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LE RISPOSTE AI QUESITI DEL 2011Adempimenti periodici Assenze e presenze
Adempimenti periodici:Albo pretorio on-line 1
D: CARO COLLEGA, R: Le riporto qualche norma sull'affissione all'albo scolastico: ^ SU Anagrafe delle prestazioni e provenienza fondi
D: Anagrafe delle prestazioni collaboratori esterni: la segnalazione va effettuata anche se i fondi utilizzati per il compenso sono di natura privata o provengono dal Comune? R: L'adempimento di cui lei parla riguarda l'invio degli elenchi semestrali dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali siano stati affidati incarichi di consulenza. ^ SU Albo pretorio on-line 2
D: Sono la Referente per il sito scolastico della scuola e ho un dubbio sull'albo pretorio on-line: cosa effettivamente CI DEVE essere? Ho visto che ogni scuola si gestisce un po' come vuole. Per me andrebbero tutti quegli atti e verbali affissi all'albo della scuola, o no? Avendo un menù molto dettagliato, io avrei pensato di inserire all'albo pretorio il regolamento di istituto, la carta dei servizi, il bilancio, i contratti stipulati dalla scuola, regolamenti delle varie scuola, protocollo accoglienza, ecc. Potrebbe andare bene? Grazie, se vorrà darmi un consiglio. R: La materià è abbastanza complessa, le allego una risposta dell'ANP in merito (http://www.anppiemonte.it/forum1104.htm). In sintesi: sull'albo on-line vanno pubblicati tutti gli atti che prima andavano pubblicati all'albo cartaceo della scuola, per disposizione di legge.
Le consiglio cmq di raccordarsi con il Dsga della sua scuola, oltre naturalmente che con il DS.
^ SU Assenze e presenze:Terapia per gravi patologie
D: Gravi patologie. Il certificato medico deve specificare il tipo di terapia e dove viene effettuata la terapia? Se la risposta è sì, la terapia si può effettuarla a casa o allo studio medico, visto che è terapia R: Si può approfondire l'argomento da uno degli ultimi inserti uscito sulla rivista "Pais", dedicati alla materia. ^ SU Somma di più tipi di aspettative
D: Un docente che ha già superato i due anni e mezzo di aspettativa per motivi di studio e ricerca all'Estero, può ottenere un ulteriore aspettativa fino al termine dell'anno scol. 2010/11 per continuare l'incarico di docente di Lingua italiana presso una Università estera ? R: Il periodo massimo di aspettativa per motivi di studio (art.18 CCNL 2007, artt.69 e 70 DPR 3/57) non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità, se fruita invece, a periodi spezzettati non può superare in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi). ^ SU Infortunio e visita fiscale
D: Un collaboratore scolastico ha subito un infortunio nel tragitto casa -scuola (a piedi), essendo stato investito da un'auto pirata. Ora è in malattia per infortunio. La visita fiscale, con la nuova normativa si può disporre? Le fasce orarie di reperibilità ora sono dalle ore 10,00-12,00 e 15,00-17,00 e non più dalle 8,00-13,00 e 14,00-20,00? R: La invito a consultare il Decreto del Min.Funzione Pubblica del 26/02/09, attualmente in vigore (http://www.info-scuole.it/cms/index.php?itemid=3145): La visita fiscale, in caso di infortunio sul lavoro riconosciuto e trattato dall'Inail, è una facoltà, non un obbligo da parte della scuola. ^ SU Decurtazione compensi accessori malattia personale a t.d.
D: Per le docenti a tempo determinato i giorni di malattia per ricovero ospedaliero rispettano lanormativa dei docenti di ruolo, ai fini delle decurtazioni dei compensi accessori volute da Brunetta ? R: Per le decurtazioni dei compensi accessori volute da Brunetta, per il personale a tempo determinato (supplenti annuali / fino al termine delle attività didattiche pagati dalla DPSV) i giorni di malattia per ricovero ospedaliero rispettano, IN PIENO, la normativa dei docenti di ruolo, ossia:
La riduzione dello stipendio (RPD/CIA per i primi 10 giorni di malattia per ogni evento) NON si applica alle assenze per malattia derivanti da:
- ricoveri ospedalieri e day hospital.
Si ricordi che al personale supplente breve e saltuario pagato dalla scuola, non viene corrisposta la RPD/CIA, perciò in ogni caso non c'è mai decurtazione di compenso accessorio in caso di malattia.
^ SU Visita medico-collegiale per assenze grave patologia
D: SI DESIDERA CONOSCERE IL SUO PARERE IN MERITO ALLA POSSIBILITA' O MENO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA DI SOTTOPORRE A VISITA MEDICO-COLLEGIALE UN DIPENDENTE ASSENTE PER GRAVE PATOLOGIA GIA' AL QUINTO MESE CONSECUTIVO E/O SE VI E' UN LIMITE A TALE TIPOLOGIA DI ASSENZE. R: Non esiste, allo stato, una elencazione o specificazione delle c.d. "gravi patologie". ^ SU Settimana corta e festività soppresse
D: Potrei avere un chiarimento sulle festività soppresse?
Sono un'assistente amministrativa a T.I. e faccio un orario articolato su 5 giorni settimanali e quando prendo le ferie mi vengono conteggiate 1,2 ma mi è venuto un dubbio: il periodo di ferie spettante è composto da 30 giorni + 2 festività soppresse da aggiungere alle ferie + 4 festività soppresse da prendere durante l'anno. Se chiedo di usufruire di un giorno di festività soppressa durante l'anno mi viene conteggiato 1 e non 1,2, mentre sui due giorni (stessa tipologia) attaccati alle ferie si applica la normativa delle ferie (1,2). E' giusto che sulla stessa tipologia di assenza (festività soppressa) si applichino 2 diversi trattamenti?
R: Il metodo di calcolo è giusto per tutte e due le tipologie.
Gli articoli 13 e 14 del CCNl Scuola ne parlano abbastanza chiaramente.
Il conteggio di 1,2 viene fatto per le ferie del personale a t.i., a cui spettano 32 giorni di ferie annuali, che hanno un orario articolato su 5 giorni settimanali anzichè 6.
Il conteggio di 1 viene fatto per fatto per le festività soppresse, che sono 4 per tutto l'anno, prescindendo dall'orario di servizio svolto.
^ SU Portatore L.104/92 e congedo biennale retribuito
D: Vorrei sapere se un portatore di l.104 può usufruire del congedo biennale retribuito. R: I soggetti a cui è riconosciuto il congedo retribuito di due anni (di cui all'art.42 comma 5 del D.Lgs. n.151/2001) sono esclusivamente coloro i quali assistono persone con handicap grave, e, nello specifico: ^ SU Certificato per grave patologia
D: PER LA GRAVE PATOLOGIA DEVE ESSERE FATTO IL CERTIFICATO ON LINE? R: La certificazione medica, contenente l’indicazione delle gravi patologie e delle relative terapie che devono essere effettuate, deve essere rilasciata dalla competente ASL o da strutture accreditate. Le certificazioni di assenza dovranno essere rilasciate dal medico di famiglia, dai medici specialisti dipendenti dell’ASL o da strutture convenzionate.
Non sembrerebbe idonea la certificazione rilasciata dal medico specialista al di fuori del servizio sanitario Nazionale.
Riepilogando:
1) Il dipendente interessato dovrà far pervenire al servizio di medicina legale della propria ASL di residenza la richiesta tendente al riconoscimento di grave patologia;
2) Il dipendente dovrà quindi far pervenire all’ufficio del personale della propria scuola la documentazione attestante il riconoscimento della grave patologia; 3) Le certificazioni mediche successive alla data di richiesta potranno essere rilasciate dalla struttura pubblica o convenzionata che prescrive o effettua le terapie, o dal medico di base, e sulle stesse dovranno essere apposti la dicitura di grave patologia già riconosciuta; 4) I giorni di assenza per l’effettuazione delle terapie salvavita devono essere specificati sul certificato medico. Nel caso del certificato attestante la grave patologia, esso secondo me può essere fatto cartaceo, in quanto tutte le Circolari della Funzione Pubblica, fino alla recente ultima uscita, indicano che i certificati rilasciati dalle strutture ospedaliere o dai pronto soccorso possono essere fatti con tale modalità, senza conseguenze sanzionabili per tali strutture..
Tutto ciò a meno il servizio di medicina legale della ASL non possa rilasciare quello telematico, ove il dipendente dichiari di essere un lavoratore dipendente pubblico o privato.
Faccio notare che, poichè la segnalazione per mancato utilizzo della modalità telematica, deve essere fatta dall'Amministrazione ricevente alla ASL di appartenenza del medico, sarebbe assurdo denunciare la ASL a se stessa!!!!!
Nel caso dei certificati di assenza per grave patologia, successivi a quello attestante il riconoscimento:
- se rilasciati da strutture ospedaliere o dal pronto soccorso, possono allo stesso modo essere rilasciati cartacei;
- se rilasciati dal medico di famiglia o convenzionato con il SSN, devono essere rilasciati in modalità telematica;
- se rilasciati da un medico libero professionista, possono ancora essere rilasciati in forma cartacea, ma devono essere integrati con quello telematico di conferma, rilasciato da un medico convenzionato con il SSN.
^ SU Assenza per infortunio: fruizione ferie non godute
D: Un collaboratore scolastico assente per infortunio sul lavoro non fuisce delle ferie dall'a.s. 2009/2010: se il suo rientro avverrà a settembre 2011 come si procederà? R: Quando le ferie normali o residue sono interrotte da cause non dipendenti dal dipendente, non vi sono limiti di tempo per la loro fruizione, che avverrà dopo il rientro effettivo in servizio. ^ SU Congedo per volontariato paesi del terzo mondo
D: Un docente a tempo indeterminato ha diritto ad un congedo non retribuito per 15/30 giorni per volontariato in paesi del terzo mondo? In caso affermativo, cosa comporta ai fini pensionistici? R: Aspettativa per Cooperazione in paesi in via di sviluppo - Legge 49/87 Le invio un vademecum, e maggiori notizie le può trovare al seguente link:
Le ricordo anche questo nuovo istituto.
L’art. 72 del D.L. 112/08 ha introdotto nel pubblico impiego il nuovo istituto dell’”esonero dal servizio” che può, a determinate condizioni, coinvolgere le organizzazioni di volontariato.
In sostanza il dipendente pubblico che abbia raggiunto i 35 anni di anzianità contributiva può chiedere di essere esonerato dal servizio per i successivi 5 anni fino alla pensione, mantenendo una retribuzione pari al 50% di quella goduta, che viene aumentata al 70% se il dipendente si impegna presso organizzazioni di volontariato. L’amministrazione pubblica versa comunque i contributi previdenziali dovuti. Il dipendente pubblico deve valutare se gli interessa questo esonero dal servizio e fare domanda entro l’1/3 di ogni anno, nel triennio 2009/2011, a decorrere da quello in
cui raggiunge il 35^ anno di anzianità contributiva. In merito, si può consultare la Circ. P.C.M. n.10 del 20/10/08.
^ SU Part-time e 35 ore
D: IL SOTTOSCRITTO ATTUALMENTE E' IN REGIME CONTRATTUALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE VERTICALE (PRESTO SERVIZIO N. 5 GG. SU 6 SETTIMANALI X N. 12 MESI) E TUTTO, FERIE E RETRIBUZIONE, MI VIENE RIDOTTO IN PROPORZIONE. UN GIORNO LA SETTIMANA PRESTO SERVIZIO ANCHE PRESSO IL CORSO SERALE, CHE CONTRIBUISCE AL MONTE ORE DELL' ORGANICO DEGLI A.T. AREA ELETTRICA, NELLA NOSTRA SCUOLA, DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 23.00.
DOMANDE:
1) IL SOTTOSCRITTO HA DIRITTO DI FRUIRE DELLE 35 ORE ANZICHE' 36, IN PROPORZIONE ALLA MIA POSIZIONE DI PART-TIME?
2) EVENTUALI GIORNATE PRE-FESTIVE (VOTATE DALL' ASSEMBLEA DEI LAVORATORI), POSSONO ESSERE COLMATE CON PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL SOTTOSCRITTO ?
R: 1) Credo che sia la Contrattazione Integrativa della sua scuola che debba stabilirne le regole, ad esempio che la riduzione orario venga ridotta in proporzione al periodo di servizio prestato, o mantenuta ferma per tutto il personala ATA. 2) Secondo l’art. 58 del CCNL 29.11.2007, relativo al personale A.T.A. che disciplina i rapporti di lavoro a tempo parziale, i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni (ferie e festività soppresse) proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
Le giornate pre-festive (intendendosi quelle di chiusura della scuola per sospesione delle attività didattiche), regolarmente deliberate dal Consiglio d'Istituto e approvate altresì in Contrattazione Integrativa, normalmente si fruiscono sia con le ferie che con i recuperi del lavoratore, ma anche qui le regole specifiche sono stabilite nella Contrattazione Integrativa della sua scuola. ^ SU Indisposizione e permesso per motivi personali
D: Desidero sapere se in caso di indisposizione (mal di testa, di denti ecc.) un dipendente della scuola può assentarsi per motivi personali invece che per malattia. R: Le rispondo citando da diverse fonti su Internet: 1) Quanto alla portata oggettiva dei motivi personali o familiari addotti si sottolinea la previsione della sentenza della Corte dei Conti del 3 febbraio 1984, n.1415 secondo il quale le esigenze personali o familiari “possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell´impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola. Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all´ente di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro”.
2) La tesi dei sindacati esclude ogni discrezionalità del dirigente scolastico nell’attribuzione dei permessi in parola,oltre che alcune decisioni della giurisprudenza di merito e di legittimita. E' intervenuta in merito anche la nota dell’ARAN-Agenzia rappresentanza pubbliche amministrazioni - con nota n.3989 del 16 .2.2011 in risposta a corrispondente quesito, in cui dice:
"La previsione contrattuale generica ed ampia di motivi personali o familiari e la possibilità che la richiesta di fruizione del permesso possa essere supportata anche da autocertificazione, a parere dell’agenzia, esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico, il quale nell’ambito della propria funzione …è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonchè alla gestione organizzativa della stessa”. Pertanto mancando la discrezionalità, al dirigente scolastico manca la possibilità di negare il godimento di tali permessi, il cui diritto è espressamente sancito dalla norma contrattuale che recita: ”Il dipendente, inoltre, ha diritto a domanda nell’anno scolastico a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari”. 3) Notizia da Italia Scuola
"La disciplina dei permessi retribuiti ha subito cambiamenti con gli ultimi contratti nazionali della scuola. In sostanza, si è passati da una "concessione", che poteva lasciare qualche spazio ad una valutazione circa il merito dei motivi addotti ad una "attribuzione a domanda", che (anche se non annulla del tutto il potere autorizzatorio del dirigente) certamente è molto più limitativa.
I 3 giorni di permesso sono sostanzialmente un diritto dei singoli dipendenti e il contratto non prevede che siano subordinati ad esigenze di servizio. Obbligo degli interessati è unicamente quello di farne domanda e di produrre la documentazione dei motivi personali o familiari addotti “anche mediante autocertificazione”. Si ricorda che l'autocertificazione è una dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. In proposito, è opportuno ricordare ai dipendenti che, secondo quanto previsto nell'art. 76 del predetto D.P.R., "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia". Di fatto non vi è un “potere di rifiuto” del permesso retribuito da parte del dirigente, quando ricorrano (e vengano documentate) le circostanze previste dal contratto, cioè una domanda chiaramente motivata ed attinente a motivi personali o familiari. È utile rammentare che la certificazione o l’autocertificazione non costituiscono documento avente carattere di prova della motivazione per la quale si è chiesto il permesso. Se il dipendente fruisse del permesso perché il figlio si è ammalato, il certificato medico attestante la malattia del figlio non dimostra che il genitore è rimasto a casa ad assisterlo. Neanche una dichiarazione del medico che attesta che il figlio necessita di assistenza dimostra il corretto utilizzo del permesso. Paradossalmente il genitore potrebbe affidare il figlio ad un parente utilizzando il permesso per fini diversi. Tuttavia, al dirigente incombe l’onere della valutazione della pertinenza della motivazione documentata o autocertificata, che pertanto non può essere futile od omessa, pena la mancata autorizzazione. Si richiama, a tal proposito, la responsabilità per danno erariale a cui potrebbe andare incontro il dirigente medesimo qualora concedesse un giorno di permesso senza un motivo apprezzabilmente valido. In tali casi, infatti, il dirigente scolastico potrebbe essere chiamato a rivalsa per il giorno di stipendio pagato al dipendente cui sia stato concesso un permesso per motivi personali senza validi motivi, e dunque assente dal servizio senza averne il diritto. Appare ovvio, pertanto, che il dirigente scolastico, per valutare la liceità della concessione del permesso deve conoscere la motivazione della richiesta, che non può pertanto essere formulata soltanto per "Motivi personali" o "Problemi di famiglia": essi vanno esplicitati." 4) La Circolare n.8/2008 del Ministro Brunetta ha evidenziato che, anche dopo l’entrata in vigore dellla Legge n.133/2008, le assenze per visite specialistiche ed esami
diagnostici continuano ad essere imputate come in precedenza, e gli istituti cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione dell’assenza sono: a) i permessi brevi, soggetti a recupero, secondo le previsioni dei CCNL di comparto o degli accordi recepiti in d.p.r. ovvero secondo le specifiche normative di settore; b) i permessi per documentati motivi personali, secondo i CCNL di comparto; gli accordi recepiti in d.p.r. ovvero secondo le specifiche normative di settore (3 giorni all’anno); c) l’assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica; d) gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti; e) le ferie. Il ricorso all’uno o all’altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell’assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente che redige il certificato o la prescrizione. LA DIFFICOLTA', CREDO, SIA NELL'AUTOCERTIFICARE L'INDISPOSIZIONE, IN QUANTO LE MALATTIE POSSO ESSERE PROGNOSTICATE E DIAGNOSTICATE SOLO DA MEDICI.
^ SU Congedo biennale per assistenza genitore - docente a t.d.
D: Docente scuola media a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche - part time verticale 3 gg. settimanali retribuita dal M.E.F (SIDI). R: 1) Il congedo è retribuito con un indennità pari all'ultima retribuzione in godimento o quella effettivamente percepita nell'ultimo mese che precede il congedo, comprensiva della 13ma mensilità (Retribuzione del mese di riferimento moltiplicata per 12 e divisa per 365 (366 anni bisestili) = indennità giornaliera). ^ SU Ferie personale artt.36 e 59
D: Assistente amm.va in assegnazione provvisoria c/o I.C. accetta S.T. come docente sc. elementare sino al 30/06/2011: ha diritto ad ottenere le ferie corrispondenti ad un intero anno scolastico compresi anche periodi di ferie arretrate? R: Il personale destinatario degli artt. 36 e 59 del CCNL Scuola, al termine del contratto a tempo determinato, non cessa dal rapporto di lavoro, rientrando nella sede di titolarità per proseguire il servizio a tempo indeterminato. ^ SU Recupero ore non lavorate ATA e conteggio ferie
D: In alcune scuole se il personale ATA effettua il proprio orario di lavoro articolato nel modo seguente: DAL MARTEDI' AL VENERDÌ:
7:30 – 14:15 su un plesso
LUNEDÌ:
7.30 – 14.15 sullo stesso plesso e dalle 15.00 alle 17.15 su un altro plesso
Se lunedì cade in giorno festivo fanno recuperare 2 e 15 m cioè dalle 15.00 alle 17.15 effettuate su un plesso diverso perchè rapportano i giorni di ferie a 6 ore giornaliere.
Secondo me poichè l'orario viene stabilito all'inizio dell'anno per tutto il personale (e nella mia scuola da contrattazione di istituto nel periodo di luglio e agosto c'è la possibilità di effettuare 7 ore e 12 m. in questo caso 1 g. di ferie = 1,2) le ferie non devono essere conteggiate "a ore".
R: Dal testo del quesito, il calcolo dell'orario di servizio settimanale è il seguente: LUN 7,15 + 2,15 = tot. 9,30
MAR 7,15 MER 7,15 GIO 7,15 VEN 7,15 Totale settimanale = 9,30 + (7,15 x 4) = 38,30 Mi permetto un annotazione, sul recupero delle 2 ore e 15 m del lunedì, se cade in giorno festivo.
Non ho capito bene, ma il recupero è da parte del dipendente (a credito) o dell'amministrazione (a debito)? Se si intende il recupero da parte del dipendente, a mio avviso, il recupero delle ore non lavorate in una giornata perchè festiva, può essere disposto solo se si tratta di orario ordinario di servizio nell'ambito delle 36 ore settimanali. Per quanto riguarda il conteggio delle ferie ATA, sulla materia l’unica ed esclusiva fonte normativa è il CCNL Scuola.
