Appendice Normativa

D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
ART. 453
INCARICHI E BORSE DI STUDIO

1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accertare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o d’esame e per l'espletamento d’attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi d’associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.

2. Per la durata dell'incarico il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio.

3. Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo. Per gli incarichi svolti pressi enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non può superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

4. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.

6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

7. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali.

8. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al comma 1 è disposta di concerto con il Ministero del Tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio.

9. Le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso l'amministrazione della Pubblica Istruzione e presso università. Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati ed enti stranieri, di organismi o enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.: