Appendice Normativa

O.M. n.371/94
ART. 21
CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE DOCENTI

1. Le nomine di supplenza temporanea sono disposte dal capo d'istituto in ogni ordine e grado di scuola sulla base delle graduatorie compilate ai sensi del precedente art. 20. subordinatamente:

a) alla completa utilizzazione dei docenti di ruolo in soprannumero, dei docenti delle dotazioni organiche provinciali e dei docenti eventualmente aventi titolo al mantenimento in servizio, ai sensi e secondo le disposizioni di agli artt. 455, 478 e 479 del D L.vo n. 297/94;

(Il punto "b" che segue è stato cancellato dall' O.M. n.3/97)

b) all'utilizzazione, per supplenze di breve durata, dei docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 514 del D L.vo 297/94 e dei docenti assegnati a compiti diversi di cui all'art. 458 secondo comma, del D L.vo n. 297/94 secondo le disposizioni impartite con CC MM n. 4 del 5 gennaio 1994, n. 95 del 17 marzo 1994 e n. 188 del 9 giugno 1994 in applicazione dell'art. 4, commi 20 e 21, della legge 24 dicembre 1993, n.537.

2. Nella scuola secondaria, il capo d'istituto conferisce altresì le ore di insegnamento in classi collaterali, disponibili nell'organico di fatto e non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario, per il completamento dell'orario d'obbligo dei docenti con cattedre costituite con un numero di ore inferiore alle 18 settimanali. Tale completamento d'orario non può comunque dar luogo alla scissione degli insegnamenti compresi nelle stesse cattedre (ad esempio italiano e storia negli istituti tecnici).

3. I capi d'istituto delle scuole situate in sedi di montagna e delle scuole funzionanti nelle piccole isole possono nominare supplenti temporanei dalla data di inizio delle lezioni e fino alla data di assunzione del servizio da patte dei docenti nominati dal Provveditore agli studi.

4. Le nomine di supplenza non superiori a 15 giorni nelle scuole situate in sedi di montagna e nelle scuole funzionanti in piccole isole sono conferite con precedenza agli aspiranti residenti nelle rispettive località.

5. Nel caso di supplenze conferite ai sensi del comma precedente, qualora il titolare prosegua nell'assenza superando complessivamente i quindici giorni, non può essere disposta proroga della nomina precedente ma si fa luogo al conferimento di nuova nomina di supplenza temporanea, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto.

6. Le nomine devono essere precedute da preavviso di nomina da effettuarsi con telegramma ovvero con fonogramma, da registrare agli atti della scuola con l'indicazione della data, dell'ora della comunicazione e della persona che abbia dato risposta. Analogamente, deve essere annotata la mancata risposta, con l'indicazione del giorno, dell'ora e della persona che ha effettuato la telefonata. Per le supplenze temporanee di durata non inferiore a trenta giorni, il preavviso di nomina deve essere effettuato con telegramma (1).

7. Relativamente alle scuole elementari e materne, il conferimento della nomina di supplenza temporanea deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge 482/1968, concernente la riserva di posti a favore di particolari categorie di aspiranti, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 14.

8. I capi d'istituto dispongono il conferimento delle nomine avendo cura - nell'ipotesi di supplenze aventi la stessa decorrenza nella stessa scuola, circolo o istituto - di consentire agli aspiranti con migliore collocazione in graduatoria la scelta della supplenza di maggior gradimento.

9. Nel caso di cattedra orario costituita su più scuole la supplenza è conferita dal preside della scuola nella quale l'insegnante che si assenta risulta in servizio per il maggior numero di ore, previa intesa con gli altri capi d'istituto interessati.

Il comma 9 è stato cosi sostituito dall' O.M. n.3/97:

"Nel caso di cattedra orario costituita su più scuole, la supplenza, previa intesa fra i Presidi delle scuole interessate, può essere attribuita dal Preside della scuola nella quale il titolare della cattedra risulta in servizio per il maggior numero di ore, oppure, le ore individuate in ciascuna scuola possono essere attribuite autonomamente dalle scuole medesime".

10. Qualora la cattedra orario sia costituita con numero di ore distribuito in ugual misura, il conferimento della supplenza è disposto dal preside della scuola in cui l'insegnante è titolare ovvero dal preside della scuola indicata per prima nell'atto di nomina dell'insegnante assente, previe le opportune intese di cui al comma precedente.

