Appendice Normativa 

O.M. n.59/94
ART. 18
PRESENTAZIONE DOMANDE - GRADUATORIE D' ISTITUTO

1. Coloro che, inclusi nelle corrispondenti graduatorie provinciali, aspirano a supplenze temporanee devono farne domanda, in carta libera secondo il modello in all. 4 ai capi d' istituto entro 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante assicurata convenzionale entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

3. Le domande di supplenza possono essere presentate per non più di 25 scuole o istituti della provincia per la quale si è inseriti in graduatoria. Il predetto limite di 25 scuole si riferisce a ciascuna delle graduatorie nelle quali l’aspirante è incluso.

4. Ogni domanda deve contenere la completa elencazione delle altre scuole cui si è presentata domanda di supplenza.

5. Con una stessa domanda possono essere richieste supplenze per diversi tipi di posti di uno stesso istituto.

6. Coloro che aspirano a supplenze in sezioni staccate o scuole coordinate ubicate in provincia diversa da quella della sede centrale devono farne domanda al capo d' istituto, il quale procede alla compilazione di apposita graduatoria per la sezione staccata o scuola coordinata. In tal caso la domanda di supplenza può essere prodotta esclusivamente da coloro che siano inseriti nella graduatoria della provincia nella cui circoscrizione è la sezione staccata o scuola coordinata.

7. Ricevute le domande il capo d' istituto compila per ogni tipo di posto, la graduatoria degli aspiranti dopo aver accertato che il punteggio dichiarato dall’interessato corrisponda a quello riportato nella graduatoria provinciale.

8. Dell’adempimento di tale obbligo il capo d' istituto deve far esplicita menzione nell’atto di nomina.

9. Le graduatorie sono pubblicate all’albo dell’istituto e della sezione staccata o scuola coordinata ubicata in provincia diversa entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di supplenza e vi restano affisse per l’intero periodo di validità delle stesse.

10. Per le scuole di nuova istituzione le domande di supplenza possono essere prodotte da coloro che siano inclusi nelle graduatorie della provincia ove ha sede la scuola di nuova istituzione, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive ovvero entro 20 giorni dalla pubblicazione, all’albo dell’ufficio scolastico provinciale, dell’elenco delle scuole di nuova istituzione (1). Poichè non possono. essere prodotte nella provincia domande di supplenza per più di 25 scuole, chi ha già espresso 25 preferenze deve precisare la scuola dalla cui graduatoria desidera essere depennato e deve inviare la domanda di supplenza, per conoscenza, anche a tale scuola. I capi d' istituto pubblicano le graduatorie entro 10 giorni dalla scadenza del termine prescritto per la presentazione delle domande di supplenza fino a tale data si attinge, per eventuali supplenze a graduatorie d' istituti viciniori.

(1) A tal fine il provveditore agli studi è tenuto a pubblicare all’albo ed a tenere aggiornato l’elenco delle scuole di nuova istituzione.

ART. 24
VALIDITÀ' PERMANENTE DELLE GRADUATORIE

1. Le graduatorie provinciali hanno validità' permanente e sono triennalmente aggiornabili nel punteggio degli aspiranti iscritti e a seguito della presentazione di nuove domande. Le graduatorie di circolo o d' istituto hanno validità triennale.

2. All’inizio del secondo e terzo anno del triennio di vigenza le graduatorie provinciali rivivono nei riguardi di tutti coloro che, a norma delle disposizioni precedentemente impartite, non siano stati cancellati o esclusi, compresi quelli che nell’anno scolastico precedente abbiano conseguito una supplenza annuale in base a graduatorie che siano state interamente scorse.

3. Ove nelle graduatorie provinciali vi siano aspiranti o esse si esauriscano nel corso del primo ovvero del secondo o terzo anno del triennio i posti vacanti vengono ricoperti con supplenza temporanea conferita dal capo d' istituto a persona avente i requisiti prescritti , previa pubblicazione all’albo dell’istituto, per almeno 15 giorni, di un avviso di disponibilità del posto, con fissazione di un congruo termine per la presentazione delle domande.

