Permessi brevi

Il personale della scuola può beneficiare per motivi personali di piccoli permessi concedibili a domanda. Essi non possono superare la durata della metà dell’orario giornaliero individuale del dipendente.
Per il personale docente i permessi brevi sono massimo di 2 ore per volta e non possono oltrepassare, nel relativo anno scolastico, il rispettivo orario settimanale. Altra condizione per usufruire di tali permessi è la possibilità di sostituzione con personale in servizio.
La durata massima dei permessi brevi per il personale A.T.A. è invece di 36 ore nel corso dell’anno scolastico. 

Recupero ore

Il personale interessato ha la possibilità di recuperare le ore di permesso entro i successivi 2 mesi lavorativi. Se il recupero non avviene ci sarà una trattenuta sulla retribuzione per il numero di ore di servizio non prestate.