Rinuncia alla supplenza

Il personale docente che non accetta la nomina del Capo d’Istituto viene spostato in coda alla graduatoria d’Istituto per il relativo anno scolastico, salvo gravi e comprovati motivi.
Invece per il personale A.T.A. nelle stesse condizioni, si ha il depennamento dalla relativa graduatoria.
La rinuncia alla supplenza dopo l’accettazione della nomina, senza giustificato motivo, comporta il depennamento del supplente docente dalla graduatoria di Circolo o d’Istituto per l’anno scolastico di riferimento.
Mentre il personale A.T.A. che non assume servizio entro 5 giorni dall’accettazione della nomina, o che abbandona la supplenza durante il servizio, viene depennato sia dalla graduatoria d’Istituto che da quella provinciale.
Il personale docente può invece lasciare la supplenza esclusivamente:

  • per accettare una nomina dal Provveditore agli Studi;
  • per accettare una nomina fino al termine dell’attività didattica per qualsiasi numero di ore settimanali, solo però entro il 30 aprile.