11. I docenti con nomina di supplenza temporanea per orario inferiore a cattedra hanno titolo purchè inclusi nella relativa graduatoria d'istituto e fatti salvi comunque, i diritti di coloro che li precedono nella graduatoria medesima, al completamento d'orario da realizzare anche con altre supplenze temporanee purchè le ore di insegnamento complessivamente conferite non risultino superiori alle 18 ore settimanali. Tale completamento, da disporre con ore di insegnamento appartenenti alla stessa o ad altra classe di concorso, potrà comportare il frazionamento della cattedra, a condizione che venga evitata la scissione di insegnamenti costituenti la cattedra. Valgono a completare l'orario, per i docenti nominati per le classi di concorso per l'insegnamento di educazione fisica, le ore di avviamento alla pratica sportiva, allorquando venga accertata la non disponibilità dei docenti di ruolo all'impegno in eccedenza all'orario di cattedra (2).

12. Gli atti di nomina devono indicare la durata presunta della supplenza.

13. Nelle scuole elementari, per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, si procede ai sensi dell'art. 478, secondo comma. del DL 279/94, secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 131 del medesimo DL n. 279/94, tenuto, altresì conto, di quanto al riguardo precisato dalla CM telegrafica n. 247 del 21 settembre 1990.

14. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che si assentino per un periodo non superiore a dieci giorni sono sostituiti dal personale in servizio nella scuola, secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 12, del DPR 399/88.

15. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 13 e 14, il conferimento delle supplenze temporanee è consentito, giusta quanto previsto dall'art. 27, comma 12, del D L.vo n. 297/94, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze ed entro i limiti dei finanziamenti a tal fine assegnati mediante gli annuali piani di ripartizione di cui al medesimo art. 27 commi 10 e 11.

16. Ai fini della individuazione delle effettive inderogabili esigenze i capi d'istituto dovranno tenere conto della durata complessiva dell'assenza del docente, dei giorni effettivi di lezione in essa compresi anche in relazione ad eventuale sospensione dell'attività didattica per festività (ad esempio vacanze natalizie o pasquali) o altro motivo della possibilità di far ricorso a docenti possibilmente della stessa materia ovvero in possesso del titolo di abilitazione o di studio richiesto, in servizio nella scuola con ore a disposizione per lo svolgimento di supplenze o disposti a prestare ore di insegnamento aggiuntive. Conseguentemente la supplenza può avere durata inferiore all'assenza del titolare.

Il comma 16 è stato cosi sostituito dall' O.M. n.3/97:

"Ai fini dell'individuazione delle effettive, inderogabili esigenze i capi d'istituto dovranno tener conto della durata complessiva dell'assenza del docente, dei giorni effettivi di lezione in essa compresi anche in relazione ad eventuali sospensioni dell'attività didattica, della possibilità di far ricorso a docenti, possibilmente della stessa materia ovvero in possesso del titolo di abilitazione o di studio richiesto, in servizio nella scuola con ore a disposizione per lo svolgimento di supplenze o disposti a prestare ore di insegnamento aggiuntive. Conseguentemente la supplenza può avere durata inferiore all'assenza del titolare.

- Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del C.C.N.L. del 4.8.1995, nei periodi di sospensione delle lezioni predeterminati secondo le indicazioni dell'annuale calendario scolastico, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7 giorni dall'inizio del predetto periodo sospensivo e fino ad una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro nei riguardi del supplente è costituito per l'intera durata dell'assenza del titolare mediante un contratto di lavoro a tempo determinato che includa il periodo di sospensione delle lezioni.

Nei casi in cui l'assenza in unica soluzione del titolare, pur comprendendo un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni, non sia idonea a determinare, ai sensi del capoverso precedente ,la computabilità contrattuale del periodo di sospensione medesimo, i due periodi di assenza che precedono e seguono la sospensione delle lezioni, previa valutazione del Capo d'istituto in ordine alla necessità di sostituzione del titolare e sentito anche il docente destinatario del rapporto di lavoro a tempo determinato, possono essere attribuiti contestualmente con unico contratto di lavoro.

