CCNL 95
Accordo sui servizi minimi essenziali in caso di sciopero
Art. 3
Norme da rispettare in caso di sciopero
1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa
al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve
avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere l'indicazione se lo
sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più
breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso dazioni di
sciopero che interessino più comparti.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze
sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire
la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di
comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro;
la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di
singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi dappartenenza.
In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi
sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore
diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le
modalità e l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si
assicurano che gli organi dinformazione garantiscano all'utenza uninformazione
chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle
fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa,
nonché alle prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 2 si ottiene solo se non
viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi,
anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività
dinsegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel
corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni
per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali
(equivalenti a 12 giorni danno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascunazione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero
generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni
consecutivi; tra un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non
inferiore a sette giorni;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera
giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di
lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale
ATA.
In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere
effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si
protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del
turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.La proclamazione dello sciopero
breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure
l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi
sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5
ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi
brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento
all'orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno
garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre
il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative
alle disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista
l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque
comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore
a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
g) le attività e le relative prestazioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini
finali, compresi quelli di ammissione agli esami, nonché quelle concernenti gli esami
finali e le relative valutazioni, devono essere garantite nei termini previsti dal
calendario scolastico, considerato che lo svolgimento degli scrutini finali, l'inizio e
l'ininterrotta continuità delle operazioni di esame nonché delle relative valutazioni
rientrano nella categoria delle prestazioni legislativamente individuate come
indispensabili e pertanto non sono ammissibili differimenti rispetto alle date fissate
dalle autorità scolastiche;
h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno
immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di
calamità naturale;
i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione
della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine
costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza
dei lavoratori.