Appendice Normativa
| CIRCOLARE N. 88 |
MINISTERO DEL TESORO 1994 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE Di FINANZA DIVISIONE 10a Protocollo N. 222188 Allegati: vari |
Roma, 28 dicembre Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Loro sedi |
OGGETTO
: Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato.INTRODUZIONE
L'esigenza di dover attribuire valori, aggiornati al patrimonio immobiliare dello
Stato, considerato il lungo tempo trascorso dall'ultima ricognizione, suggerisce a questo
Ministero la necessità di impartire le segue istruzioni tendenti a realizzare il rinnovo
degli inventari dei beni mobili in uso alle diverse Amministrazioni, ai sensi dell'art. 19
del D.P.R.30 novembre 1979, n. 718, concernente 41 Regolamento per le gestioni dei
cassieri e dei consegnatari delle Amministrazioni dello Stato.
Le presenti disposizioni hanno lo scopo di:
1) indicare la composizione di tutte le categorie dei beni mobili al fine di uniformare i
criteri di classificazione in vista dell'utilizzo dei dati complessivi per una migliore
compilazione del Conto generale del patrimonio;
2) fornire istruzioni per effettuare con criteri di omogeneità le operazioni di rinnovo degli inventari al fine di conferire certezza quantitativa e valutativa al patrimonio mobiliare attraverso le seguenti fasi operative:
Esse trovano applicazione nei riguardi di tutte le Amministrazioni dello Stato,
centrali e periferiche, indifferentemente che i rispettivi consegnatari abbiano o non
abbiano, per difficoltà di vario genere, adempiuto al rinnovo degli inventari come
prescritto dalle precedenti disposizioni diramate da questo Ministero.
I consegnatari dei predetti Uffici sono tenuti ad iniziare le operazioni del rinnovo
inventariale a partire dal 111 gennaio 1995 e completarle entro e non oltre il successivo
31 dicembre con l'osservanza dei criteri che vengono più avanti illustrati.
Le presenti istruzioni non si applicano:
Resta inteso, comunque, che anche le Amministrazioni suddette, in considerazione dei
loro ordinamenti speciali, debbono provvedere ad emanare apposite istruzioni alle
dipendenti strutture per il rinnovo degli inventari e l'aggiornamento dei valori dei beni
mobili in uso.
Si precisa inoltre che le stesse Amministrazioni debbono fornire alle competenti
Ragionerie centrali gli elementi per la formazione del Conto patrimoniale che deve
comprendere i beni di tutte le varie Amministrazioni ed Uffici dello Stato, classificati
nelle categorie di seguito, indicate, anche se diversamente considerati dagli ordinamenti
speciali delle amministrazioni di cui alle lettere suindicate a) b) c).
Gli elementi suddetti debbono essere forniti alle competenti Ragionerie centrali entro
il 15 febbraio successivo all'anno cui si riferiscono e debbono contenere sufficienti
dettagli al fine di consentire alle Ragionerie stesse l'individuazione delle categorie in
cui classificare i beni medesimi.
Si segnala, inoltre, che le disposizioni della presente circolare, non sono applicabili
agli Istituti scolastici ad ordinamento autonomo dotati di personalità giuridica per i
beni mobili in foro dotazione.
Infine, la presente circolare, non si occupa dei rinnovo inventariale dei beni mobili da
considerare immobili agli effetti inventariali di cui all'art. 7 del Regolamento di
contabilità generale dello Stato.
PARAGRAFO I
BENI MOBILI DA INVENTARIARE - CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE
Si premette che formano materia dell'inventario tutti i beni mobili propriamente
detti (art. 20 - comma a) - dei Regolamento di contabilità generale dello Stato) di
proprietà dello Stato acquistati o fatti costruire direttamente con i fondi dello Stato o
ricevuti in dono da terzi.
Debbono, invece, essere tenuti distinti con separati inventari i beni della Regione,
Provincia, Comune o di altri, Enti, dati in uso, deposito o custodia; per tali beni si
seguiranno i criteri concordati con gli Enti 15
proprietari.
Non viene fatto luogo, come detto in precedenza, al rinnovo degli inventari dei beni
mobili da considerare immobili agli effetti inventariati di cui all'art. 7 dei Regolamento
di contabilità generale dello Stato.
Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 21, 3° comma, dei D.P.R. 718/79
questo Ministero stabilisce che i beni mobili affidati in gestione ad agenti responsabili
vengano suddivisi nelle seguenti categorie:
Categoria I
Beni mobili costituenti la dotazione degli Uffici, beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici con i relativi supporti e pertinenze non aventi carattere riservato; beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo.