In caso di distribuzione dell'orario di lavoro del personale ATA su 5 giorni, il sesto è considerato comunque lavorativo ai fini del computo delle ferie; ne consegue che i giorni di ferie goduti per frazione inferiore alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
Il comma 5 dell’art. 13 stabilisce che il coefficiente 1,2 si applica solo nel caso di ferie godute per periodi inferiori a 7 giorni dal personale ATA in servizio in una scuola che, in base al POF, preveda la settimana articolata in 5 giorni di attività. In questo caso, se un lavoratore ATA nel corso dell’anno scolastico fruisce di 5 giorni di ferie, nel calcolo complessivo delle ferie che gli spettano per quell’anno i 5 giorni saranno conteggiati come 6 (5 x 1,2). Riporto un interessante contributo della FLCGIL:
"Vi sono state nel passato perplessità in ordine al computo delle ferie, nel caso in cui l’attività lavorativa del personale della scuola si svolga su 5 o 6 giorni la settimana. Tale problematica è soprattutto riferita al personale ATA, in quanto il c.d. “giorno libero” dei docenti non si configura come giorno non lavorativo, poiché il docente è in ogni caso formalmente in servizio, infatti se in tal giorno fosse prevista una qualche attività deliberata dagli OO.CC. o imposta dal dirigente scolastico per inderogabili esigenze, il personale docente è tenuto comunque a garantire la sua presenza. Anche per il personale ATA la settimana lavorativa è comunque formalmente considerata di 6 giorni. Infatti già con il contratto del triennio 1988-1991 (all’epoca ancora soggetto a “decretazione”), di cui al DPR n.399 del 23 agosto 1988, fu sollevato il problema. Il MPI con CM n.155 del 6 maggio 1989 rispose affermando che, indipendentemente dalle turnazioni effettuate (su 6 o su 5 giorni lavorativi), la formale settimana lavorativa del personale scolastico rimane stabilita in 6 giorni settimanali, anche rispetto al computo delle ferie di cui al DPR 395/88. Il CCNL del 4 agosto 1995, il CCNL 26 maggio 1999 e il più recente CCNL del 2002/2005 nulla hanno innovato in materia, in particolare viene ribadito quanto già affermato dal MIUR con la circolare citata, cioé: <<In caso di distribuzione dell’orario di lavoro del personale ATA su cinque giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.>>. Inoltre il CCNL 2002/2005 ha ribadito che, per i lavoratori del comparto scuola, la settimana lavorativa è comunque considerata di 6 giorni, indipendentemente dalla presenza o meno del così detto “giorno libero” (sia per il personale docente, che per il personale ATA). Da quanto sopra risulta pertanto evidente che le ferie anche del personale ATA, indipendentemente dall’orario settimanale effettuato, devono essere sempre rapportate a 32 (o 30) giorni effettivi, escludendo quindi tutte le festività ricadenti nel periodo di ferie richiesto (domeniche e quant’altro), ma non il giorno lavorativo in cui il dipendente non sarebbe in servizio. Solo in caso di ferie usufruite per limitati periodi, meno di 6 giorni nell’arco settimanale, non comprendenti il “giorno libero” (il sabato) di un determinata settimana, queste comportano un computo maggiorato del 20%. Ad esempio, se un ATA ha usufruito, nel corrente a.s., dei seguenti periodi di ferie: dal lun. 17 al ven. 21 marzo e dal lun. 12 al ven. 16 maggio (per un totale di 10 giorni), le ferie rimanenti corrispondono a: 32 – (10 x 1,2) = 20 giorni (in caso di dipendente con diritto a 32 giorni di ferie). La norma vuole, evidentemente, impedire la sperequazione rispetto a coloro che richiedono periodi di ferie al cui interno è collocato il giorno lavorativo in cui i dipendenti non sono in servizio (di norma il sabato) che, come già affermato sopra, deve essere incluso nei 32 giorni di ferie spettanti." ^ SU Permessi L.104/92 personale a t.d. a tempo parziale con completamento
D: Nel'istituto è in servizio, a giorni alterni (lunedì, mercoledì e il venerdì), un amministrativo P.T a tempo determinato che completa in altra scuola. R: Ti rispondo riportandoti le uniche parti degli articoli del CCNL a cui puoi riferirti, e, di seguito, il mio modesto parere. CCNL Scuola 2006-2009:
ART. 19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO
1. Al personale assunto a tempo determinato, .... si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. ART. 53 - MODALITA’ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO comma 2: ......... Orario di lavoro flessibile: ............
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall’istituzione scolastica o educativa.
------------------------------------------------------------- I permessi di cui all'art. 33 comma 3 legge 104/92, sono di 3 giorni al mese (per l'assistenza ecc.ecc.) oppure ad ore, e retribuiti.
Per sapere se tali permessi si possono ridurre, occorre distinguere.
PART-TIME (contratto di lavoro a tempo parziale)
La risposta è diversa a seconda del tipo di part time, che può essere orizzontale (tutti i giorni lavorati con un orario ridotto) o verticale (solo alcuni giorni lavorati). Nel caso del part time orizzontale, i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondenti alle ore contrattualmente previste (ad esempio se il part time è di quattro ore al giorno, le tre giornate corrisponderanno all’orario svolto contrattualmente). Nel caso del part time verticale, l’INPDAP affronta la questione nella Circolare n.34 del 10 luglio 2000: il permesso mensile di tre giorni viene ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate. PERIODI INFERIORI AL MESE
La circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128 al punto 3 precisa che in caso di assistenza a un portatore di handicap per periodi inferiori a un mese vanno proporzionalmente ridimensionati i 3 giorni di permesso ai sensi della Legge 104 spettanti al richiedente.
L’applicazione di tale criterio comporta che «quando l’assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna giornata o frazione di essa. Anche per i periodi superiori a 10 giorni (es.: 19) ma inferiori a 20 spetterà un solo giorno di permesso». Nel caso di fruizione di permessi ad ore ai sensi della Legge 104/92 (da parte del lavoratore handicappato o del genitore di un figlio portatore di handicap di età inferiore a 3 anni), non si procede al ridimensionamento suddetto, essendo il permesso ad ore legato alla singola giornata (ed al relativo orario) di fruizione del permesso. Fatto il calcolo di quanti giorni di permesso mensile spettano al dipendente, per tenere conto dei giorni mensili fruiti, secondo me, e per conoscere le notizie occorrerà:
- o accordarsi con l'altra scuola di servizio,
- o far dichiarare al dipendente ogni volta quanti giorni ha già fruito in totale nel mese.
La gestione amministrativa potrebbe anche essere fatta solo dalla scuola che amministra il dipendente, che si incaricherebbe:
a) di valutare e gestire la domanda di concessione, per controllarne i requisiti;
b) di comunicare all'altra, di volta in volta, quali e quanti giorni di assenza richiede il dipendente durante il mese.
^ SU Rientro anticipato da malattia
D: Buongiorno. La domanda è semplice: può un dipendente con un certificato di malattia di per esempio 5 gg rientrare dopo 3 perché si “sente” meglio? E un insegnante rientrare sempre durante un periodo di malattia solo per fare gli scrutini di fine anno?
R: Salve: e la risposta è altrettanto semplice: NO (in tutti i casi di malattia o di infortunio di personale o di alunni), altrimenti il DS si assumerebbe tutte le responsabilità (civili e penali) in caso di malori al lavoro o altro durante il periodo di prognosi indicato dal medico. Se invece porta un certificato di un medico di "avvenuta guarigione", allora può rientrare senza problemi.
^ SU Congedi parentali contemporanei e comunicazioni
D: Un supplente annuale al 31/08 ha chiesto un periodo di congedo parentale dal 02/05/11 al 01/06/11 - contemporaneamente la moglie è in astensione obbligatoria per puerperio (figlia nata il XX/04/2011). R: Ma i contemporanei congedi parentali del padre e astensione obbligatoria della madre, sono per lo stesso figlio? Per far sapere all'azienda dove lavora la madre (ed anche alla scuola dove lavora il padre) quali periodi sono stati già fruiti, tra la documentazione da presentare occorre allegare anche: ^ SU Permessi retribuiti per testimoniare in processi
D: SONO UN'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A T.D. E VORREI SAPERE SE IL PERSONALE DELLA SCUOLA HA DIRITTO A USUFRUIRE DI GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITI PER TESTIMONIARE IN PROCESSI CIVILE O PENALE, COME DA ART. 15, COMMA 7 DEL CCNL E ARTT. 255 E 348 RISPETTIVAMENTE DEI CODICI CIVILE E PENALE. R: Credo che la sua amministrazione non abbia tutti i torti. ^ SU Effetti congedo biennale retribuito
D: Un collaboratore scolastico a T. D 36 ore settimanali ha fruito del congedo biennale retribuito per suo figlio portatore di handicap per un periodo di 13 gg frammentati. Ma non sono convinta dato che è un congedo retribuito e quindi per me le matura. R: Se l'assenza è quella dovuta all'istituto dei genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito, ai sensi dell'art.42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001, allora in materia di ferie: ^ SU Obbligo docenti ferie estive
D: Può il DS obbligare i docenti a prendere le ferie estive in un'unica soluzione? In caso affermativo a quale disposizione contrattuale bisogna far riferimento? R: Il docente con contratto a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Le ferie si configurano come un diritto soggettivo irrinunciabile che soddisfa all’esigenza, costituzionalmente protetta, di garantire, anche nell’interesse dell’amministrazione, l’integrità psicofisica del dipendente contro il logorio conseguente alla prestazione del servizio per un certo periodo di tempo.
La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi, cui vanno aggiunte n.4 festività soppresse (che, SOLO per il 2011, si sono ridotte a 3).
Ai sensi del CCNL Scuola, le ferie dei docenti di ruolo devono essere godute nei periodi di sospensione delle attività didattiche, cioè tra il 1^ luglio ed il 31 agosto.
Fanno eccezione i docenti impegnati negli Esami di Stato, cui resta disponibile solo il periodo tra la conclusione delle operazioni di esame ed il 31 agosto.
Durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi. Il docente ha diritto a domanda a fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattiche per motivi personali o familiari debitamente documentati anche mediante autocertificazione.
Inoltre, vi è da aggiungere che non vi può essere l'imposizione di obblighi di presenza nella scuola - nel periodo estivo - che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole.
Come affermato dal MIUR: "si tratterebbe infatti di presenza puramente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell'istruzione scolastica, che si differenzia dai normali uffici proprio per l'interruzione della propria prevalente attività (quella dell'insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.".
^ SU Ferie residue Dirigente Scolastico dimissionario
D: Dirigente Scolastico dimissionario dal servizio al 01.09.2011, tolte le ferie di quest'anno mi restano da fruire gg. 04 di ferie anno 2009/10 e gg. 32 del 2010/11. R: Gent.mo Dirigente, il suo quesito è abbastanza complesso, ma trova risposta in varie note emanate dagli USR, tra cui l'ultima che conosco è quella dell'USR Puglia n.4294 del 05/05/11 che così dice: ^ SU Ferie in periodo disinfestazione scuola
D: Durante un'assenza per ferie, a scuola viene effettuata la disinfettazione, pertanto è chiusa. Qualcuno dice che per quel giorno la ferie non deve essere conteggiata. Ha ragione? R: Durante le giornate di disinfestazione, se stabilite dal Comune o dal Dirigente (per cui la scuola debba restare chiusa), non vi è l'obbligo di recuperare il lavoro non effettuato (ai sensi del codice civile, la causa non dipende dal lavoratore). ^ SU Cumulabilità congedo biennale retribuito e permessi L.104
D: Un docente nello scorso mese ha fatto richiesta di congedo parentale biennale dal metà settembre a metà dicembre. Avendone i requisiti, la scuola ha già inviato relativo decreto di congedo alla ragioneria territoriale per il relativo controllo, dandone notizia al docente . Nel mese di settembre il suddetto docente ha fatto ulteriore richiesta di giorni due dei tre di cui all'art. 33 comma 3 della legge 104/92.
Le due richieste ricadenti nello stesso mese sono, a suo parere, cumulabili tra loro ? In base a quale specifica normativa ?
R: Per "congedo parentale biennale" intende quello retribuito di cui al D.Lgs. n.151/2001, art. 42 comma 5 (come modif. dal D.Lgs. n.119/2011) ? Le leggi e le tipologie di congedi sono diverse e fruibili allo stesso modo, e le assenze vengono concesse avendone il docente i requisiti:
- il congedo biennale retribuito è quello che le ho citato in premessa;
- i permessi per assistere i parenti o affini disabili, sono quelli di cui alla Legge n.104/92, art.33 comma 3.
Mi deve chiarire cosa intende per "cumulabilità":
- contemporanea fruizione dei due permessi/congedi nello stesso mese, ma non negli stessi giorni?
- contemporanea fruizione dei due permessi/congedi nello stesso mese, negli stessi giorni (ma non mi pare il caso)?
- fruizione di una tipologia di permesso/congedo per assistenza ad un disabile o personale, e dell'altro permesso per altra persona assistita?Se intende la prima:
- l''Inps con Circ. 11/07/03 n.128 ammette la cumulabilità nello stesso mese, ma i giorni spettanti di permesso per L.104/92 devono essere riparametrati sui giorni effettivamente lavorati nel mese
- per i dipendenti pubblici si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica con Parere n. 1/2007, ritenendo che «durante il periodo di congedo usufruito da un genitore, in modo continuativo o frazionato, sia l’uno che l’altro genitore non possono beneficiare nello stesso mese dei tre giorni di permesso o degli equivalenti permessi orari previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992».
^ SU Chiarimenti permessi L.104
D: Presso la nostra scuola si è verificato che molti dipendenti usufruiscono permessi dell'ex L.104 per assistenza ad un parente. Alla luce della nuova normativa, insieme al dirigente, cerchiamo di regolarizzare le concessioni. il quesito che le pongo è: il dirigente può chiedere la documentazione medica al dipendente del parente convivente, che dichiara di non poter assistere l'handicappato? R: 1) il dirigente può chiedere la documentazione medica al dipendente del parente convivente, che dichiara di non poter assistere l'handicappato? ^ SU Recupero festività soppresse non fruite
D: sono rientrato in servizio dopo il 31 agosto 2011 a seguito d'infortunio. Ho richiesto i tre giorni di festività soppresse che inizialmente mi sono state negate adducendo che le stesse dovevano essere godute entro l'anno scolastico. Ho esibito la legge 937 che stabilisce nell'anno solare il godimento delle festività per il personale civile e militare delle pubbliche amministrazioni e dopo qualche "insistenza" mi sono state concesse.A mio avviso la legge è sempre sopra ogni e qualsiasi contratto. Vorrei gentilmente il suo autorevole parere. R: E' un'argomentazione di natura tecnico-giuridica. L'art.14 comma 2 del CCNL Scuola vigente dice che:
"1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono..."
L'art.146 del medesimo CCNL (come anche già detto dall'art.142 del CCNL 2003) dice inoltre che:
"In applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:
...e) la normativa richiamata nel presente CCNL;"
Quest'ultima regola indica che il CCNL identifica ora, in maniera completa, tutte le fonti di disciplina valevoli per il rapporto di lavoro del personale della scuola, fornendo la certezza che qualsiasi altra norma di legge generale o speciale sul pubblico impiego, a meno che sia espressamente richiamata, non è più suscettibile di applicazione nella scuola.
L'art.14 del CCNL, quindi:
- richiama la L. 937/77 solo per la maturazione ed il calcolo delle festività soppresse;
- per quanto riguarda la loro fruizione nell'anno scolastico, invece, la regola introdotta dal CCNL (come da art.146) disapplica la Legge, ed è valida.
Poichè però Lei, durante l'infortunio, ha maturato comunque le ferie e le festività soppresse ma, per esigenze personali, non ne ha potuto fruire fino al 31/08/11, è giusto che ne possa fruire al suo rientro: e ciò solo ed esclusivamente per la motivazione della loro "impossibilità" di fruizione.
Ne sono certo per le ferie, ma avrei qualche dubbio per le festività soppresse a poterle riportare all'anno scolastico successivo, anche se per i motivi di impossibilità di fruizione:
1) perchè il CCNL non parla di loro riporto per questi motivi, ma ne parla solo per le ferie;
2) perchè solo le ferie sono un "diritto" irrinunciabile, e DEVONO essere comunque fruite; mentre le festività soppresse sono una concessione di riposo in più stabilita da Legge statale, ed inoltre la loro mancata fruizione non dà diritto neanche al pagamento in caso di cessazione dal lavoro (a differenza delle ferie).
^ SU L.104 e indicazione referente assistenza disabile
D: Una docente ha fatto richiesta scritta di poter usufruire della L.104/92 (tre giorni di permesso mensile) in quanto nonna di un bimbo (figlio della sua figlia ) di cinque anni con handicap grave documentato con i relativi verbali dell'ASL. I genitori del bimbo hanno dichiarato per iscritto di essere dei lavoratori autonomi , di non usufruire dei permessi della succitata legge ed hanno delegato per iscritto la docente, di cui sopra, quale referente unica per l'assistenza fisica del loro figlio minorenne in situazione di H. grave. R: A mio parere, poichè la dichiarazione del disabile di scelta del referente si potrebbe configurare quale autodichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000, in caso di impedimento fisico o di minore età si potrebbe applicare l'art.4 del DPR n.445/2000: "Articolo 4 - Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare e' raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identita' del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione e' stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, e' sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identita' del dichiarante."
In ogni caso, poichè il bimbo è minorenne, quindi rientrante nella patria potestà dei genitori, agli stessi spetta spetta la scelta nell'interesse del minore sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
^ SU Calcolo indennità congedo biennale retribuito
D: E' stata concessa una sezione pagata con fondi regionali che vengono versati sul conto dell'Istituto e con cui dovremo pagare i due supplenti annuali in servizio fino al 30 giugno 2011. Ora una delle due docenti ha chiesto e ottenuto il congedo biennale retribuito fino al 30 giugno per assistenza al figlio con handicap. Noi dovremo pagare l'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, c'è una formula per calcolare quanto dovuto? Non sono riuscita a trovarla da nessuna parte e il programma non lo calcola. R: Dall'11/08/11, è in vigore il Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119. In particolare, l'art. 4 ha modificato l'articolo 42 del suddetto decreto legislativo.
Il nuovo testo dell'articolo 42, comma 5 ter del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (precisazione introdotta dal Decreto 119/2011). Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.
L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 44.276,32 annui per il congedo di durata annuale. L’importo (quello citato è relativo al 2011) viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La progressione economica è ritardata in misura commisurata al congedo poiché esso non è computato nell'anzianità di servizio (Circ. MEF n.487 del 25/02/05); non competono inoltre gli aumenti contrattuali intervenuti durante il periodo medesimo. Il comma 5-quinquies, articolo 42 del Decreto 151/2001, precisa che durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
Durante la fruizione del congedo biennale retribuito compete l’assegno al nucleo familiare, se richiesto.
QUINDI IL CALCOLO DELL'INDENNITA' SAREBBE:
Retribuzione del mese di riferimento moltiplicata per 12 e divisa per 365 (366 anni bisestili) = indennità giornaliera DOVE Retribuzione del mese di riferimento = stipendio da CCNL Scuola mese precedente l'inizio del congedo, comprensivo della RPD.
Dal punto di vista delle trattenute su tale indennità:
- Irpef: si opera normalmente;
- Inpdap: per quanto riguarda i contributi figurativi che si dovrebbero trattenere e indicare, credo, sulla D.M.A. Inpdap, non sono riuscito a trovare nessuna indicazione, prova a contattare il Tesoro, oppure l'Inpdap, anche via e-mail all'help desk della DMA (dal sito Inpdap: L’ente può rivolgere eventuali quesiti all'indirizzo e-mail: denuncemensili@inpdap.gov.it).
L'Inpdap, comunque, in una circolare così avrebbe stabilito: "I contributi da versare a questo Istituto, nella fattispecie, dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita.... gli enti e le amministrazioni di appartenenza sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte".
^ SU Infortunio ATA e recupero ore
D: Una collaboratrice scolastica della mia scuola si è infortunata al termine della giornata di lavoro. Risultando in infortunio nella stessa giornata ora chiede di poter recuperare le ore lavorate nella giornata in cui le è stato riconosciuto l'infortunio. Dice che in un caso analogo, un'altra volta, Le era stato concesso di recuperare le ore. La cosa mi lascia perplessa. Dovrei accordarle di recuperare le ore lavorate ? R: Credo che, in quanto la prestazione è stata svolta parzialmente per quel giorno, e l'infortunio vale per l'intera giornata, possa consentire di recuperare le ore lavorate, anche se non esiste nessuna istruzione o norma al riguardo. ^ SU Permessi orari Legge 104/92
D: Un'assistente amministrativa con contratto a tempo determinato al 30/06/11 prorogato al 31/08 ha presentato la l. 104 per poter assistere il padre, chiedendo di usufruire non dei 3 giorni al mese ma dei permessi orari. La circolare n.4640 del 27/04/11 dell'USR per la Lombardia dice che: "Il vigente CCNL Comparto scuola, come noto, nulla prevede in termini di quantificazione oraria di detti permessi e/o di fruizione alternativa degli stessi; in adesione alla posizione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e da giurisprudenza consolidata si conferma, dunque, che il personale della scuola può fruire dei permessi di cui all’art. 33 comma 3 della L. 104/92 e s.m.i., solo nella modalità dei tre giorni al mese, richiedibili anche in maniera continuativa." Quindi se ho capito bene sono previsti 3 giorni al mese, ma la possibilità di frazionarli ad ore è stabilito da ogni contratto di settore o dal contratto d'istituto.
