Malattia per interruzione di gravidanza

L’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, che avviene prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione, è considerata aborto. In tal caso la dipendente utilizzerà le assenze previste in caso di malattia, con il relativo trattamento economico.

Se l’interruzione dalla gravidanza avviene dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, essa è considerata parto. La dipendente potrà allora usufruire dell’assenza per maternità, eccezion fatta per l’astensione facoltativa, mancando in questo caso il bambino.