Categoria II
Libri e pubblicazioni sia ufficiali (raccolta annua delle Gazzette ufficiali e degli atti normativi della Repubblica Italiana, dei bollettini ufficiali, ecc.) sia non ufficiali, costituenti la dotazione dell'Ufficio. (Non devono essere inventariati in questa categoria, tutti i libri e le pubblicazioni acquistati per essere distribuiti agli impiegati quali strumento di lavoro. Questi beni devono essere iscritti nel registro dei beni di facile consumo).
Categoria III
Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte (quando non debbono essere considerati, immobili- agli effetti inventariali); metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche. Attrezzatura sanitaria diagnostica, terapeutica, durevole per ambulatori medici.
Categoria IV
Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici. Macchine e strumenti agricoli, nonché gli animali adibiti alla coltura dei fondi. Animali di proprietà dello Stato.
Categoria V
Armamenti, strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc. (Le divise, gli effetti di vestiario, le scarpe, ecc., devono essere contabilizzati nella categoria V, fino a quando non vengono ammessi in uso, divenendo in tal modo beni di facile consumo).
Categoria VI
Automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri.
Categoria VII
Altri beni non classificabili.
Ai fini della su esposta classificazione ed allo scopo di dirimere talune controversie
insorte e segnalate dalle diverse Amministrazioni in ordine al più appropriato
inserimento di taluni beni in determinate categorie, anziché in altre, le Amministrazioni
stesse avranno cura, nei casi in cui dovessero sorgere perplessità, di seguire il
concetto della "strumentalità" che i beni medesimi rivestono rispetto
all'attività svolta dallUfficio (Esempio: nelle Istituzioni scolastiche i computers
verranno inseriti nella III categoria se trattasi di strumenti didattici; nella I
categoria se trattasi di beni in uso agli Uffici amministrativi. I libri e le
pubblicazioni ufficiali e non ufficiali acquistati per essere distribuiti agli impiegati
quali strumenti di lavoro non devono essere iscritti nella Il categoria bensì nel
registro dei beni di facile consumo).
Ai sensi dell'art.99 delle nuove Istruzioni generali sui servizi del Provveditorato
generale dello Stato (D.M. 20 giugno 1987) non vanno inclusi nell'inventario le materie di
consumo e gli oggetti fragili, cioè quei materiali ed oggetti che, per l'uso continuo,
sono destinati ad esaurirsi o da deteriorarsi rapidamente.Non vanno quindi inventariati i
seguenti oggetti:
- impianti elettrici per illuminazione, qualunque sia il prezzo, eccettuati i lampadari, i diffusori, i lumi da tavolo;
- interruttori, commutatori, prese di corrente, porta-lampade, bracci da muro per lampadine elettriche, qualunque sia il prezzo;
- buste di archivio, zerbino, cestini per carta straccia, cuscini per poltrona, ecc., purché il prezzo unitario non sia superiore alle lire 10.000;
- cariche di scorta per estintori qualunque sia il prezzo;
- oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo;
- oggetti di vetro, terracotta e di porcellana, qualunque sia il prezzo, fatta eccezione per gli oggetti di pregio e di valore artistico e per gli specchi e servizi completi di vasellame e di cristalleria;
- timbri di gomma e cuscinetti, qualunque sia il prezzo;
- tendine per finestre e balconi, qualunque sia il prezzo;
- impianti di campanelli elettrici, qualunque sia il prezzo, eccettuati i quadri indicatori e le suonerie;
- i libri indicati nella categoria Il non soggetti ad inventariazione.
Non vanno altresì inventariati, in quanto da considerare di facile consumo, gli
stampati, i registri, la carta bianca e da lettere, i prodotti carto-tecnici, i nastri
inchiostrati, i dischetti magnetici, il legname, le colle, i chiodi, le gomme di ricambio
per automezzi, le camere d'aria, le stoffe, le soluzioni varie, gli acidi e i liquidi
utilizzati nei laboratori e per il funzionamento, delle macchine, i piombini, lo spago ed
ogni altro prodotto in genere per il quale l'immissione in uso corrisponde al consumo.
Inoltre sono da considerare di normale deperimento i seguenti materiali di particolare
pertinenza di istituzioni scolastiche: materiale tecnico, scientifico e didattico
destinato all'insegnamento e quindi ad usura (libri della biblioteca degli alunni, carte
geografiche, lastre fotografiche, diapositive, dischi, filmini, cassette audiovisive,
utensili ed attrezzi dei laboratori, oggetti per l'educazione fisica come funicelle,
clavette, appoggi, palloni, modelli ed altri oggetti per l'educazione artistica,
giocattoli ed altro materiale in uso alle scuole elementari e materne).
