Malattia personale per supplenze brevi

Il personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo d’istituto, può fruire dell’assenza per malattia solo nell’ambito della durata del contratto.

Durata, cumulabilità e trattamento economico
I giorni di assenza possono essere al massimo 30 all’anno, retribuiti al 50%.
Durante questo periodo il dipendente ha diritto al mantenimento del posto e non viene sospesa la maturazione dell’anzianità di servizio.