R: E' una questione un pò contorta e controversa. L'interpretazione dell'Usr Lombardia, scaturisce dalla Circ. della Funzione Pubblica n.5/2008, che al punto 2.2 fornisce alcuni chiarimenti: ti invito a leggerla http://www.handylex.org/stato/c050908.shtml
^ SU Durata assenze per dottorato di ricerca
D: una docente ha già fruito di una assenza B008 - CONGEDO STRAORDINARIO PER DOTTORATO DI RICERCA dal 01/11/2007 al 31/10/2010 e di una assenza A035 - ASPETTATIVA DOTTORATO RICERCA SENZA BORSA DI STUDIO dal 01/11/2010 al 31/10/2011, adesso ha chiesto ancora di stare assente per A035 dal 01/11/2011 al 31/10/2012, non capiamo se ne possa ancora fruire e con retribuzione o meno. R: Credo che occorrerebbe vedere la documentazione a supporto della concessione del congedo/aspettativa, che io non posso controllare. Le dò, un'altra notizia per rispondere in parte al suo quesito, se non lo sapesse già. ^ SU Supplenti e aspettativa per dottorato di ricerca
D1: A scuola abbiamo contattato una supplente su posto di sostegno di scuola primaria per la durata di 18 giorni (supplenza breve). La docente nel firmare e nell'accettare il contratto ha richiesto contestualmente di non assumere servizio e di voler usufruire di aspettativa senza assegno (Assegno di ricerca post dottorato) per la durata della supplenza .
Ha diritto a tale aspettativa senza assegni pur essendo non di ruolo e su supplenza breve ed in base a quale normativa ?
R1: DOTTORATI DI RICERCA: Generalmente, il docente a t.d. che ha vinto un dottorato con borsa di studio, viene collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni; se invece ha vinto un dottorato senza borsa di studio o vi ha rinunciato, ha diritto all’aspettativa retribuita.
La circ. del MIUR n.15 del 22/02/11, chiarendo alcuni punti in merito a congedo e aspettativa per dottorato di ricerca (anche in riferimento all'art.18 del CCNL), precisa che:
- si intende come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno
- ad essi devono essere applicate le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca
- le predette disposizioni esplicano la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).
Quindi, sul fatto se invece anche il docente con contratto di supplenza breve possa accedere al congedo o all'aspettativa, il MIUR con questa nota in cui sembra escluderlo, in quanto la formulazione della surrichiamata norma del CCNL non consente di estendere l’erogazione dell’aspettativa in parola anche al personale destinatario di una supplenza breve, vale a dire con termine antecedente la conclusione delle attività didattiche.
ASSEGNISTI DI RICERCA:
Per quanto riguarda l'assegno di ricerca post-dottorato, che mi ha detto sia il caso occorso nella sua scuola, l'art. 51 della legge 449 del 27.12.1997 prevede esplicitamente la "possibilità" dell'aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca, senza distinguere per tipologia o durata del contratto (circ. MIUR n.120 del 04/11/02).
D2: La norma da lei citata (circolare Miur n^120 del 4/11/12) parla di dipendenti pubblici ossia di personale di ruolo. Invece la richiesta mi è pervenuta da una docente non di ruolo e quindi non dipendente pubblica. In tal caso non vale per estensione ciò che afferma la circolare MIUR n^215 del 22/02/11, ossia che un supplente ha uguali diritti di un docente di ruolo solo se destinatario di un contatto di durata annuale o fino al 30 giugno?
R2: Non si può affermare che solo il personale di ruolo è dipendente pubblico: anche i supplenti, nel momento in cui prestano servizio nella P.A. firmando un contratto, assumono lo "status" di dipendente pubblico, pur se a tempo determinato. Inoltre, le due figure sono diverse:
- il dottorato di ricerca con o senza borsa di studio è una cosa, e ne parla la circ. MIUR n.215/2011
- l'assegno di ricerca post dottorato è un'altra cosa, e ne parla la circ. MIUR n.120/2002
quindi credo che si debbano seguire le indicazioni del Miur, diverse per le due fattispecie.
^ SU Effetti giuridici/economici congedo biennale retribuito
D: Quali effetti produce la richiesta del congedo straordinario biennale retribuito (frazionato) per assistenza al coniuge (D. Lgs. del 18 luglio 2011 n. 119), sulla maturazione delle ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto? R: Il congedo straordinario retribuito (art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001) fruibile per l'assistenza di soggetto portatore di handicap (periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni), non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del Tfr, come stabilito dal nuovo D.Lgs. n.119/2011 (che ha modificato ed aggiunto vari commi all'art.42, - si veda il comma 5-quinquies). ^ SU Visita fiscale e detrazioni per invalidità e patologia
D: Nel caso di un dipendente con invalidità accertata e documentata, l'assenza per malattia dovuta alla patologia invalidante va segnalata alla Ragioneria territoriale dello Stato per le detrazioni? inoltre, è soggetto a visita fiscale? R: Nel caso interessato, non va fatta alcuna comunicazione alla RGS ma solo operata la decurtazione, tramite il sistema Detrazioni.Net. ^ SU Retribuzione malattia supplenza art.40
D: Sono stata operata il giorno 4 e dimessa il 5, il medico mi ha dato la mutua per "esiti intervento chirurgico" fino al giorno 11. Essendo supplente assunta con l'articolo 40, vorrei sapere se questi giorni mi verranno pagati al 100% oppure no. Inoltre causa evento atmosferico, il comune ha chiuso le scuole il giorno 7 ed il medico quindi mi ha fatto il foglio della mutua dal giorno 8 al giono 11. R: Il suo caso è contemplato dal comma 10 dell'art.19 del CCNL Scuola: "10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 , convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%."
Per i primi 30 giorni di malattia la retribuzione perciò è al 50%. Non capisco il suo medico se le ha rilasciato un certificato continuativo dal 6 al 11 novembre, oppure solo dal 8 al 11 novembre:
- nel primo caso: operaz. chirurgica 4 e 5 novembre + degenza post-intervento dal 6 al 11 = totale 8 giorni retribuiti al 50% (non rileva se in mezzo c'è stata la chiusura per alluvione)
- nel secondo caso: operaz. chirurgica 4 e 5 novembre + malattia dal 8 al 11 = totale 6 giorni retribuiti al 50%; il giorno 6 non mi ha detto se è coperto da servizio; il giorno 7 è retribuito per intero causa alluvione.
Cmq, se lo faccia confermare o meno dalla segreteria scolastica che Le pagherà lo stipendio.
^ SU Firma docenti
D: Si può pretendere che i docenti firmano all'entrata nei plessi in cui lavorano? R: La firma di presenza dei docenti dovrebbe essere apposta sui registri di classe, ma non è infrequente che il DS pretenda anche altre firme: in tal caso, non essendoci una normativa specifica, si potrebbe contestare per la situazione, ma con molta cautela e tramite supporto, essendo la fattispecia sia moralmente che giuridicamente delicata. ^ SU Congedo biennale ed effetti giuridici
D: Durante il congedo biennale per assistenza genitore, può godere delle festività soppresse? Le devono essere corrisposti? Come? Il calcolo delle ferie spettanti e della tredicesima come avviene? R: Ai sensi del D.Lgs. n.119/2011 (http://www.info-scuole.it/cms/index.php?itemid=6676&catid=28), il perido di congedo biennale retribuito non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del Tfr. Perciò tutti i periodi che vengano fruiti di tale congedo, fanno proporzionalmente decurtare ferie, 13ma e Tfr.
Per quando riguarda le festività soppresse, la legge suddetta non ne contempla la decurtazione, ma azzardo l'ipotesi che non possano essere retribuite (nel caso in cui cadano all'interno di un periodo di congedo), in quanto nè il CCNL nè le leggi ne dispongono il pagamento in caso di mancata fruizione, a differenza delle ferie non godute: si può paragonare la fattispecie alle festività soppresse ricadenti in un periodo di malattia.
^ SU Malattia e Co.co.co. ex-LSU
D: Premetto che lavoro come co.co.co. R: Per la fattispecie della malattia al personale Co.Co.Co. ex LSU che lavora nelle scuole come assistente amministrativo, si fa riferimento alle note del Miur n.207 del 2004 e n.15514 del 2007. ^ SU Interruzione permessi L.104/92 per malattia
D: Una dipendente assente per tre giorni per 104, può sospenderli con giorni di malattia? R: Non ho trovato scritto da nessuna parte che i permessi L.104 possano essere interrotti da malattia, perciò non credo si possa fare a mio parere. ^ SU Percentuale part-time e sostegno
D: Insegno nella scuola Primaria e da 2 anni sono in part-time al 50% ovvero 11 ore su 22 ore frontali. Vorrei sapere se è possibile chiedere per l'anno prossimo di effettuare un Part-time in diversa porzione per esempio 14 o 15 ore? Lavoro sul sostegno e l'alunna che seguo dalla classe prima, dall' anno scolastico in corso ha avuto in attribuzione 15 ore di sostegno. Il mio part-time comporta che la bambina debba essere seguita da 2 insegnanti. Dal punto di vista didattico ed educativo l'organizzazione didattica è risultata positiva e non ha comportato alcuna difficoltà ma mi chiedo è una situazione che disattende la normativa? R: Per i docenti di sostegno in part time, l'unica esclusione è quella che l'insegnamento di sostegno non può essere affidato a tempo parziale su posti che comportino interventi su singoli alunni di durata superiore alla metà dell'orario normale, quindi in pratica non possono operare sui rapporti in deroga 1/1.
Se Lei desidera confermare il part time al termine del biennio, non occorre una nuova domanda.
La richiesta di modifica della percentuale di part-time non può essere fatta nel biennio in cui viene concessa, ma a partire dal biennio successivo.
Sinceramente, essendo il part-time quasi sempre al 50%, non saprei dirle se chiedendo 14 o 15 ore, quindi una percentuale diversa, Lei sarà accontentata.
^ SU Decurtazione malattia assenze inidoneità
D: Le assenze per inidoneità assoluta al servizio per 20 mesi, certificati dalla commissione medica di verifica provinciale, sono automaticamente riconosciuti conseguenze a gravi patologie (esclusi dal computo delle assenze, per cui effettuare la decurtazione della retribuzione) e quindi remunerati per intero, oppure necessitano di ulteriore certificazione? R: L’articolo di riferimento del CCNL Scuola 2006-2009 vigente, dice che “In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia... oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate.” Che io sappia, le assenze per gravi patologie non posso essere considerate soltanto con la certificazione dell'inidoneità assoluta, ma necessitano di certificati ben specifici e definiti.
La certificazione medica, contenente l’indicazione delle gravi patologie e delle relative terapie che devono essere effettuate, deve essere rilasciata dalla competente ASL o da strutture accreditate.
Nella certificazione prodotta dal dipendente, deve essere specificato: a) che trattasi di “grave patologia”; b) il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti “invalidanti”. ^ SU Part-time e decurtazione assenze malattia
D: La docente a T.I. ha un contratto part time di 12 ore e effettua il suo servizio nei giorni di lunedì mercoledì giovedì e venerdì. Il certificato medico è stato rilasciato dal mercoledì al mercoledì successivo compreso. Il mio quesito è questo: devo inserire in assenzenet il periodo di assenza esattamente come da certificazione medica e quindi compreso il martedì che non è giorno di servizio, o spezzare l'assenza e inserire solo i giorni in cui presta servizio, ma comunque compreso il sabato e la domenica giorni di chiusura della scuola?
R: Secondo me, l'assenza corrisponde al numero dei gg. riportati nel certificato, senza contare quindi solo quelli in cui si è tenuti alla prestazione lavorativa. Anche perchè la finalità è quella della decurtazione dei compensi accessori (per i docenti è la RPD), che per il part-time vengono dati solo per i giorni lavorati.
Quindi, credo che si debbano comprendere in Assenze.net solo i giorni di lavoro, coperti da malattia, escludendo quelli in cui non lavora, ed includendovi la domenica.
^ SU Recupero festività soppresse non fruite
D: Le festività soppresse non usufruite al termine dell'anno scolastico a causa infortunio o malattia decadono o possono essere usufruite nell'anno scolastico successivo? R: L'art.14 comma 2 del CCNL Scuola vigente dice che: "1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono..."
Se si maturano le ferie e le festività soppresse ma, per esigenze personali di impossibilità (come malattia e infortunio), non se ne è potuto fruire nell'a.s., il CCNL stabilisce
1) per le ferie, che è certo che se ne possa fruire al rientro;
2) per le festività soppresse, che non si possano fruire.
Ciò perchè solo le ferie sono un "diritto" irrinunciabile, e DEVONO essere comunque fruite; mentre le festività soppresse sono una concessione di riposo in più stabilita da Legge statale, ed inoltre la loro mancata fruizione non dà diritto neanche al pagamento in caso di cessazione dal lavoro (a differenza delle ferie).
^ SU Invalidità generica e agevolazioni lavorative
D: Ho fatto domanda di aggravamento dell'invalidità civile, che era al 60%, nel tentativo di ottenere qualche beneficio per la legge 104/92, anche in vista del passaggio di ruolo da "insegnante inidoneo" ad ATA. Il verbale recita "Ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n. 104, la commissione medica riconosce l'interessato: PORTATORE DI HANDICAP (COMMA 1 ART. 3)" e poi : "La commissione medica segnala che l'interessato è portatore di: RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE/DEAMBULATORIE". La percentuale accertata è del 67%. Quali agevolazioni mi comporta? R: Ai fini della Legge 104/92, nessuna agevolazione lavorativa, per ottenerle occorre avere una gravità maggiore. La condizione per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992).
Non basta quindi la certificazione di handicap (articolo 3, comma 1), ma è necessario che la Commissione abbia accertato la gravità (articolo 3, comma 3). Per l'invalidità al 67%, essendo una invalidità civile di tipo generico, nemmeno è riconosciuta sul lavoro.
Occorre che venga accertata una invalidità specifica al lavoro, ottenibile solo tramite vista medico collegiale della Commissione del Tesoro.
^ SU Contabilità e Fisco:Coefficiente FIS docenti sostegno in org. di fatto
D: Al fine di determinare il budget del F.I.S. 2010-11, desidererei conoscere il coefficiente da applicare al numero dei docenti di sostegno presenti in organico di fatto. R: Ottima domanda, se lavorassi al MIUR o se ne fossi a conoscenza in altra maniera, glielo direi. Tuttavia, ho reperito su Internet un riferimento UFFICIOSO al calcolo, in un verbale del Coord. DSGA di Bologna: ^ SU Invio DMA prima della liquidazione del supplente
D: Se per mero errore non si è pagato uno stipendio di un supplente temporaneo nel mese di dicembre 2010 e il DMA è stato trasmesso, come si può risolvere l'errore? R: A quanto capisco il problema è l'invio della DMA senza contestuale liquidazione dello stipendio.
Se la DMA è esatta in tutti gli importi, i nominativi ed i periodi, secondo me non ci sono problemi.
Quindi si può tranquillamente procedere al pagamento dello stipendio del supplente, anche se in ritardo.
Poichè l'Inpdap incrocia i dati fra la DMA inviata ed il Mod. F24:
- nel Mod. F24, a fronte del versamento dei contributi all'Inpdap, si metta il periodo 12/2010 (per i contributi Inpdap non ci sono sanzioni per il ritardo)
- se nel Mod.F24 si vuole mettere un diverso periodo di versamento (tipo 01/2011), si può annullare la DMA già inviata (provate con http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Annentratel.jsp) e reinviarne un'altra con il nuovo periodo (ma non lo consiglio).
^ SU Avanzo in Z01 e variazioni
D: Programma annuale: Nel caso di avanzo non vincolato, è consigliabile inserirlo nel quadro Z, disponibilità da programmare? R: Secondo me, il fatto di inserire l'avanzo di tipo non vincolato nella DFP, è un suggerimento del MIUR, non un obbligo. ^ SU Presentazione annuale dichiarazione detrazione familiari a carico
D: Dovendo far dichiarare le detrazioni di imposta annuali al personale della scuola posso far dichiarare solo le eventuali variazioni avvenute o devo far compilare obbligatoriamente il foglio delle detrazioni anche in assenza di variazioni? R: L'art. 1 comma 221 della Legge 24/12/07 n. 244 (legge Finanziaria 2008) ha modificato l'art. 23 del D.P.R. del 29 Settembre 1973, n. 600, prevedendo che a decorrere dal 1° Gennaio 2008 il richiedente l'attribuzione delle detrazioni per lavoro dipendente e/o quelle per carichi di famiglia (artt.12 e 13 del TUIR) deve presentare annualmente apposita domanda con la quale deve: ^ SU Rinnovo contratti Co.Co.Co. ex LSU per il 2011
D: Sono esaustive la nota prot. AOOODRCA992 del 25.01.2011 dell' USR per la Campania - Ufficio II e la nota prot. AOODGPER399 del 19.01.2011 del MIUR - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio X per prorogare il contratto al personale co.co.co. per il periodo Gennaio - Agosto 2011? R: Gent.mo Dirigente Scolastico, dalla lettura delle note del MIUR n.399/2011 e dell'USR Campania n.992/2011 (che allega la nota del MIUR-D.G.Bilancio del 21/01/11), evinco quanto segue. ^ SU Flussi gestione dicembre 2010
D: Sbilancio competenza: accertato inferiore impegnato in A / 2 del rendiconto gestione (Mod.I entrate - Mod.I spese). Anomalia bloccante. Help R: Con il SIDI "area Bilancio", occorre operare in "Distribuisci accertamento su progetti" e poi in "Distribuisci reversale su progetti" (attenzione agli accertamenti creati in "automatico" con le reversali, l'elenco non li riporta). In tale maniera vengono alimentati i Modelli I - Entrate.
Una volta associati tutti gli accertamenti e le reversali, reinviare il flusso di dicembre 2010. ^ SU Versamento ritenute supplenti per mancanza liquidità
D: La scuola per problemi di cassa e di copertura finanziaria del buget delle supplenze brevi, non può pagare lo stipendio ai supplenti nominati dalla scuola. Pur non potendo versare i compensi netti, rimane comunque obbligatorio provvedere, nei termini legati al mese di competenza, al versamento delle ritenute di competenza (Inpdap, Irap, Inps, Tfr) e alle relative denunce mensili (uniemes...) per non incorrere in sanzioni? R: Si può procedere così. ^ SU Versamenti Inpdap F24 e DMA
D: Considerato che i contributi INPDAP ora vengono versati con il modello F24 e non si usa più il codice 31, come si fa a distinguire i contributi versati per gli stipendi, dichiarati con la D.M.A., da quelli versati nello stesso mese anche per gli accessori dei ruoli o supplenti annuali, i quali non vanno inseriti nella D.M.A.? R: Con il nuovo sistema, in vigore dal 1^ novembre 2010: ^ SU Rilievi Revisori su saldo c/c postale
D: Le scrivo per avere le Sue indicazioni ed opinioni, con riguardo, al futuro, al fine di gestire al meglio e nel rispetto della normativa, l'attività che io svolgo. R: Le opinioni sul primo rilievo sono contrastanti: parlando con varie scuole, o leggendo sui forum in Rete, so di attività e pareri discordanti dei Revisori (ed anche delle scuole): ^ SU Partecipazione spese Revisori dei Conti
D: Si chiede gentilmente una delucidazione circa il compenso ai revisori dei conti. R: Caro collega, normalmente tutte le scuole nominate capofila per i Revisori dei Conti, da alcuni anni chiedono alle altre scuole dell'ambito il rimborso delle spese di vitto e viaggio dei Revisori, in modo che la spesa che grava sul funzionamento sia ripartita equamente in parti uguali: che cosa ti chieda nel dettaglio a rimborso, poi, te lo può solo dire la scuola richiedente, che ha tutto agli atti (documenti di spesa delle visite effettuate). ^ SU Compilazione quadri Mod.770
D: LA MIA DOMANDA RIGUARDA LA COMPILAZIONE DEI MODELLI SV ED ST DEL MOD.770. LI DOBBIAMO COMPILARE PERCHE' VERSIAMO CON IL MOD.F24 OPPURE ESSENDO CONSIDERATI AMMINISTRAZIONE STATALE NON LI DOBBIAMO COMPILARE? R: La seconda che ha detto, essendo amministrazioni statali, come gli altri anni non vanno compilati. ^ SU Periodo competenza versamenti x supplenze liquidate in ritardo
D: Nella mia Scuola, gli stipendi di ottobre, novembre e dicembre 2010, sono stati pagati a febbaio 2011. Pertanto mi chiedevo se i cud e il relativo 770 vada comunque fatti per comunicare i dati INPS che sono relativi al 2010. R: Allora, devi ragionare con il periodo del 770, che è tutto l'anno 2010 ai fini fiscali e previdenziali, quindi deve tutto quadrare con i CUD del 2010 rilasciati ai supplenti e con i mesi dei versamenti indicati nei Mod.F24 Dipende perciò: quando hai pagato nel 2011 i cedolini del 2010, che mesi hai indicato sui Mod.F24 per irpef, inps e inpdap (e di conseguenza come hai rilasciato i modelli CUD del 2010) ?
Ti faccio degli esempi.
Se hai elaborato i cedolini del 2010 con Sissi, pagando gli stipendi nel 2011, ed hai indicato i mesi di "competenza" della supplenza, allora Sissi ti tirerà fuori quei cedolini con le ritenute versate nel 2010.
Se hai elaborato i cedolini del 2010 con Sissi, pagati nel 2011, e mettendo su Sissi i mesi di "cassa" del pagamento supplenza, allora Sissi ti tirerà fuori quei cedolini con le ritenute versate nel 2011.
Lo so, è un bel casotto.
Nei Mod.F24 che hai fatto per quei mesi, quali mesi, a fianco del codice tributo, hai indicato?
Se per tutti i tributi e le ritenute hai indicato i mesi del 2010, allora va tutto con i CUD 2010 e con il 770 del 2010. In questo caso, però ai fini irpef e addizionali non va bene, perchè vale il principio di "cassa" e i termini per il versamento sono entro il 15 del mese successivo, perciò hai versato in ritardo, e l'amm.ne finanziaria ti potrebbe fare una multa per il ritardo. Mentre, ai fini inps e inpdap, va bene se hai indicato 2010, in quanto vale il principio di competenza e la quadratura con i Modd.UniEmens e DMA (ed anche se versi con qualche mese di ritardo, non ci sono sanzioni).
