Appendice Normativa

CCNL Art. 70
Ore eccedenti

Considerazioni

1. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all'art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d'istituto, si applica il criterio di calcolo di cui all'art. 88, comma 4, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato.

2. Il compenso per le ore eccedenti prestate nell'attività di approfondimento effettuata negli istituti professionali viene calcolato a norma del comma precedente ed integrato, a carico dello stanziamento previsto per il fondo d'istituto, di cui all'art. 71, comma 2, lett. c) -, dell'importo necessario a raggiungere il compenso orario lordo di lire 37.000 per i docenti diplomati e di lire 41.000 per i docenti laureati.

3. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo prestate in sostituzione dei colleghi assenti o su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio di insegnamento o in classi collaterali disponibili per l'intero anno scolastico ovvero nei corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico, continuano ad applicarsi, a decorrere dall'inizio del biennio 1994/95 le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 ed all'art. 3 - comma 10 - del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.

4. I criteri di calcolo di cui ai precedenti commi 1 e 3 possono applicarsi, ove ne ricorrano le condizioni e con i necessari adeguamenti derivanti dal diverso orario obbligatorio di insegnamento, anche agli insegnanti di scuola materna ed elementare.

 

CCNL Art. 71
Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive
Considerazioni 

1. Allo scopo di arricchire e qualificare l'offerta formativa del sistema scolastico; pubblico è istituito a decorrere dal 1 gennaio 1996, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un Fondo alimentato:
- dagli stanziamenti previsti per il Fondo di incentivazione di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 209 del 1987;
- dagli stanziamenti per lavoro straordinario;
- dagli stanziamenti per indennità ai capi di istituto, ai direttori amministrativi e ai responsabili amministrativi;
- dall'importo di L. 220 miliardi annui, stabilito dal presente contratto.

2. Le risorse previste nel Fondo sono così ripartite:
a) a livello di Ministero della Pubblica Istruzione è attribuito il 2% del Fondo, per l'attivazione di progetti di interesse nazionale, per l'assegnazione diretta al Centro europeo dell'educazione, alla Biblioteca di documentazione pedagogica e agli IRRSAE della quota stabilita per questi Istituti; la distribuzione di tali risorse e le misure dei compensi per gli istituti medesimi sono operate in sede di contrattazione decentrata nazionale di Ministero per assegnazioni aggiuntive alle istituzioni scolastiche ed educative per le quali ricorrono le condizioni per l'attribuzione delle indennità di lavoro notturno e festivo e per l'indennità di trilinguismo e di bilinguismo, nelle fattispecie non retribuite in base a disposizioni di legge;
b) a livello dei Provveditorati agli studi è attribuito complessivamente il 15% del Fondo, da distribuire ai Provveditorati medesimi sulla base della popolazione scolastica in ciascuna Provincia, per corrispondere ad esigenze di riequilibrio di situazioni svantaggiate ed alla attuazione di progetti di interesse anche provinciale. Le maggiorazioni derivanti da esigenze di riequilibrio devono essere collegate alla predisposizioni di progetti tendenti a superare o ridurre le condizioni di svantaggio e vanno confermati in caso di risultati positivi.

La distribuzione delle risorse di cui al presente punto tra i Provveditorati è operata in sede di contrattazione decentrata nazionale di Ministero; la distribuzione delle risorse attribuite a ciascun Provveditorato tra gli istituti nella provincia è operata in sede di contrattazione decentrata a livello locale, assicurando una valutazione ed una selezione da parte di un apposito Comitato tecnico scientifico.
A carico di tale quota va posta la corresponsione delle indennità di direzione e di amministrazione di cui ai successivi articoli 75 e 76; la spesa per l'indennità di direzione non può superare il 5% dello stanziamento complessivo del fondo di cui al precedente comma 1.

