Appendice Normativa
DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297
[...]ART. 27
1. I consigli di circolo e distituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo.
2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o distituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale.
[...]
13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
14. Con regolamento del ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma tre, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e per i relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.
[...]
ART. 28
1. Il provveditore agli studi approva i bilanci preventivi e le eventuali variazioni e i conti consuntivi delle istituzioni di cui all'articolo 26.
2. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei bilanci preventivi sentita la giunta esecutiva del consiglio scolastico provinciale.
3. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei conti consuntivi su parere di una commissione formata da due funzionari della carriera dirigenziale o di qualifica funzionale non inferiore alla settima appartenenti uno all'ufficio scolastico provinciale e l'altro alla competente ragioneria provinciale dello stato, nonché da un rappresentante dei genitori degli allievi, membro del consiglio scolastico provinciale preferibilmente esperto in materia amministrativo-contabile.
4. La commissione di cui al comma 3 ha facoltà di richiedere i documenti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione del provveditore agli studi, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti, apposite verifiche presso i circoli didattici, gli istituti scolastici e i distretti che hanno presentato il conto.
5. Dopo l'approvazione e comunque entro il 30 settembre dell'anno finanziario successivo a quello a cui si riferiscono i conti consuntivi sono inviati alla ragioneria regionale dello stato competente per territorio per l'acquisizione di informazioni e dati da servire ai fini dell'indirizzo unitario e del coordinamento della finanza pubblica.
6. Il provveditore agli studi vigila altresì sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e d'istituto. In caso di irregolarità, invita gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse.
7. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto e del consiglio scolastico distrettuale, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio.
8. Per i motivi indicati al comma 7, il ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede allo scioglimento del consiglio scolastico provinciale.
9. In caso di conflitto di competenze tra organi a livello subprovinciale, decide il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale; tra organi a livello provinciale decide il ministro sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.
[...]
CIRCOLARE MINISTERIALE 15 MARZO 1997, N. 180
[...]1. Avvertenze
Per una corretta impostazione del conto consuntivo, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:
1.1 - Il Mod. A (A1 per le scuole dotate di personalità giuridica; il Mod. A2 per le scuole non dotate; il Mod. A3 per i distretti scolastici) del conto consuntivo, nel quale sono esposti in termini numerici i risultati della gestione 1996, sia nella parte esterna costituita dal riepilogo che nella parte interna costituita dallo sviluppo analitico dei risultati delle fasi dell'entrata e della spesa, è stato predisposto con la stessa classificazione e suddivisione in titoli, categorie, capitoli e articoli dei rispettivi bilanci di previsione per il 1996, tenendo però conto delle integrazioni e modificazioni apportate nel corso del 1996 sia alla denominazione dei capitoli che al numero dei capitoli stessi.
1.2 - Diversamente dallo scorso anno, i Mod. B, C, D, E e F sono stati predisposti in forma unitaria in modo da poter essere utilizzati indifferentemente da tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché dai distretti scolastici.
2. Disposizioni comuni
Allo scopo di rendere più agevoli e uniformi le procedure nello svolgimento degli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, si impartiscono le seguenti direttive:
2.1 - Entro il 15 aprile 1997, la Giunta esecutiva predispone il conto consuntivo (costituito in parte dall'insieme dei modelli allegati alla presente circolare) e lo presenta ai rispettivi Consigli, che deliberano al riguardo sulla base della seguente documentazione:
a) relazione della Giunta esecutiva, nella quale devono essere analiticamente illustrati, l'andamento della gestione della istituzione scolastica, ponendo in evidenza i risultati raggiunti per ciascun programma e progetto in funzione degli obiettivi prefissati. Detta relazione illustrativa deve riguardare altresì gli scostamenti fra previsione definitiva ed accertamento e fra previsione definitiva e impegno così come risultanti dal Mod. A.
