CCNL ART. 63 STRUTTURA DELLA
RETRIBUZIONE
Considerazioni
1. La struttura della retribuzione dei capi di istituto e del personale docente, educativo
ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e
dell'indennità di funzione; b) indennità integrativa speciale.
- trattamento accessorio:
c) fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 71;
d) compenso per la qualità della prestazione di cui all'art. 77;
e) indennità di direzione per i capi d'istituto di cui all'art. 75;
f) indennità di amministrazione di cui all'art. 76 per il personale con le qualifiche I e
II individuate dall'art. 51, comma 2;
g) altre indennità previste dal presente contratto e da specifiche disposizioni di legge;
h) ore eccedenti di cui all'art. 70.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente, in unica soluzione mensile.
CCNL ART. 64 AUMENTI DELLA
RETRIBUZIONE BASE
Considerazioni
1. Gli stipendi lordi in vigore per il personale di cui all'art. 1, sono incrementati
delle misure mensili lorde individuate, per ciascuna qualifica, dall'allegata Tabella A1,
per il periodo 1 gennaio 1995 - 30 novembre 1995, e dall'allegata Tabella A2 per il
periodo decorrente al 1 dicembre 1995.
2. Gli incrementi di cui alla Tabella A1 hanno effetto fino al conseguimento di quelli di cui alla Tabella A2 ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale, che pertanto cessa di essere corrisposta dal 1 gennaio 1995.
3. Fino al 31 dicembre 1995, per il conseguimento degli aumenti periodici automatici di stipendio e indennità di funzione continuano ad applicarsi le Tabelle A e B del D.P.R. n. 399 del 1988.
4. Per i direttori amministrativi dei Conservatori ed Accademie si applicano gli aumenti previsti dalla Tabella A3
CCNL ART. 65 EFFETTI DEI NUOVI
STIPENDI
Considerazioni
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno
effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per le attività aggiuntive, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 62, comma 6, del presente contratto, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese
la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici - ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale - risultanti dalla applicazione dell'articolo precedente sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del servizio.
CCNL
ART. 66 ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/95
Considerazioni
1. Al personale in servizio al 31/12/95 è attribuito, al 1/1/96, il trattamento economico
previsto dall'allegata tabella B.
2. Per il personale docente educativo e ATA l'inserimento nelle nuove posizioni stipendiali avverrà sulla base dell'anzianità maturata al 31/12/95. La differenza tra l'anzianità riconosciuta al 31/12/95 e l'anzianità immediatamente inferiore prevista dalla tabella B è utile al fine dell'acquisizione della posizione retribuita successiva. A tal fine le frazioni di anno si arrotondano ad anno intero se superiori a sei mesi, e non producono effetti se inferiori.
3. La differenza tra la retribuzione in godimento al 31/12/95 e la posizione retributiva acquisita ai sensi del comma 2 costituisce assegno ad personam, che sarà riassorbito con il passaggio alla posizione retributiva superiore.
4. La collocazione dei capi d'istituto nella nuova struttura retributiva avviene con il riconoscimento nella posizione retributiva d'inquadramento dell'anzianità corrispondente alla temporizzazione dell'importo dell'assegno ad personam, a cui si aggiunge l'anzianità di servizio maturata da ciascun dipendente, nel periodo compreso tra la data di conseguimento dell'ultimo incremento retributivo previsto dalla tabella A annessa al D.P.R. n. 399 del 1988 ed il 31 dicembre 1995. L'anzianità così determinata è utile per il passaggio alla posizione retributiva successiva a quella di primo inquadramento e per l'ulteriore progressione di carriera. A tal fine le frazioni di anno si arrotondano ad anno intero se superiori a sei mesi, e non producono effetti se inferiori.
5. Il periodo di formazione previsto per la progressione in carriera, in relazione al profilo professionale di appartenenza, è proporzionalmente ridotto in misura corrispondente all'anzianità riconosciuta a tal fine nella posizione di primo inquadramento.
6. Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavora tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.
7. Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3 commi 6 e 7.
8. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il trattamento economico dei Direttori amministrativi dei conservatori ed Accademie è determinato dall'allegata tabella B. Ai fini dell'inserimento della nuova struttura retributiva si considera la retribuzione in godimento al 31 dicembre 1995, l'eventuale differenza con l'importo della posizione stipendiale inferiore costituirà assegno ad personam riassorbibile. Ai fini del passaggio alla posizione stipendiale successiva si aggiungono due anni di anzianità nonchè la temporizzazione degli importi dell'assegno ad personam.
CCNL ART. 67 RATEI
Considerazioni
1. Al personale che, nel biennio 96/97, in ragione dell'anzianità riconosciuta al 31
dicembre 1995 ai fini della collocazione delle nuova struttura retributiva, non consegue
in detta struttura il passaggio alla posizione stipendiale successiva a quella di primo
inquadramento, è attribuito un incremento corrispondente al rateo degli aumenti
retributivi previsti dalle tabelle annesse al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, in corso di
maturazione alla stessa data del 31 dicembre 1995.
2. Tale rateo è determinato dal rapporto tra l'anzianità maturata al 31 dicembre 1995, ragguagliata a mese intero, e quella complessivamente richiesta per il conseguimento degli incrementi previsti dal D.P.R. n. 399 del 1988.
