Il Conto Consuntivo riporta, per ciascuna voce del piano dei conti, i seguenti elementi:
  • la previsione (somma iniziale – variazioni – previsione finale);
  • l’Accertamento o l’Impegno verificatisi (somme riscosse o pagate – residui attivi o passivi – totale);
  • l’eventuale differenza positiva o negativa tra i due dati.

Entro i termini stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione e comunicati alle scuole tramite circolare, il Conto Consuntivo è redatto dal Responsabile Amministrativo e presentato alla Giunta Esecutiva con tutta la documentazione.
La Giunta Esecutiva lo esamina e lo presenta al Consiglio d’Istituto o di Circolo, accompagnato da una relazione che illustra gli scollamenti tra previsioni definitive ed Accertamenti o Impegni.
Il Consiglio d’Istituto o di Circolo lo delibera e presenta poi al Provveditorato agli Studi per l’approvazione definitiva.
Il Provveditorato agli Studi lo approva su parere di un’apposita commissione, che può effettuare verifiche presso le scuole che hanno presentato i conti.
Negli istituti dotati di personalità giuridica, il documento deve essere sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti prima di essere presentato al Provveditorato.

Dal punto di vista operativo, S.I.S.S.I. costituisce un valido aiuto alla compilazione del Conto Consuntivo, in quanto lo prepara automaticamente nella forma prevista dal Ministero della Pubblica Istruzione.