Appendice Normativa 

CCNL 95
Art. 24
Aspettativa per motivi di famiglia e di studio

 1. L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale norma si richiamano. L'aspettativa puņ essere concessa dal capo di istituto al personale docente, educativo ed ATA e dal Provveditore agli Studi ai capi di istituto.

2. Ai sensi della predetta norma il dipendente puņ essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio e ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994. 

 Cfr. artt. 69 e 70 DPR 3/57 e art. 453/94