Personale a t. d.

Astensione obbligatoria
Durante il periodo d’astensione obbligatoria, Il personale supplente ha diritto ad un trattamento economico, chiamato indennità di maternità, pari all’80% della retribuzione mensile. Tuttavia è necessario fare alcune precisazioni secondo i casi che possono presentarsi per il suddetto personale:

  1. Se il supplente è nominato nel periodo d’astensione obbligatoria e quindi non può assumere servizio, allo stesso è garantita la conservazione del posto, nei limiti della durata della supplenza. Questo servizio ha validità giuridica ma non ha validità economica, cioè il supplente non percepisce alcun assegno.
  2. Se il personale entra in astensione obbligatoria mentre è in servizio, il suo contratto avrà validità giuridica ed economica fino alla relativa scadenza. Dopo tale data, se si trova ancora nel periodo d’astensione obbligatoria, esso ha diritto all’indennità di maternità, per tutta la sua durata. In questo caso si parla di indennità di maternità fuori nomina.
  3. Se l’assenza obbligatoria inizia entro 60 giorni dalla fine dell’ultimo rapporto di lavoro, il supplente ha diritto ugualmente all’indennità di maternità per tutto il periodo dell’astensione. Anche in questo caso si tratta di indennità di maternità fuori nomina.
  4. Nel caso in cui durante quest’intervallo il personale riceva la nomina per una supplenza, allo stesso è conservato il posto ed è computata l’anzianità di servizio; tuttavia non ci sarà alcun compenso economico perché già presente l’indennità dell’80%.

Astensione facoltativa 1° anno del bambino (Astensione facoltativa 1° comma)
In questo periodo il personale a t. d. percepisce il 30% della retribuzione mensile. Tale indennità ha validità esclusivamente nell’ambito di durata del rapporto di lavoro.
L’astensione facoltativa è utile per l’anzianità di sevizio, ma non alla maturazione del diritto alla 13° mensilità, delle ferie e delle festività soppresse.

Astensione facoltativa primi tre anni del bambino (Astensione facoltativa 2° comma)
Al personale a t. d. non spetta alcuna retribuzione per questo tipo di assenza. Essa è valida ai fini dell’anzianità di servizio, ma non per la maturazione del diritto alla 13° mensilità, delle ferie e delle festività soppresse.