Appendice Normativa 

O.M. 371/94
ART. 19
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- A -Domande di supplenza nelle scuole materne ed elementari

1. Gli aspiranti a supplenze temporanee nelle scuole materne ed elementari devono indicare, nella stessa domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali e nello spazio appositamente predisposto, i circoli didattici nella cui graduatoria desiderano essere inclusi, secondo quanto previsto al precedente art. 3. 162

- B - Domande di supplenza nelle scuole secondarie

 

2. I docenti che aspirano al conferimento di supplenza nelle scuole secondarie, siano essi inclusi che non inclusi nelle graduatorie provinciali, debbono presentare domanda conforme rispettivamente ai modelli allegati n. 21 e 22 direttamente ai capi d'istituto destinatari, entro 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive (1). Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale.

3. Le domande di supplenza possono essere presentate in una sola provincia e, a prescindere dal numero delle graduatorie in cui ciascun docente è incluso, complessivamente per non più di 30 istituti (2).

4. Con una sola domanda possono essere richieste nello stesso istituto supplenze per insegnamenti relativi a più classi di concorso.

5. Ogni domanda deve contenere, a pena di nullità, la completa elencazione delle altre scuole presso cui è stata presentata domanda di supplenza

6. Nella domanda gli aspiranti devono indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, Ì indirizzo e un recapito telefonico.

7. Gli aspiranti inclusi in graduatoria provinciale debbono altresì indicare il punteggio ivi conseguito. La relativa domanda deve essere presentata in carta libera secondo il modello di cui all'allegato n. 21.

8. Gli aspiranti non inclusi in graduatoria provinciale devono. invece, produrre la domanda secondo il modello di cui all'allegato n. 22, effettuando tutte le dichiarazioni in esso previste.

9. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere o da un segretario comunale o dall'autorità scolastica competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti statali di ruolo o non di ruolo e per gli insegnanti che si trovino in servizio è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o istituto presso il quale prestano servizio.

10. Gli aspiranti non inclusi in graduatorie provinciali, devono allegare alla domanda i seguenti documenti: a) certificato o diploma o copia autenticata, attestante il possesso del titolo di studio e eventualmente, di abilitazione; b) scheda conforme a quella riprodotta nell'allegato n. 24 compilata dall'interessato (3).

11. Saranno, inoltre, allegati alla domanda tutti gli altri documenti che valgono ad attestare i titoli valutabili a norma della tabella di valutazione nonchè il diritto di precedenza previsto dalla presente ordinanza. Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata nel bollo all'atto della nomina, secondo quanto previsto al precedente art. 17

12. Una sola domanda deve essere corredata della documentazione originale; le altre devono essere corredate delle copie dei documenti allegati alla prima domanda, facendone preciso riferimento in ogni copia. In calce ad ogni copia l'interessato deve apporre una dichiarazione da lui firmata, attestante, sotto la propria responsabilità, che la copia è conforme all'originale.

(1) Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive. qualora prodotte da docenti inclusi in dette graduatorie provinciali.

(2) La presentazione delle domande in più province o a più di 30 istituti comporta l'esclusione da tutte le graduatorie per il conferimento di supplenze.

(3) Deve essere compilata una scheda per ciascuna graduatoria richiesta.

 

O.M. n.371/94
ART. 20
FORMAZIONE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DEGLI ASPIRANTI ASUPPLENZE TEMPORANEE

1. I direttori didattici, ricevute da parte del Provveditore agli studi le rispettive graduatorie, ne dispongono nella stessa giornata la pubblicazione all'albo della direzione didattica.

2. Nelle graduatorie di circolo sono ripetute per ciascun insegnante, tutte le indicazioni contenute nelle graduatorie provinciali. Nei confronti dei docenti che ne abbiano fatta espressa domanda e ne abbiano documentato il relativo diritto entro i termini e con le modalità di cui ai precedenti artt. 1 e 3, sarà inoltre riportata l'annotazione del diritto alla precedenza nel conferimento delle supplenze per la sostituzione dei titolari che impartiscono l'insegnamento della lingua straniera. La precedenza è attribuita solo con riferimento ai posti d'insegnamento della lingua o lingue straniere oggetto delle relative prove facoltative superate nell'ambito del concorso ordinario per esami e titoli.

3. Gli aspiranti a supplenze temporanee nelle scuole materne ed elementari debbono dichiarare, entro il 10 agosto, ai direttori didattici dei circoli prescelti, il proprio domicilio eletto per il triennio nell'ambito della provincia di presentazione della domanda, in mancanza di tale dichiarazione l'aspirante viene escluso dal conferimento di supplenze temporanee nel circolo interessato, fintanto che non pervenga la dichiarazione stessa.

4. Relativamente alla scuola secondaria, il preside, ricevute le domande degli aspiranti compila ogni triennio le graduatorie di istituto per ciascuna classe di concorso in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola, in presenza di specifiche domande compila altresì le graduatorie relative al sostegno secondo i criteri indicati al precedente art. 5. In ogni graduatoria il capo di Istituto include prioritariamente coloro che sono compresi nelle corrispondenti graduatorie provinciali degli abilitati e successivamente coloro che sono compresi nelle corrispondenti graduatorie provinciali dei non abilitati nell'ambito di ciascuna delle due categorie - abilitati e non abilitati - l'ordine di inclusione è determinato dal punteggio conseguito nelle graduatorie provinciali.

5. In aggiunta alle predette graduatorie il preside compila - prima per gli abilitati e poi per i non abilitati in possesso del titolo di studio prescritto - le graduatorie degli aspiranti non inclusi in graduatorie provinciali, sulla base della valutazione dei titoli da effettuarsi a norma della relativa tabella. A parità di punteggio la precedenza è determinata in base ai criteri contenuti nell'art. 10.

6. Per l'insegnamento di educazione fisica nella scuola secondaria superiore, a seguito dell'unificazione delle graduatorie provinciali di educazione fisica maschile ed educazione fisica femminile, viene compilata un'unica graduatoria d'istituto di aspiranti a supplenze temporanee.

7. Le graduatorie d'istituto sono pubblicate all'albo della scuola entro 15 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di supplenza e restano affisse l'intero triennio di validità tenuto conto delle eventuali modificazioni delle graduatorie medesime disposte in applicazione di specifiche norme della presente ordinanza.

8. Qualora si debba procedere alla nomina di supplenti temporanei e non siano state ancora compilate le graduatorie di circolo o d'istituto, il capo d'istituto conferisce le nomine utilizzando le graduatorie valide per l'anno scolastico precedente (1),

9. Infine, nei caso in cui le graduatorie di circolo o di istituto, non siano state compilate per mancanza di aspiranti, ovvero siano già esaurite, il capo d'istituto procederà alla nomina di supplenti temporanei secondo le indicazioni di cui al successivo art. 22.

10. Nell'ipotesi di razionalizzazione della rete scolastica, gli aspiranti a supplenze temporanee già compresi nella graduatoria di un circolo o di un istituto oggetto di ristrutturazione sono inseriti d'ufficio nelle graduatorie del circolo e dell'istituto in cui sono confluite le scuole di precedente inclusione. Qualora i docenti interessati siano già inclusi in quest' ultimo circolo o istituto, hanno facoltà di chiedere un'ulteriore circolo o istituto.

(1) Tali nomine devono essere revocate non appena si renda possibile disporre il conferimento sulla base delle nuove graduatorie di circolo o d'istituto.