati nell'articolo 195, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami di
licenza di maestro d'arte, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la
composizione delle commissioni giudicatrici.
[...]
LEGGE 10 DICEMBRE 1997, N. 425
Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore
ART. 1
Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore
1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato
in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi;
essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per
gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.
2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.
3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a
quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso
detta anche le disposizioni transitorie:
a) per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei
primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di
studio;
b) per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del Ministero della
pubblica istruzione, delle istruzioni relative alle caratteristiche della terza prova
scritta e delle modalità relative alla sua predisposizione.
ART. 2
Ammissione.
1. All'esame di Stato sono ammessi:
a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso;
b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui
ai commi 4 e 5;
c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano
frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre
classi del quinquennio oppure che risulti in via di esaurimento;
d) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo
frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla
lettera c), siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5.
2. I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti avendo riguardo:
all'età dei candidati; al possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria
superiore; agli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea; ad obblighi internazionali.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che
non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un
esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal
piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o
dell'idoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi
eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato
superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame
preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata
alla Commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso
all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove
cui è sottoposto.
4. Può essere prevista l'abbreviazione di un anno del corso di studi di scuola secondaria
superiore per l'assolvimento dell'obbligo di leva.
5. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di
maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di
abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, gli alunni dei ginnasi-licei classici,
dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti
tecnici e professionali, nonché degli istituti d'arte e delle scuole magistrali, che,
nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di
otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la
valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.
ART. 3
Contenuto ed esito dell'esame
1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova
scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella
quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e
critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; la
seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali
l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare,
verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di
argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi
o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è
strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una
lingua straniera.
2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero
della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla
Commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova
scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del
mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della
terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la Commissione d'esame provvede
alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento
delle medesime.
3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai
programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.
5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese,
parificate a norma dell'articolo 38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, recante "Statuto speciale per la Valle d'Aosta", è accertata
nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere
svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato.
6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale
complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
Commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito
scolastico acquisito da ciascun candidato. La Commissione d'esame dispone di 45 punti per
la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun
candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo
complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato,
per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due
giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo
restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d'esame può motivatamente integrare
il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito
scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a
70 punti.
7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5
febbraio 1992, n. 104.
8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono
previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di
svolgimento degli stessi.
ART. 4
Commissione e sede d'esame
1. La Commissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed
è composta da non più di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50
per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno; le materie affidate ai membri
esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del
presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5.
2. Ogni due Commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni
comuni alle Commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna
Commissione, e comunque non superiore a quattro. Il presidente è nominato dal Ministero
della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di
istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola
media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria
superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra
i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti
statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra
i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto ad essere presente a
tutte le operazioni delle Commissioni. I membri esterni sono nominati dal Ministero della
pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore. È stabilita
l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della
Commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali
si sia prestato servizio negli ultimi due anni.
3. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e
all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono
assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.
4. Ad ogni singola Commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque
candidati. Ciascuna Commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è
abbinata ad una Commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le
diverse Commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il
50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i
candidati esterni alle predette Commissioni, possono essere costituite Commissioni
apposite.
5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del
tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi
e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e
sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in
relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella
d'esame. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono
specificamente individuati.
6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai
candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2,
comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati
esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati
esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel
comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la
sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la
domanda di ammissione agli esami.
ART. 5
Credito scolastico
1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello
scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un
credito per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. Tale credito non può
essere complessivamente superiore a 20 punti. È stabilito il credito massimo conseguibile
in ciascun anno scolastico e sono individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e
per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di
svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o
personali dell'alunno, che possano considerarsi pienamente superate.
2. Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici antecedenti quello di prima
applicazione della nuova disciplina è ricostruito sulla base del curriculum
dell'ultimo triennio.
3. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi
dell'articolo 2, comma 5, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima
prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva militare ai sensi del medesimo
articolo 2, comma 4, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.
4. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla Commissione d'esame
sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e
dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono
essere valutate quali crediti formativi.
ART. 6
Certificazioni
1. Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e
di superamento dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove
disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità
acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione
dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.
ART. 7
Esami di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate
o legalmente riconosciute degli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio
è soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno può presentarsi agli esami di
idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui
dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine
o tipo.
ART. 8
Disposizioni finali
1. Sullo schema di regolamento di cui all'articolo 1 è acquisito, anche
contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni, il regolamento può essere comunque emanato.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati:
gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonché l'articolo 361, commi 1, 2
e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'articolo
23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con esclusione del limite di spesa
di lire 116 miliardi previsto dal comma 2. Dalla medesima data, nell'articolo 199 del
predetto testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturità.
3. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste,
rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n.
433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n.
89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
4. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, le norme del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie
modifiche.
ART. 9
Norma finanziaria
1. Le spese relative all'indennità ed ai compensi per gli esami, già imputate
sugli stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo
stato di previsione.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 33
miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.