Quando si conferisce una nomina

Il Capo d’Istituto conferisce la nomina di supplenza al personale A.T.A. sulla base delle graduatorie di Circolo o d’Istituto. La sostituzione del personale assente avviene però solo in determinati casi.

  1. In caso di assenza del Responsabile Amministrativo superiore ai 20 giorni, il preside o direttore didattico nomina il supplente temporaneo, qualora non sia stato possibile affidare le funzioni del suddetto all’assistente amministrativo della stessa scuola o al Responsabile Amministrativo di un istituto vicino.
  2. In caso di assenza pari o superiore ai 30 giorni del personale A.T.A., appartenente alla terza e quarta qualifica funzionale, il Capo d’Istituto nomina il supplente temporaneo solo se:
  • c’è un assente in una scuola con un organico fino a 10 collaboratori scolastici ed a 4 assistenti;
  • ci sono due o più assenti in una scuola con un organico superiore a 10 collaboratori scolastici ed a 4 assistenti.