Astensione obbligatoria e facoltativa

L’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità,si distingue in astensione obbligatoria per gravidanza e in astensione obbligatoria per puerperio.
Nel primo caso l’assenza ha la durata di 2 mesi, antecedenti la data presunta del parto; qualora il parto avvenga oltre tale data, l’assenza è prolungata fino alla data effettiva dell’evento.

In condizioni di lavoro ritenute gravose per la gestante, l’astensione obbligatoria per gravidanza può essere anticipata a 3 mesi dalla data del parto (per esempio nel caso d’insegnanti di scuola materna).
L’astensione obbligatoria per puerperio comprende invece i 3 mesi successivi alla data effettiva del parto.

Per astensione facoltativa s’intende un periodo complessivo d’assenza di 6 mesi, fruibili anche frazionatamente nel primo anno di vita del bambino.
Entrambi i periodi d’assenza possono essere usufruiti sia dal personale a t. i. che dal personale a t. d..
Per ottenere l’assenza in questione, il personale interessato deve presentare domanda al Capo d’istituto, o al Provveditorato agli Studi nel caso del personale direttivo, accompagnata da certificato medico recante la data presunta del parto. Entro 15 giorni dalla nascita del bambino è inoltre tenuto a presentare il relativo certificato.