Come per le ritenute, nel caso di supplenze saltuarie, della durata inferiore il mese o definite con un orario settimanale inferiore a quello obbligatorio, lI.I.S. è dovuta in proporzione. Nel caso specifico, per supplenze della durata inferiore al mese, lI.I.S è determinata come 1/30 della I.I.S dovuta mensilmente per ogni giorno di servizio effettuato. Per supplenze con un numero di ore settimanali inferiori a quello stabilito per legge, lI.I.S. compete nella misura di 1/25 1/24 1/18 1/36 (scuola materna, elementare, secondaria, personale A.T.A.) della misura intera, per ogni ora settimanale di servizio effettuata. |