Infine, sono da annoverare tra i materiali di facile consumo i programmi applicativi
(software), a prescindere dal costo, in considerazione del loro uso, della loro rapida
obsolescenza e della loro particolare natura che non consente l'acquisizione della
proprietà ma soltanto il "diritto d'uso" del bene.
Gli oggetti ed i materiali di consumo ricordati devono essere tenuti in evidenza in
apposito registro di carico e scarico (art. 23 dei D.P.R. 718/79) 24 (all. n. 3) - dal
quale devono risultare tutte le variazioni dipendenti dal consumo e dalla distribuzione
degli oggetti elencati.
Le medaglie, destinate alla distribuzione, la cui coniazione è demandata alla Zecca, non
vengono inventariate e possono, fra l'altro, affidarsi alla custodia del cassiere con le
modalità previste dall'art. 11 dei D.P.R.718179.
E appena il caso di precisare che gli impianti fissi ed amovibili costituiscono
pertinenze degli immobili in cui i trovano e pertanto non vanno inventariati.
***
Sarà cura, quindi, di ogni consegnatario degli Uffici centrali e periferici conformare le proprie scritture contabili alla classificazione sopra esposta, predisponendo se del caso necessari trasferimenti da una categoria all'altra.
PARAGRAFO Il
RICOGNIZIONE DEI BENI MOBILIED EVENTUALI SISTEMAZIONI CONTABILI
Si fa presente, che secondo le disposizioni contenute nell'art.19 dei D.P.R.
718/79, i consegnatari devono provvedere alla rinnovazione degli inventari previa
effettiva ricognizione dei beni stessi.
Poiché si ravvisa la necessità di improntare detta operazione ai principi della
trasparenza, ai fini anche dell'accertamento di eventuali responsabilità, si conviene che
la stessa venga effettuata da una Commissione costituita da almeno tre persone dell'
Ufficio da cui dipende il consegnatario, tra cui il capo dell' Ufficio stesso od un suo
delegato ed il consegnatario medesimo; nel caso di Uffici in cui le funzioni di
consegnatario siano esercitate dal titolare le operazioni anzidette dovranno essere
effettuate da quest'ultimo e da altri due impiegati dell'Ufficio stesso.
La suddetta commissione dovrà essere nominata con provvedimento formale dei Capo dell'Ufficio da cui dipende il consegnatario.
Le operazioni di cui trattasi, dovranno risultare da apposito processo verbale da redigersi in triplice copia e da sottoscriversi da parte di tutti gli intervenuti (all. n.1).
Il processo verbale dovrà prevedere la elencazione dei:
a) beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti in sede di ricognizione e non assunti in carico nonché gli errori materiali (eventuali)rispetto alle precedenti scritture, riscontrati in sede di ricognizione;
b) beni mancanti (eventuali);
c.)beni non più utilizzabili (eventuali)-(beni da destinare: ad altri Uffici, alla vendita, alla cessione gratuita alla C.R.I. od altro Ente assistenziale od alla discarica pubblica).
Inoltre, lo stesso processo verbale dovrà concludersi con un riepilogo che evidenzi il
quadro di raccordo tra le operazioni di rinnovo inventariale e le scritture contabili.
Si precisa che, sulla base di detto verbale sarà compilato il nuovo inventario.
Una copia del cennato processo verbale, dovrà rimanere agii atti dell'Ufficio del
consegnatario mentre le altre due dovranno essere inviate unicamente all'originale e ad
una copia dei nuovo inventario alla competente Ragioneria centrale, regionale, provinciale
dello Stato per i riscontri previsti dalla normativa vigente.
Terminate le operazioni di ricognizione materiale dei beni esistenti, la Commissione
appositamente costituita avrà cura, sulla base delle scritture contabili tenute dal
consegnatario, di completare il processo verbale con l'indicazione del valore dei singoli
oggetti inventariati.
Al riguardo potranno verificarsi i seguenti due casi:
scritture contabili. In tal caso, dopo aver effettuato le operazioni daggiornamento dei valori, di cui si dirà più avanti, si chiuderà il verbale;
scritture contabili (situazione di diritto).
