Malattia supplente annuale e temporaneo

Il personale interessato a questo tipo d’assenza è:

  • supplente è assunto con contratto a tempo determinato dal Provveditorato agli studi;
  • supplente è assunto con contratto a tempo determinato dal Capo d’istituto fino a sei ore settimanali;
  • docente di religione cattolica è assunto con contratto d’incarico annuale dal Capo d’istituto.

 Durata e cumulabilità delle assenze per malattia, nonché il corrispondente trattamento economico, variano dal primo al secondo anno di servizio tenuti dai supplenti sopra indicati.