Astensione obbligatoria
Durante il periodo dastensione obbligatoria, Il personale supplente ha diritto ad un
trattamento economico, chiamato indennità di maternità, pari all80% della
retribuzione mensile. Tuttavia è necessario fare alcune precisazioni secondo i casi che
possono presentarsi per il suddetto personale:
- Se il supplente è nominato nel periodo dastensione obbligatoria e quindi non può
assumere servizio, allo stesso è garantita la conservazione del posto, nei limiti della
durata della supplenza. Questo servizio ha validità giuridica ma non ha validità
economica, cioè il supplente non percepisce alcun assegno.
- Se il personale entra in astensione obbligatoria mentre è in servizio, il suo contratto
avrà validità giuridica ed economica fino alla relativa scadenza. Dopo tale data, se si
trova ancora nel periodo dastensione obbligatoria, esso ha diritto
allindennità di maternità, per tutta la sua durata. In questo caso si parla di indennità
di maternità fuori nomina.
- Se lassenza obbligatoria inizia entro 60 giorni dalla fine dellultimo
rapporto di lavoro, il supplente ha diritto ugualmente allindennità di maternità
per tutto il periodo dellastensione. Anche in questo caso si tratta di indennità di
maternità fuori nomina.
Nel caso in cui durante questintervallo il personale riceva la nomina per una
supplenza, allo stesso è conservato il posto ed è computata lanzianità di
servizio; tuttavia non ci sarà alcun compenso economico perché già presente
lindennità dell80%.
Astensione facoltativa 1° anno del bambino (Astensione facoltativa 1° comma)
In questo periodo il personale a t. d. percepisce il 30% della retribuzione mensile. Tale
indennità ha validità esclusivamente nellambito di durata del rapporto di lavoro.
Lastensione facoltativa è utile per lanzianità di sevizio, ma non alla
maturazione del diritto alla 13° mensilità, delle ferie e delle festività soppresse.
Astensione facoltativa primi tre anni del bambino (Astensione facoltativa 2° comma)
Al personale a t. d. non spetta alcuna retribuzione per questo tipo di assenza. Essa è
valida ai fini dellanzianità di servizio, ma non per la maturazione del diritto
alla 13° mensilità, delle ferie e delle festività soppresse.