In quest'ultima fattispecie si dovrà procedere alle opportune "sistemazioni contabili" tenendo conto che:
La presa in carico sarà effettuata mediante emissione di buoni di carico mod. 130 P.G.S..Per quanto concerne il valore da attribuire ai cennati beni si precisa che ove non fosse possibile desumerlo dalla documentazione esistente agli atti dell'Ufficio lo stesso dovrà essere determinato dalla Commissione che avrà effettuato la ricognizione con le modalità più avanti illustrate a proposito dell'aggiornamento del valore dei beni medesimi;
A titolo esemplificativo si riportano qui di seguito alcuni casi emblematici:
- trasferimento di un bene per erronea classificazione da una categoria ad unaltra;
- attribuzione di un unico numero dinventario per più beni naturalmente distinti (es.: mobili componenti di uno studio d'ufficio);
- attribuzione di più numeri di inventario a beni strutturalmente e funzionalmente unitari (es.: cornice e stampa);
- erronea scritturazione nella quantità caricate e/o scaricate.
Le differenze accertate dovranno essere sistemate con la emissione, ai soli fini della sanatoria contabile dei vecchio inventario, dei buoni di carico o di scarico mod.130 P.G.S..
c) per i beni risultati mancanti, per i quali esiste regolare autorizzazione allo scarico e mai scaricati, occorrerà procedere alla loro eliminazione dall'inventario emettendo regolare buono di scarico mod.I30 P.G.S.
In caso di mancanza di beni per i quali non esiste regolare autorizzazione al
discarico, appurata la natura della deficienza, questa dovrà essere segnalata
all'Amministrazione competente da cui dipende il consegnatario per l'accertamento delle
eventuali responsabilità e dei conseguenti addebiti.
Per i beni mancanti, deteriorati o distrutti, nei casi contemplati dall'art.194 del
Regolamento dì contabilità generale dello Stato, il discarico inventariale sotto il
profilo contabile dovrà avvenire mediante l'emissione di apposito decreto che per effetto
del D.L.vo 29193 dovrà essere a firma del competente Dirigente generale o di altra
Autorità amministrativa da questi delegata, su richiesta prodotta e documentata
dall'Ufficio interessato.
Tale decreto deve essere corredato dalla copia dei documenti giustificativi dai quali deve
evincersi che il danno subito dall'Amministrazione, o la diminuzione del valore delle cose
mobili, non è imputabile al consegnatario stesso.
Conseguentemente si provvederà all'emissione dei buoni di scarico mod.130 P.G.S.,
allorquando sarà ultimato il relativo iter procedurale, allegandovi copia dei decreto
avanti citato che autorizza il di carico, corredato dalla copia dei relativi documenti
giustificativi.
Non è superfluo sottolineare che il decreto di discarico vale a porre in regola la
gestione dei consegnatario nei rapporti amministrativi ma non produce alcun effetto di
legale liberazione rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti
sulla responsabilità dei consegnatario stesso.
d) nel caso in cui, in sede di ricognizione dei beni mobili, la Commissione dovesse riconoscere che alcuni beni non fossero più utilizzabili, gli stessi dovranno essere individuati e posti a disposizione del Provveditorato generale dello Stato al quale spetterà di disporre della loro destinazione mediante:
- cessione a titolo oneroso;
- cessione gratuita ad altro Ufficio della stessa o di altra Amministrazione;
- cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana;
- alienazione.
Le comunicazioni inoltrate al Provveditorato generale dello Stato, dovranno essere
corredate da un elenco, in duplice copia, dei mobili, degli oggetti e dei materiali
ritenuti inutilizzabili con l'indicazione del relativo valore d'inventario e dello stato
di conservazione nonché delle ragioni perle quali si considera opportuno effettuarne la
vendita o la cessione. Alle predette comunicazioni dovranno essere allegati i verbali
dell'Ufficio tecnico erariale (fatta eccezione dell'ipotesi di cessione gratuita ad altro
Ufficio della stessa o di altra Amministrazione) circa lo stato di conservazione e il
valore di stima dei beni stessi.
Ove il Provveditorato generale dello Stato dovesse disporre per la cessione a titolo
oneroso l'autorizzazione potrà riguardare il trasferimento dei beni:
Nel primo caso, quando l'Amministrazione ricevente sia dotata di stanziamenti di bilancio non amministrati dal Provveditorato generale dello Stato, essa ne dovrà pagare il corrispondente valore di stima mediante versamento in conto entrate eventuali dei Tesoro. In siffatta circostanza i beni mobili da trasferire da un consegnatario all'altro, saranno assunti in inventario mediante buono di carico (mod.130-P.G.S.) da emettere sulla scorta dei buono di scarico (mod..130 P.b.S.) rilasciato dal consegnatario cedente. Quest'ultimo, a sua volta, sistemerà le proprie scritture contabili allegando al citato buono di scarico (mod.130 P.G.S.) l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato e la copia della quietanza di versamento in Tesoreria.Nel secondo caso, il prezzo di stima dei beni ceduti, dovrà essere computato in sede di pagamento finale all'impresa fornitrice, con commutazione del relativo titolo di spesa in quietanza di entrata a favore del Tesoro. I beni ceduti dovranno essere discaricati dall'inventario dopo l'avvenuta consegna, sulla scorta dei dati e dei prezzo computati nell'atto contenente l'operazione di cessione, di cui il consegnatario dovrà consegnare copia.