c) a livello dei singoli Istituti è attribuito complessivamente l'83% del Fondo, destinato al tempestivo finanziamento del progetto di Istituto e distribuito sulla base dei seguenti parametri:
- c1) numero degli allievi nell'istituto, moltiplicato per il numero di ore settimanali di lezione previsto dall'ordinamento per le singole classi interessate, in ragione di L. 1.000 per allievo per ore settimanali;
- c2) numero dei dipendenti statali del comparto scuola in servizio nell'istituzione scolastica sulla base della dotazione organica di istituto, in ragione di L. 240.000 per addetto.
La ripartizione delle risorse a ciascun istituto viene effettuata in ragione del 50% per ciascuno dei predetti parametri. Gli importi relativi a ciascuno dei parametri predetti sono definiti nell'allegata tabella C per l'anno finanziario 1996. Per gli anni successivi, entro il mese di giugno dell'anno precedente, la tabella verrà aggiornata sulla base delle variazioni dei dati relativi ai parametri predetti. L'assegnazione delle risorse è finalizzata a retribuire le prestazioni e gli incarichi di cui al successivo art. 72.  

3. I risultati raggiunti dall'Amministrazione scolastica in termini di miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa, mediante l'impiego del Fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sulla base dei parametri definiti ai sensi dell'art. 603 del D.Lgs. n. 297 del 1994. L'attività di monitoraggio e valutazione si conclude con un rapporto da trasmettere all'ARAN, in allegato alla Relazione annuale sullo stato dell'amministrazione scolastica.  

4. In via transitoria, il piano delle attività per l'anno scolastico 1995-1996 viene predisposto dai singoli istituti utilizzando le disponibilità residue per il 1995, in aggiunta agli otto dodicesimi delle disponibilità derivanti dal Fondo di cui al presente articolo per l'anno 1996.

 

CCNL Art. 72
Fondo di istituto

Considerazioni

1. Il Fondo di cui al precedente articolo 71 si suddivide tra le singole istituzioni scolastiche ed educative nei rispettivi Fondi di istituto, che impiegano le risorse per corrispondere sia le indennità di cui all'art. 73, sia i compensi per il personale docente ed ATA relativi agli incarichi, posizioni ed attività aggiuntive di cui agli artt. 43 e 54.

2. Nell'ambito del progetto di istituto e del relativo piano delle attività del personale, sono individuati gli incarichi e le attività da finanziare con le risorse di cui al comma 2, lett. c), del precedente art. 71. Ulteriori iniziative possono essere realizzate esclusivamente sulla base di corrispondenti, specifici finanziamenti operati sulle risorse di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma, ovvero sulla base di finanziamenti relativi a progetti comunitari o di terzi. L'attribuzione degli incarichi è disposta a mezzo comunicazione scritta, la quale, in premessa, indicherà le relative delibere del Consiglio di istituto e del Collegio dei docenti. Tutti gli atti connessi con tali adempimenti, ivi compresi gli aspetti riguardanti l'organizzazione del lavoro del personale ATA, sono assoggettati alle norme contrattuali sul diritto di informazione, di cui agli articoli 7 e 9 del presente contratto. Sulla base dell'informazione, qualora si verifichino difformità rispetto ai criteri fissati nel progetto e nel piano, i soggetti sindacali di cui all'art. 6, possono far ricorso alle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'art. 16, al fine di evitare la formazione di contenzioso.  

3. Le misure dei compensi relativi agli incarichi, posizioni ed attività aggiuntive di cui al comma 1, decorrenti dal 1.1.1996 e da erogarsi previa verifica dell'effettivo svolgimento delle medesime, sono determinate dalle allegate Tabelle D, D1, D2.  

4. L'erogazione dei compensi dovrà essere collegata all'indicazione degli elementi necessari al monitoraggio e alla valutazione di cui al precedente art. 71, comma 3.

 

CCNL Art. 77
Compensi per la qualità della prestazione
Considerazioni

1. Allo scopo di valorizzare le capacità professionali del personale appartenente alle diverse categorie del comparto scuola, a decorrere dall'anno scolastico 1996 - 1997 verranno corrisposti compensi annuali individuali legati a specifiche competenze professionali previste per il profilo ed alla qualità della prestazione.

2. Con successivo accordo, da definire contestualmente all'accordo economico per il biennio 1996 - 1997, saranno disciplinati:
a) quantità e tipologie dei destinatari;
b) ammontare dei compensi.
c) organi, procedure, criteri e parametri della valutazione, tenendo conto di quanto previsto dalla Carta dei servizi della scuola.
Le attività svolte e i parametri della valutazione potranno costituire elementi per l'attribuzione dell'anticipazione della posizione stipendiale superiore.