Appendice Normativa
O.M. n. 371/94
ART. 10
PREFERENZE
A. Nelle graduatorie, a parità di punti, precedono nell'ordine, ai sensi dell'art. 5, quarto comma del DPR 9 maggio 1994, n. 487:
1. gli insigniti di medaglie al valor militare;
2. i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nei settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani del caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra,
nonchè i capi di famiglia numerosa;
10. i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno nel Ministero della Pubblica Istruzione (1);
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero del figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma
o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età.
B. Le condizioni che danno titolo alla preferenza dovranno essere comprovate nella documentazione allegata alla domanda (2).
(1) Ivi compresi i docenti il cui servizio sia stato valutato per un intero anno scolastico.
(2) La preferenza spetta anche agli aspiranti appartenenti alle categorie previste dall'art. 14; a tal fine è sufficiente il certificato rilasciato dalla competente associazione.
O.M. n.59/94
ART. 7
PREFERENZE
A. Nelle graduatorie a parità di punti precedendo nell ' ordine dellart. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni:
1) Gli insigniti di medaglia ai valore militare o di croce di guerra al valor militare;
2) I mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
3) I mutilati e invalidi per fatti di guerra;
4) I profughi dei territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il Trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e i profughi contemplati dagli artt. 1 e 9 della legge 27 febbraio 1958 n. 130 e successive modificazioni nonchè i rimpatriati contemplati dalla legge 20 ottobre 1960 n. 1306 e dalla legge 25 febbraio 1963 n. 319 e successive modificazioni e integrazioni;
5) I mutilati e invalidi per servizio;
6) I mutilati e invalidi per lavoro;
7) Gli orfani di guerra;
8) Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
9) Gli orfani dei caduti per servizio;
10) Gli orfani dei caduti sul lavoro;
11) I feriti in combattimento;
12) Gli insigniti di croce ai merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
13) I figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
14) I figli degli invalidi e mutilati per fatto di guerra;
15)I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
16) I figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
17) Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra.
18) Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
19) Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
20) Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
22) coloro che abbiano prestato servizio alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, per non meno di 1 anno;
23) I coniugati con riguardo al numero dei figli (1);
24) I mutilati e gli invalidi civili.
B. A parità di titoli la preferenza è determinata:
1) Dal numero dei figli
2) Dall'aver prestato lodevole servizio nellamministrazione dello Stato;
3) Dalletà.
C. Le condizioni che danno diritto alla preferenza devono essere comprovate nella documentazione allegata alla domanda.
(1) Ai fini dellattribuzione della preferenza sono equiparati ai coniugati i genitori celibi o nubili.