Scioperi orari

Lo sciopero si dice orario o breve quando non riguarda l’intera giornata lavorativa, ma soltanto alcune ore di essa.
Gli scioperi brevi si possono effettuare esclusivamente:

  • nella prima o nell’ultima ora di lezione o d’attività educative, o di servizio per i capi d’istituto e per il personale A.T.A.;
  • nella prima o nell’ultima ora di turno se le attività sono organizzate in più turni;
  • nella prima ora del turno antimeridiano o nell’ultima del turno pomeridiano, se le attività si protraggono nel pomeriggio.

Le ore di sciopero breve sono computabili per il raggiungimento del limite massimo consentito a ciascun dipendente. In tale calcolo 5 ore di sciopero corrispondono ad un giorno.
Per lo sciopero orario, inoltre, esiste una trattenuta per sciopero la quale dipende da com’esso è considerato. Lo sciopero è, infatti, definito ultrattivo se la trattenuta corrisponde all’intera retribuzione giornaliera. In caso contrario la trattenuta deve essere calcolata proporzionalmente alle ore di sciopero effettuate.
In generale non sono considerati scioperi ultrattivi

  • Quelli attuati dal personale amministrativo
  • Quelli attuati dai docenti nella prima o nell’ultima ora della giornata lavorativa, oppure nelle ore di non insegnamento