Considerato che il vincolo contrattuale ed i rispettivi diritti e doveri dei contraenti nel periodo stabilito devono essere preventivamente conosciuti, l'eventuale prosecuzione dell'assenza del titolare, con diritto a nuovo contratto di proroga del supplente, non può dar luogo alla rettifica del precedente contratto che abbia escluso dal rapporto di lavoro il periodo di sospensione delle lezioni, a meno che il contratto di proroga non intervenga prima della data di inizio del periodo sospensivo delle lezioni".

17. La nomina conferita produce effetti giuridici ed economici per l'intero periodo compreso nella durata della supplenza.

18. Le nomine di supplenza temporanea conferite possono essere revocate in qualunque momento, ai sensi dell'art. 521, comma 5, del D L.vo n. 297/94, qualora vengano meno le ineludibili necessità che le hanno determinate e, comunque, ove si debba procedere all'utilizzazione - a seguito di una esigenza intervenuta successivamente - di altro docente di ruolo ovvero non di ruolo avente titolo al mantenimento in servizio (3).

19. Per assicurare la continuità didattica, la nomina conferita per un determinato periodo che si concluda con la sospensione delle lezioni a causa di festività o altri motivi è confermata, alla ripresa dell'attività didattica, al medesimo docente, qualora ricorrano le condizioni per il ricorso a supplenza.

20. Il supplente temporaneo, che si assenti per gravi e documentati motivi per un periodo comunque non superiore a 6 giorni, riprende servizio di supplenza nella scuola semprechè nel periodo di assenza in questione sia stato possibile sopperire alle esigenze di funzionamento della scuola stessa con il personale disponibile. Il periodo di assenza non è valido nè ai fini giuridici nè ai fini economici.

Il comma 20 è stato cosi sostituito dall' O.M. n.3/97

"Al personale docente assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo d'istituto si applicano, in materia di assenze, le disposizioni di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 4.8.1995".

21. Il supplente temporaneo, all'atto dell'assunzione in servizio, deve comunicare - per il tramite della scuola presso cui è stato nominato - la nomina conseguita, nonchè la durata relativa, a tutte le scuole presso cui ha prodotto domanda di supplenza, al fine di consentire agli altri istituti Ì aggiornamento della disponibilità degli aspiranti alle nomine.

22. La mancata accettazione della nomina di supplenza temporanea del capo d'istituto, ivi compresa l'ipotesi. per le scuole secondarie, di supplenza per orario inferiore a cattedra, comporta, salvo gravi e comprovati motivi l'inclusione in coda alla relativa graduatoria d'istituto dopo l'ultimo aspirante non abilitato non incluso in graduatoria provinciale, per l'anno scolastico relativo.

23. Il docente che non accetti la nomina di supplenza in quanto risulti già in servizio allo stesso o altro titolo in una istituzione scolastica statale conserva la posizione occupata nella graduatoria di circolo o d'istituto.

24. L'eventuale rinuncia alla supplenza dopo l'accettazione ovvero la mancata assunzione del servizio senza giustificato e comprovato motivo alla data stabilita comporta la decadenza della nomina conferita nonchè il depennamento dell'aspirante dalla graduatoria di circolo o di istituto per l'anno scolastico cui si riferisce la nomina stessa.

25. Il depennamento dalla graduatoria provinciale, per rinuncia alla nomina provveditoriale, ovvero da tutte le graduatorie provinciali per mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo, comporta l'inserimento, nelle corrispondenti graduatorie d'istituto, tra gli aspiranti non inclusi in graduatoria provinciale e, relativamente alla scuola materna ed elementare, lo spostamento dopo l'ultimo aspirante incluso nella graduatoria al circolo (4); è fatta salva, comunque, Ì eventuale supplenza temporanea conferita dal capo d'istituto già in atto e l'eventuale proroga della medesima.

26. Non è consentito lasciare la supplenza per accettarne un'altra, anche in ordine diverso, a meno che quest' ultima sia conferita fino al termine delle lezioni (5). Tale possibilità è consentita fino al 30 aprile e per qualsiasi numero di ore settimanali d'insegnamento.

27. È, invece, consentito al docente nominato dal capo d'istituto di lasciare la supplenza per accettare la nomina conferitagli dal Provveditore agli studi.

