Appendice Normativa
Imposta regionale attività produttive (IRAP)Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede, all'articolo 1 del titolo I, Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive nel territorio delle regioni.
Detta imposta ha carattere reale e non deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Sono soggetti a detta imposta, tra gli altri, gli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Testo unico n., 917186, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 88, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma.
Pertanto, sono soggetti passivi dell'imposta gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo anche se dotati di personalità giuridica.
Per detti organi, la base impossibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, vale a dire tutti i compensi accessori corrisposti al personale dipendente e non.
Nei confronti degli enti pubblici e, pertanto, delle istituzioni scolastiche, si applicano sull'ammontare della retribuzione annua corrisposta a ciascun dipendente le aliquote del 9,6% fino a 40 milioni e del 3,8% fino a 150 milioni e sull'ammontare del compenso corrisposto a ciascun collaboratore coordinato e continuativo, con riferimento ai predetti limiti, le aliquote, rispettivamente, del 6,6% e del 4,6%, a totale carico dell'Amministrazione.
Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo d'imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito d'imposta. Detta dichiarazione, sottoscritta dal dirigente competente, deve essere redatta, a pena di nullità, su stampato conforme a quello approvato dal Ministro delle Finanze che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda il versamento dell'imposta è previsto al comma 5 dell'articolo 30, che gli organi e le amministrazioni dello Stato versano l'acconto mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la conferenza Stato - Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione delle aliquote e dei limiti precedentemente indicati. Il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le retribuzioni corrisposte.
Ai fini del versamento dell'imposta in oggetto alle Regioni, sono istituiti presso la Tesoreria Centrale dello Stato, specifici conti correnti infruttiferi intestati alle Regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano e, presso le sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette province autonome, specifiche contabilità speciali di girofondi intestate alle stesse Regioni e province autonome.
Le modalità pratiche per l'attuazione di tale versamento sono rinviate ad apposito decreto sulla base di una serie dindicazioni previste dall'articolo 40del decreto legislativo n. 446197.