Appendice Normativa 

CCNL 95
Art. 26 
Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.

 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui agli artt. 23, comma 8, lett. a) e art. 63, comma 1.

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza č dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 23, commi 1, 2 e 3.

 3. Nulla č innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni di legge per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermitā, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilitā permanente.

 E’ disapplicato l'art. 68, comma 7, del DPR 3/57