b) Mod. B - elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio 1996;
c) Mod. C - riassunto del movimento dei residui esistenti al 31.12. 1995;
d) Mod. D - riepilogo generale dei residui;
e) Mod. E - situazione finanziaria;
f) Mod. F - riassunto generale del movimento amministrativo;
g) Mod. G (nuovo) - retribuzioni nette corrisposte al personale supplente breve e saltuario;
h) ordini di riscossione (reversali) e ordini di pagamento (mandati), corredati dei relativi documenti giustificativi, debitamente raggruppati per capitolo e articolo di entrata e di spesa e distinti fra gestione di competenza e gestione in conto residui;
i) prospetto di tutte le classi autorizzate e funzionanti e della distribuzione degli insegnanti con l'indicazione dei nominativi dei docenti e del numero degli alunni frequentanti per ciascuna classe;
l) copia delle deliberazioni con gli estremi di approvazione (quando richiesta) riguardanti:
le variazioni di bilancio, le eventuali convenzioni e contratti, il funzionamento delle sezioni serali, ogni altra deliberazione che abbia comportato oneri per l'istituzione scolastica, nonché le copie dei contratti individuali di lavoro stipulati nel corso del 1996 per supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e per supplenze brevi e saltuarie e copia dei provvedimenti relativi all'istituzione di corsi non previsti dalla pianta organica;
m) copia dei rendiconti degli eventuali corsi aggregati finanziati da altri enti e organizzati dall'istituzione;
n) estratto analitico del conto corrente dell'istituto cassiere con l'indicazione dei saldi al 31.12.1995 e al 31.12.1996. Le istituzioni scolastiche che in via sperimentale hanno in corso il servizio di cassa attraverso l'Ente poste italiane allegano al conto consuntivo le "copie conto", rilasciate dal CUAS, nelle quali sono riepilogati tutte le riscossioni e tutti pagamenti che nel periodo 1.1.96 - 31.12.96 hanno movimentato il conto corrente postale.
o) prospetto dimostrativo delle somme riscosse per l'eventuale partecipazione del personale al vitto a pagamento (sezioni alberghiere e convitti);
p) elenco delle giornate di convivenza degli alunni e relativo prospetto dimostrativo della loro partecipazione al vitto a pagamento (solo per le istituzioni scolastiche con convitto annesso);
q) prospetto delle somme versate per oneri previdenziali ed assistenziali sia a carico dell'istituzione scolastica che a carico del personale. Si evidenzia che le somme indicate nei residui passivi, riferite agli accantonamenti della contribuzione INPDAP a carico del personale di cui alle competenze accessorie diverse da quelle per le quali il versamento viene effettuato direttamente dal Ministero, restano in evidenza in attesa di istruzioni relative al loro versamento.
r) dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal dirigente scolastico e dal responsabile amministrativo circa l'inesistenza di gestioni fuori bilancio. Per i distretti scolastici la dichiarazione di cui trattasi è sottoscritta dal presidente del consiglio e dal responsabile dei servizi contabili.
3. Indicazioni generali
Con l'occasione si ritiene utile rammentare quanto segue:
3.1 - I totali delle previsioni definitive delle entrate e delle spese del Mod. A del conto consuntivo devono risultare a pareggio, mentre i risultati differenziali tra accertamenti e impegni determinano l'avanzo o il disavanzo di competenza dell'esercizio finanziario 1996.
3.2 Le istituzioni scolastiche che hanno iniziato il loro funzionamento dal 1° settembre 1995 e che, quindi, hanno compilato il bilancio di previsione 1996 con l'inclusione della previsione delle entrate e delle spese relative al periodo 1° sett/ 31 dic. 1995, devono presentare il conto consuntivo per la gestione afferente all'intero periodo sopra indicato.
3.3 Per le istituzioni scolastiche che, perdendo dal 1° settembre 1996
l'autonomia a seguito della razionalizzazione della rete scolastica, sono divenute sezioni
staccate di altre istituzioni scolastiche, deve esere predisposto un conto consuntivo
separato per la gestione 1/1 - 31/8/ 96, deliberato, a seconda dei casi, dal consiglio di
circolo o di istituto cessante, dal consiglio di circolo o di istituto delle scuole
incorporanti, ovvero da un commissario liquidatore nominato dal competente Provveditore
agli studi. Analoghe procedure vanno adottate per gli istituti comprensivi di cui all'art.
21 della legge 31.1.1994, n. 97, in relazione ai conti consuntivi delle scuole materne,
elementari e medie cessate al 31 agosto 1996 per incorporazione o fusione.
3.4 Si richiama l'attenzione sull'obbligo di reimpiego nelle stesse finalità
istituzionali delle economie verificatesi sulle assegnazioni con vincolo di destinazione,
elencate nell'allegato alla situazione finanziaria (Mod. E). Si ricorda in particolare che
le economie derivanti dai finanziamenti per l'educazione alla salute e la prevenzione
delle tossicodipendenze possono essere utilizzate sia per la medesima finalità che per il
pagamento dei compensi al personale per gli interventi didattici ed educativi.