Qualora il Provveditorato generale dello Stato dovesse disporre la cessione gratuita dei beni ad altro Ufficio della stessa o di altra Amministrazione, gli stessi potranno essere scaricati dall'inventario soltanto dopo aver ricevuto la predetta autorizzazione e lo scontrino del buono di carico che dovrà essere emesso dal consegnatario ricevente. L'autorizzazione e lo scontrino costituiranno documenti giustificativi da allegare al buono discarico mod.130 P.G.S..
Ove il Provveditorato generale dello Stato dovesse autorizzare la cessione gratuita alla C.R.I., i beni dovranno essere discaricati sulla base di appositi verbali di cessione che unicamente all'autorizzazione del Provveditorato stesso andranno a costituire documenti giustificativi. da allegare al buono di scarico mod.130 P.G.S..
Qualora, il citato Ente non dovesse provvedere al ritiro dei mobili e dei materiali ceduti entro il termine stabilito d'intesa con l'amministrazione interessata, i beni di cui è stata autorizzata la cessione potranno essere alienati a cura delle stesse Amministrazioni contro versamento del ricavato in conto entrate eventuali dei Tesoro.
Ove, infine, il Provveditorato generale dello Stato dovesse disporre per la vendita dei beni, gli stessi dovranno essere posti a disposizione degli uffici incaricati della vendita (Ufficio dell'Amministrazione finanziaria od altro Ufficio all'uopo incaricato in forza di apposita norma) i quali, dopo aver posto in essere il contratto di vendita, comunicheranno al consegnatario responsabile quali e quanti siano stati i beni alienati ed il loro prezzo.
Gli acquirenti, all'atto del ritiro dei beni in questione, dovranno produrre la quietanza di Tesoreria dalla quale dovrà risultare l'avvenuto versamento.
Questo documento dovrà essere conservato in copia fotostatica agli atti dei consegnatario mentre l'originale dovrà essere allegato al relativo buono di scarico mod.130 P.G.S. unitamente all'autorizzazione alla vendita del Provveditorato generale dello Stato.
S'intende che se dalla vendita si dovesse ricavare un prezzo inferiore al valore iscritto in inventario o nel giornale la differenza verrà considerata perdita.
Ove le operazioni di vendita non dovessero avere esito favorevole e non si dovesse
ritenere di ripeterle una seconda volta e quando anche dalla C.R.I. non dovesse ritenere
di ritirarli, i beni invenduti e rifiutati dalla C.R.I. dovranno essere discaricati
dall'inventario, ai sensi dell'art.194 dei R.C.G.S., ed avviati alla discarica pubblica a
cura del consegnatario sempre che questi non dovesse ritenere di assegnarli ad enti
assistenziali.
I timbri, suggelli, coni, punzoni, ecc., che devono essere consegnati agli Archivi di
Stato, per la loro conservazione, oppure all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per
la deformazione, potranno essere discaricati soltanto dopo che questi Enti avranno
dichiarato per iscritto d'averli ricevuti; detta dichiarazione costituirà documento
giustificativo da allegare al buono di scarico mod.130 P.G.S..
Al fine di facilitare l'insieme di dette operazioni si è ritenuto opportuno allegare in appendice alla presente circolare un esempio con il quale si è voluto simulare il rinnovo inventariale - limitatamente ai beni della categoria - di un ipotetico Ufficio statale, da servire quale utile goda alla effettuazione delle operazioni stesse.
Si raccomanda alle Amministrazioni interessate ed agli agenti responsabili di avviare sollecitamente, subito dopo la fase della ricognizione, le prescritte procedure per la sistemazione contabile dei beni in parola onde fare in modo che, all'atto dell'impianto del nuovo inventario, siano state portate al termine tutte le suddette operazioni.
In quest ottica trova giustificazione il periodo temporale di un anno avanti indicato (1 gennaio 1995 - 31 dicembre 1995) accordato per provvedere al rinnovo degli inventari.
PARAGRAFO III
AGGIORNAMENto DEI VALORI
Esaurite le operazioni di ricognizione dei beni e delle eventuali sistemazioni
contabili, la stessa Commissione
che è stata costituita per la ricognizione dovrà procedere ad effettuare le operazioni
di "aggiornamento dei valori", soltanto dei beni esistenti in uso, che andranno
a formare il nuovo inventario alla data dei 31 dicembre 1995.