3. Il beneficio complessivo da attribuire a titolo di rateo a ciascun avente diritto, viene calcolato ragguagliando, previa riduzione del 25%, agli anni interi 1996 e 1997 il rateo derivante dall'applicazione dei precedenti commi 1 e 2. Esso sarà corrisposto in rate mensili, decorrenti, rispettivamente, dal 1 luglio 1996 a favore di coloro che avrebbero conseguito aumenti derivanti dal D.P.R. n. 399 del 1988 nel corso dell'anno 1996 e dal 1 gennaio 1997 a favore di coloro che avrebbero conseguito tali aumenti nell'anno 1997.
4. I ratei previsti dal presente articolo costituiscono parte integrante dell'assegno ad personam, al quale vanno a sommarsi, e sono riassorbiti con il passaggio nella posizione retributiva successiva a quella di primo inquadramento nella nuova struttura.
CCNL ART.
ART. 68
PROGRESSIONE ECONOMICA PER SVILUPPO PROFESSIONALE
Considerazioni
1. La progressione economica per tutto il personale del comparto si sviluppa secondo le posizioni stipendiali indicate nell'allegata Tabella B.
2. La nuova struttura retributiva entra in vigore dal 1.1.1996. L'incidenza percentuale sui costi complessivi del personale della nuova progressione per posizioni stipendiali, ivi compresa l'anticipazione della posizione superiore, sarà corrispondente a quella derivante dalla progressione vigente per effetto del D.P.R. n. 399 del 1988, per ciascuna delle qualifiche indicate nelle Tabelle A e B allegate al predetto D.P.R.
CCNL ART. 73 INDENNITÀ
Considerazioni
1. Sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive
vengono corrisposte le seguenti indennità:
a) indennità di direzione per i capi di istituto, disciplinata dal successivo art. 75
ed a carico della quota di cui all'art. 71, comma 2, lett. b);
b) indennità di amministrazione per i direttori amministrativi, e per i responsabili
amministrativi, disciplinata dal successivo art. 76 ed a carico della quota di cui
all'art. 71, comma 2, lett. b);
c) indennità di lavoro notturno/festivo - di cui alla tabella E1 - per il personale dei
Convitti nazionali e delle altre istituzioni educative a carico della quota di cui
all'art. 71, comma 2, lett a);
d) indennità di bilinguismo e di trilinguismo - di cui alla tabelle E2 - nelle
fattispecie non retribuite in base a disposizioni vigenti, a carico delle risorse di cui
all'art. 71, comma 2, lett. a).
2. La misura delle singole indennità è determinata, a decorrere dal 1 gennaio 1996, dall'allegata Tabella E, ed è corrisposta in relazione all'effettiva presenza in servizio.
3. All'atto della utilizzazione a livello di scuola delle quote del fondo destinate alle diverse attività di istituto dovrà essere prioritariamente soddisfatta l'esigenza di finanziamento delle indennità di cui al comma 1, lett. c) e d).
4. In aggiunta ai compensi di cui al precedente art. 63, ai capi di istituto e al personale docente ed A.T.A. continuano ad essere corrisposte le indennità, previste da disposizioni di legge e gravanti su specifici capitoli di bilancio ed in particolare: le indennità per la partecipazione a Commissioni per esami di Stato; per la partecipazione a Commissioni di concorso; per la realizzazione di iniziative di formazione.
Imposta regionale attività produttive (IRAP)
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede, all'articolo 1 del titolo I,
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive nel territorio delle
regioni.
Detta imposta ha carattere reale e non deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Sono soggetti a detta imposta, tra gli altri, gli enti pubblici e privati di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Testo unico n., 917186, ivi compresi quelli
indicati nell'articolo 88, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello
stesso comma.
Pertanto, sono soggetti passivi dell'imposta gli organi e le amministrazioni dello Stato,
compresi quelli ad ordinamento autonomo anche se dotati di personalità giuridica.
Per detti organi, la base impossibile è determinata in un importo pari all'ammontare
delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente, vale a dire tutti i compensi accessori corrisposti al personale
dipendente e non.
Nei confronti degli enti pubblici e, pertanto, delle istituzioni scolastiche, si applicano
sull'ammontare della retribuzione annua corrisposta a ciascun dipendente le aliquote del
9,6% fino a 40 milioni e del 3,8% fino a 150 milioni e sull'ammontare del compenso
corrisposto a ciascun collaboratore coordinato e continuativo, con riferimento ai predetti
limiti, le aliquote, rispettivamente, del 6,6% e del 4,6%, a totale carico
dell'Amministrazione.
Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo d'imposta i componenti del valore,
ancorché non ne consegua un debito d'imposta. Detta dichiarazione, sottoscritta dal
dirigente competente, deve essere redatta, a pena di nullità, su stampato conforme a
quello approvato dal Ministro delle Finanze che deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Per quanto riguarda il versamento dell'imposta è previsto al comma 5 dell'articolo 30,
che gli organi e le amministrazioni dello Stato versano l'acconto mensilmente, con le
modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con
il Ministro del Tesoro, sentita la conferenza Stato - Regioni, in un importo pari a quello
risultante dall'applicazione delle aliquote e dei limiti precedentemente indicati. Il
versamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le
retribuzioni corrisposte.
Ai fini del versamento dell'imposta in oggetto alle Regioni, sono istituiti presso la
Tesoreria Centrale dello Stato, specifici conti correnti infruttiferi intestati alle
Regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano e, presso le sezioni di Tesoreria
Provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette province
autonome, specifiche contabilità speciali di girofondi intestate alle stesse Regioni e
province autonome.
Le modalità pratiche per l'attuazione di tale versamento sono rinviate ad apposito
decreto sulla base di una serie dindicazioni previste dall'articolo 40del decreto
legislativo n. 446197.