Appendice Normativa
CCNL 95 art.34
Orario dei capi di istituto
1. Il capo di istituto, in relazione alla posizione che ad esso spetta nell'istituzione scolastica e alla specificità delle funzioni e responsabilità assegnategli, organizza il proprio orario di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio dell'istituzione secondo i criteri della flessibilità, sulla base delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di competenza, garantendo la presenza tutte le volte che sia richiesta dalla natura delle attività affidate alla propria responsabilità. Detto personale assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali.
Viene disapplicato l'art. 14, comma 14, del DPR 399/88
CCNL 95 art.41
Attività di insegnamento del personale docente
1. L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola materna, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondarie ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
2. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino a un massimo di 5 giorni nell'ambito del proprio modulo o nel plesso di titolarità.
3. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonchè mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche e interscolastiche. Rimane fermo quanto disposto dal comma 7 ultimo periodo dell'art. 14 del D.P.R. n. 399 del 1988.
4. Qualora siano state deliberate sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che comportino la riduzione della durata dell'unità oraria di lezione, i docenti completano l'orario d'obbligo con attività connesse alla sperimentazione o con le altre modalità previste dallo stesso progetto di sperimentazione.
5. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo ai sensi del comma 3 può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
6. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.
Cfr. art. 14 DPR 399/88
Vengono disapplicati l'art. 88, commi 1 e 3, del DPR 417/74; l'art. 14, commi 4 e 6, del DPR 399/88 e gli artt. 131 e 491 del D.Lgs 297/94. Con riferimento al comma 3 viene disapplicato l'art. 14, comma 7 - I periodo-, del DPR 399/88. Con riferimento al comma 6 viene disapplicato l'art. 12, comma 1, del DPR 209/87
CCNL 95 art.50
Orario di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
1. In attesa della riforma del sistema scolastico resta ferma l'attuale disciplina dell'orario di lavoro secondo gli istituti previsti dagli artt. 35, 36 e 37 del D.P.R. n. 209 del 1987 e dall'art. 14, comma 15, del D.P.R. n. 399 del 1988.
Cfr. artt. 35, 36 e 37 del DPR 209/87 e art. 14 DPR 399/88
Viene disapplicato l'art. 571 del D.Lgs 297/94