Il ricorso alla stessa commissione è suggerito dalla opportunità di non gravare, per
quanto possibile, nell'espletamento del lavoro in questione, gli Uffici Tecnici Erariali
che per l'estensione e la complessità dei previsti adempimenti non potrebbero
materialmente corrispondere, in breve tempo, a tutte le richieste.
L'operazione di aggiornamento dei valori comprenderà le valutazioni inerenti al
deperimento dei beni e troverà la sua fase applicativa nell'utilizzazione del "criterio
dei coefficienti", il quale si ritiene essere il più adeguato ai fini di una
uniforme ed omogenea attribuzione dei valori a tutta la proprietà mobiliare.
A tal uopo sono state predisposte le tabelle allegate (ali. nn. 5 e 6) a cui la
commissione dovrà fare riferimento per l'attribuzione dei nuovi valori.
In alcuni casi, però, detto criterio potrebbe non apparire appropriato per cui la
Commissione dovrà ricorrere al "criterio della stima prudenziale"
tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato di conservazione dei beni o ad altro
criterio come quello del prezzo di copertina per i libri e le pubblicazioni ecc.
In sostanza, la Commissione applicherà, in via principale, il "criterio dei
coefficienti" ed in via sussidiaria, il "criterio della stima prudenziale"
o l'altro criterio come sopra precisato.
Va da sé che nell'ambito di ciascuna categoria dovrà, poi, essere individuato il bene a
cui applicare il criterio dei coefficienti o il criterio della stima prudenziale.
La proprietà mobiliare dello Stato, ai fini di un organico trattamento per
l'aggiornamento dei valori, potrà essere raggruppata in via esemplificativa come segue:
1) Beni a cui sarà applicato il criterio dei coefficienti:
a) mobilio, materiali tecnici ed oggetti d'uso, utensili, ecc. (tabella n.1) (alI.
n.5);
b) macchine da scrivere, calcolatrici, elettrocontabili, autoveicoli, motoveicoli, ecc.
(tabella n.2) (all.'n.6);
2) Beni a cui sarà applicato il criterio della valutazione in base a stima:
a) arredi, drapperie, tappeti ed altri beni similari;
b) beni di pregio od aventi caratteristiche artistiche ed oggetti d'arte, costituenti
dotazione dell'Ufficio. Nei casi. di particolare pregio la Commissione dovrà avvalersi
dell'opera di Qualificati funzionari dell'Amministrazione dei Beni Culturali. Agli oggetti
d'arte avuti in prestito da musei, gallerie, pinacoteche ecc., non si dovrà ovviamente
attribuire alcun valore di consistenza; essi dovranno essere tenuti in evidenza, in
separate scritture, con le necessarie Dotazioni e del titolo del prestito;
c) materiali tecnici ed oggetti d'uso particolare non forniti dal Provveditorato generale
dello Stato.
3) Casi particolari:
a) libri e pubblicazioni. I libri e le pubblicazioni di carattere non ufficiale
andranno valutati al prezzo di copertina, anche se pervenuti in dono. Ove necessario si
potrà far stimare l'opera da esperti dell'Amministrazione statale competente.
Le pubblicazioni di carattere ufficiale (gazzette ufficiali, raccolte di leggi e decreti,
bollettini, ecc.) riceveranno un valore d'inventariazione pari al prezzo di copertina, se
indicato, maggiorato eventualmente delle spese dì rilegatura oppure sulla base di
indicazioni che potrà alluopo fornire l'istituto poligrafico dello Stato;
b) i metalli preziosi dovranno essere conteggiati sulla base del valore intrinseco di
mercato (peso del metallo prezioso moltiplicato per la quotazione unitaria al 31 dicembre
1995);
c) per i velivoli, i natanti in genere, i computers e le apparecchiature di sistemi
informativi, in considerazione della grande varietà dei tipi e deIle loro caratteristiche
tecniche, i criteri riguardanti sia la durata media sia per le aliquote di deperimento
annuale dovranno, invece, richiedersi agli Uffici Tecnici Erariali;
4) Altri beni:
I beni che non rientrano, comunque, nei punti precedenti, andranno valutati, a seconda
della foro specie. con gli stessi criteri dianzi enunciati.
Ai fini della individuazione del valore cui applicare i vari coefficienti si precisa che
dovrà considerarsi quello iscritto nell'ultimo inventario o nel giornale mod.96 C.G.
