Appendice Normativa

O.M. n. 371/94
ART. 10
PREFERENZE

A. Nelle graduatorie, a parità di punti, precedono nell'ordine, ai sensi dell'art. 5, quarto comma del DPR 9 maggio 1994, n. 487:

1. gli insigniti di medaglie al valor militare;
2. i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nei settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani del caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10. i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della Pubblica Istruzione (1);
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero del figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.


A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età.

B. Le condizioni che danno titolo alla preferenza dovranno essere comprovate nella documentazione allegata alla domanda (2).

(1) Ivi compresi i docenti il cui servizio sia stato valutato per un intero anno scolastico.

(2) La preferenza spetta anche agli aspiranti appartenenti alle categorie previste dall'art. 14; a tal fine è sufficiente il certificato rilasciato dalla competente associazione.

 

O.M. n.59/94
ART. 7
PREFERENZE

A. Nelle graduatorie a parità di punti precedendo nell ' ordine dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni:

1) Gli insigniti di medaglia ai valore militare o di croce di guerra al valor militare;

2) I mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;

3) I mutilati e invalidi per fatti di guerra;

4) I profughi dei territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il Trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e i profughi contemplati dagli artt. 1 e 9 della legge 27 febbraio 1958 n. 130 e successive modificazioni nonchè i rimpatriati contemplati dalla legge 20 ottobre 1960 n. 1306 e dalla legge 25 febbraio 1963 n. 319 e successive modificazioni e integrazioni;

5) I mutilati e invalidi per servizio;

6) I mutilati e invalidi per lavoro;

7) Gli orfani di guerra;

8) Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

9) Gli orfani dei caduti per servizio;

10) Gli orfani dei caduti sul lavoro;

11) I feriti in combattimento;

12) Gli insigniti di croce ai merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

 

13) I figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

14) I figli degli invalidi e mutilati per fatto di guerra;

15)I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

16) I figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

17) Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra.

 

18) Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;

19) Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

20) Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

21) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

22) coloro che abbiano prestato servizio alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, per non meno di 1 anno;

23) I coniugati con riguardo al numero dei figli (1);

24) I mutilati e gli invalidi civili.

B. A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) Dal numero dei figli

2) Dall'aver prestato lodevole servizio nell’amministrazione dello Stato;

3) Dall’età.

C. Le condizioni che danno diritto alla preferenza devono essere comprovate nella documentazione allegata alla domanda.

(1) Ai fini dell’attribuzione della preferenza sono equiparati ai coniugati i genitori celibi o nubili.