Se hai indicato i mesi del 2011, allora va tutto con i CUD 2011 e con il 770 dell'anno prossimo per il 2011.
La cosa più giusta, e non so se l'hai fatto, sarebbe stata quella di dividere:
- ai fini irpef, addizionali e irap, indicare come mesi nel Mod.F24 quelli in cui hai pagato i cedolini nel 2011;
- ai fini inps e inpdap, e relative dichiarazioni, indicare come mesi quelli di competenza del 2010;
- rilasciare i CUD 2010 e 2011 rispettando tali mesi (quindi, la parte fiscale del CUD nel 2011, la parte previdenz. inps e inpdap con i CUD del 2010);
- rispecchiare perciò, tali versamenti ed i CUD rilasciati, con i Mod. 770 sia del 2010 che del 2011.
Dimenticavo: lo stesso discorso vale per i mesi indicati sul Mod.F24 come IRAP, e per la dichiazione Irap 2010 da fare a settembre, che deve SEMPRE quadrare con il totale del versato durante il 2010 (ripeto, le cifre indicate e versate quali mesi del 2010 nei Mod.F24).
^ SU Mod.770 e valorizzazione campi addizionale comunale 1
D: Ho appena letto il tuo contributo su Facebook per la compilazione del 770. Il sissi mi da errori bloccanti per errata compilazione dei quadri 10 e 12, secondo le tue istruzioni il campo da valorizzare e´ il punto 11 (IRPERF add. comunale A SALDO). Vorrei fare una precisazione io a fine anno non faccio il conguaglio lo scrivo sui CUD e il codice che indico nel F24 3847 cioe´ in acconto, a questo punto io potrei cancellare tutti gli importi indicati nel punto 12 non compilare il punto 11 ma lasciare solo il punto 10 (acconto), è errato il mio ragionamento? Se compilo il punto 11 non mi trovo con i CUD che ho lasciato in acconto. L´anno prossimo dovro´ utilizzare il codice contributo a saldo per l´ F24 E RILASCIARE I CUD CON L´INDICAZIONE A SALDO E COMPILARE I FAMOSI PUNTI 11 E 12. R: Dalla lettura delle istruzioni alla compilazione dei Modelli CUD e 770, poichè la scuola trattiene l'add.com.irpef all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, si deve indicare nei punti 11 e 12 (quindi il codice di versamento sui Mod.F24 è sempre 3848). ^ SU Mod.770 e valorizzazione campi addizionale comunale 2
D: Grazie per la celere risposta, le tue istruzioni sono state molto soddisfacenti. Però a me rimane il problema: correggo i punti 11 e 12 del 770 però il tutto non corrisponde con i CUD e mod. F/24. Mi puoi dare un consiglio? R: Per fare coincidere il Mod.770 con i CUD e i Modelli F24, dovresti: ^ SU Mod.770 e e CUD solo Inps
D: Un aiuto, nella dichiarazione 770 , vanno inclusi anche i supplenti retribuiti dal tesoro ai quali è stato liquidato fondo d'istituto? A questa tipologia di personale è stato rilasciato cud solo per inps. R: Lo so che alcuni colleghi non li inseriscono, ma io personalmente ho sempre creduto esatto sia fare tali CUD (solo Inps) e sia inserirli nel Mod.770. ^ SU Scadenza dichiarazione Irap
D: Quando scade la denuncia Irap 2011, relativa all'Irap 2010? R: bisogna autenticarla tramite Entratel e inviarla telematicamente all'Agenzia delle Entrate (come gli altri anni) entro il 30 settembre 2011. ^ SU Mancato versamento Irap e dichiarazione
D: Nel 2010 non è stata versata irap sugli stipendi, cosa dichiaro nella dichiarazione? R: Potrebbe fare in due modi: ^ SU Chiusura fondo minute spese
D: Oggi ho affrontato per la prima volta un problema riguardante le minute spese. Il fondo è esaurito la somma autorizzata dal Consiglio è 300,00. Ho chiesto l'autorizzazione al DS al reintegro, lui ha emesso un decreto di autorizzazione, il tutto sarà ratificato in consiglio. Il mio dubbio è tecnico: alla fine dell'esercizio come devo chiudere il conto? con una reversale di € 300,00 somma iniziale di apertura o 600,00 somma effettivamente utilizzata? I ns software non ci fanno integrare la somma anticipata all'inizio esercizio, come devo operare? R: Premetto che il reintegro delle minute spese va autorizzato dal DS senza delibera di "ratifica" in Consiglio. ^ SU Ricognizione, rivalutazione e rinnovo inventari
D: PER I BENI MOBILI ACQUISTATI A PARTIRE DELL'ANNO 2000 L'ATTRIBUZIONE DEI NUOVI VALORI E' DETERMINATA DAL CRITERIO DELL'AMMORTAMENTO ANNUO SECONDO UNA PERCENTUALE DI DIMINUZIONE ANNUA. PER POTERE STABILIRE CON ESATTEZZA LA PERCENTUALE DA APPLICARE SI CHIEDE DI ELENCARE I BENI FACENTI PARTE DELLA POSSONO ESSERE SCRITTI NEL REGISTRO DEI BENI DUREVOLI I BENI NON AVENTI CARATTERE DI BENI DI CONSUMO MA CON VALORE ZER0 (0,00)? R: Gentile Sig.ra, non so chi Le abbia detto che la scuola possa procedere al rinnovo inventariale. Per gli stessi motivi di cui sopra, poichè la procedura di classificazione in "beni durevoli" dei beni al di sotto dei 500 euro non si deve applicare alle scuole statali (come affermato dalla RGS in una loro ^ SU Contratti e Forniture:CIG per: corso di nuoto, attività motoria e acquisti inf. € 2.000,00
D: Volevo chiedere se per il pagamento del corso di nuoto, con ricevuta rilasciata da una piscina, deve essere apposto il codice C.I.G. E’ necessario chiedere il CIG per l'attività motoria effettuata da un'associazione sportiva con propri esperti agli alunni della scuola, con pagamento a carico dei genitori? Inoltre se per gli acquisti inferiori a 2000 € è dovuto il codice C.I.G. R: Cerco di rispondere in base al mio modestissimo parere. In materia, non ci sono interpretazioni "ufficiali" da parte del MIUR o di altro Ente, appositamente per le scuole, si deve quindi andare ad interpretazione.
1) Corso di nuoto / attività motoria
I fondi dei genitori o dei privati, una volta che sono introitati nel bilancio della scuola diventano pubblici e seguono tutta la relativa procedura, ad esempio l'individuazione della piscina, si basa sul D.I. 44 /01 integrato dalla L. 163/2006 (essendo comunque un affidamento diretto e perciò contratto pubblico).
Pericò tale contratto e pagamento va soggetto alla richiesta ed indicazione del CIG.
2) Acquisti inferiori ai 2.000 euro
La Legge n.136/10 ed i chiarimenti dell'AVCP includono nell'obbligo del CIG tutti i pagamenti effettuati nei confronti di imprese private (con le esclusioni chiarite nelle Determine dell'AVCP), per i quali ci sia un appalto o contratto pubblico per lavori, servizi e forniture, senza nessuna esclusione derivante dall'importo.
Essendo perciò, le spese delle scuole al di sotto dei 2.000 euro effettuate tramite "affidamento diretto", e rientranti nel concetto di contratto pubblico di cui al D.Lgs. 163/06, sono soggette alla richiesta del CIG.
Come avrai capito, la finalità della Legge n.136/2010 è di tracciare qualsiasi flusso di denaro pubblico nei confronti di ditte private, tramite il divieto dell'uso di contante e l'obbligo di bonifico o altre modalità tracciabili, ed il Codice CIG ormai obbligatorio per qualsiasi acquisto (tranne le esclusioni indicate).
Ti suggerisco anche quanto segue.
Anzitutto, attenzione a:
- indicare il codice CIG su tutti gli atti amministrativi e contabili (dalla richiesta di preventivo sino al Mandato di Pagamento);
- se ti sei già iscritto sul sito dell'AVCP, puoi già operare;
- se lo devi ancora fare, la procedura per la prima registrazione è lunghetta (l'AVCP deve validare il codice fiscale della tua scuola tramite l'Agenzia delle Entrate, e ci mette un pò di tempo);
- in questo secondo caso, in attesa, puoi comunque scrivere sugli atti "in attesa del CIG" o "in attesa della registrazione al SIMOG per la richiesta del CIG",e, una volta ottenuto anche in un momento successivo, inviare gli specifici CIG, con lettera apposita, alle ditte che hai pagato nel frattempo;
Ricorda infine che:
- secondo l'AVCP, occorre ottenere il CIG per ogni acquisto a partire dalla data di entrata in vigore della legge n.136/2010 (07/09/10), perciò sarà lungo richiedere tutti questi codici CIG pregressi e comunicarli alle imprese;
- bisogna apporre apposite clausole sui contratti di acquisto, pena la nullità, e farle accettare espressamente;
- bisogna acquisire per iscritto da ogni ditta privata gli estremi del c/c dedicato.
^ SU Adempimenti tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 13 agosto 2010 n.136
D: CON LA PRESENTE SONO A CHIEDERE INFORMAZIONI PIU' PRECISE RELATIVE ALL'OGGETTO, E NELLO SPECIFICO VOLEVO SAPERE SE PER I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON ESPERTI ESTERNI, CONTRATTI DI CONSULENZA, MANUTENZIONE ECC. RIENTRA ANCHE LA SCUOLA NELLA LEGGE DI CUI SOPRA. R: Caro collega, ormai se si cerca su Internet si trova moltissimo materiale di commento ai nuovi obblighi in materia. ^ SU CIG per acquisti inferiori a € 2.000,00
D: Dovendo fare acquisti di facile consumo a più ditte stando complessivamento sotto i 2000€, bisogna fare comunque la procedura per avere il CIG? R: La Legge n.136/10 ed i chiarimenti dell'AVCP includono nell'obbligo del CIG tutti i pagamenti effettuati nei confronti di imprese private (con le esclusioni chiarite nelle Determine dell'AVCP), per i quali ci sia un appalto o contratto pubblico per lavori, servizi e forniture, senza nessuna esclusione derivante dall'importo.
Essendo perciò, le spese delle scuole al di sotto dei 2.000 euro effettuate tramite "affidamento diretto", e rientranti nel concetto di contratto pubblico di cui al D.Lgs. 163/06, sono soggette alla richiesta del CIG.
^ SU CIG in attesa di registrazione
D: Come fare per l’indicazione del C.I.G., in attesa che sia terminata la registrazione al Simog? ^ SU CIG e CUP per contratto con Poste Italiane
D: La mia scuola è di nuova istituzione dal 1/9/2010, pertanto si è provveduto a stipulare un contratto con la banca e poi con le Poste italiane per apertura di un c/corrente postale. A dicembre , quando ancora il c/c p non era attivo, l'Ufficio Postale mi ha chiesto il cig e il cup, oltre a farmi compilare il modello sulla tracciabilita, che io ho portato in banca. Ho contattato telefonicamente l'ufficio a cui ho riferito che non eravamo ancora atrezzati per tale codice e che a mio parere non rientravamo in questa casistica. Loro hanno detto che andava bene e dopo un mese mi hanno mandato l'attivazione del c/c/postale. Io sono ancora convinta di questo, ma nell'incertezza avevo pensato di regolarizzare comunque il tutto. ^ SU CIG e aggiudicazione gara
D: Sono finalmente stata abilitata dall’ AVCP ed ho ottenuto il CIG per i contratti in essere seguendo la procedura: R: L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ha comunicato che dall’01/01/2011 sono introdotti nuovi obblighi di rilevazione per le amministrazioni aggiudicatrici. ^ SU CIG - correzione dati gara al Simog 1
D: In caso di digitazione di dati in una gara già “perfezionata” quale è la procedura per correggere i dati errati? ^ SU CIG - correzione dati gara al Simog 2
D: Ho inserito una gara relativa ai viaggi d'istruzione, ma credo di aver messo dei dati non corretti perchè mi risulta un importo contributo SA (stazione appaltante) di € 800,00 con la seguente dicitura: “L'importo del contributo indicato potrebbe non essere dovuto, e quindi non sarà computato nel MAV, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione sui contributi in sede di gara in vigore.” ^ SU CIG per viaggi di istruzione e assicurazione alunni
D: E' obbligatoria la procedura della tracciabilità (C.I.G.) per le gare che riguardano i viaggi di istruzione e l'assicurazione alunni e personale? O trattandosi di fondi privati (famiglie vincolati e non) non è richiesta? ^ SU Obbligo tracciabilità per pagamento dipendenti
D: La L. 136/2010 prevede all'art. 3, c. 2, l'obbligo di tracciabilità (non obbligo del CIG) dei flussi finanziari anche per i pagamenti destinati ai dipendenti che devono essere eseguiti su conti correnti dedicati. ^ SU CIG per fatture ditte di pulizia ex LSU
D: La liquidazione delle fatture (dal mese di ottobre 2010 in poi) per il servizio esterno pulizie può avvenire senza l'acquisizione del CIG, considerato l'attuale periodo di prorogatio delle Ditte a cui è stato appaltato il servizio prima del 07/09/2010? ^ SU CIG "derivato" per ditta pulizie
D: Mi sa dire a chi devo richiedere il CIG derivato per liquidare le fatture alla ditta pulizie ex lsu? A voi lo hanno comunicato? Come state procedendo? La ditta Manital ha sollecitato i pagamenti sostenendo che secondo loro per i primi 180 gg. non serve il CIG. Secondo me, invece sì. R: Si deve richiedere e ottenere il CIG principale all'USR che ha bandito la gara. Occorre perciò inviare un bella letterina di sollecito all'USR regionale competente.
Una volta avuto il CIG principale lo si va a trovare in Simog, e nella procedura dei lotti si procede lì a richiedere il CIG "derivato", indicando ovviamente la parte di competenza della scuola (l'importo della fattura relativa al servizio svolto presso la tua scuola).
Sinora si sono pronunciati in merito l'USR Veneto e Calabria. Anche l'USR Lombardia, nella propria nota del 28/03/11, così dice: "In base alla normativa e alle indicazioni operative citate, è necessario assegnare il codice identificativo gara (CIG) anche ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 136 (7 settembre 2010) qualora gli stessi producano ancora effetti alla scadenza del periodo transitorio.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, l’assegnazione di un codice CIG ai contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010 deve essere effettuata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, quindi entro il 17 giugno 2011. Non è necessaria l’assegnazione di un codice CIG a contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010 che giungono a termine durante il periodo transitorio (prima del 17 giugno 2011)." ^ SU CIG e acquisti pregressi
D: Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla L. 136 del 13 agosto 2010, così come modificata dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, anche per il pregresso, si chiede quali date indicare su simog.avlp.it in "Perfezionamento gara/lotti e pubblicazione bando" alle voci "data pubblicazione" e "Data scadenza per la presentazione delle offerte". Si possono indicare date pregresse? R: Caro collega, lo sto facendo anche io e so che lo stanno facendo in tanti. ^ SU CIG - valore gara/affidamento
D: SEMPRE CIG: PER CHIAREZZA FACCIO UN ESEMPIO PRATICO. ABBIAMO STIPULATO UN CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER I PLESSI DELLA SCUOLA DURATA 1 ANNO LE FATTURE SONO NATURALMENTE MENSILI PERCHE C'E' IL COSTO COPIA. INSERISCO LA RICHIESTA PER AVERE IL CIG, MA POI OGNI MESE DEVO AGGIUNGERE UN LOTTO E AL TERMINE DEL CONTRATTO 31/12 CHIUDO LA PRATICA? SPERO DI ESSERE STATA CHIARA. R: Il riferimento per chiedere ed ottenere il CIG è sempre e solo il valore della gara e del contratto (al netto di IVA), perciò nel vostro caso occorre indicare il valore del contratto annuale, senza IVA. ^ SU Ritardo abilitazione SIMoG
D: Dal 25 mrzo 2011 non sono riuscito ad avere l'accesso per il CIG nonostante la pratica sia stata eseguita correttamente, inoltre sono continuamente in contatto con il n° verde 800896936 e quotidianamente sollecito la conclusione della pratica. R: Anch'io e molti altri colleghi abbiamo avuto qualche ritardo iniziale nell'avere il rilascio dell'abilitazione al CIG, sia in fase di validazione del codice fiscale della scuola, che dopo aver inviato l'atto notorio via fax. ^ SU CIG - procedura gara
D: Sul sito della FNADA su "contributi dei visitatori" - compilazione schede per richiesta CIG, nella pagina relativa ai dati lotto scelta del contraente scrivono che bisogna scegliere tra Affidamento in economia - affidamento diretto quando si ha intenzione di chiedere una sola offerta e cottimo fiduciario quando si chiedono almeno 5 offerte. Leggendo il significato dei due affidamenti, secondo il mio parere in caso di acquisto per esempio di materiale vario di cancelleria in cui io ho già indivuduato con ricerca di mercato un fornitore e non ho effettuato una gara, non è più corretto indicare procedura ristretta? R: La finalità è quella di trovare un "aggancio" appropriato tra il ns. D.I. 44/2001 e le procedure di gara del D.Lgs.163/2006 (uniche contemplate nella procedura del CIG). Premettiamo che la scelta dipende dal valore del contratto pubblico, al netto di IVA.
All'interno della procedura di rilascio del CIG sul Simog, nella "gestione della gara", occorre indicare sempre "contratto d'appalto" (secondo me).
Nella gestione, poi, dell'unico lotto della gara, si deve scegliere tra:
- "affidamento in economia - affidamento diretto"
- "affidamento in economia - cottimo fiduciario"
uniche due tipologie avvicinabili ai contratti pubblici di acquisto di beni e/o servizi che stipuliamo nelle scuole
Per Affidamento Diretto, si intendono per la scuola:
- sia gli acquisti al di sotto dei 2.000 euro (o maggiore importo deliberato dal CdI), con la scelta di un unico fornitore
- sia gli acquisti superiori a 2.000 euro (ma inferiori a 20.000 euro), per i quali il reg. di contabilità impone la scelta almeno fra tre preventivi
Per Cottimo Fiduciario, si intendono per la scuola:
- gli acquisti al di sopra di 20.000 euro, per i quali l'art.125 del D.Lgs. n.163/2006 impone questa procedura di gara (ad esempio, almeno 5 preventivi, ed atto di cottimo finale)
La "procedura ristretta", nell'accezione del D.Lgs. 163/2006, è un'altra particolare procedura di gara del D.Lgs.163/2006, secondo me ed altri non applicabile alle scuole (se non al di sopra delle soglie comunitarie degli appalti - euro 125.000).
^ SU CIG - Acquisizione prima del 7 settembre 2010
D: Avrei da chiederLe una spiegazione inerente alla vigilanza sui contratti pubblici e alla acquisizione del CIG (ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari): R: 1) L'obbligo è per tutti i contratti pubblici (acquisto di forniture e servizi) stipulati prima del 07/09/10 e che producono ancora effetti subito dopo quella data (per effetti, si intende che il contratto ha durata sino a dopo il 07/09/10, oppure la fornitura o il pagamento avvengono dopo quella data). ^ SU CIG e gare acquisti scuole
D: La disturbo di nuovo per alcuni chiarimenti. R: TUTTI gli acquisti fatti dalla scuola, in quanto Pubblica Amministrazione, sono comunque dei contratti di appalto pubblico, cambia solamente la procedura di gara e/o di affidamento ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e del D.I. n.44/2001. A conferma di ciò, consulti la recentissima circolare dell'USR Piemonte n.162, reperibile sul loro sito web ed anche sul mio sito. ^ SU SmartCIG e valore gara
D: PER LA RICHIESTA DELLO "SMARTCIG" SI DEVE INSERIRE L'IMPORTO DELLA GARA. DETTO IMPORTO DEVE COMPRENDERE ANCHE L'I.V.A.? R: Art.29 del D.Lgs. n.163/2006: "1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti."
^ SU DURC ditte individuali
D: Mi trovo nella condizione di richiedere un DURC perchè una ditta individuale non ha (legittimamente) voluto fornirmelo. Ho attivato tutta la nuova procedura per richiedere il DURC ma senza esito: quando inserisco il codice fiscale del titolare un messaggio mi dice che è sconosciuto. R: Non mi è mai capitato tale problema, non la so aiutare. ^ SU Inoltro via PEC offerta per gara
D: La PEC ha valore di raccomandata con ricevuta di ritorno, su questo non ci sono dubbi. Però, se nella lettera di richiesta di preventivo si chiede che le offerte siano presentate in busta chiusa con la dicitura "contiene preventivo" e invece una di esse perviene per posta elettronica certificata, addirittura con l'indicazione: ... si anticipa l'offerta ...come ad indicare che poi debba arrivare anche con un' altra metodologia, come ci si comporta? R: Dalla lettura della vigente normativa sulla PEC, desumo che l'obbligo di usare la PEC con le imprese non è vigente, per ora è solo una facoltà. ^ SU Annullamento CIG in caso di importo inferiore?