Per quanto riguarda la individuazione dell'anno di riferimento indicato nelle tabelle
allegate, si precisa che dovrà considerarsi, per i beni iscritti nell'ultimo inventario,
la data di questultimo mentre per quelli iscritti successivamente nel mod.96 C.G. la
data del foro acquisto o di stima; il computo dovrà essere per anno intero con
l'avvertenza che la frazione di anno inferiore a mesi sei dovrà essere trascurata.
Per i beni invece acquisiti anteriormente alla data limite fissata nelle tabelle la
Commissione potrá rifarsi al valore di stima tenendo conto dei prezzi di mercato e dello
stato di conservazione dei beni.
Il valore residuale così calcolato non dovrà essere comunque inferiore ad 1/10 del costo
storico.
I beni che risulteranno di valore inferiore alle lire 10.000 dovranno essere riportati in
inventario per un valore arrotondato a L. 10.000 con esclusione dei libri.
Con l'occasione viene precisato che i beni acquistati successivamente alle operazioni di
rinnovo, di valore inferiore a L. 10.000, con esclusione dei libri, dovranno essere
iscritti tra i beni di facile consumo.
Non saranno sottoposti all'aggiornamento dei valori i beni acquisiti nel secondo semestre
1995.
Parimenti non saranno sottoposti all'aggiornamento dei valori i beni di facile consumo,
tenuti in evidenza in separate scritture.
Al termine delle operazioni di aggiornamento dei valori, si dovrà emettere un buono di
carico o di scarico (mod.130 P.G.S.) per un valore pari alla differenza tra il totale dei
valori dei beni risultanti dalle vecchie scritture (vecchio inventario e giornale) e
quello degli stessi beni che saranno iscritti nel nuovo inventario.
PARAGRAFO IV
NUOVO INVENTARIO
Terminate le operazioni di ricognizione, di sistemazione contabile e di aggiornamento
dei valori dei beni, operazioni che dovranno risultare tutte dal processo verbale, sarà
compilato il nuovo inventario (mod.94C.G.) (all. n.2) in originale e due copie, il
quale comprenderà tutti i beni esistenti In uso alla data del 31 dicembre 1995.
Una copia dovrà rimanere agli atti dell'Ufficio del consegnatario mentre l'originale e
laltra copia, unicamente alle due copie del processo verbale, dovranno essere
inviati entro il 15 febbraio 1996 (in concomitanza dell'invio dei mod.98 C.C - prospetto
delle variazioni avvenute nell'esercizio 1995 -) alla competente Ragioneria centrale,
regionale, provinciale dello Stato la quale dopo aver effettuato il relativo riscontro con
le proprie scritture vi apporrà il visto di concordanza o solo il visto nei casi in cui
essa non sia in possesso di precedenti scritture, restituendo l'originale dell'inventario
e un esemplare dei processo verbale all'Ufficio di appartenenza dei consegnatario.
La copia dell'inventario e l'altro esemplare del processo verbale rimarranno agli atti
della Ragioneria riscontrante.
Si ha in tal modo la possibilità di stabilire l'effettivo carico dei beni consegnati
all'agente responsabile e di fissare anche un punto di partenza nelle indagini dirette ad
accertare le eventuali responsabilità nei casi di discordanza dei dati nei raffronto
delle vecchie con le nuove scritture.
PARAGRAFO V
ALTRE ISTRUZIONI PARTICOLARI
Su tutti i beni mobili inscritti nel nuovo inventario dovrà essere apposto, a cura dei
consegnatari, possibilmente a mezzo di targhette metalliche o di altro sistema idoneo (es.
lettore ottico ecc.) il nuovo numero dinventario e quello della categoria di
appartenenza.
I consegnatari dovranno inoltre aggiornare la scheda mod.227P.G.S. (all. n. 4) nella quale
saranno descritti i beni mobili contenuti in ciascuna stanza o locale d'ufficio, con
l'indicazione del numero d'inventario e della categoria.
Un esemplare di tale scheda, debitamente firmato dal funzionario digrado più elevato o
più anziano e controfirmato dal consegnatario, dovrà essere esposto nella stanza o
locale relativo, agli effetti delle future ricognizioni; altro esemplare sarà conservato
dal consegnatario.
Eventuali variazioni nella dislocazione dei beni per spostamento o deperimento dovranno
risultare da entrambe le schede così come le indicazioni delle date delle verifiche e
degli accertamenti eventualmente svolti.
Nessuno spostamento di beni da stanza a stanza potrà essere effettuato senza preventivo
avviso del consegnatario.
Giova ricordare che quanto sopra specificato assume particolare rilevanza in ordine alla
responsabilità sia del consegnatario che dei funzionari ai quali i beni sono stati
affidati in uso.