Con l'occasione si rammenta che ai sensi dell'art. 1 - commi 24 e 25 - della legge 28.12.1995, n. 549 (collegata alla finanziaria 1996) le economie eventualmente realizzate dagli istituti dotati di personalità giuridica sui capitoli di spesa destinati alla liquidazione della retribuzione principale ai docenti di religione, ai supplenti annuali e a quelli fino al termine delle attività didattiche devono essere riversate nelle "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della pubblica istruzione" con imputazione al Capo XIII, capitolo 3550.
3.5 Per i contributi erogati dagli Enti pubblici e privati con vincolo di destinazione si conferma che va effettuata la giustificazione di spesa anche secondo le direttive impartite dagli stessi, con la precisazione che la documentazione in originale resta acquisita agli atti della scuola e che è possibile l'invio di copie di tale documentazione ai concedenti che ne avanzino richiesta. Si conferma altresì che eventuali somme non impegnate rispetto a quelle stanziate confluiscono nell'avanzo di amministrazione e restano a disposizione degli Enti eroganti, in attesa di apposite disposizioni degli stessi.
3.6 Si conferma che devono essere iscritte nei residui attivi le somme eventualmente anticipate dalle istituzioni scolastiche e non ancora rimborsate dalle Amministrazioni locali per oneri di funzionamento legislativamente posti a carico delle medesime. Si ritiene utile precisare che, in attesa delle disposizioni applicative riguardanti la legge n. 23 dell'11.1.1996 è opportuno che le istituzioni scolastiche tengano bene in evidenza le eventuali spese che esse hanno sostenuto per conto delle Amministrazioni locali.
[...]5. Contabilità informatizzata
Nel caso in cui le istituzioni scolastiche adottino procedure automatizzate, si rammenta che esse possono fornire la contabilità consuntiva su tabulati, fermo restando che gli elaborati prodotti debbono contenere tutti gli elementi previsti nei modelli A, B, C, D, E, F, G allegati alla presente circolare. Ovviamente, gli organi responsabili della gestione dell'istituzione scolastica, avranno cura di rilegare gli elaborati così ottenuti, che debbono riportare la numerazione progressiva su ciascuna pagina, nonché la dichiarazione esplicita, in calce al documento, del numero di fogli o pagine di cui si compone il conto consuntivo.
Si segnala che entro il termine del 15 aprile 1997 sarà disponibile, presso i Provveditorati agli studi, il floppy relativo al software "Ambiente scuole" recante il conto consuntivo aggiornato alla luce delle istruzioni fornite con la presente circolare.
6. Gestione dei residui
Le entrate accertate e non riscosse e le spese impegnate e non pagate entro il 31.12.1996 costituiscono rispettivamente i residui attivi e passivi.
Si precisa, preliminarmente, per quanto concerne la retribuzione spettante al personale supplente breve e saltuario, che gli importi da iscrivere nella Parte I - Entrate -, alla colonna 9 - del Mod. A (Somme rimaste da riscuotere), devono essere la risultanza di somme algebriche in cui concorrono :
eventuali prelevamenti dall'avanzo di amministrazione esistente al 31 dicembre 1995, sia se effettuati in sede di previsione iniziale per l'anno 1996, sia se effettuati in corso di gestione.
Nella fattispecie, come si evince da quanto precede ed esattamente come per lo scorso anno, perde significativo valore la previsione definitiva di entrata poiché non potranno essere recati in consuntivo residui attivi derivanti dalla differenza tra le previsioni definitive e somme riscosse.
Fanno eccezione le somme per le quali risulterà formalmente assicurata l'erogazione a saldo da parte del Provveditorato agli studi.
I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare. Si rammenta che le radiazioni dei residui attivi devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione da parte del Consiglio da sottoporre all'approvazione del Provveditore agli studi.
I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza del medesimo. Se la tipologia di entrata o di spesa che ha dato origine al residuo non è prevista nella nuova struttura di bilancio adottata per l'anno 1997, la gestione delle somme residue è effettuata mediante apposito capitolo aggiunto da iscrivere per memoria nel bilancio di competenza, utilizzando prioritariamente i capitoli privi di denominazione presenti nel Mod.1.
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CIRCOLARE MINISTERIALE 10 MARZO 1998, N. 127
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1. Adempimenti:
Ai sensi dellart. 52 del Decreto Interministeriale del 28 maggio 1975, il Consiglio di Circolo o di Istituto delibera il conto consuntivo relativo allesercizio finanziario 1997, che deve essere trasmesso (il Mod. A in triplice copia) corredato della documentazione di cui alla C.M. 180/97 e dei nuovi modelli B)-C)-D)-E)-F) e G), acclusi alla presente circolare, al Provveditore agli Studi per lapprovazione entro il 31 marzo 1998.
[...]