Appendice Normativa

CCND 98/99
ART. 51
INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLASECONDARIA DI I E II GRADO

a) Individuazione dei docenti soprannumerari sull'organico sede.

1. Nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico di diritto determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risulteranno in soprannumero, si procederà al trasferimento d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alle tabelle di valutazione per i trasferimenti d'ufficio allegate al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della scuola. Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere "A" e "D" del titolo II delle citate tabelle sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità. Per ogni unità scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento indicati per ciascun tipo di scuola; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola media con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: a) minorati della vista; b) minorati dell'udito; c) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto.

2. Sono da considerare in soprannumero, agli effetti del trasferimento d'ufficio di cui al precedente primo comma, ove non siano stati riassorbiti nell'organico di diritto relativo all'anno scolastico per il quale sono disposti i trasferimenti d'ufficio, i docenti che nell'anno scolastico precedente a tale anno sono stati di fatto individuati come soprannumerari e sono stati quindi di fatto utilizzati in istituto diverso da quello di titolarità ovvero nel medesimo istituto di titolarità.

3. I Presidi formuleranno le graduatorie per l'individuazione dei soprannumerari in base alle sopracitate tabelle per i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati alla data del precedente 1 settembre. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti di cui agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, debbono essere prese in considerazione le eventuali sopravvenute situazioni di handicap contemplate dalla medesima legge che vengano a verificarsi successivamente al predetto 1 settembre ed entro i rispettivi termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M. Sulla mobilità del personale della scuola. Negli stessi termini suindicati dovrà essere comunicata la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 33 della legge 104/92 dalla predetta graduatoria, che dovrà essere riformulata a cura del Capo d'istituto. Il Preside, qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, procederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio la precedenza è determinata dall'età.

4. I Presidi dovranno affiggere all'albo dell'istituto, entro 10 giorni dalla comunicazione della nuova tabella organica, tutte le graduatorie compilate per l'individuazione dei soprannumerari, sia quelle compilate all'inizio dell'anno scolastico, sia quelle da compilare ai sensi del presente articolo e dovranno notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.

5. I Presidi, entro 5 giorni dalla notifica della posizione soprannumeraria agli interessati, dovranno, inoltre, trasmettere al competente Provveditore agli Studi copia delle graduatorie formulate ai fini della individuazione dei docenti soprannumerari, dalle quali dovranno risultare la data e la provincia di nascita nonchè i punteggi analitici di tutti gli insegnanti inseriti nelle graduatorie stesse. gli stessi Presidi unitamente trasmetteranno gli eventuali reclami prodotti dagli interessati avverso dette graduatorie nonchè le proprie deduzioni al riguardo.

6. I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria dovranno compilare, ai fini del trasferimento di cui sopra, il modulo domanda allegato all'o.M. Sulla mobilità, nei termini e secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, ai fini dell'individuazione dei docenti soprannumerari, i Presidi dovranno compilare un'unica graduatoria, distinta per classe di concorso, comprensiva di tutti i docenti titolari nell'istituto indipendentemente dall'assegnazione dei medesimi a corsi ordinari ovvero sperimentali.

7. I Provveditori agli Studi, relativamente ai docenti di scuola media, individueranno i docenti soprannumerari titolari di posti di insegnamento per l'istruzione e la formazione dell'età adulta. A tal fine, formuleranno distinte graduatorie, sulla base della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti corsi nell'ambito del distretto per la classe di concorso per la quale si verifica la contrazione di organico. Si precisa che la valutazione delle esigenze di famiglia dovrà essere effettuata in relazione a tutti i comuni compresi nel distretto di titolarità e, nell'ipotesi di distretto incluso in un grande comune, a tale comune, secondo i criteri e le modalità di cui al presente articolo.

8. Tutti gli interessati dovranno innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo-domanda. si fa presente, poi, che l'insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel distretto di titolarità, per i docenti soprannumerari su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. in tal caso il docente, può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quelli di attuale titolarità, purchè esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità. ovviamente le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda .

I docenti, per l' eventualità che non sia possibile il trasferimento a domanda per le preferenze espresse, saranno trasferiti d'ufficio a norma delle disposizioni che seguono. non si darà corso al trasferimento d'ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti o sedi.

9. Il docente in soprannumero, qualora voglia comunque partecipare al movimento a domanda, dovrà rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella della sezione 'è del modulo-domanda (se insegnante di scuola media), ovvero nella apposita casella della sezione 'f' del modulo-domanda (se docente di istituto di istruzione di II grado ed artistica). In tal caso, il docente potrà esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente parteciperà in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si darà corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero.

10. I docenti che presentano domanda di trasferimento quali soprannumerari e non ottengano il trasferimento a domanda, hanno diritto, ai fini del trasferimento d'ufficio, alla valutazione del servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola e, subordinatamente, nella sede (comune) di titolarità.

11. Nei confronti dei docenti titolari su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, la valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura prevista dalla lettera c della tabella per i trasferimenti d'ufficio, sulla base del servizio di ruolo prestato nell'ambito del distretto di attuale titolarità su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta.

12. Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, il Provveditore agli Studi inviterà i Presidi delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in soprannumero secondo la graduatoria formulata sulla base della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che dovranno essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati alla data del precedente primo settembre. I Presidi, formulate le graduatorie, le affiggeranno immediatamente all'albo insieme alla comunicazione del Provveditore agli Studi contenente l'indicazione della nuova dotazione organica e notificheranno agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all'o.M. Sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente; l'interessato potrà altresì integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. Ovviamente la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto. I Presidi invieranno immediatamente al competente Provveditore agli Studi i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami. Analogamente i Provveditori agli Studi procederanno nei confronti dei docenti titolari su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta.

13. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o distretto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

1) docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto per l'insegnamento su cattedra ovvero del distretto, per l'insegnamento nei centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, con decorrenza dal precedente primo settembre;

2) docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto per l'insegnamento su cattedra ovvero del distretto, per l'insegnamento nei centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, dall'anno scolastico o dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto 1).

14. Si rammenta che negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poichè l' organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all'organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali.

15. Analogamente, nel caso di scuole o istituti funzionanti con sezioni staccate o scuole coordinate, poichè le sezioni staccate o scuole coordinate vanno considerate, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, come scuole autonome, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico della scuola o istituto principale se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella scuola o istituto principale ovvero all'organico della sezione staccata o scuola coordinata se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella sezione staccata o scuola coordinata.