Durata e cumulabilità

Primo anno di servizio

Il personale supplente annuale e temporaneo al primo anno di servizio, può usufruire di trenta giorni di assenza per malattia, durante l’intero anno scolastico.
Questo periodo di malattia dà diritto al mantenimento del posto e non interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio.

Secondo anno di servizio

Nel secondo anno di servizio continuativo lo stesso personale può assentarsi fino ad un massimo di 9 mesi nell’arco di un triennio scolastico, che ha inizio dalla prima assenza. Il servizio si intende continuativo, se nell’anno scolastico precedente il dipendente ha effettuato almeno 180 giorni di servizio.
Per i 9 mesi di assenza si ha diritto al mantenimento del posto.