D: Quando si inserisce il bando di gara per la richiesta CIG ci è capitato che l’importo inserito sia risultato inferiore a quello ke poi abbiamo pagato (senza IVA naturalmente) per errore materiale. Si deve per forza annullare il tt visto che il sistema non ci permette la variazione in più ma solo quella con differenza in meno? R: Se la gara non è perfezionata si può cancellare nel modo seguente:
1) si deve prima cancellare il lotto; 2) poi si ricerca la gara, ed in basso a sinistra appre un rettangolo con scritto “cancella gara”. Se la gara è stata già perfezionata, con il relativo lotto, allora non si può cancellare.
Si può però, che io sappia, cancellare il lotto ed inviare al NUMERO VERDE una lettera chiedendo di inserire l'importo presunto esatto della gara, allegando anche un documento del Responsabile del procedimento (RUP).
Quando rettificheranno la gara, si potrà reinserire di nuovo il lotto giusto, indicando l'importo presunto. Se la gara rimane comunque al di sotto dei 40.000 euro (al di sopra solo dei quali si deve un contributo di € 30 all'AVCP), secondo me poco importa andare a fare questa procedura di annullamento/cancellazione.
^ SU Richieste varie su procedura CIG
D: Chiedo cortesemnte un parere sul C.I.G. in quanto trovo fiumi di parole sull'argomento ma poca concretezza, in particolare il problema più grande è capire cosa inserire: R: D1) nel punto MODALITA' DI REALIZZAZIONE - che casi possiamo avere oltre a "ACQUISIONE IN ECONOMIA"? ^ SU Richiesta CIG spese postali 1
D: Le scuole stanno ricevendo una raccomandata dalle Poste italiane con la quale chiedono il CIG per il conto dove addebitiamo le spese postali mensili. R: Lo so, l'ho ricevuta anche a scuola mia, deve essere un facsimile uguale per tutte le scuole/P.A. d'Italia. ^ SU CIG poste italiane
D: Poste italiane ci ha richiesto come scuola il CIG per il conto corrente dedicato, ma il mio dubbio principale è quale importo mettere sul SIMOG per richiedere il CIG (che penso comunque ci voglia). R: Lo so, l'ho ricevuta anche a scuola mia, deve essere un facsimile uguale per tutte le scuole/P.A. d'Italia. ^ SU Vademecum per CIG
D: Sono AA e mi pongo tante domande a cui non trovo risposta sulle FAQ AVCP. R: Gentile Sig.ra, non esiste una guida GRATUITA in rete per la procedura CIG per ogni tipo di bene, anche perchè il CIG si riferisce ad ogni singolo acquisto di beni o servizi, trattandosi di appalto pubblico ai sensi del D.Lgs. n.163/2006. ^ SU Richiesta CIG spese postali 1
D: Per il Conto Credito con le Poste ho sempre attribuito un C.I.G per ogni pagamento, dopo che è pervenuta la comunicazione delle Poste, ho creato un CIG per un importo presumibile di € 1000 e tengo in evidenza ogni importo che pago con quel CIG. Secondo Lei. una volta che ho finito di pagare € 1000 di spese postali devo creare un nuovo CIG? INFINITE GRAZIE R: Per le spese postali io non sarei d'accordo a chiedere il CIG - ed infatti alla lettera delle Poste ho risposto con varie argomentazioni. ^ SU C.I.G. per gara servizio tesoreria
D: CIG : DOBBIAMO FARE UN BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI CASSA DAL 1.1.2012. DEVO RICHIEDERE IL CIG : QUAL E' L'IMPORTO DA INDICARE NELLA RICHIESTA CIG? R: Ti posto un estratto della FAQ n.15 - Riscossioni sul sito dell'AVCP: ^ SU Procedura acquisizione DURC
D: Ci troviamo nella condizione di richiedere un DURC perchè una ditta non ha voluto fornirlo. Ci può indicare quale procedura dobbiamo intraprendere per poter acquisire autonomamente il DURC? La cosa è R: La legge impone alla P.A. di acquisire il DURC d'ufficio, e di non doverlo richiedere alle ditte. ^ SU Termini pubblicazione bando e offerte
D: In merito alla pubblicazione di bandi per la ricerca di personale esterno, desidererei sapere il tempo minimo che deve intercorrere fra la pubblicazione del bando e il termine ultimo per la presentazione delle istanze. R: I termini per la partecipazione alle gare/bandi devono essere congrui rispetto ai servizi e/o forniture richiesti e, comunque, tali da garantire i tempi minimi di partecipazione previsti dalla normativa vigente: (vedi l'art. 70 del Dlgs 163/06). Gli istituti scolastici dovrebbero garantire, per le procedure sotto-soglia comunitaria, il rispetto di un termine di partecipazione minimo di 15/20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando o dell'invio della lettera d'invito.
^ SU Gara per esperti esterni progetti
D: Alcune classi del nostro istituto si avvalgono della presenza di docenti madrelingua forniti da un istituto linguistico privato presente sul territorio. Il compenso viene versato dai genitori sul c.c.della scuola che provvede poi a pagare l'istituto linguistico con il quale è stato stabilito il contratto.La cifra si aggira intorno ai 2.500 euro. R: I criteri per la scelta ed il compenso a tali esperti esterni, dovrebbe trovare (ai sensi del D.I. n.44/2001) regolamentazione in una delibera o regolamento apposito del Consiglio di Circolo. In mancanza, è il DS che si assume la responsabilità di nominarli, con i criteri che reputa opportuno, e nel rispetto cmq delle altre leggi statali.
In particolare, superando € 2.000,00 di spesa, si devono richiedere (sempre ai sensi del D.I. n.44/2001) almeno 3 preventivi, oppure bandire una gara aperta sul territorio (inviando il bando per l'affissione anche ad altre scuole statali). Se sul territorio esiste solo un istituto linguistico, occorre motivare tale situazione e la scelta nell'atto di affidamento da parte del DS.
Per il CIG, quando i fondi dei genitori (per gite, progetti, ecc.) transitano nel bilancio scolastico, automaticamente diventano soldi pubblici, quindi da trattare come appalto pubblico soggetto a CIG:
- se il contratto è con l'ist. linguistico privato, il CIG è obbligatorio;
- se si tratta di contratto con esperto esterno con partita IVA, idem;
- se invece il contratto è con esperto occasionale, allora si può non richiedere il CIG.
^ SU Modalità di consegna per gare
D: Il mio quesito riguarda la modalità di consegna di un'istanza per la selezione di esperti PON. R: I bandi di gara (per concorsi pubblici o gare d'appalto), sono la "legge" che regola tutta la procedura, se in esso è prevista solo la consegna "a mano" non sono ammesse altre modalità, a rischio di esclusione. ^ SU Gestione scolastica:Termini per Regolamento d'Istituto
D: Esiste un riferimento normativo che indichi entro quanto tempo il Regolamento d'istituto deve essere portato a conoscenza degli alunni ? R: Non esiste nessun riferimento normativo in proposito, che io ne sia a conoscenza.
^ SU Conservazione documenti alunni
D: Si possono consegnare i documenti scolastici (pagelle, diplomi, ecc.) prima dei cinque anni dall'uscita da scuola, agli alunni maggiorenni o ai genitori di alunni minorenni? R: Le riporto quello che ho trovato, credo che troverà la sua risposta:
Documenti prodotti da alunni e candidati per l'iscrizione ai vari tipi di scuole e per l'ammissione agli esami Scartabili dopo 6 anni dalla fine dell'appartenenza all'Istituto o dall'iscrizione all'esame art.13 del R.D.4 maggio 1925, n.653, ripreso nella Circ.M.P.I. n.231 dd.17/07/1971 richiamata dalla Circ. MBAC-Ucba 22 luglio 1999 Documenti relativi all'iscrizione ad esami sia di maturità e di abilitazione, che NON Scartabili dopo 6 anni dalla cessazione dell'appartenenza all'Istituto o dall'iscrizione agli esami Art.101 R.D. 4 maggio 1925, n.653, che rimanda ai tempi indicati dall'art.13. (Scartabili trascorsi 5 anni dal termine della frequenza presso la scuola dell'alunno + 1 ulteriore anno a disposizione degli interessati) Pagelle scolastiche / Schede di valutazione / Schede alunni Conserv.ILLIM. sino alla consegna all'interessato Art.12 R.D. 4 maggio 1925, n.653 :«La pagella . è definitivamente rilasciata - all'alunno - all'inizio dell'anno scolastico successivo o al momento del passaggio ad altro istituto e dell'abbandono della scuola» Le pagelle eventualmente rimaste giacenti sono inserite nei fascicoli personali degli interessati Diplomi compilati e non ritirati Per le scuole medie devono essere conservati nei fascicoli personali; per gli istituti di secondo grado devono essere trasmessi alla Sovrintendenza scolastica, presso cui gli interessati dovranno rivolgersi per ottenerne il rilascio (circolari ministeriali 8 aprile 1957, n.15 e 31 gennaio 1961, n.38); non possono esservi giacenze di moduli di diplomi in bianco presso le istituzioni scolastiche
Elaborati degli alunni svolti durante l'anno scolastico Conserv.ILLIM a campione: 1 anno ogni 5 per le elementari e le medie superiori; 1 anno ogni 3 per le medie inferiori Circ.MBAC-Ucba 22 luglio 1999 Inoltre, può consultare al riguardo la Circolare del MIUR n.231 del 17/07/1971. ^ SU Formazione pomeridiana personale ATA
D: La formazione del personale ATA in orario pomeridiano è considerato servizio a tutti gli effetti anche se fatta presso enti accreditati? Quale la normativa di riferimento? R: Art. 64 CCNL Scuola 29/11/07: "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati."
Da ciò ne deriva che, in quanto autorizzate dal DS e senza creare intralcio al servizio svolto ordinariamente, le ore di formazione presso Enti accreditati, svolte al di fuori dell'orario di servizio dal personale ATA, sono considerate di servizio e perciò anche recuperabili se superano l'orario ordinario di 36 ore settimanali.
^ SU Recupero per accompagnamento viaggio d'istruzione
D: Ho accompagnato degli alunni in un viaggio di istruzione durato 5 giorni (partenza di giovedì e rientro di lunedì). Non ho goduto del riposo per il giorno festivo. Ho chiesto di poterlo recuperare e mi è stato risposto che non esiste il recupero e non è previsto neanche il pagamento della giornata. E' vero? Con un altro Dirigente abbiamo sempre recuperato. Chi ha ragione? (Anche la Costituzione recita che si ha diritto ad un giorno di riposo settimanale). R: La CM 14.10.1992 n. 291 all'art. 8 dispone che “l'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio", ne discende che si ha diritto al riposo settimanale. Tale diritto nasce:
- dall’articolo 36, comma 3, della Costituzione italiana che dispone che "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale [...] e non può rinunciarvi" - dall'articolo 1 della Legge 22/2/34 n.370 che dispone che al lavoratore "è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive" - dall'articolo 2109, comma 1, del codice civile che riconosce al lavoratore il diritto "ad un giorno di riposo ogni settimana", riconfermato dall'art. 142, lettera f) della sequenza contrattuale del CCNL Scuola. ^ SU Certificato di servizio, passaggio dal Tesoro all'Inpdap
D: Desidero sapere che per fare il certificato di servizio di un assistente tecnico che ha fatto un anno di supplenza annuale dal 10/09/2008 al 31/08/2009. Questo assistente tecnico ha comunicato, ai fini della liquidazione del TFR il suddetto periodo di servizio.
Cosa devo scrivere sul certificato di servizio ??
Ad esempio:
Il servizio è stato prestato senza demerito e non ha dato luogo a trattamento di quiescenza.
L'Assistente tecnico non è iscritto al Fondo di Previdenza e Credito dello Stato. I contributi previdenziali sono stati regolarmente versati.
Inoltre vorrei sapere quando è stato il passaggio dal Tesoro all' Inpdap per i dipendenti della scuola?
Dal 01/09/1995 oppure
dal 01/01/1996 oppure
dal 01/09/1996 oppure
altra data ??
R: Gentilmente, la prossima volta, ponga domande più precise. PRIMA DOMANDA
Non riesco a capire bene: vuole sapere cosa bisogna scrivere sul suddetto certificato di servizio, nelle annotazioni finali? Non ci sono leggi nè circolari che lo stabiliscono esattamente, dipende dall'uso che si deve fare del certificato (se per uso Ricostruzione, uso amministrativo, uso pensione, ecc.). SECONDA DOMANDA: Quale "passaggio" dal Tesoro all'Inpdap per i dipendenti della scuola vuole conoscere? Il rapporto di lavoro del personale in servizio presso la soppressa direzione generale degli istituti di previdenza del ministero del Tesoro, è stato trasferito all'Inpdap ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 479/94.
Per i dipendenti pubblici appartenenti a speciali categorie, fino agli inizi degli anni Novanta, era prevista l’iscrizione a casse amministrate da appositi enti rientranti nell’area del parastato: a) la Cassa Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL); b) la Cassa per le Pensioni ai Sanitari (CPS); c) la Cassa per le Pensioni agli Insegnanti (CPI); la Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari e agli Aiutanti Ufficiali Giudiziari (CPUG).
Con Decreto 23 luglio 1988, n.463, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fu operativa la trasformazione dell'Inpdap di tutte le competenze delle Direzioni provinciali del Tesoro in materia di gestione e pagamento delle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato. In seguito a questo passaggio l'Istituto si apprestò a diventare un Ente unico di previdenza di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, anche per quel che riguardava l’erogazione di prestiti (a partire dalla cessione del quinto dello stipendio) e altre prestazioni sociali.
Per le categorie di dipendenti pubblici fu prevista l’iscrizione dal 18.02.93 (legge n. 479/94) all’INPDAP, cui fu affidata la gestione, oltre che delle soppresse Casse Pensioni, anche della Cassa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali (legge n. 335/1995 art. 2, c.1), nonché delle altre categorie di personale le cui prestazioni pensionistiche erano a carico del bilancio dello Stato.
Rimanendo ferma la competenza delle amministrazioni statali circa l’adozione dei provvedimenti che danno luogo sia al pagamento delle prestazioni sia alla acquisizione dei versamenti contributivi, la circolare Inpdap n.17/2000 previde che tutti i contributi relativi a siffatti provvedimenti, adottati dopo il 31.12.99, debbano affluire all’INPDAP. Conseguentemente tutte le attività tanto relative agli introiti quanto ai relativi esborsi, erano curate dalle sedi territorialmente competenti, previa necessaria trasmissione ad esse dei documenti amministrativi distinti per tipologie.
Il passaggio definitivo della gestione di tutte le pensioni, dal Tesoro all'Inpdap per i dipendenti statali, è avvenuto nel 2001.
^ SU Chiusura per referendum e personale ATA
D1: A seguito di chiusura dei locali scolastici per elezioni referendarie, essendo detti locali sede degli uffici di segreteria, ed avendo questa istituzione scolastica altri tre plessi aperti, come ci si deve comportare per eventuali nomine di supplenti, chi è tenuto a nominare? Lo deve fare in qualche maniera l'Ass.te Amm.vo addetto al personale recandosi presso uno dei plessi aperti o è forse compito del Dirigente Scolastico provvedere in prima persona in quanto gli assistenti amm.vi essendo gli uffici chiusi sono esonerati dal servizio? Come ci si deve comportare in questa situazione? D2: Il plesso centrale dell'Istituzione scolastica nella quale espleto il mio profilo professionale è seggio per i referendum del 12/13 giugno. R: Non essendoci indicazioni normative precise in merito di chiusura della scuola durante le elezioni, in particolare per il personale ATA, ci si regola rispettando le esigenze lavorative e di servizio, e comunque sempre il buon senso, per far funzionare l'amministrazione. ^ SU Personale inidoneo: passaggio altro ruolo o pensione?
D: Sono una docente inidonea permanentemente per motivi di salute utilizzata presso ufficio scolastico provinciale dal 2000. La scure della finanziaria si abbattuta su di noi, vorrei sapere se secondo lei io ho la possibilità dovendo passare ad altro ruolo di poter decidere di andare in pensione e non essere più utilizzata in altre mansioni avendo allora firmato un contratto di utilizzo presso questo ufficio e queste mansioni, mantenendo lo status di docente ? Preciso che a tutt'oggi ho maturato quasi 35 anni si servizio. R: La materia del personale inidoneo, come da poco regolata ex novo dal D.L. n.98/2011 conv. in L.111/2011, ad oggi deve essere ancora definita compiutamente dal MIUR, con l'emanazione di circolari e di un Decreto Ministeriale. ^ SU Normativa chiusura scuola pre-festivi
D: vorrei conoscere in modo dettagliato quale articolo e comma del CCNL 2006/2009 riconosce la chiusura dei locali scolastici nei pre-festivi - (da compensare per il personale ATA con ore di straordinario). R: La norma è il comma 3 dell'art. 36 del DPR 209/87 (ripristinato nell' Accordo Sequenza contrattuale 24/2/2000), che recita: "Durante i periodi di interruzione dell'attività didattica e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario relativo d'obbligo". ^ SU Orario docenti e giorno di riposo
D: Un Dirigente di un Scuola può abolire un giorno di riposo per i docenti? L'orario delle lezioni, sviluppato da lui, non gli ha consentito di concedere un giorno di riposo, e non ha ritenuto opportuno nominare una commissione di docenti per collaborare ed elaborare altro tipo di programma di orario. R: Che io sappia, l'orario delle lezioni è competenza del Dirigente scolastico - maggiormente dopo la riforma Brunetta D.Lgs. n.150/2009. ^ SU Nomine vicari e funzioni strumentali
D: Mi rivolgo a voi per un dubbio relativo a nomine effettuate dal D.S., forse non è una cosa di vostra competenza, ma io provo a chiedere... R: Ai sensi dell'art.25, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, il Dirigente sceglie i suoi collaboratori, che non possono essere più di due ai sensi del CCNL 2006/2009. I relativi compensi sono a carico del FIS. Ai sensi dell'art.88, comma 2 lett. f) del CCNL, i compensi per i due collaboratori "vicari" non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali. ^ SU Documentazione fascicolo alunni
D: La c.m. 339 del 16/11/1992 punto 2.3 parla del fascicolo personale allievo. Parlando con altre scuole, ho avuto la conferma che ogni scuola si comporta in modo diverso per la trasmissione del fascicolo dell'alunno. Quali documenti devo trattenere agli atti quando invio il fascicolo personale dell'alunno in altra scuola (perchè trasferito,...)? Ha senso fare le fotocopie di tutto e inviare gli orginali? Non mi sembra ci sia alcuna normativa al riguardo, a differenza del fascicolo dei docenti. R: Che io sappia, non esiste alcuna normativa nè circolare specifica al riguardo, oltre a quella da Lei citata. ^ SU Nomine figure sensibili sicurezza
D: su quale base normativa vengono fatte le nomine sugli addetti al primo soccorso e al'anticendio ? possono i docenti rifiutarsi ? R: La normativa per quelle nomine, che io sappia, è il D.Lgs. n.81/2008, in base al quale occorre che le figure c.d. "sensibili" nominate abbiano frequantato obbligatoriamente dei corsi appositi. In tal caso, non credo ci si possa rifiutare di accettare la nomina, se non per gravi motivi, da dimostrare.
^ SU Personale co.co.co. e spostamento sede servizio
D: Salve, sono una collaboratrice co.co.co. presso un'istituto comprensivo, essendo io residente e domiciliata in un paese della stessa provincia, che dista oltre 50km dal luogo di lavoro, le chiedo, se da contratto io non possa essere destinata a prestare servizio, presso una struttura che si avvicini di più al mio domicilio. R: "collaboratrice co.co.co" vuol dire che Lei è: 1) ausiliaria dipendente da ditte di pulizia ex-LSU?
2) oppure co.co.co. ex-LSU, con mansioni di assistente amministrativo nella scuola?
Nel primo caso, è la sua ditta che potrebbe disporre il suo spostamento, in base alle sue esigenze, ma per motivi di ottimizzazione di personale nelle scuole - al di là di ciò, non conosco altre regole: forse sarebbe semplice se Lei trovasse dei colleghi con cui scambiare il posto di lavoro.
Nel secondo caso, Lei è assegnata alla scuola di riferimento, non ci sono norme o circolari che consentano lo spostamento in un'altra scuola, che io sappia.
^ SU Completamento orario scuole associate
D: Due Istituti Scolastici sono associati ma entrambi mantengono ben separati Organico ed indirizzo di studio e che hanno in comune solo il Dirigente Scolastico e quello amministrativo e che per sventura si trovano fisicamente nello stesso edificio: sono tenuti ( e se sì, in base a quale norma visto che potrebbero essere associati ma distanti l'uno dall'altro) i docenti dell'una o dell'altra scuola ad effettuare ore di supplenza per completamento (Docente con 17 ore di servizio e 1 di disposizione) orario nella scuola dove non sono in organico? R: Dal suo quesito, evinco che la scuola, dal punto di vista giuridico, è un'unica struttura, avendo in comune DS e Dsga (non esistono scuole distinte e "associate"), ma avendo diversi ordini mantiene per legge distinti gli organici del personale docente. Non rileva a nulla il fatto che siano diversi ordini di scuole, distinti ma in un unico edificio, ma solo la formazione autonoma di una singola scuola (anche se con diversi ordini e gradi di insegnamento).
Putroppo Lei, nel suo quesito, non specifica:
- nè quali sono gli ordini di scuola distinti, a cui si riferisce;
- nè se si riferisce a personale di ruolo o supplente.
Le fornisco di seguito il riepilogo delle regole vigenti, può darsi che troverà la risposta che cerca.
