Appendice Normativa

O.M. n.371/94
ART. 22
CONFERIMENTO SUPPLENZE IN CASO DI ESAURIMENTO DELLEGRADUATORIE D'ISTITUTO O IN MANCANZA DI ASPIRANTI IN POSSESSODEL TITOLO DI STUDIO

1. Dopo l'esaurimento delle graduatorie d'istituto, i capi d'istituto conferiscono le supplenze a docenti forniti del titolo di studio prescritto che abbiano presentato entro il 31 dicembre di ciascun anno scolastico apposita istanza documentata. In caso di più aspiranti la graduazione relativa deve avvenire attraverso la comparazione dei titoli posseduti da effettuarsi sulla base dell'apposita tabella di valutazione.

2. In mancanza di aspiranti in possesso di titolo di studio prescritto, saranno utilizzate le graduatorie di altre scuole o istituti posti nell'ambito dello stesso distretto o, in subordine, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nello stesso comune o in comuni viciniori.

3. Qualora non sia stato possibile procedere alla nomina nei modi sopra indicati e debba di conseguenza procedersi alla nomina di persone munite di titoli di studio inferiori a quelli richiesti per l'ammissione al relativo concorso a cattedre, i capi d'istituto possono affidare la nomina relativa a colora che ne facciano domanda documentata e che, per possesso di titoli di studio e di servizio ovvero per i corsi di studio seguiti diano il maggior affidamento per l'insegnamento da conferire (1).

4. Le nomine di supplenza di cui al precedente comma saranno affisse all'albo dell'istituto con l'indicazione che trattasi di supplenze conferite a personale sprovvisto del titolo prescritto.

5. L'abilitato, anche non compreso in graduatorie provinciali; che non sia stato assunto in servizio in altri istituti statali o non statali ovvero che, pur essendo in servizio possa ottenere altra nomina, non superando la retribuzione iniziale spettante ad un professore di ruolo, ha diritto, purchè nè faccia documentata istanza al capo d'istituto, di ottenere entro il 31 dicembre di ciascun anno scolastico, il posto in luogo del supplente non abilitato non incluso in graduatorie provinciali.

6. Parimenti si procede nell'ordine a favore dell'abilitato, del laureato, ovvero del diplomato nei confronti di colui che sia stato nominato ai sensi del precedente terzo comma.

7. Limitatamente all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media, nel caso in cui ricorra la necessità di conferire supplenze a persone sfornite di titolo di studio o di abilitazione, la nomina deve essere conferita con precedenza assoluta e nell'ordine indicato, ad aspiranti in possesso dei seguenti titoli (2);

1) laurea in lettere o in pedagogica con tesi in storia della musica o in altra materia musicale prevista nel piano di studi congiuntamente al compimento inferiore di un corso principale decennale di conservatorio statale (composizione, direzione d' orchestra, organo, pianoforte, violino, violoncello);

2) attestato del corso straordinario di didattica della musica, rilasciato da conservatori di musica statali;

3) attestato del corso straordinario di strumenti a percussione, rilasciato da conservatori statali;

4) diploma di abilitazione magistrale, congiunto al compimento medio di un qualsiasi corso principale;

5) compimento medio di un corso decennale di conservatorio statale (composizione direzione d'orchestra, organo, pianoforte, violino, viola, violoncello);

6) compimento inferiore di uno dei corsi di cui al precedente punto 5).

8. In mancanza di aspiranti in possesso del prescritto titolo di specializzazione nella relativa graduatoria di circolo o d'istituto, il conferimento di supplenza temporanea per posti di sostegno può avvenire utilizzando le graduatorie speciali di scuole viciniori ovvero di altre scuole poste nello stesso distretto.

9. Nell'ipotesi in cui non risulti possibile disporre la nomina ai sensi del precedente comma, si procede al conferimento della supplenza temporanea ad aspiranti inclusi in graduatoria di scuola comune. per la scuola materna ed elementare, ovvero nelle normali graduatorie, per la scuola secondaria, seguendo l'ordine di priorità di cui ai commi 4 e 5 del precedente art. 20 e tenuto anche conto del diritto di precedenza di cui al precedente art. 1, punto d) (3).

10. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il capo d'istituto procede al conferimento di supplenze temporanee mediante lo scorrimento contemporaneo di tutte le graduatorie di circolo o di istituto con prioritario riguardo, relativamente alla scuola secondaria di secondo grado, alle materie dell'area disciplinare interessata alla supplenza.

11. L'aspirante a supplenze temporanee fornito di titolo di specializzazione conseguito ai sensi dell'art. 325 del D L.vo n. 297/94 ha diritto di ottenere, con documentata istanza al capo d'istituto, il posto in luogo del supplente temporaneo non specializzato nominato su posto di sostegno- (4). Tale possibilità è consentita in aggiunta alla scelta del numero dei circoli o istituti operata ai sensi dell'art. 3 per la scuola elementare e materna ed ai sensi dell'art. 19 per la scuola secondaria, purchè venga esercitata entro il 31 dicembre.