4. Il termine di cui al precedente comma è eventualmente prorogabilmente in caso di mancanza di aspiranti.

5. In caso di più aspiranti si procede alla formulazione di apposita graduatoria sulla base dei titoli di cui alle tabelle annesse alla presente ordinanza.

6. Nell’ipotesi in cui nelle graduatorie d' istituto non vi siano aspiranti, le relative supplenze temporanee che si rendano necessarie sono disposte utilizzando le graduatorie di altre scuole poste nell’ordine nel distretto, nei distretti viciniori, nel comune, nei comuni viciniori.

7. Esperite le procedure di cui ai commi precedenti, in caso di mancanza degli aspiranti, i capi di istituto devono rivolgersi agli uffici di collocamento allo scopo di reperire personale fornito dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 3, secondo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463. occorre compilare nuove graduatorie provinciali per il secondo ovvero per il terzo anno del triennio solo quando nel primo (ovvero nel secondo anno) si sia reso necessario ricorrere alla procedura di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo.

8. Tali nuove graduatorie, che hanno validità limitata ad un solo anno scolastico, debbono essere utilizzate soltanto qualora, nel corso di conferimento di supplenze annuali, si verifichi effettivamente l’esaurimento della corrispondente graduatoria permanente.

9. Le domande del personale amministrativo tecnico ed ausiliario per l’inclusione nelle graduatorie di cui al comma precedente, devono essere presentate, per una sola provincia entro il 20 maggio dell’anno in cui si verifica l’esaurimento delle graduatorie provinciali.

10. A pena di esclusione, le domande devono essere redatte unicamente sugli appositi modulo di cui agli allegati 6 e 6 bis alla presente ordinanza.

11. Aspirante già incluso in altra graduatoria della medesima provincia deve indicare e certificare i titoli culturali e di servizio.

12. Coloro che sono già inclusi nella graduatoria permanente esaurita non devono, ripresentare alcuna domanda, rimanendo consolidate le posizioni già conseguite in graduatoria.

13. Gli aspiranti che non siano inclusi in alcuna graduatoria provinciale permanente per il conferimento di supplenze su posti di personale amministrativo tecnico ed ausiliario devono, allatto della presentazione della domanda, dichiarare espressamente tale loro condizione, al punto 8 bis del modulo domanda (Allegato 6)

14. Gli aspiranti attualmente inclusi in graduatorie provinciali permanenti possono presentare, nel termine sopraindicato, domanda di supplenza ad altro ufficio scolastico provinciale per l’inclusione nelle nuove graduatorie aggiuntive. Tale circostanza va dichiarata ugualmente al punto 8 bis del modulo domanda.

15. L’ufficio scolastico di provenienza provvederà d' ufficio alla cancellazione degli aspiranti in parola da tutte le graduatorie permanenti della propria provincia, atteso che l’articolo 4 della presente Ordinanza, prevede che gli aspiranti alle nomine possano essere inclusi in graduatorie di una sola provincia.

16. La mancata dichiarazione della presenza in graduatoria di altra provincia e quindi la contemporanea presenza in graduatoria di più ,province comporterà l’esclusione dalle graduatorie di tutte le provincie interessate ai sensi del precedente articolo 8 lettera f.

17. Le graduatorie provvisorie devono essere pubblicate entro il 10 giugno e quelle definitive entro il 10 luglio dell’anno scolastico in cui si verifica l’esaurimento delle graduatorie stesse.

18. Le domande di inclusione nelle corrispondenti graduatorie di istituto per il conferimento di supplenze temporanee dei capi d' istituto devono essere presentate entro 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

19. Entro il 20 marzo del primo e del secondo anno del triennio di validità delle graduatorie provinciali i provveditori agli studi pubblicano all’albo dell’ufficio scolastico provinciale l’avviso di esaurimento delle graduatorie unitamente a stralcio delle relative norme contenute nella presente ordinanza. Dell’esaurimento delle graduatorie deve essere data comunicazione a tutti gli uffici scolastici provinciali che provvederanno a darne diffusione mediante pubblicazione ai relativi albi.