L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi (salvo deroghe del Ministero), una supplenza ad orario non intero o ad orario ridotto, conserva titolo, a seconda delle posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore per infanzia, 24 ore per primaria, 18 ore per secondaria). Il completamento dell'orario può essere raggiunto anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità; va salvaguardata in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Non è possibile quindi abbinare ore di un ordine di scuola con ore di altro ordine; fa eccezione la scuola secondaria - di primo e secondo grado - dove il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi sia con ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore di altre classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche in due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali. Nessun vincolo esiste invece per lo svolgimento di diverse tipologie di lavoro nella scuola in periodi non contemporanei. ^ SU Recupero ore gite scolastiche
D: Sono una docente di scuola primaria, quest'anno il nostro DS con una circolare ci ha messo a conoscenza che le gite scolastiche con orario extracurriculare non vengono recuperate. Vorrei sapere se, in contrattazione di istituto, è possibile stabilire che tot ore possono essere recuperate in qualche modo. R: L'orario di insegnamento del docente di scuola primaria è di 24 ore, e la quota eccedente l'insegnamento frontale viene utilizzata per attività di recupero o di arricchimento didattico (come sono le gite, visite guidate, viaggi d'istruzione), previa delibera del collegio dei docenti. Le ore prestate in più (ore eccedenti) durante le gite potrebbero essere o remunerate (compensando anche la maggiore responsabilità del docente durante le uscite) o recuperate, con modalità da trovare in Contrattazione Integrativa d'Istituto, anche se da quest'anno scolastico la riforma Brunetta D.Lgs. 150/09 ha escluso alcune materie dalla contrattazione per darle come prerogativa del Dirigente (come l'organizzazione del lavoro, ecc.).
Tuttavia, da molti l'intero incarico è interpretato come obbligo di servizio del docente ( che dà diritto solo al recupero di eventuali giorni festivi o domeniche ricadenti durante il vaggio ).
Ciò in quanto l'attività di accompagnatore nei viaggi, è considerata dal Miur quale "particolare prestazione di servizio", ai sensi della C.M. n.291/1992.
^ SU Informatica e Privacy:Accesso e ricerca su SPT Modelli
D: Da un po' di tempo entrando nel sito del Tesoro per consultare i cedolini stipendi non mi compaiono più i codici fiscali ma solo righe vuote, quindi è impossibile capire a chi appartengono. Non è possibile dover aprirli tutti per indovinare quello che serve! Come fare? Alla barra di stato (fondo pagina) del browser, si posiziona automaticamente sulla destra della pagina web. Spostando il cursore verso sinistra si riporti a margine, così si visualizza tutto ciò che occorre. Piuttosto il problema è che fa vedere solo i primi 50 nominativi, e non c'è verso di fargli visualizzarne di più, anche agendo su ricerca avanzata e inserendo 100, 200 o quello che ti pare, saranno visualizzati solo i primi 50. Quindi per le posizioni dal 51 in poi, bisogna fare la ricerca per codice fiscale o partita di spesa fissa. R: Aprendo l'area dedicata, ho notato che hanno aggiunto la possibilità di visualizzare più di 50 "occorrenze" per pagina (50-100-200-500-1000). ^ SU Ottenimento CUD 2010 dalla scuola
D: Vorrei sapere come fare per ricevere il CUD 2010 poichè la segreteria della mia Scuola non riesce a procurarmelo adducendo a motivi ostativi tecnici. R: Premesso che: ^ SU Rliascio CUD per posta elettronica
D: Come richiedere il CUD (docente scuola primaria) tramite informatica (posta elettronica)? R: Se Lei deve ricevere il CUD dal Tesoro, quale docente di scuola primaria DI RUOLO o SUPPLENTE ANNUALE, lo può scaricare: - o dal sito web StipendiPA, dove scarica mensilmente i suoi cedolini
- o, se impossibilitato ad accedervi, deve richiedere alla sua scuola di servizio, che ha la possibilità (tramite le funzioni del SIDI) di procurargliene una copia
Il Tesoro non invia pù CUD e cedolini sulla casella di posta elettronica, già da oltre un anno.
Se Lei deve ricevere il CUD da una scuola, avendo lavorato quale supplente breve nel 2010, la scuola ha varie scelte per la consegna:
- o consegna a mano;
- o spedizione postale al suo indirizzo;
- oppure invio tramite posta elettronica, se glielo chiede e fornisce un indirizzo e-mail.
^ SU Ritiro documentazione alunni
D: In applicazione dell'art.16/196 ho inviato a tutte le famiglie comunicazione per il ritiro della documentazione dei bimbi ( diversamente abili ) per effettuarne il ritiro o autorizzarne la distruzione; nei casi in cui le famiglie non effettuino il ritiro siamo autorizzati a distruggere tali documenti? R: Non ho mai sentito sinora parlare di distruzione a scuola della documentazione degli alunni disabili. ^ SU Pagamento 4/12 FIS e software
D: Area nuovo Bilancio di Axios: devo pagare i 4/12 del fondo Istituto - c'è già l'impegno del netto e delle ritenute fatto a dicembre 2010. Come posso operare con l'impegno/mandato che il programma mi fa in automatico? Mi vengono doppi impegni (uno del 2010 a residuo passivo e uno del 2011), se pago col residuo passivo mi rimane in sospeso nel Bilancio quanto calcolato nel 2011. Come posso fare? Specifico meglio: A dicembre 2010 ho impegnato le somme per i 4/12 di: R: Non conosco bene Axios, ma dovrebbe lavorare come Sissi. Ha provato a chiedere all'assistenza di Axios? Credo che un sistema con quel programma dovrebbe esistere.
Cmq il problema lo conoscevo, nel senso che io NON ho provveduto a creare gli impegni nel 2010, perciò non ho residui, proprio perchè si sapeva che i pagamenti a consuntivo sarebbero stati diversi.
Se non esistesse un sistema automatico, io credo che per ovviare Lei debba:
- calcolare i cedolini esatti delle liquidazioni con l'area retribuzioni;
- fare i mandati manualmente, imputando gli impegni sui residui passivi già esistenti, SE LA LIQUIDAZIONE è INFERIORE E' UGUALE ALL'IMPEGNO - SE FOSSE SUPERIORE, O IMPUTA UNA PARTE AL RESIDUO E IL RESTO A IMPEGNO 2011, OPPURE FA DEL TUTTO UN NUOVO IMPEGNO 2011
- per i residui passivi rimasti parzialmente liquidati, deve provvedere a radiarli con Decreto del DS da far approvare in Consiglio.
E' un pò macchinoso, ma non vedo altri sistemi.
^ SU Organizzazione ATA:Riduzione orario a 35 ore
D: L' Art 55 del ccnl 2006/2009 " riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali " e' stato modificato dall'ARAN dopo il 2009? R: Non mi risulta che l'ARAN abbia modificato l'art.55 del CCNL 29.11.2007 (nella parte relativa alle 35 ore sttimanali) dopo il 2009. ^ SU Sostituzione DSGA: 1^ o 2^ Posizione Economica?
D: Sono un assistente amministrativo titolare della prima posizione economica e ho superato i test per la seconda posizione economica. Sono l'unico nella mia scuola ad aver superato i test della seconda posizione economica e sono titolare (con altri due assistenti della prima posizione), a chi tocca la sostituzione del DSGA nella mia scuola? A me o all'assistente amministrativo più anziano? R: In questo caso, credo che i criteri per scegliere chi debba sostituire il DSGA nella sua scuola spettino alla Contrattazione Integrativa della medesima sua scuola. ^ SU Rifiuto attività aggiuntive
D: Possono due collaboratori scolastici rinunciare a svolgere l'attivita' aggiuntiva per la sostituzione del collega assente, anche se l'attivita' è stata contrattata? Preciso che i collaboratori in questione prestano servizio nella sezione staccata dove l'organico ATA è così composto: R: Il CCNL Scuola all'art.88 così dispone: ^ SU Punteggio graduatoria sostituzione DSGA
D: Sono un’assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica e sostituisco il DSGA quando non è presente. R: Avendo Lei l'incarico di sostituzione del DSGA quale A.A. con seconda posizione economica, è tenuto alla sosituzione in caso di assenza del DSGA titolare in qualsiasi caso. ^ SU FIS e sostituzione DSGA
D: Essendo io una 2 posizione economica (attualmente sono utilizzata in altra scuola) dovessi per mille ragioni rientrare nella mia scuola di titolarità e se dovessi sostituire la mia DSGA per meno di 15 giorno NON mi aspetta la quota variabile del FIS? R: Per la sostituzione del DSGA per più di 15 giorni continuativi, da parte di un AA titolare della 2^ posizione economica, competono i seguenti compensi: ^ SU Competenze prima posizione economica
D: Sono un Assistente Tecnico beneficiario della prima posizione economica, di cui alla fine del corso di formazione ho aderito come progetto per tale funzione al riordino materiale durante l'esercitazione nel laboratorio. R: Le indico gli articoli e i commi che riguardano la Prima Posizione Economica: ^ SU Sussistenza 2 seconde posizioni economiche
D: Sono un'assistente amm.va a tempo indeterminato, titolare della 2 posizione economica e in possesso di laurea non specifica. Sono tre anni che lavoro presso questa scuola e la sostituz. del DSGA è stata sempre affidata in contrattazione alla collega più anziana che finalmente è andata in pensione. R: Dal testo, evinco che entrambi siete in possesso della 2^ Posizione Economica. ^ SU Differenze tra 1^ e 2^ posizione economica
D: Salve, sono una A.A. in ruolo dall'1/9/2009. Non capisco quale sia la differenza tra la prima posizione economica e la seconda. Sono interessata a presentare la domanda, ma quale? R: Entrambi derivano dalla SEQUENZA CONTRATTUALE del 25/07/2008 AI SENSI DELL’ART.62 DEL CCNL 29.11.07, che può trovare qui:
Per la 1^ Posizione economica, è stato stipulato un accordo il 20/10/08, che può trovare qui:
Per la 2^ Posizione economica, è stato stipulato un accordo il 12/03/09, che può trovare qui:
Per entrambe le posizioni economiche, il 12/05/11 è stato stipulato un accordo per il rinnovo degli anni scolastici successivi, che può trovare qui:
Leggendo i documenti che le ho indicato, troverà le risposte che cerca.
Inoltre, può consultare le aree del sito web dedicate, dove troverà anche tutte le circolari:
- Area 1^ Posizione ATA: http://www.info-scuole.it/cms/?catid=12&blogid=1&subcatid=178
- Area 2^ Posizione ATA: http://www.info-scuole.it/cms/?catid=12&blogid=1&subcatid=179
Credo comunque che Lei possa aspirare a entrambe le posizioni, ma se supererà sia la 1^ che la 2^, percepirà il beneficio economico solo della 2^ (non essendo cumulabili).
^ SU Richiesta applicazione 35 ore a fine a.s.
D: I Collaboratori di questo Istituto Comprensivo hanno chiesto, in data giugno 2011, l'applicazione R: Prescindo dalla discussione sull'art. del CCNL che se ne occupa, in merito alle condizioni per l'attribuzione delle 35 ore. ^ SU Formazione nuovo assistente amministrativo
D: E' stata assegnata d'ufficio un assistente tecnico, quale assistente amministrativo che non ha svolto mai detti compiti e non ha competenza informatica. Quale rimedio per garantire regolare funzionamento e adempimenti servizi amministrativi per non incorrere in eventuale responsabilità. R: Certo che è bel problema: non avere personale formato in Segreteria indubbiamente crea tante problematiche. Ma è capitata in tutte le scuole una situazione del genere, a chi più e a chi meno.
Il problema credo sia assimilabile ad un assistente amministrativo appena assunto e che non abbia mai lavorato a scuola: bisogna formarlo necessariamente a scuola, anche sul campo.
A parere mio, andrei per gradi:
- chiarito quale dovrebbe essere il suo lavoro e la sua area in Segreteria (magari all'inizio compiti semplici, da aumentare gradualmente durante l'anno)
- o si affianca con il DSGA o con un altro Assistente Amministrativo - un pò al giorno
- oppure gli si fa fare qualche corso di formazione specifico
- facendogli svolgere sempre praticamente sul campo il lavoro che deve fare, e passandogli un pò di copie di documentazione da leggere (circolari, norme, fotocopie di articoli di riviste e libri, ecc.)
- ricontrollando spesso, anche a campione, il lavoro svolto.
Nello specifico, per l'informatica lo farei comunque imparare sul campo pratico, affiancandogli magari uno specifico corso di alfabetizzazione informatica e di Office.
Per le responsabilità di cui parla, non c'è un metodo o una norma che purtroppo esoneri la scuola, il DS o il DSGA da eventuali sbagli commessi dagli Assistenti.
^ SU Pulizia ditta ex-Lsu e collaboratori scolastici
D: Nella mia nuova scuola sono presenti degli LSU attraverso una ditta di pulizia. Poichè è la prima volta che mi relazione con questa problematica mi chiedevo: R: Per la ditta di pulizia, bisogna riferirsi al contratto stipulato, dove dovrebbe esserci stabilito tutto (materiale da usare, frequenza degli interventi, contestazioni e penali). Per i collaboratori, non capisco le difficoltà: non è che loro siano esonerati dalla pulizia perchè c'è la ditta di pulizia, il riferimento è sempre il mansionario dei loro compiti nel CCNL vigente.
^ SU Timbratura cartellino docente inidoneo
D: Sono un docente a Tempo Indeterminato, collocato fuori ruolo per motivi di salute, dalla Commissiome Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze e giudicato inidoneo temporaneo ai compiti di istituto ma idoneo a svolgere altre mansioni, sempre nell'ambito scolastico. Vorrei sapere se c'è una normativa che preveda che gli inidonei temporanei debbano timbrare il cartellino all'entrata e all'uscita della giornata di lavoro, tenendo presente che l'inidoneo mantiene la sua figura giuridica ed economica ma viene equiparato, solo per l'orario di lavoro, al personale ATA (36 ore); a ciò aggiungo che, d'accordo con il Dirigente Scolastico, già appongo la firma in un registro predisposto solo per noi, mentre adesso il D.S.G.A. vorrebbe obbligarci, come se fossimo ATA, a timbrare un tesserino magnetico. R: La regolamentazione della timbratura del cartellino nelle scuole è abbastanza controversa: che io sappia, i docenti non dovrebbero timbrare, mentre vi sarebbe obbligato (ove esistente un sistema automatico) il personale ATA. Per quanto riguarda il suo caso, le regole dovrebbero trovare sede nella contrattazione integrativa d'istituto, anche se con la Riforma Brunetta da quest'anno la materia dell'orario di lavoro è di competenza esclusiva del DS.
^ SU Orario di servizio, rientri e recuperi
D: Un assistente amministrativo svolge da diversi anni il seguente orario: lunedì e mercoledì il turno si svolge su 9 ore con pausa di 30 minuti e il martedì, giovedì, venerdì svolge un orario di 6 ore, la giornata di sabato è a casa. questo fino al 30 giugno. nei mesi di luglio e di agosto l'orario di tutto il personale si svolge dalle ore 8 alle 14 e i giorni di sabato vengono dati come giorni di ferie o riposi compensativi per i collaboratori a cui sono state riconosciute le 35 ore. R: I turni di servizio di 36 ore settimanali del personale ATA sono proposti dal DSGA nel piano delle attività e sono parametrati ESCLUSIVAMENTE sulle esigenze di servizio della scuola. E' normalissimo, e accade nella maggioranza delle scuole che:
- durante l'attività didattica il DSGA tenga conto dei rientri pomeridiani, per garantire l'apertura al pubblico e l'assistenza alle attività pomeridiane
- durante il periodo estivo, non essendoci esigenze particolari, i turni in Segreteria vengano svolti solo di mattina dal lunedì al sabato
L'Assistente non può contestare le proposte del DSGA, accolte dal DS e in contrattazione (fino all'anno scorso, ma da quest'anno la materia è esclusa dalla contrattazione integrativa ed è materia esclusiva datoriale, di competenza del DS), facendole diventare prassi, ma si DEVE attenere al piano delle attività.
Tutto ciò trova riscontro nel CCNL, a proposito degli articoli sull'orario del personale ATA e sul piano delle attività.
^ SU Compiti 2^ posizione economica
D: Nella mia scuola la contrattazione ha assegnato la funzione di sostituto del DSGA a un amministrativo ex art. 2, per 1800 euro lordi l'anno. Nessun altro incarico gli è stato affidato. Che cosa accade se, come ad es. lo scorso anno, il DSGA non si assenta (se non per un giorno o due)? Non sarebbe più corretto prevedere altri incarichi per l'amministrativo in questione? R: Da quello che dice, capisco che l'AA è beneficiario della 2^ posiz economica, che viene erogata dal Tesoro per € 1.800 lordi/annui. L'Accordo sulla 2^ posizione economica dice espressamente che l'AA suddetto è tenuto alla sostituzione del DSGA in caso di assenza, ma è solo uno tra i compiti, in quando nell'ambito della 2^ posiz. econ, si possono assegnare anche altri incarichi di responsabilità.
Inoltre, al medesimo AA non possono essere assegnati altri Incarichi Specifici (retribuiti dalla scuola), mentre può accedere tranquillamente al FIS per attività straordinarie o per partecipaz. ad attività/progetti che richiedano un'intensificazione delle prestazioni lavorative: è il DSGA che formula la proposta nel piano delle attività, e il tutto trova composizione e accordo in sede di Contrattazione Integrativa.
^ SU Utilizzo LSU nelle scuole
D: Il comune dove si trova il mio istituto, tenuto conto del taglio del personale ATA, per venire incontro alle problematiche della sorveglanza, mi ha proposto di impiegare qualche LSU del Comune. R: So che esiste questa possibilità, ma non avendola mai attuata non so praticamente come funzionerebbe, spiacente. Le allego le circolari di USR che ne parlano, insieme a qualche altro documento: le converrebbe rivolgersi a qualche scuola che l'ha già fatto (o un consulente del lavoro?), per sapere.
Tra parentesi, ho saputo che praticamente fino all'anno scorso queste persone in mobilità erano obbligate ad accettare altrimenti venivano depennate dalle liste di collocamento e non percepivano più niente. Adesso invece la normativa è cambiata e se vogliono si propongono altrimenti non sono obbligati. Inoltre so anche che queste persone non vanno ad influire sull'organico ATA.
P.S. Sul n.1/2012 della rivista "Amministrare la scuola", è stato pubblicato un ottimo articolo sull'argomento.
^ SU Pensioni e Previdenza:Età massima e preavviso risoluzione
D: Vorrei sapere se una docente di scuola secondaria di II grado, che compie 65 anni il 20 settembre 2011, deve andare in pensione o può andare in pensione. Il dirigente scolastico le deve fare il preavviso entro il 28/02/2011? R: Con il solo requisito anagrafico di 65 anni, un docente va in pensione per raggiungimento dell'età massima del lavoro nello Stato (diritto alla pensione di vecchiaia), a prescindere dagli anni di contributi versati, con preavviso da parte della scuola.
Come Lei saprà bene, si può anche chiedere la proroga per permanenza fino a 67 anni.
Il mantenimento in servizio per altri 2 anni è possibile solo per coloro che non appartengano a classi di concorso/tipo di posto/profilo in esubero e non abbiano ancora raggiunto i 40 anni di contribuzione.Restano comunque vigenti le norme speciali (Dlgs 297/94 art. 509, commi 2 e 3 e 5) per il personale della scuola che prevedono la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere i 20 anni di contribuzione minima o i 40 (solo per coloro che erano in servizio al 1 ottobre 1974).
Se, nell'anno in cui si compiono i 65 anni, si raggiungono anche i 40 anni di contributi versati, il Dirigente Scolastico fa comunque il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro.
^ SU Beneficio pensionistico per orfano di guerra
D: Docente di scuola primaria, in procinto di presentare domanda di pensionamento potendo far valere alla data del 31.08.2011 la seguente anzianità di servizio: anni 38 mesi 6. Avendo la R: Le invio il link alla pagina dell'Inps dove si affronta l'argomento: ^ SU Documentazione Inpdap a seguito istanza di dimissioni
D: Sono una docente di scuola primaria prossima al collocamento a riposo alla data del 01.09.2011. R: La procedura ed i tempi variano da Provveditorato a Provveditorato italiano. ^ SU Calcoli pensione e buonuscita
D: Gentilmente ha dei programmini per il calcolo della pensione e della buonuscita? Se può venirmi incontro mi aiuta tantissimo. Un piccolo dubbio: E' mai possibile che una docente con 38 anni di servizio e 62 di età perda rispetto allo stipendio circa € 600,00? R: Purtroppo non sono in possesso di sotware specifici per calcolare pensione o buonuscita. ^ SU Codici SIDI per cessazioni
D: Ho dei dubbi per quanto riguarda l'inserimento del codice SIDI in merito alle cessazioni. R: I codici al Sidi sono i seguenti: ^ SU Preavviso pensionamento DS e ferie non godute
D: In data 14/03/2011 ho inviato all'USR istanza di recesso dal contratto di D.S. per l'ottenimento, avendone i requisiti, della pensione di anzianità dal 1 settembre 2011. Contestualmente ho comunicato anche che la stessa doveva essere considerata cone comunicazione di preavviso. R: Dopo aver fatto alcune ricerche, e letto ccnl e circolari, desumo quanto segue. ^ SU Requisiti pensionistici 1
D: Ho 33 anni di servizio e sono nata nel 1951. nel 1984 vincitore concorso con posti riservati e fatta ricostruzione carriera e riconosciuti anni 5 e mesi 6 di pre-ruolo (allego dettaglio). chiesto riconoscimento anni 4 per laurea ai fini pensionisti e della buonuscita. ho fatto pratica per 104 personale e riconoscimento invalidità. vorrei sapere quando e se posso andare in pensione e con quale contributo sia mensile che liquidativo. grazie R: Secondo i dati forniti, ed i miei calcoli, ai fini pensionistici: NEL CORRENTE ANNO 2011:
NATA NEL 1951 = ETA' ANNI 60
CONTRIBUTI PRE-RUOLO: PARI A = 4 A + 6 M + 22 GG
CONTRIBUTI RUOLO DAL 01/09/84 = 2011-1984 = ANNI 27
CONTRIBUTI PER IL RISCATTO LAUREA = ANNI 4
TOTALE CONTRIBUTI PENSIONISTICI NEL 2011 = 35 A + 6 M + 22 GG
Per la pensione, a decorrere dal 1° Gennaio 2011 le regole sono le seguenti.