12. La presentazione di domande di supplenza temporanea disciplinate dal presente articolo, così come le facoltà di cui ai commi 5, 6 e 11, si esercitano nell'ambito del generale divieto di presentazione di domande di supplenza in più di una provincia sancito dall'art. 3, comma 14, (con l'eccezione di cui alle note 1) e 2) del medesimo articolo). A tal fine i capi d'istituto, preliminarmente al conferimento delle relative nomine, acquisiranno la dichiarazione, redatta dall'interessato sotto la propria personale responsabilità, che il docente in questione non risulta aspirante a supplenze d'insegnamento in nessuna altra provincia.

(1) È fatto divieto al capo di istituto di affidare supplenze al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il quarto grado sprovvisti del titolo di studio prescritto. A tale regola si può derogare soltanto nel caso in cui non sia stato possibile conferire la nomina ad altra persona che, per possesso di titoli di studio e di servizio, possa dare affidamento. In tale ultimo caso il capo di istituto deve comunque richiedere espressa normale autorizzazione al Provveditore.

(2) Relativamente all'insegnamento di strumento musicale nell'istituto magistrale valgono le disposizioni di cui all'art. 7, comma 42.

(3) La mancata accettazione della supplenza temporanea non implica la inclusione in coda alla relativa graduatoria.

(4) Nella scuola materna ed elementare tale possibilità è consentita subordinatamente all'inclusione nella graduatoria provinciale per l'insegnamento in scuole comuni.

 

O.M. n.371/94
ART. 5
NOMINE PER IL SOSTEGNO NELLA SCUOLA MEDIA E NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO

1. Gli aspiranti forniti di specializzazione di cui all'art. 325 del D L.vo n. 297/94 hanno titolo a richiedere, nella stessa domanda di inclusione in graduatoria provinciale, il conferimento di nomina per il sostegno ad alunni portatori di handicap sia nella scuola media che negli istituti di secondo grado, allegando il titolo di specializzazione posseduto.

2. Il provveditore agli studi compila tre elenchi per il sostegno rispettivamente ad alunni di scuola media portatori di handicap psico-fisici, della vista e dell'udito ed analoghi elenchi per il sostegno ad alunni di scuola secondaria di secondo grado ulteriormente distribuiti per ciascuna delle quattro aree disciplinari in cui è costituita la relativa dotazione organica provinciale. Tali elenchi sono da considerarsi graduatorie provinciali ai fini del conferimento delle nomine di supplenza annuale e temporanea sino al termine delle attività didattiche per posti di sostegno nella scuola media, ovvero per attività di sostegno negli istituti di secondo grado.

3. Per la scuola media gli aspiranti sono inclusi nei relativi elenchi, sulla base del miglior punteggio conseguito in una qualsiasi graduatoria di scuola media. Per la scuola secondaria di secondo grado gli aspiranti sono inclusi negli elenchi relativi all'area o alle aree disciplinari cui sono riferite le graduatorie provinciali di scuola secondaria superiore in cui figurano e, in ciascun elenco conseguono il miglior punteggio ottenuto in una qualsiasi delle suddette graduatorie appartenenti alla medesima area disciplinare dell'elenco preso in esame. Per l'attribuzione delle precedenze si applicano le specifiche disposizioni di cui al precedente art. 1, punto D.

4. In ciascuno degli elenchi costituiti secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 gli abilitati precedono i non abilitati. Per gli elenchi relativi alla scuola media rilevano esclusivamente le abilitazioni relative ad insegnamenti della scuola secondaria di primo grado. Per ciascuno degli elenchi della scuola secondaria superiore rilevano esclusivamente le abilitazioni relative ad insegnamenti della scuola secondaria di secondo grado riferiti alla medesima area disciplinare dell'elenco preso in esame.

5. Gli aspiranti inclusi in graduatorie provinciali relative ad insegnamenti per cui è richiesto il possesso del solo diploma di Istruzione secondaria superiore sono inclusi negli elenchi del sostegno per la scuola secondaria di secondo grado, nella corrispondente area disciplinare, unitamente ai docenti per i cui insegnamenti è richiesto il diploma di laurea. I docenti per i cui insegnamenti non è prevista abilitazione sono inseriti, negli elenchi, tra i docenti non abilitati.

6. Gli elenchi per il sostegno di cui ai commi precedenti sono pubblicati congiuntamente alle graduatorie definitive e non sono di per sè impugnabili, ma possono essere fatti rilevare solo errori materiali. Resta ferma la possibilità di ricorrere ai sensi del successivo art. 18, comma 10. Gli elenchi hanno validità permanente e sono aggiornati con le stesse modalità e termini previsti per le graduatorie provinciali.

7. L'eventuale esaurimento e conseguente ricompilazione delle graduatorie provinciali da cui l'aspirante ha tratto il punteggio con cui è stato incluso negli elenchi per il sostegno non producono effetti sui medesimi elenchi per il sostegno a meno che questi ultimi non siano essi stessi esauriti e gli interessati non abbiano presentato domanda di aggiornamento del relativo punteggio ai sensi del sesto comma del successivo art. 13.

