Assenze del padre lavoratore

Il padre può usufruire dei seguenti periodi d’assenza per maternità:

  1. Periodo d’astensione obbligatoria per puerperio in caso di decesso o di grave malattia della madre;
  2. Periodo d’astensione facoltativa nel primo anno di vita del bambino per complessivi sei mesi, in alternativa alla madre;
  3. Periodo d’astensione facoltativa per malattia del bambino dal primo al terzo anno di vita per 30 giorni di permesso per anno, in alternativa alla madre.

Il trattamento economico e gli effetti sulla validità del servizio sono in tutti i casi analoghi a quelli previsti per le madri.

Il padre e la madre non possono usufruire contemporaneamente dei periodi d’astensione facoltativa e dei riposi per allattamento. A tal fine il padre è tenuto a presentare alla scuola una dichiarazione di rinuncia dell’altro genitore ad usufruire dell’astensione facoltativa o del riposo, e il certificato medico in caso di malattia del bambino. Tale dichiarazione va presentata ogni volta che il padre intenda avvalersi del diritto in esame.