I lavoratori dipendenti potranno accedere alla pensione d’anzianità con la quota minima di 96.
Il requisito per ottenere la pensione è dato dalla somma dell’età anagrafica e del numero dei contributi versati (il requisito contributivo minimo è pari a 35 anni). Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, la quota passa a 96 e l’età minima è fissata a 60 anni. Dal 1° gennaio 2013, la quota è aumentata a 97 ed il requisito anagrafico minimo a 61 anni. Per il personale della scuola i requisiti d’età e di contribuzione si considerano acquisiti se raggiunti entro il 31 dicembre dell'anno. Resta ferma in ogni caso la possibilità di mettersi in pensione a qualsiasi età se si hanno almeno 40 anni di contributi. Per le donne, si prescinde dai nuovi requisiti e si continua ad applicare i precedenti (35 anni d’anzianità contributiva e 57 anni d’anzianità anagrafica), fino al 31.12.2015. Con tali criteri si applica il calcolo contributivo della pensione, e l'assegno sarà di almeno il 30% inferiore rispetto a quello che potrebbero percepire più tardi con la pensione di vecchiaia.
Dal 2011 per ottenere la pensione di vecchiaia le donne lavoratrici del pubblico impiego devono raggiungere i 61 anni di età e possedere una anzianità contributiva di 15 anni se erano in servizio al 31.12.1992 oppure 20 anni. Dal 2012 servono 65 anni. DA QUESTE REGOLE, LEI NON RAGGIUNGE I 65 ANNI DI ETA' NEL 2012, PERCIò NON SI APPLICHEREBBE LA REGOLA VALIDA SOLO PER LE DONNE
^ SU Finanziaria 2011 e allungamento finestra pensioni scuola 1
D: Con l'ultima finanziaria (Luglio 2011) vengono allungati i tempi di pensionamento anche per chi ha 40 anni di servizio col sistema delle finestre mobili. Il comparto scuola fino ad ora, in virtù della finestra unica di settembre, era escluso da questo meccanismo. E ora? non sarà che nelle pieghe del provvedimento verrà tirato fuori a sorpresa un allungamento al settembre successivo posticipando la data di pensionamento di un intero anno ? R: Con la Legge 111/2011 è stato convertito in legge il Decreto 98/2011.
Tra gli altri provvedimenti, si interviene sulla finestra mobile (della legge 122/2010) che già posticipava di un anno la decorrenza della pensione di anzianità per chi maturava i 40 anni di contribuzione senza nessun beneficio ai fini pensionistici: con l'ultima norma, i lavoratori saranno ulteriormente penalizzati perché si vedranno posticipare la pensione di un altro mese nel 2012, di due mesi nel 2013 e di tre mesi 2014. Tuttavia, la disposizione non si applica a coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 e ai comparti della scuola e dell'AFAM. ^ SU Requisiti pensionistici 2
D: sono docente immesso in ruolo il 01/09/1991(anni 20), oltre ad anni 11 di pre -ruolo (cosi costituito: utili ai fini giuridici ed economici, anni 8 mesi 8; riconosciuti ai soli fini economici, anni 2 mesi 4). Non sono nelle condizioni di fornirle in modo esatto giorni e mesi del pre-ruolo,esso ha interessato il periodo che va dall'aprile 1978 a tutto il mese il mese di agosto 1991. Ho presentato istanza per il riscatto degli anni universitari (n. 4) ai fini pensionistici e della buonuscita. Sono nato nel 1953. Alla luce di quanto indicato e sulla base della normativa vigente si chiede gentilmente: R: Secondo i dati forniti, ed i miei calcoli, ai fini pensionistici: ^ SU Addebito sanzione Inpdap
D: Ho ricevuto un atto di diffida e messa in mora da parte del dirigente scolastico di una scuola,dove ho svolto le mansioni di d.s.g.a., per richiesta di rimborso di sanzione dovuta all'INPDAP per tardiva trasmissione della documentazione di rito. Mi è dovuta tale corresponsione? R: Non conosco nessuna sanzione dovuta all'INPDAP per "tardiva trasmissione della documentazione di rito", le uniche sanzioni (interessi per il ritardo) che l'INPDAP fa sono quelle per il ritardo nell'invio del Mod. TFR/1. ^ SU Requisiti pensionistici 3
D: Sono un docente di scuola primaria di anni 63, nato nel 1948. Ho effettuato varie supplenze dal 1995 al 2007 quando finalmente sono stato immesso in ruolo dal settembre 2006. Nella ricostruzione della carriera mi sono stati riconosciuti 8 anni di preruolo ed ho solo 4 di ruolo, per un esatto pre-ruolo pari a mesi 86 e 26 giorni. Non sono laureato e quindi non ho chiesto alcun riscatto. Non ho altri periodi di lavoro oltre la scuola. Tra due anni avrò 65 anni. Avrò, con tale situazione contributiva, diritto alla pensione? In caso contrario cosa posso fare per maturare tale diritto? R: Secondo i dati forniti, ed i miei calcoli, ai fini pensionistici: ^ SU Requisiti pensionistici 4
D: Sono un Dirigente Scolastico con la seguente situazione contributiva: anno di nascita: 1954 pre ruolo: dal 1974 al 1976 per complessivi anni 1, mesi 10 giorni 13 ruolo: dal 28 /10 /1976 riscatto della laurea: per il riscatto di anni 2 mesi 1 è stato richiesto il pagamento di circa € 45.000. Ho ancora un pò di tempo per decidere se riscattare o meno tale periodo altri servizi: nessuno 1) Mi converrebbe ,da un punto di vista economico, pagare il riscatto della laurea e raggiungere cosi entro il 1 sett. 2012 i 40 anni di contributi ai fini pensionistici? 2) se, invece decidessi di non riscattare la laurea e di lavorare per i prossimi 3 anni per raggiungere i 40 anni di effettivo servizio, sarei costretta, in base alle attuali leggi, a lavorare per altri 15 mesi oltre il 40°anno? 3) se, infine, chiedessi le dimissioni a partire dal 1^sett. 2012 quanto sarei penalizzato economicamente? In sintesi, con la mia situazione contributiva e con il quadro di leggi pensionistiche vigenti, da un punto di vista economico, cosa mi consiglierebbe di fare? R: Secondo i dati forniti, ed i miei calcoli, ai fini pensionistici: CONTRIBUTI PER IL RISCATTO LAUREA = 2 A + 1 M + 13 GG
CON RISCATTO LAUREA: TOTALE CONTRIBUTI PENSIONISTICI NEL 2011 = 38 A + 9 M + 29 GG SENZA RISCATTO LAUREA:
TOTALE CONTRIBUTI PENSIONISTICI NEL 2011 = 36 A + 8 M + 16 GG DALLE REGOLE PENSIONISTICHE VIGENTI, LEI NON RAGGIUNGE I 65 ANNI DI ETA' NEL 2012, PERCIO' NON SI APPLICHEREBBE LA REGOLA VALIDA SOLO PER LE DONNE PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA. INVECE, LA REGOLA VALIDA PER TUTTI I LAV. DIPENDENTI, A LEI E' APPLICABILE. a) VEDIAMO SENZA IL RISCATTO DELLA LAUREA.
Lei raggiungerebbe la quota di 97 ed il requisito anagrafico minimo di 61 anni nell'anno 2015: infatti anni 61 + contributi 40 anni. b) VEDIAMO CON IL RISCATTO DELLA LAUREA.
Lei raggiungerebbe il massimo dei 40 anni di contributi nell'anno 2013. In ogni caso, Lei potrebbe sempre fuire della regola della pensione di anzianità (35 anni d’anzianità contributiva e 57 anni d’anzianità anagrafica, fino al 31.12.2015), ma si ricordi che ciò penalizzerebbe il calcolo della pensione del 30% in meno rispetto all'altro criterio.
QUESITI: R1) Non le so dire esattamente se, pagando il riscatto per € 45 mila e rotti, economicamente questi soldi le saranno restituiti in futuro sulla sua pensione: non ho software per fare calcoli di convenienza. Certo è che, pagando il riscatto della laurea: - anticiperebbe di due anni la data della pensione; - la sua pensione verrebbe calcolata sul massimo dell'anzianità pensionistica. R2) con l'ultima manovra del Governo di agosto, è stata prorogata di un anno anche per i dipendenti della scuola la data della pensione, dopo il raggiungimento dei requisiti.
Tuttavia: - da commenti sulla normativa, il pensionamento "coatto" per chi raggiunge i 40 anni di contributi è rimasto invariato (ossia, il MIUR manda via d'ufficio i dipendenti con 40 anni di contributi, senza finestra ulteriore di 12 mesi); - il decreto legge dovrà essere convertito in legge, è in discussione in questi giorni, e non so se ci saranno ulteriori modifiche. R3) Credo che Lei intenda di chiedere le dimissioni avendo pagato il riscatto della laurea.
non ho software per calcolare la sua pensione, ce l'hanno appositamente invece sindacati e patronati, quindi la "penalizzazione economica" non gliela so dire, non faccio consulenza pensionistica così "spinta". Per concludere, a mio modestissimo parere, il gioco non varrebbe la candela: pagare 45 mila euro per il riscatto, non credo che faccia "progredire" di molto la sua pensione (nel senso che magari recupererà questi soldi con la pensione ma in tempi molto lunghi - magari con aumento di poche centinaia di euro in più al mese).
Ma se ragionasse invece tra il dovere lavorare più anni, ed anticipare di due anni invece il meritato riposo pensionistico, a questo punto ciò potrebbe, magari, orientare la sua decisione finale. COMUNQUE, SI FACCIA CONFERMARE QUESTI CALCOLI DA UN SINDACATO O PATRONATO.
^ SU Finanziaria 2011 e allungamento finestra pensioni scuola 1
D: sono nato nel 1952 e, a tutt'oggi, ho 36 anni di servizio. contavo di andare in pensione a settembre 2012 (60 anni di età e 37 di servizio). in base alla nuova finanziaria 2011, maturerò il diritto nel 2013 (sic!)? R: Secondo il Decreto-Legge n.138/2011 dovrebbe essere proprio così. ^ SU TFR personale ruolo dopo supplenza
D: Date le numerose immissioni in ruolo di quest'anno e, per non creare eventualmente lavoro inutile, mi piacerebbe avere il suo parere su questa questione: Per progetto TFR (quello con gli importi mensili: base+IIS +XIII mens.+RPD) intendo quello da mandare all' INPDAP in caso di interruzione ed è cumulativo nel senso che l'ultima scuola lo elabora con i servizi continuativi di tutte le scuole precedenti. Non so se stata chiara ma in pratica, quando un supplente va in ruolo cosa fate per quanto riguarda il TFR? R: Se dal termine della supplenza annuale sino alla data di effettiva immissione in ruolo (decorrenza economica) c'è interruzione, è obbligatorio fare un regolare Mod.TFR1 ed inviato telematicamente all'Inpdap. ^ SU TFR supplente astensione obbligatoria
D: UNA SUPPLENTE IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA E' STATA NOMINATA, AI SOLO FINI GIURIDICI, SU UN'ASSENZA DI UN DOCENTE DI SCUOLA INFANZIA. R: Ai sensi della Circolare Inpdap n.30/05: ^ SU Requisiti pensionistici 5
D: sono nato a novembre del 1952 e a marzo 2012 maturerò 36 anni di servizio nella scuola come docente; quando si aprirà per me la prima finestra utile per andare in pensione? R: Secondo i dati forniti, ai fini pensionistici: ^ SU Requisiti pensionistici 6
D: Sono un assistente tecnico prossimo alla pensione, Le sarei grado di una risposta precisa in merito al quesito: alla data del 31 Agosto 2013, maturo anni 40 e 7 mesi di contribuzione; la domanda è: posso andare in pensione il primo settembre 2012, essendo nato nel 1954? R: Dopo l'ultima manovra estiva 2011, i requisiti li potrà raggiungere con la pensione di anzianità: 1) o con la c.d. "quota" (mix età anagrafica + contributiva almeno 36), nella quale però occorre avere almeno 61 anni età (+ 3 mesi), - quindi per Lei si applcherebbe la quota 97 + 3 mesi - che Lei raggiunge nel 2015;
2) o con 40 anni di contribuz. indipendentemente dall'età, che Lei matura nel 2013 (Le mi ha indicato maturarli a gennaio 2013, + 7 mesi ad agosto 2013)
Poichè dal 2012 occorre aspettare cmq da 12 a 14 mesi per andare in pensione, da quando Lei matura i requisiti:
- nel caso 1): maturazione quota 97 + 3 mesi = 2015, pensione dal 1^ sett. 2016 (decorrenza + 12 mesi)
- nel caso 2): maturazione 40 anni = 2013, pensione dal 1^ nov. 2014 (decorrenza + 14 mesi)
^ SU TFR e spezzoni orari
D: Nell'anno scolastico 2010/2011 ho lavorato nel ruolo di insegnante di sostegno della scuola primaria con incarico a tempo determinato (fino al 30 giugno) conferitole dall’USP. L'incarico prevedeva 12 ore in una scuola e le rimanenti 12 in un'altra. Recentemente ho ricevuto un bonifico dell’INPDAP corrispondente al pagamento della metà del TFR, quello concernente il servizio svolto presso una delle due scuole, ma ho scoperto che l'altra scuola non ha inoltrato all'INPDAP nessun documento. Contattate telefonicamente e anche per iscritto, ognuna delle due scuole continua a ritenere di essere nel giusto e nessuna delle due segreterie si adopera per integrare la pratica. In questo caso, l'obbligo della compilazione e dell'invio del modello TFR/1, con passaggio di notizie sui supplenti da una scuola all’altra, chi ce l'ha? Ogni scuola deve provvedere per conto proprio o una delle due doveva mettere insieme le carte ed inviare una sola pratica? R: Il caso è il secondo che Lei cita: "una delle due doveva mettere insieme le carte ed inviare una sola pratica". In caso di spezzoni orari, è l'ultima scuola di servizio che mette insieme i periodi delle altre scuole inviando un unico TFR, oppure in caso di termine contemporaneo è la scuola che "amministra" il dipendente, oppure è un accordo tra le scuole.
Cmq l'obbligo di mettere tutto insieme in un unico Mod.TFR/1 all'Inpdap c'è, deve insistere con la scuola che ha già inviato il Modello TFR, può sempre fare un'integrazione con i servizi dell'altra (Mod. TFR/2).
^ SU Requisiti pensionistici 7
D: Nato nel 1952, al 31/08/2011 39 anni 5 mesi 17 giorni di contributi, gradirei sapere se sono nelle condizioni di presentare la domanda di pensionamento con i 40 anni di servizio, considerando che i 40 anni si concretizzano al 16/02/2012 e quindi prima della scadenza di solito fissata per la presentazione delle istanze. R: Con le nuove modifiche introdotte dalle leggi di questa estate, dal 2012 anche nella scuola chi matura i diritti tra il 1^ gennaio ed il 31 agosto potrà cessare al 1^ settembre del medesimo anno, ma dovrà attendere un anno prima di accedere al trattamento pensionistico (finestra di uscita). Questa nuova regola non si applica a chi matura i diritti per il trattamento pensionistico entro il 31.12.2011.
Credo che, poichè Lei matura il diritto dei 40 anni a febbraio 2012, potrà presentare la domanda ma la pensione le verrà data al 1^ ott. 2013 (poichè le nuove regole in tal caso sommano nel 2012 12 mesi + un altro mese), rimanendo di fatto in servizio per un altro anno scolastico.
Neanche con i requisiti della pensione di anzianità potrà "uscire" al 1^ sett. 2012: compiendo 60 anni nel 2012, la quota minima 96 sarà raggiunta (60 + 36) ma si applica comunque la regola della finestra dei 12 mesi.
^ SU Retribuzioni e compensi accessori:Fondo d'Istituto e 2^ Posizione Economica
D: sono AT in un istituto statale superiore ed è il secondo anno che svolgo anche attività di GESTIONE del magazzino. R: la normativa è abbastanza chiara al riguardo, gliela fornisco di seguito: ^ SU Ind. Funzioni Superiori e 2^ Posizione Economica
D: Ai fini della liquidazione dell'indennità di funzioni superiori ad un assistente tit. della 2^ posizione è da considerare anche l'importo di tale beneficio (in dettaglio 1800/13*12 = 1661.54)? R: Secondo autorevoli riviste e commentatori (Amministrare La Scuola e PAIS): ^ SU Pagamento indennità di maternità fuori nomina
D: Una docente in ast.obbligatoria è coperta da nomina per n° 9 ore settimanali dal 15/01/2011 al 20/02/2011. R: Le riporto un chiarimento che ho trovato: ^ SU Compensi al docente vicario con e senza DS reggente
D: Nel caso il D.S. sia assente da diversi mesi e non sia stato nominato il reggente, al vicario spetta l'adeguamento alla funzione superiore? Se sì in che modo va richiesta? E cosa spetta al vicario quando viene nominato il reggente? R: Per quello che si sappia: ^ SU Mancato pagamento P.O.N.
D: Lo scorso anno scolastico ho partecipato ad un P.O.N. che si è realizzato nella mia scuola nel ruolo di tutor, ma a distanza di quasi un anno non sono stata retribuita e la segreteria sostiene che ancora non sono stati accreditati i fondi. E' possibile tutto questo, considerando che tutte le altre scuole del territorio hanno assolto a tutti i pagamenti? A chi posso rivolgermi per sapere la verità? R: Non lavorando in Campania, nè tantomeno con i PON, non conosco la situazione. ^ SU Pagamento Indennità funzioni superiori
D: Datesi che la flcscuola ha comunicato che vi era stato un accordo con l'Aran per il pagamento dell'Indennita' di Funzione Superiore tramite DTEF su cedolino di stipendio per gli Assistenti Amm.vi FF.Dsga e non si hanno notizie da allora, visto che con circolare del MIUR hanno > intimato ai Dirigenti Scolastici di non pagare pena rimborso personale, il quesito è: posso o possiamo adire l'autorità giudiziaria od il Tar per le nostre spettanze? R: L'ultima notizia che mi risulta, in merito all'Indennità di Funzione Superiori che Lei dice, è la seguente: ^ SU Ritenute per compensi a pensionati
D: Un docente in pensione viene incaricato dalla scuola ad effettuare un progetto di recupero rivolto agli alunni, per un compenso forfettario di circa 350,00 lordi. Al momento della liquidazione la scuola trattiene e versa la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso (prestazione occasionale). Ci sono altre ritenute da versare da parte della scuola? L’interessato oltre alla pensione dichiara di non percepire altri compensi nell’anno solare di riferimento. R: Occorre aggiungere l'Irap 8,5% a carico della scuola, perciò credo che il compenso lordo dovrebbe essere omnicomprensivo anche dell'Irap. ^ SU Docente vicario: problemi indennità reggenza e di funzioni superiori
D: Sono un insegnante con mansioni superiori a primo collaboratore vicario in una scuola a reggenza. Secondo le ultime direttive del MIUR i Dirigenti reggenti non possono dare nessuna retribuzione al 1° collaboratore al quale, per legge, spetterebbe la metà dello stipendio del Dirigente reggente e quindi, non ho percepito nulla, fino a questo momento. Come mi devo comportare? Sono dell'avviso che l' unione fa la forza, quindi se tutti i primi collaboratori si facessero sentire, forse....potremmo avere qualche speranza. R: Circa il suo primo quesito, le riporto quanto so. ^ SU Varie compensi esami di Stato
D: Una commissione d'esami di stato opera su due scuole diverse nello stesso comune (Liceo Classico una classe Liceo scientifico un'altra classe)I compensi chi li liquida? La scuola individuata dal Ministero come prima sede? ed i membri interni li liquida tutti una scuola o ogni scuola liquida quelli di pertinenza? Inoltre se agli esami di sto partecipano alunni diversamente abili ed il presidente intende avvalersi del docente di sostegno, tenuto conto che in un istituto d'arte a seguire l'alunno durante l'anno scolastico vi sono stati due docenti di sostegno, uno per area umanistica e laltro per area tecnico scientifico, il DS che fa indica per la prova di italiano uno per la prova rtistica l'altro? Se è così il compenso di € 171,00 deve essere liquidato ad ogni docenti o deve essere diviso tra i due docenti?
R: PRIMO QUESITO
Nota MPI n.7054 del 02/07/07 (http://www.info-scuole.it/cms/index.php?itemid=2230):
"I compensi spettanti ai componenti le commissioni costituite con classi appartenenti ad istituti diversi sono corrisposti dall’istituto individuato quale sede di insediamento della commissione."