8. I singoli elenchi per il sostegno esauritisi nel corso del primo o del secondo anno del triennio sono ricompilati secondo quanto previsto al successivo art. 13. I titoli valutabili presentati dagli aspiranti ai fini dell'aggiornamento del punteggio negli elenchi per il sostegno esauriti, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono utili esclusivamente per la determinazione della posizione dei candidati negli elenchi per il sostegno ricompilati, lasciando invariata la posizione dei candidati medesimi nelle graduatorie provinciali in cui già figurano, a meno che, in concomitanza, le graduatorie medesime non siano pure esaurite ed i docenti abbiano prodotto domanda anche ai fini della loro ricompilazione.

9. Coloro che presentano domanda per gli elenchi del sostegno esauriti e non figurano già in altre graduatorie della provincia prescelta, debbono presentare, in aggiunta al titolo di specializzazione di cui al 1 comma, il titolo di studio che dà accesso alla graduatoria o alle graduatorie cui far riferimento per il calcolo dei titoli valutabili e, quindi, del miglior punteggio da assegnare per l'inclusione negli elenchi medesimi secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.

10. Non è ammessa l'inclusione in graduatoria provinciale di una provincia e l'inclusione nei vari elenchi per il sostegno di un'altra provincia. Non è ammessa l'inclusione negli elenchi di province diverse.

11. Ove nel corso del conferimento delle supplenze risulti esaurito lo specifco elenco di sostegno su cui dovrebbe essere effettuata la nomina, la supplenza in questione viene conferita all'aspirante con migliore collocazione in graduatoria tra tutti gli altri elenchi di sostegno relativi al medesimo ordine scolastico secondario (di primo ovvero di secondo grado) cui appartiene il posto da ricoprire. In caso di esaurimento di tutti gli elenchi per il sostegno il conferimento delle nomine necessarie avviene sulla base delle graduatorie provinciali relative ad insegnamenti impartiti negli istituti e scuole cui si rifensce la nomina, con riguardo ai candidati con migliore posizione assoluta nelle graduatorie medesime e con riguardo, per la scuola secondaria di secondo grado all'area disciplinare interessata; in quest' ultimo caso l'eventuale rinuncia alla nomina su posto di sostegno non dà luogo ad alcuna sanzione

12. Il servizio prestato su posti di sostegno nella scuola secondaria è valutato per l'inclusione nelle graduatorie provinciali ai sensi della lettera g) della tabella C di valutazione (1 punto per ciascun mese). Detto servizio, tuttavia, in una graduatoria a scelta dell'interessato è valutato ai sensi della lettera f), con 2 punti al mese fino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico.

(Commi inseriti dall' O.M. n.66/95)

13. Gli aspiranti inclusi in graduatorie provinciali di supplenze di scuola secondaria, valide per il triennio 1995/98, che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno dopo il termine, indicato nel precedente art. 3, del 31 marzo 1995 possono, limitatamente al corrente anno scolastico, presentare domanda, entro il 31 luglio 1995, per l' inclusione in coda agli elenchi per il sostegno. La formazione delle code degli elenchi del sostegno e' attuata dal Provveditore agli Studi con i medesimi criteri e le modalita' con cui sono costituiti gli elenchi di sostegno originari.

L' inclusione in coda agli elenchi per il sostegno non comporta l' attribuzione di punteggi aggiuntivi nelle graduatorie provinciali gia' compilate. Gli aspiranti che hanno titolo a figurare nelle code degli elenchi del sostegno sono collocati in posizione subordinata rispetto a tutti coloro, sia abilitati che non abilitati, che risultino gia' inclusi negli elenchi di sostegno originari, per effetto del possesso del prescritto titolo di specializzazione di sostegno alla data di scadenza del termine ordinario di presentazione delle domande di supplenza (31.3.1995).

 

14. Analoghe disposizioni valgono per coloro che, inclusi in graduatorie di scuola materna e/o elementare valide per il triennio 1995/98, conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno utile per l' accesso alle relative graduatorie speciali entro il 31 luglio 1995. I predetti aspiranti saranno collocati nelle code di graduatorie speciali con il medesimo punteggio con cui figurano nella graduatoria di scuola comune ed in posizione subordinata rispetto a tutti i candidati che gia' figurano nelle graduatorie speciali originarie per effetto del possesso del prescritto titolo

di specializzazione di sostegno alla data di scadenza del termine ordinario di presentazione delle domande di supplenza (31.3.1995).

 

O.M. n.371/94
ART. 7, c.10
Nomine per il sostegno per le scuole materne ed elementari

10. Nella scuola materna ed elementare il sostegno degli alunni portatori di handicap della vista, dell'udito e psico-fisici è affidato ad aspiranti inclusi nelle graduatorie relative ad insegnamenti impartiti in sezioni e classi di scuole statali per non vedenti, per minorati dell'udito e per minorati psico-fisici. Il conferimento delle nomine avviene in base al posto di graduatoria.