Appendice Normativa
CCND 98/99
ART. 88
PERSONALE SOPRANNUMERARIO A.T.A.
1. Il personale individuato quale soprannumerario, è tenuto a presentare domanda di trasferimento che verrà esaminata prima di procedere ad un eventuale trasferimento d'ufficio.
2. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono quelli previsti dalla ordinanza ministeriale sulla mobilità con l'avvertenza che detto personale, nel compilare la domanda, dovrà precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel caso che perduri lo stato di soprannumerarietà. In tale ipotesi non si darà corso al trasferimento qualora si renda disponibile un posto nella scuola di titolarità.
3. Si ribadisce il principio che la non presentazione della domanda, nella ipotesi di riconferma dello stato di soprannumerarietà, comporterà in ogni caso il trasferimento d'ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di individuazione come perdente posto.
4. Gli interessati dovranno dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria d'istituto nell'apposita casella del modulo domanda.
5. I Dirigenti scolastici formuleranno le graduatorie dei perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dall'allegato J al presente accordo. sulla base dei medesimi punteggi saràinserito in coda alla graduatoria il personale che ha assunto la titolarità nella scuola nell'anno scolastico in corso alla data di formazione della graduatoria medesima. Per gli assistenti tecnici l'individuazione dei soprannumerari viene effettuata sulla base di graduatorie comprendenti il personale appartenente alla stessa area.
6. Nel caso di aggregazioni di istituzioni scolastiche l'individuazione del personale in soprannumero, ad eccezione di quello appartenente al profilo di responsabile amministrativo, viene effettuata previa compilazione di distinte graduatorie, relative all' istituzione scolastica soppressa ed aggregata, secondo i criteri previsti dal presente accordo. dette graduatorie verranno poste in coda alle rispettive graduatorie della scuola aggregante. relativamente al profilo del responsabile amministrativo, viene individuato perdente posto il responsabile amministrativo della scuola aggregata, che ha titolo a rientrare, con precedenza, nella istituzione scolastica aggregante qualora il posto si renda disponibile nel corso dei movimenti.
7. Nel caso di fusioni di istituzioni scolastiche l'individuazione del personale in soprannumero, ad eccezione di quello appartenente al profilo di responsabile amministrativo, viene effettuata previa compilazione di distinte graduatorie, relative alle singole istituzioni soppresse, secondo i criteri previsti dal presente accordo, e successiva confluenza delle medesime in un'unica graduatoria nella quale sarà inserito in coda, con il punteggio spettante, il personale che ha assunto la titolarità nelle scuole soppresse nell'anno scolastico in corso alla data di formulazione della graduatoria medesima. Relativamente al profilo di responsabile amministrativo, invece, l'individuazione del perdente posto verrà effettuata sulla base della comparazione dei punteggi degli interessati calcolati secondo la tabella allegata. Il responsabile amministrativo individuato come perdente posto ha titolo a rientrare, con precedenza, nella scuola derivante dalla fusione qualora il posto si renda disponibile nel corso dei movimenti.
8. Ai fini della formulazione delle graduatorie predette debbono essere valutati soltanto i titoli posseduti dagli interessati alla data di inizio dell' anno scolastico in corso.
9. I trasferimenti dei soprannumerari che abbiano presentato domanda saranno effettuati contestualmente ai normali trasferimenti. qualora non sia possibile assegnare posti in relazione alle preferenze espresse, i trasferimenti saranno effettuati d'ufficio insieme a quelli dei soprannumerari che non abbiano prodotto domanda, per altre scuole o istituti dello stesso comune, o, laddove non ci sia disponibilità, di altri comuni della provincia di titolarità.
10. Ai fini della individuazione dei soprannumerari, non dovrà essere preso in esame il personale appartenente alle categorie di cui alle lettere a e b dell' art. 85 del presente accordo salvo che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie (es. Soppressione di scuole). In particolare in caso di fusione tra scuole il medesimo personale non dovrà comunque essere inserito nella graduatoria dei perdenti posto.
11. Devono essere prese in considerazione, ai fini previsti dal precedente comma, le certificazioni relative alle situazioni di handicap che siano state prodotte successivamente al 1^ settembre e fino al momento dell'individuazione delle posizioni di soprannumero. analogamente negli stessi termini dovrà essere comunicata la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'esclusione dei soggetti beneficiari dell'art. 33 L. 104/92 dalla graduatoria d'istituto, anche ai fini della riformulazione della graduatoria medesima.
12. I trasferimenti d'ufficio sono disposti secondo criteri di viciniorità determinati dai Provveditori agli Studi sulla base di apposite tabelle, pubblicizzate nelle forme dovute prima dell'effettuazione del movimento, e, nell'ambito del singolo comune, secondo l'ordine del bollettino. le suddette tabelle terranno conto delle distanze chilometriche e delle situazioni dei collegamenti esistenti tra i comuni stessi, sentito il parere delle commissioni di cui all'art. 597 del d.lvo297/94.
13. Il trasferimento d'ufficio degli assistenti tecnici verrà effettuato esaminando ciascun ambito territoriale prima per tutte le aree professionali richieste nella domanda di trasferimento e, successivamente, se non richiesta, per l'area comprensiva del laboratorio ove l'assistente tecnico perdente posto risulta titolare. nell'ambito della singola area professionale il laboratorio verrà assegnato secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori, allegata alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.
14. In particolare per gli assistenti tecnici perdenti posto che non hanno presentato domanda di movimento, il trasferimento d'ufficio verrà disposto con riferimento ai singoli laboratori costituenti l'area per la quale i medesimi sono stati individuati come soprannumerari.
15. Le disposizioni dei commi precedenti saranno applicate altresì alle nuove posizioni di soprannumero verificatesi a seguito della determinazione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento.
16. In tali ipotesi i Provveditori agli Studi competenti inviteranno i Dirigenti scolastici degli istituti interessati ad indicare i soprannumerari individuati sulla base della graduatoria di cui al precedente comma quinto.
17. Negli istituti tecnici per il turismo e professionali alberghieri, la determinazione del personale soprannumerario va effettuata in rapporto alle nuove dotazioni organiche, determinate secondo le modalità di cui alla relativa ordinanza ministeriale per gli organici.