Ferie personale a t. i.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile del dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Esse devono essere richieste, con un’apposita domanda in carta semplice, dal personale docente educativo ed A.T.A. al Capo d’istituto, e dai capi d’istituto al Provveditorato agli Studi.
La durata ed il periodo di fruizione dei giorni di ferie, variano secondo l’anzianità di servizio e del tipo di personale.

Trattamento economico

Al personale in questione, spetta la normale retribuzione durante il periodo delle ferie, eccezion fatta per l’indennità per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e di quelle che non siano corrisposte per 12 mesi.
Al momento della cessazione di un rapporto di lavoro, le ferie spettanti, non godute per accertati motivi di servizio, debbono essere pagate al dipendente.

Sospensione e riduzione

La sospensione delle ferie avviene per malattia seguita da ricovero ospedaliero o protratta per più di 3 gg., adeguatamente documentata.
Le ferie non si riducono per le assenze per malattia, anche se protratte per l’intero anno scolastico; né per i periodi d’astensione obbligatoria.