Appendice Normativa

D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
ART. 582
SUPPLENZE TEMPORANEE PERSONALE A.T.A.

1. Alla copertura di posti disponibili e non vacanti e di quelli resisi disponibili dopo la data del 31 dicembre, per qualsiasi causa, ovvero per rinuncia o decadenza del personale cui sia stata precedentemente conferita la nomina, si provvede mediante l'assunzione di personale supplente temporaneo, limitatamente al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

2. Le supplenze temporanee di cui al comma 1 sono conferite dal provveditore agli studi sulla base delle apposite graduatorie provinciali permanenti, di cui al comma 2 dell'articolo 581.

3. Nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado, si d. luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilità di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore, al quale essa è, in tale eventualità, conferita dal provveditore agli studi.

4. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi comprese le accademie e i conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenente alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si d. luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalità: a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore; b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore.

5. Le supplenze temporanee di cui ai commi 3 e 4 sono conferite dal direttore didattico o dal preside, secondo l'ordine della graduatoria di circolo o d'istituto, formata sulla base della rispettiva graduatoria provinciale. Esse sono disposte per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste dai commi medesimi, e, per le supplenze temporanee di cui al comma 4, limitatamente al periodo compreso tra l'inizio ed il termine del lezioni, con l'esclusione delle vacanze natalizie e pasquali.

6. I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità delle disposizioni contenute nel presente e nel precedente articolo sono privi di effetti, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano disposti.

 

CCNL 95 Art. 18
Contratto individuale di lavoro

1. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato dei capi di istituto e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico, ausiliario degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e all'art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo nazionale.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato, salvo risoluzione automatica del rapporto, senza preavviso, in caso di rientro anticipato del titolare;

d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;

f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;

g) sede di prima destinazione, ancorchè provvisoria, dell'attività lavorativa.

3. Il contratto individuale specifica le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. Il contratto di lavoro individuale specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo di lavoro nel tempo applicabile anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. E' causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.

5. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, invita il destinatario a presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti in materia, indicata nel bando di concorso o nelle ordinanze relative alla disciplina concernente il reclutamento del personale scolastico. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dagli artt. 46 e 52, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993 o dall'art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione o per il nuovo rapporto di lavoro.

6. Quanto previsto dal comma precedente si applica anche alle assunzioni a tempo determinato; in tali casi fino al successivo aggiornamento della graduatoria di cui all'art. 522 e all'art. 581 del D.Lgs. n. 297 del 1994, la documentazione prescritta deve essere presentata, nell'ambito della medesima provincia, solo in occasione del primo contratto stipulato.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 5 e 6 nei termini e con le modalità prescritte comporta la mancata stipulazione del contratto, ovvero per i rapporti già instaurati l'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresì l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo i casi in cui in relazione alle vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione in servizio.

8. Il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina, con decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto.

Cfr. artt. 1 e 58 del D.Lgs 29/93; art. 9 DPCM 593/93; artt. 522 e 581 del D.Lgs 297/94

Vengono disapplicati l'art. 12 del DPR 3/57 e l'art. 17 del DPR 487/94

 

CCNL 95 Art. 47
Rapporto di lavoro a tempo determinato del personale docente

1. Nei casi previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 18. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo.

2. Alla selezione del personale da reclutare si provvede secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con l'apposita ordinanza prevista dall'art. 522 del D.Lgs. n. 297 del 1994.

3. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.

4. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dall'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.

5. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, con il rientro in servizio del titolare ovvero al termine indicato nel contratto individuale. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

6. Gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

7. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma viene costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3, 2.4, 2.5 del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

8. L'assunzione degli insegnanti di cui ai precedenti commi 5 e 6 può avvenire anche con rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

Cfr. artt. 309 e 522 D.Lgs 297/94 e DPR 751/85

 

CCNL 95 Art. 53
Rapporto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

1. Nei casi previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 18. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo.

2. Alla selezione del personale da reclutare si provvede secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della Pubblica Istruzione con l'apposita ordinanza prevista dall'art. 581 del D.Lgs. 297 del 1994.

3. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.

4. In tali casi, qualora il titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Le domeniche e le festività infrasettimanali, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.

5. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, con il rientro in servizio del titolare ovvero al termine indicato nel contratto individuale. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Cfr. art. 581 D.Lgs 297/94