Si coglie l'occasione per precisare che le operazioni relative al "passaggio di
consegne", in caso di cambiamento del consegnatario, continuano ad essere
disciplinate dalle istruzioni contenute nella circolare n. 76 dei12 dicembre 1980, di
questo Ministero.
PARAGRAFO VI
VIGILANZA - CONTROLLI
Le inadempienze e le irregolarità riscontrate, anche in occasioni di visite ispettive,
nella gestione del patrimonio mobiliare e nella tenuta delle relative scritture contabili
da parte dei consegnatari fanno sorgere la necessità di richiamare la particolare
attenzione delle singole Amministrazioni sulla esigenza che venga esercitata una più
puntuale vigilanza nei confronti dei dipendenti consegnatari, sia centrali che periferici,
finalizzata ad una regolare e responsabile gestione dei beni mobili da essi amministrati,
e ad una regolare tenuta di tutte le scritture inventariali, intervenendo se del caso con
appropriata iniziative qualora si verificassero persistenti inadempienze ed
irregolarità.Ferma restando la facoltà del Provveditorato generale dello Stato di
svolgere i propri compiti di vigilanza e controllo previsti dalle disposizioni vigenti in
materia, le Ragionerie, centrali, regionali e provinciali dello Stato nell'ambito delle
rispettive competenze sono autorizzate, ai sensi dell'art. 30 dei D.P.R. 30 novembre 1979,
n. 718 ad incaricare propri funzionari ad effettuare, ove ritenute necessarie, verifiche
tendenti ad accertare la regolarità della gestione e delle scritture tenute dai
consegnatari, verifiche che dovranno risultare da apposite relazioni.
In caso di rilevate inadempienze copia di dette relazioni dovrà essere trasmessa alla
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza - per le ulteriori
incombenze.
***
La presente circolare è stata concordata tra la Ragioneria generale dello Stato ed il Provveditorato generale dello Stato.
Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a vigilare sui dipendenti consegnatari affinché le presenti istruzioni vengano tempestivamente e scrupolosamente osservate.
Si gradirà un cenno di ricevuta con assicurazione di adempimento.
Il Ministro
DINI
Il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato.
Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto - Circolare Ministeriale n. 83 (Prot. n.2581/LM) del 10 marzo 1995.
Oggetto: Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato.
Si trasmette, per gli adempimenti di competenza di codesti uffici e delle istituzioni
scolastiche dipendenti. l'accluso volume stampato dall'Istituto poligrafico dello Stato,
contenente la circolare del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato,
Ispettorato generale di finanza - n.88 (prot. n. 22'2188) del-28 dicembre 1994. contenente
le istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato.
Al riguardo si richiama l'attenzione sul fatto che, per quanto concerne
quest'ammistrazione, le anzidette istruzioni vanno applicate dagli uffici centrali e
periferici e dalle istituzioni scolastiche ed educative, compresi conservatori ed
accademie, con esclusione degli istituti scolastici dotati di personalità giuridica
(tecnici, professionali e d'arte),. indipendentemente dalla circostanza che i rispettivi
consegnatari abbiano o meno provveduto al rinnovo degli inventari secondo le istruzioni in
eccedenza impartite dal Ministero del Tesoro.
L'anzidetta circolare risulta esauriente e non necessita, quindi, di ulteriori commenti.
Essa individua definitivamente le categorie di beni soggette ad inventariazione,
distinguendole dai beni che non vanno inventariati ma annotati sui registri di facile
consumo.
Le operazioni di rinnovo degli inventari vanno ultimate entro il 31 dicembre 1995.
Si richiama peraltro l'attenzione sul fatto che g!i elementi per la formazione del conto
patrimoniale (nuovo inventario modello 94 CG e processo verbale dì ricognizione debbono
essere inviati entro il termine dei 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si
riferiscono alla Ragioneria centrale presso questo Ministero alle Ragionerie provinciali
dello Stato ed alle Ragionerie regionali dello Stato competenti per territorio,
rispettivamente, di quest'amninistrazione centrale. degli uffici scolastici provinciali e
degli uffici scolastici regionali.
Provveditori agili studi, i sovrintendenti scolastici delle province di Trento e Bolzano e
gli intendenti scolastici per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine. sono
pregati di riprodurre la presente circolare e di trasmetterla ai capi delle istituzioni
scolastiche ed educative statali delle rispettive circoscrizioni. con esclusione dei
presidi degli istituti tecnici, professionali e darte, compresi i direttori dei
conservatori di musica e delle presidi accademie di belle arti, di arte drammatica e di
danza ed i coordinatori degli istituti superiori perle industrie artistiche.
Il Ministro Lombardi