Appendice Normativa

CCND 98/99
Art.48
INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA MATERNA -

a) Personale in soprannumero su posto di organico-sede.

1. Qualora, a seguito della revisione degli organici, si sia riscontrata nella la necessità di procedere alla soppressione di posto in organico, il Provveditore agli Studi predispone i relativi atti formali con decorrenza dal nuovo anno scolastico e ne dà immediata comunicazione ai Direttori didattici interessati, perchè la portino a conoscenza di tutti gli insegnanti titolari nelle scuole in cui è prevista tale soppressione, mediante affissione all'albo della direzione.

2. L'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per le varie tipologie di posto eventualmente esistenti nella scuola. pertanto la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto. ovviamente i posti di tempo pieno consolidati costituiscono posti di tipo comune a tutti gli effetti.

3. Il Direttore didattico competente, provvede - entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica - alla formazione e pubblicazione all'albo della direzione didattica delle graduatorie relative agli insegnanti interessati al fenomeno delle soppressioni. Allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi della legge n. 15 del 4/1/1968. Il Direttore didattico formulerà le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti di cui agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, debbono essere prese in considerazione le situazioni di handicap contemplate dalla medesima legge che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'o.M. Negli stessi termini suindicati dovrà essere comunicata la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 33 della legge 104/92 dalla predetta graduatoria, che dovrà essere riformulata a cura del Direttore didattico. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il Direttore didattico provvederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata dall'età.

4. In caso di confluenza di più sezioni di scuola materna o di parte di esse che dia luogo alla creazione di un'unica scuola materna, i docenti titolari interessati devono essere assegnati alla scuola di confluenza solo se "de iure", con atto formale del Provveditore agli Studi, la popolazione scolastica sarà trasferita in quest'ultima. l'assegnazione in tal modo disposta non interrompe il servizio ai fini del punteggio previsto dal punto 1) lettera c) dell' allegata tabella D, e l'eventuale individuazione dei docenti soprannumerari sarà formulata con un'unica graduatoria comprendente tutti i docenti della scuola di confluenza, come stabilito dal precedente art. 47, comma 1 lett. a. vengono invece individuati direttamente come perdenti posto i docenti titolari della scuola soppressa la cui popolazione venga distribuita nelle scuole limitrofe.

5. Avverso le suddette graduatorie i docenti interessati potranno presentare, entro 5 giorni dalla loro pubblicazione, motivato reclamo al Direttore didattico.

6. Esaminati gli eventuali reclami, il Direttore didattico, entro 15 giorni provvede alle eventuali rettifiche delle graduatorie. queste ultime, così definite, dovranno essere immediatamente comunicate al Provveditore agli Studi con le deduzioni in ordine ai reclami.

7. I docenti individuati come perdenti posto in data successiva a quella utile per l'inclusione nella graduatoria di cui al precedente terzo comma, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione - entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle graduatorie - del modulo domanda di trasferimento compilato secondo le istruzioni impartite nei commi precedenti. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all'eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.

 

CCND 98/99
ART. 49
INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE -

a) Personale in soprannumero su posto di organico-sede.

1. A seguito dell'entrata in vigore dell'organico funzionale di circolo i docenti di scuola elementare titolari sull'organico sede - tipo posto comune - dei plessi appartenenti al circolo, acquisiscono la titolarità sui posti dell'organico funzionale del circolo stesso, con decorrenza dal primo settembre 1998, secondo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 21 del presente contratto; di conseguenza, per l'anno scolastico 1998/99, nei confronti del personale in questione non si fa luogo all'individuazione di eventuali perdenti posto.

Tale divieto non si applica nei confronti dei docenti titolari su posti speciali e di sostegno, su posti distrettuali per l'istruzione e la formazione dell'età adulta della scuola elementare, nonchè sui posti dell'organico dei plessi ubicati nelle piccole isole o nei comuni di montagna che non sono sede di circolo. Per l'individuazione del soprannumero nei confronti del personale appartenente alle predette categorie si procederà con le modalità enunciate nei successivi commi del presente articolo.

2. L'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per le varie tipologie di posto eventualmente esistenti nel plesso. pertanto la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto (1).

3. Il Direttore didattico competente, provvede - entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica - alla formazione e pubblicazione all'albo della direzione didattica delle graduatorie relative agli insegnanti interessati al fenomeno delle soppressioni. Allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi della legge n. 15 del 4/1/1968. Il Direttore didattico formulerà le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti di cui agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, debbono essere prese in considerazione le situazioni di handicap contemplate dalla medesima legge che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'o.M. Negli stessi termini suindicati dovrà essere comunicata la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 33 della legge 104/92 dalla predetta graduatoria, che dovrà essere riformulata a cura del Direttore didattico. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il Direttore didattico provvederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata dall'età.

4. Avverso la suddetta graduatoria i docenti interessati potranno presentare, entro 5 giorni dalla loro pubblicazione, motivato reclamo al Direttore didattico.

5. Esaminati gli eventuali reclami, il Direttore didattico, entro 15 giorni provvede alle eventuali rettifiche della graduatoria. quest'ultima, così definita, dovrà essere immediatamente comunicata al Provveditore agli Studi con le deduzioni in ordine ai reclami.

6. I docenti individuati come perdenti posto in data successiva a quella utile per l'inclusione nella graduatoria di cui al precedente terzo comma, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione - entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della graduatoria - del modulo domanda di trasferimento compilato secondo le istruzioni impartite nei commi precedenti nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. la proroga dei termini si estende anche all'eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.

7. Per l'individuazione dell'eventuale perdente posto in corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, il Provveditore gradua tutti gli insegnanti titolari del distretto in cui è prevista la soppressione, in base ai punteggi della predetta tabella. la valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura prevista dalla lettera d) della citata tabella per i trasferimenti d'ufficio sulla base del servizio di ruolo prestato nell'ambito del distretto di attuale titolarità su corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta. si precisa, altresì, che la valutazione delle esigenze di famiglia dovrà essere effettuata in relazione a tutti i comuni compresi nel distretto di titolarità o, nell'ipotesi di distretto compreso in un grande comune, in relazione a tale comune.

8. La graduatoria degli insegnanti titolari nel distretto è pubblicata all'albo del Provveditorato agli studi in data stabilita con apposita circolare provveditoriale che tenga conto della scansione delle diverse operazioni. gli interessati hanno la facoltà, entro 5 giorni dalla data della pubblicazione, di produrre eventuale motivato reclamo al Provveditore, il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche.

9. I docenti dei corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta individuati come perdenti posto saranno trasferiti d'ufficio; pertanto, il contingente dei posti disponibili, da determinare ai fini dei trasferimenti interprovinciali, passaggi e nomine, verrà diminuito in corrispondenza al numero dei predetti docenti perdenti posto; tale decremento sarà disposto sulla aliquota dei posti di tipo comune.