28. Il docente che, dopo aver accettato la nomina e dopo aver assunto servizio, abbandoni la supplenza senza giustificato motivo non può essere assunto in altra scuola anche di altra provincia, per l'intero anno scolastico.

29. Nel caso in cui il titolare per il cui posto si è proceduto al conferimento della supplenza si assenti dalla scuola senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo, la supplenza già conferita è prorogata sino al rientro del titolare al medesimo supplente già in servizio, con obbligo, per quest' ultimo di accettazione. Nel caso invece, in cui l'ulteriore periodo di assenza del titolare consegua ad un periodo di sospensione dell'attività didattica, a decorrere dal primo giorno di effettiva ripresa delle lezioni la supplenza sarà confermata al medesimo supplente già in servizio, previa accettazione di quest' ultimo.

30. Nella scuola materna e secondaria, il supplente inizialmente nominato per la copertura delle ore relative alla riduzione d'orario dovrà essere nominato per l'intero orario di insegnamento, qualora l'insegnante avente diritto alla riduzione d'orario giornaliero di servizio per allattamento si assenti anche per le rimanenti ore.

31. Per i supplenti non inclusi in graduatorie provinciali la validità della nomina è subordinata all'accertamento della rispondenza della documentazione prodotta in copia alla documentazione originale che deve esser richiesta al capo d'istituto cui è stata inviata ai sensi dell'art. 19.

32. I capi d'istituto hanno l'obbligo di pubblicare all'albo della scuola i provvedimenti di nomina immediatamente dopo l'accettazione e di tenerli affissi per 15 giorni (6).

33. Il capo d'istituto che abbia rilevato false dichiarazioni nella domanda di supplenza ovvero alterazioni nella documentazione allegata, è tenuto a dame notizia immediatamente al Provveditore agli studi ai fini dell'esclusione dell'aspirante interessato da tutte le graduatorie ai sensi del precedente art. 11.

34. Le disposizioni contenute nel precedente art. 16, e concernenti i casi di incompatibilità, si applicano anche relativamente al conferimento di supplenze temporanee di competenza del capo d'istituto.

35. Il conferimento delle nomine di supplenza temporanea per la copertura di posti di sostegno è disposto, ai sensi della legge 22 dicembre 1984, n. 887, prioritariamente nei confronti di aspiranti forniti della prescritta specializzazione (7).

36. Nella scuola elementare, per la sostituzione dei titolari che impartiscono l'insegnamento della lingua straniera, viene data la precedenza nel conferimento della supplenza agli aspiranti iscritti nella graduatoria di circolo ed aventi diritto alla precedenza per l'insegnamento della relativa lingua straniera secondo quanto specificato al precedente art. 1, comma 13.

(Al comma 36 viene inserito questo ulteriore periodo dall' O.M. n.3/97

"In mancanza nelle graduatorie di circolo di aspiranti con idoneità all'insegnamento della lingua straniera, il direttore didattico può utilizzare, per l'attribuzione di supplenze temporanee, le graduatorie dei circoli viciniori ovvero di altri circoli posti nel medesimo distretto

(1) L'accettazione, anche verbale, della nomina comporta l'impossibilità di accettare ulteriori nomine in altro circolo o in altro istituto.

(2) Il completamento può essere disposto a condizione che il capo d'istituto accerti la compatibilità d'orario tra le ore di insegnamento già tenute dal docente e quelle da conferire a titolo di completamento.

(3) Nell'ipotesi di più supplenti in servizio, la revoca opera nei confronti dell'insegnante con minor punteggio in graduatoria.

(4) Per le scuole secondarie, la rinuncia alla nomina di supplenza provveditoriale annuale conferita per orario inferiore a cattedra, non comporta alcuna conseguenza nella graduatoria d'istituto ed il docente che abbia rinunciato a tale nomina conserva la propria posizione nella graduatoria degli aspiranti inclusi in graduatoria provinciale.

(5) Relativamente alla scuola materna fino alla chiusura della scuola.

(6) I termini per le eventuali impugnative alla commissione dei ricorsi competente decorrono dalla data di affissione del provvedimento di nomina all'albo della scuola.

(7) Per il conferimento delle nomine di supplenza temporanea per la copertura di posti di sostegno nella scuola materna ed elementare, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 10. Per la copertura dei posti di sostegno nella scuola secondaria si richiamano le disposizioni di cui all'art. 5