Appendice Normativa
CCNL Art. 69
Indennità di funzioni superiori e di reggenza
Considerazioni
1. Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo di istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonchè all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.
2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo.
CCNL Art. 73
Indennità
Considerazioni
1. Sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le
prestazioni aggiuntive vengono corrisposte le seguenti indennità:
a) indennità di direzione per i capi di istituto, disciplinata dal successivo art. 75 ed
a carico della quota di cui all'art. 71, comma 2, lett. b)
b) indennità di amministrazione per i direttori amministrativi, e per i responsabili
amministrativi, disciplinata dal successivo art. 76 ed a carico della quota di cui
all'art. 71, comma 2, lett. b)
c) indennità di lavoro notturno/festivo - di cui alla tabella E1 - per il personale dei
Convitti nazionali e delle altre istituzioni educative a carico della quota di cui
all'art. 71, comma 2, lett a)
d) indennità di bilinguismo e di trilinguismo - di cui alla tabelle E2 - nelle
fattispecie non retribuite in base a disposizioni vigenti, a carico delle risorse di cui
all'art. 71, comma 2, lett. a).
2. La misura delle singole indennità è determinata, a decorrere dal 1 gennaio 1996, dall'allegata Tabella E, ed è corrisposta in relazione all'effettiva presenza in servizio.
3. All'atto della utilizzazione a livello di scuola delle quote del fondo destinate alle diverse attività di istituto dovrà essere prioritariamente soddisfatta l'esigenza di finanziamento delle indennità di cui al comma 1, lett. c) e d).
4. In aggiunta ai compensi di cui al precedente art. 63, ai capi di istituto e al personale docente ed A.T.A. continuano ad essere corrisposte le indennità, previste da disposizioni di legge e gravanti su specifici capitoli di bilancio ed in particolare: le indennità per la partecipazione a Commissioni per esami di Stato; per la partecipazione a Commissioni di concorso; per la realizzazione di iniziative di formazione.
CCNL Art. 74
1. L'indennità di direzione viene commisurata ai carichi di lavoro connessi sia con la dimensione sia con la complessità dell'istituzione scolastica cui il personale direttivo è preposto.
2. La dimensione viene valutata, prescindendo dall'ordine scolastico e dalla tipologia, in relazione al numero delle unità di personale statale, direttivo, docente, educativo ed A.T.A., addetto all'istituzione scolastica, quale risulta dall'organico. A tal fine le unità di personale docente che prestino servizio in più scuole vanno conteggiate nell'organico della sola scuola di titolarità.
3. Negli istituti in cui sia previsto personale A.T.A. dipendente da
comuni o province il criterio di cui al comma precedente viene integrato aumentando
l'organico relativo al personale statale, in base alle seguenti percentuali di
maggiorazione del numero delle unità di personale statale, sempre con arrotondamento
all'unità inferiore: istituti nautici più 35%
istituti tecnici commerciali e per geometri più 30%
licei scientifici più 20%
istituti magistrali più 15%
circoli didattici più 10%
4. Per le istituzioni scolastiche di cui al precedente comma 3, site nelle regioni Basilicata e Sardegna, il cui personale A.T.A. sia a carico dello Stato, non si applica il correttivo di cui al comma stesso.
5. Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado site nelle province di Trento e Bolzano, il cui personale A.T.A. è a carico delle province medesime la dimensione viene valutata in relazione al numero delle unità di personale docente ed educativo addetto alla istituzione scolastica, quale risulta dall'organico di fatto, maggiorato del 30%.
6. La valutabilità della dimensione è comunque esclusa per le istituzioni scolastiche con un numero di unità di personale inferiori a 31.
7. La complessità viene valutata in relazione alle caratteristiche, alla struttura ed alle attività presenti in ciascuna istituzione scolastica, la valutabilità della complessità è parimenti esclusa per le istituzioni scolastiche con un numero di unità di personale inferiori a 31.
8. Identici criteri vengono applicati per la determinazione dell'indennità di amministrazione ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie e al personale responsabile amministrativo.
9. Entro il 30 novembre 1995, con separato accordo nazionale decentrato, verranno individuati i criteri di determinazione dell'indennità di direzione e di quella di amministrazione per il personale direttivo e responsabile amministrativo in servizio presso gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.
CCNL Art. 75
Indennità di direzione
Considerazioni
1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, al fine di compensare le maggiori responsabilità e i maggiori carichi di lavoro connessi alle dimensioni e al grado di complessità dell'Istituzione scolastica, sarà corrisposta ai capi di istituto, a carico della quota del fondo di cui all'art. 71, comma 2, lett. b), un'indennità di direzione. Le misure dell'indennità di direzione sono determinate in relazione alle dimensioni ed alla complessità degli istituti, in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL.
2. L'indennità di cui al comma 1 compete anche ai vice direttori e alle vice direttrici degli istituti di educazione, nonchè ai Direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie.
3. Nel caso in cui i capi di istituto si trovino in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva per un periodo superiore a quindici giorni, l'indennità di direzione non è corrisposta per tutto il periodo di mancato esercizio della funzione.
Per lo stesso periodo l'indennità viene corrisposta al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente, il capo di istituto. Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza, l'indennità di direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al capo d'istituto sia al docente vicario della stessa istituzione scolastica.
CCNL Art. 761. A decorrere dal 1 gennaio 1996, al fine di compensare le maggiori responsabilità e i maggiori carichi di lavoro connessi alle dimensioni e al grado di complessità dell'istituzione scolastica, sarà corrisposta ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi, a carico della quota del fondo di cui all'art. 71, comma 2, lett. b), un'indennità di amministrazione. Le misure dell'indennità di amministrazione sono determinate in relazione alle dimensioni ed alla complessità degli istituti, in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL.
2. Nel caso in cui il personale di cui al primo comma si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione amministrativa per un periodo superiore a quindici giorni, l'indennità di amministrazione non è corrisposta per tutto il periodo di mancato esercizio della funzione. Per lo stesso periodo l'indennità viene corrisposta al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente, il direttore o il responsabile amministrativo.