Una nota dell'USP di Bologna (n.7473 del 24/06/10 - http://www.info-scuole.it/cms/index.php?itemid=4155&catid=7) invece parla di "accordo tra le scuole":
"Relativamente alle Commissioni d’Esame formate da due classi di Istituzioni Scolastiche Statali diverse, la spesa dovrà essere sostenuta, previo accordo fra le Scuole interessate, da una sola Istituzione Scolastica che, naturalmente, la segnalerà per il finanziamento nella rilevazione ministeriale."
Alcune note dell'USR Lazio (tra cui l'ultima n.15543 del 23/06/10 - http://www.info-scuole.it/cms/index.php?itemid=4146&catid=7) invece distinguono tra componenti interni ed esterni:
"Nel caso in cui la commissione d’esame sia formata da due classi statali e che operi in due istituzioni statali diverse, le istituzioni statali provvederanno a pagare ciascuna per proprio conto i compensi ai membri interni, mentre pagheranno in proporzione il presidente ed i membri esterni."
Che confusione, non so se il vs. USR abbia dato istruzioni in merito (CREDO SIA IL CASO DI PORRE LORO UN QUESITO), ma la soluzione più giusta credo sia quella del MIUR.
SECONDO QUESITO
Quanti docenti di sostegno e quali debbano essere nominati, sinceramente non lo so, è un adempimento che spetta al Presidente secondo l'O.M. degli esami di stato.
In merito al loro pagamento per gli esami (ed anche alla loro nomina) puoi guardare la nota MPI n.6344 del 19/06/07 - http://www.info-scuole.it/cms/index.php?itemid=2229.
Non so (non essendoci nessuna normativa o circolare) se nel caso di due docenti di sostegno nominati per l'esame, spettino due compensi o solo uno diviso in due, opterei però per due compensi di € 171.
^ SU Compenso esami di Stato docente sostegno
D: Un nostro docente di sostegno del CSA con contratto fino al 30 giugno, viene nominato dalla commissione per determinati giorni. R: Per tale tipologia di docente nominato quale commissario dal Presidente: - per la partecipazione agli esami, non è previsto nessun compenso aggiuntivo particolare ma solo quello forfettario (€ 171) - nota MPI n.6344 del 19/06/07 (http://www.info-scuole.it/cms/index.php?itemid=2229), e art.4 del D.I. sugli esami di Stato del 2007 (http://www.info-scuole.it/cms/index.php?itemid=2230&catid=7) ^ SU Ore eccedenti pers. di ruolo e supplente
D: Nel caso di ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti alla secondaria, è corretto dare 1/65 dello stipendio e IIS della posizione iniziale ai docenti con orario di cattedra e ai docenti con orario inferiore, sia che siano di ruolo che supplenti? R: Analizziamo il CCNL 29.11.2007 ^ SU Compensi al docente vicario
D: VORREI CHE LEI MI CHIARISSE COSA C'E' DI VERO SUL FATTO CHE DA QUEST'ANNO NON VERRA' PIU' CORRIPOSTO IL COMPENSO AL DOCENTE COLLABORATORE CHE SOSTITUISCE IL DIRIGENTE SCOLASTICO NEL SUO PERIODO DI FERIE E SE COSI' E' PUO' INDICARMI LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO? R: Il docente vicario, durante l'assenza del DS nei giorni di ferie, ha diritto a percepire: ^ SU Rimborso spese viaggio x presidente esami licenza media
D: vorrei sapere se il compito del presidente degli esami di licenza media è un compito di verifica e controllo e quindi allo stesso spetta o meno ilo rimborso delle spese di viaggio (sempre rispettando il rimborso delle spese più convenienti, per il rimborso delle spese di benzina, sempre dietro richiesta e concessione di autorizzazione all'uso del mezzo proprio ecc....) R: A mio modesto parere, non spetta più il rimborso delle spese di benzina (c.d. indennità chilometrica) per il presidente degli esami di licenza media, in quanto tale servizio non è configurabile nè come attività ispettiva nè di controllo, ai sensi del D.L. 31/05/10 conv. in L. 30/07/10 n.122). Purtroppo, un chiarimento specifico in materia non è stato emanato nè dal MIUR nè da USR o USP, che io sappia. Le allego qualche doc trovato su Internet in merito: l'ANP sarebbe contraria, la DirPresidi invece lo giustifica solo se non esistono mezzi pubblici o sono talmente disagevoli (dimostrazione del Presidente interessato), Italia Oggi sembrerebbe orientato come la DirPresidi. ^ SU Inclusione festività calcolo indennità funzioni superiori
D: Sono un assistente amministrativo ed ho sostituito il DSGA, assente per ferie, dal 01/08/2011 al 27/08/2011. L'indennità di funzioni superiori da liquidarmi è per gg. 27 o per gg. 23, con esclusione delle domeniche e del 15.08 (festivo)?. Il DSGA ha richiesto, ovviamente, gg. 23 di ferie. R: L'Indennità in questione è attribuita per i periodi di sostituzione superiori a 15 giorni e "per l'intera durata della sostituzione" - ^ SU Pensionati e cedolino unico
D: Sono un docente in pensione dal 01/09/2011. Nell'anno scolastico 2010/2011 ho avuto alcuni incarichi (funzione strumentale, coordinatore di classe, progetti vari, tutor Pon) e le competenze accessorie non mi sono state ancora liquidate, tranne i 4/12 del coordinamento e della funzione strumentale. La rimanenza sarebbe dovuta essere inserita nel cedolino unico (presumo quello di Agosto 2011). Ciò non è accaduto. Da Settembre non ho più il cedolino e l'ente pagatore è cambiato, non più il Tesoro ma l'INPDAP. R: E' possibile, a quanto pare (io non l'ho sperimentato, ma l'ho letto in qualche FAQ), liquidare compensi accessori a personale cessato al Tesoro, anche con ultime modifiche fatte a settembre al sistema del C.U. ^ SU Compensi accessori a pensionato statale
D: Dovendo procedere a realizzare un corso di formazione rivolto ai docenti si chiede di conoscere: R: Sui compensi corrisposti al personale pensionato statale, che percepisce compensi accessori, non vanno operate le ritenute previdenziali INPDAP e Fondo credito. Questi compensi devono essere assoggettati a ritenuta di acconto IRPEF del 20%, e, siccome originano da esercizio di pubbliche funzioni, costituiscono anche presupposto per l'applicazione dell'IRAP, in base all'art. 2 del D.L.vo 446/97. ^ SU FIS e personale esterno
D: E' stato proposto di far intervenire un docente in pensione per un laboratorio storico nelle classi quinte. E' stato detto che sarà pagato con il fondo d'istituto. Quale legge lo prevede? Qual è la giusta procedura per i progetti con esperti esterni? R: A proposito del Fondo d'Istituto, con esso è possibile solo pagare compensi a personale interno in servizio. Poichè un docente in pensione non è più considerato dipendente statale, non si condivide il pagamento di un compenso allo stesso con risorse del FIS, ma si potrebbe attingere ad altri fondi (autonomia L.440/97, progetti finanziati da privati o altri Enti).
^ SU Ore eccedenti 18 a supplenti e cedolino unico
D: Vorrei chiedere se il pagamento delle ore eccedenti ai supplenti brevi e saltuari che accettano più di 18 ore di servizio (sino a un massimo di 24) debba essere fatto tramite "cedolino unico" attingendo quindi dal monte ore eccedenti che viene finanziato a ogni singola scuola, oppure occorre prendere i fondi dalle supplenze considerando quindi tutto lo stipendio del supplente come "compenso fondamentale". Il problema di questa seconda soluzione è che sul SIDI non è possibile inserire un contratto con più di 18 ore a un supplente. R: La nota del MIUR n.3980 del 16/05/11, stabilisce che sono gestite per mezzo della procedura del Cedolino Unico, tra le altre, le seguenti tipologie di competenze accessorie: ^ SU Accesso FIS personale tempo parziale
D: Nella scuola dove presto servizio ci sono due assistenti amministrativi assegnati all'area del personale che prestano ciascuno 18 ore settimanali, sono in servizio a giorni alterni, un'assistente è in R: Al Fondo d'Istituto può accedere tutto il personale ATA, compreso quello in regime di part-time purché le attività aggiuntive svolte non abbiano carattere di continuità (art.58, comma 8, CCNL 29/11/07). ^ SU FIS e trattenute per assenze
D: Su compensi forfettari dovuti al personale docente e ATA conseguenti ad incarichi per l'accesso al Fondo Istituto, come si opera la trattenuta per eventuali assenze ? R: Le decisione sulle trattenute eventuali da effettuare, in merito a quanto richiesto, deve trovare le regole nella contrattazione integrativa d'istituto, perciò in quelle sedi si deve decidere il quantum e le modalità per effettuarle. ^ SU Supplenze con fondi regionali e DMA
D: Oltre alle supplenze brevi devo retribuire due supplenti fino al termine delle attività didattiche con fondi erogati dalla Regione. Tutto bene per l'EMENS perchè il programma li inserisce nell'elenco, mentre non riporta questi due supplenti nella DMA. E' regolare? R: Non so quale programmi usate (Sissi, Axios, Argo, altri?). Cmq l'obbligo della dich. DMA scatta a carico della scuola se il supplente breve:
a) è pagato dalla medesima scuola (fondi supplenze brevi o fondi regionali, non fa differenza)
b) sul suo stipendio vengano applicate le ritenute Inpdap (8,80 + 0,35 a carico dip., 24,20 a carico Stato).
Se il supplente è pagato dal Tesoro, spetta a loro la DMA.
Se non vengono fatte ritenute Inpdap, non scatta l'obbligo della DMA.
Se il vostro software, soddisfatte le due condizioni, non elabora la DMA, vuol dire che ha qualche impostazione da dover aggiustare.
^ SU Fondi e ore per collaboratori vicari
D: Con quali fondi la scuola deve retribuire il vicario quando sostituisce il dirigente scolastico? R: I fondi per l'indennità funzioni superiori al vicario che sostituisce il DS, come Lei avrà letto, quest'anno 2011 non trovano copertura dal Miur: non mi dilungo sulla faccenda, sono stati scritti fiumi di inchiostro e fatti ricorsi personali e da sindacati in materia, ne dovrebbe discutere proprio con qualche sindacato. Il problema è molto sottile ed è di natura giuridica, in quanto il Miur sosterrebbe che un docente non possa, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, sostituire un Dirigente durante i periodi di assenza brevi, e quindi non gli spetterebbe retribuzione aggiuntiva.
Le ore di retribuzione dal FIS per collaborazione con il DS, trovano decisione della Contrattazione Integrativa d'Istituto, non c'è nè un minimo nè un massimo, quindi è il DS che decide e lo propone in sede di contrattazione alle RSU. La loro copertura rientra nel budget annuale FIS che viene comunicato dal Miur, ed in particolare dalla quota di tale budget che si decide venga destinata ai docenti (cioè, dalla percentuale da decidere sempre in contrattazione integrativa, divisa tra docenti ed ATA).
^ SU Compensi Revisori e nomine in corso d'anno
D: Il revisore dei conti MIUR è stato nominato per il triennio 2011-2013 nel mese di maggio 2011 mentre il revisore dei conti MEF è stato nominato per un triennio a partire dal 17/10/2011. I compensi in godimento vanno liquidati interamente per l'anno 2011 anche se le uscite per suddetto anno sono state e verosimilmente saranno 2 per il rappresentante MIUR e 1 soltanto per il rappresentante MEF? R: Può fare riferimento ai chiarimenti forniti dal Miur nella Nota n.8693/2011 (http://www.info-scuole.it/cms/index.php?itemid=7222). ^ SU Part-time e straodinario
D: Ho un part-time, lavoro 5 giorni alla settimana. Il dsga ha chiesto la disponibilità per "scuola aperta" alla domenica. La domanda e' se io possa fare straordinari ? R: Il riferimento è nel CCNL, all'art.58, comma 8: "Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo". Per le altre regole di accesso al FIS, si dovrebbe far riferimento alla contrattazione integrativa delle sua scuola, se sono state stabilite, altrimenti l'unica regola è quella del CCNL di cui sopra: perciò, se tali straordinari di "scuola aperta" alla domenica non sono di tipo continuativo, nulla osta all'accesso da parte sua, secondo me. ^ SU Timbratura cartellino straordinari docenti
D: Per accedere al Fondo d'Istituto ed alle Competenze Accessorie i docenti, quando eseguono i progetti, devono timbrare la cartolina all'inizio ed alla fine dei lavori svolti? So che esiste un decreto Brunetta a tal proposito quale è? R: L'unica regola, a tale proposito, istituita dall'ex Ministro Brunetta è l'art.18 comma 2 del D.Lgs. n.150/2009, che stabilisce il divieto di corrispondere premi o incentivi collegati alla performance in modo indifferenziato, cioè a tutti i dipendenti o a interi gruppi di essi, o in modo automatico, cioè senza una previa valutazione selettiva, o in assenza di un Sistema di misurazione e valutazione che ne fissi le regole. Forse Lei si riferisce al comma 83 dell'articolo 3 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) che dispone: "Le Pubbliche Amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze".
Tale ultima regola non dovrebbe trovare applicazione nei confronti dei docenti: non è scritto ufficialmente da nessuna parte, ma lo sostiene qualche sindacato.
^ SU Inps personale co.co.co.
D: cococo, vorrei sapere la percentuale inps a quanto corrisponde e come viene calcolata tra dipendente e amministrazione e se bisogna pagare anche inail. R: L'aliquota Inps ai Co.Co.Co. del 2011 è il 26,72% (26,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), divisa tra 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente. Dal 01/01/2012, a seguito delle modifiche apportate dalla manovra governativa (art. 22, comma 1 legge di stabilità 2012 Legge n. 183 del 12 novembre 2011), le aliquote di contribuzione alla gestione separata INPS vengono aumentate di un punto percentuale, quindi l'aliquota passerà al 27,72%.
L'Inps si deve trattenere su ogni mensilità, versare con il Mod.F24 - sez. Inps - cod. CXX, e poi fare il Mod. UniEmens sez. collaboratori.
Anche l'Inail è obbligatoria per i cococo, sempre divisa 2/3 e 1/3, e l'aliquota è determinata dall'Inail in sede di autoliquidazione, non so perciò la prima volta che si iscrive il cococo all'Inail quale possa essere, conviene telefonare sempre all'Inail per sapere.
Anche l'Inail si deve trattenere su ogni mensilità, ma si deve versare solo una volta all'anno, con il Mod.F24, in sede di autoliquidazione nel mese di febbraio anno successivo (l'Inail invia i modelli da compilare e restituire, con le istruzioni e l'aliquota).
^ SU Assistente con funzioni DSGA e ore eccedenti
D: una assistente amministrativa durante l'anno scolastico 2010/2011 ha sostituito il DSGA per un periodo abbastanza lungo. In tale periodo ha percepito l'Indennità di funzioni superiori e Indennità di Direzione. Durante questo periodo l'assistente con funzioni di DSGA ha effettuato ore eccedenti per lo svolgimento delle mansioni superiori. Si chiede se devono essere pagate o recuperate le ore effettuate in più. Nel periodo di svolgimento di DSGA è stata sostituita da un supplente per svolgere le sue mansioni di assistente amministrativa.
R: L'AA che sostituisce il DSGA (e viene compensata per la sostituzione con Ind. Direzione e Ind. Funz. Sup.) assume in quei giorni tutte le mansioni e l'inquadrmento giuridico e contrattuale del DSGA che sostituisce, perciò, poichè i DSGA non possono accedere al FIS (per lo straordinario, essendo dal 2008 tali ore ricomprese nell'Ind. Direzione), ma "potrebbero" recuperare le ore prestate oltre le 36 settimanali, anche l'AA che sostituisce potrebbe aver diritto al recupero delle medesime ore, ma non al loro pagamento. ^ SU Compensi Revisore e versamenti omnicomprensività
D: Ho come revisore , un dirigente di II fascia in regime di onnicomprensività, per il quale versavo il compenso dovuto in qualità di revisore, alla tesoreria prov.le dello stato su cc 203703 capo X capitolo 3402 art 2. Ora che i versamenti si fanno con il mod F24 questi dati come si iscrivono o si continua con il versamento in c.c.p.? R: Credo proprio che i versamenti si debbano continuare a fare sul ccp, trattandosi di capitoli di contabilità speciale dello Stato sui quali non si applicano i versamenti tramite il Mod.F24. ^ SU Indennità Direzione Dsga e malattia
D: Si chiede se un dsga assente per malattia dal 13/12 al 16 aprile e dal 30 maggio al 20 luglio conserva il diritto all'indennità a carico scuola (FIS) per la complessità della scuola stessa. R: Credo che in tal caso il riferimento sia all'art.17, comma 8, lett. a), del CCNL Scuola, e che spetti al DSGA l'indennità di direzione a carico del FIS. ^ SU Ricostruzioni di carriera:Ricostruzione art.59 CCNL e varie
D: Il sottoscritto è stato immesso in ruolo il 1.9.2000 nel profilo di collaboratore scolastico. R: 1 quesito: E' importante inserire al Sidi tutti periodi di supplenza annuale codice P054, se non lo hanno fatto le precedenti scuole lo può fare l'ultima scuola di sua titolarità attuale 2 quesito: In merito, può leggere la risposta data nel 2005 dall'Inpdap alla Fnada-Anquap, reperibile al seguente link:
http://www.quintocd.it/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=368 3 quesito: Le conviene farseli rilasciare dalle scuole dove ha prestato la supplenza annuale
4 quesito: Lei dovrà fare:
- una prima ric. di carriera, per il ruolo di C.S. dal 01/09/2000 sino al 31/08/2010 (ed eventuale pre-ruolo), avendo già inserito al Sidi le supplenze cod.P054; - dopo il visto della RPS su tale ricostruzione, si potrà procedere alla seconda ricostruzione per il passaggio di qualifica. ^ SU Prescrizione domanda di ricostruzione
D: Sono stato un'insegnante precario per oltre dieci anni. Sono stato immessa in ruolo dalla graduatoria ad esaurimento due anni fa. E' opportuno inviare entro il 22 p.v. una lettera per l'interruzione dei termini di prescrizione di cui alla legge 183/2010 ? R: La ricostruzione di carriera (per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo) si attiva a domanda dell'interessato.
La domanda si presenta a partire dalla conferma in ruolo (01/09 successivo al superamento della prova). La domanda deve essere completa di tutti gli allegati (certificati di servizio del pre-ruolo, titolo di studio, ecc.), ossia di tutti i documenti attestanti i requisiti posseduti e di quelli attestanti quali servizi pre-ruolo e periodi vogliono essere riconosciuti. L'interessato deve avere anche già presentato la Dichiarazione dei Servizi.
Per quanto riguarda la scadenza di presentazione della domanda (termini prescrizionali):
1) se fatta entro 5 anni, tutto bene; 2) se fatta dopo il 5° anno e fino al 10° anno, la ric. di carriera può essere fatta, ma l'interessata perde la prescrizione quinquennale degli arretrati economici; 3) se fatta dopo il 10° anno, il diritto alla ric. di carriera è decaduto (prescrizione decennale). La scuola può adempiere alla ricostruzione di carriera, ed emettere il relativo Decreto, non appena è in possesso di:
- visto della RGS sul contratto individ. a t.i.; - decreto di superamento del periodo di prova; - domanda presentata dall'interessato, completa di tutti gli allegati; - dichiarazione dei servizi già presentata dal richiedente. Il Decreto con gli allegati va inoltrato dalla scuola alla RGS in triplice copia, che apporra il proprio visto e ne inoltrerà:
- n.1 copia vistata alla Scuola, per la notifica all'interessato;
- n.1 copia alla DPSV, per il pagamento degli arretrati economici dovuti al riconoscimento dello scaglione stipendiale, e l'adeguamento dello stesso con il prossimo scatto.
Pertanto, Lei è ampiamente nei termini per presentare la richiesta, con le considerazioni sopra riportate.
I termini di prescrizione di cui alla Legge n.183/2010 a cui Lei si riferisce, probabilmente sono quelli del blocco delle anzianità e degli scatti al personale della scuola per i prossimi 3 anni, a cui si è posto già rimedio con un Decreto firmato dal Ministro Tremonti, a quanto pare, il 10 gennaio.
La presentazione della domanda non esonera dall'applicazione, in ogni caso, delle leggi statali sopravvenute.
^ SU Errori ricostruzione e pensionamento
D: Sono un DSGA in pensione alle prese ancora con la ricostruzione di carriera ai fini della pensione, in quanto percepisco una pensione provvisoria, certamente inferiore al dovuto, a causa del problema che ti sottopongo. R: Purtroppo questi errori al Sidi, sono sanabili solo dall'USP, i cui dipendenti hanno accesso a delle funzionalità al Sidi che noi scuole non abbiamo. ^ SU Codici ritenute Sidi x dichiarazione servizi
D: Dovendo inserire il servizio al SIDI per la ricostr.carriera, il versamento contributi entrata tesoro e previdenza: fino al 31.12.87 INPS RB01; dal 1.1.88 al 29.5.2000 cet RA02; dal 30.5.2000 RA01 INPDAP. E' esatto? R: Riporto una tabella, sperando vi sia utile. ^ SU Pratica ricostruzione Sidi personale ex EE.LL.
D: Sono un ex collaboratore scolastico transitato allo Stato il 01/01/2000, è stata fatta la temporizzazione per compiuta anzianità di anni 9. Dall'a.s. 2004/05 all'a.s. 2009/10 ho avuto incarichi in qualità di AA, dal 01/09/2010 ho avuto il passaggio di profilo mediante concorso.
Ho provato a fare la ricostruzione di carriera al Sidi, il sistema mi dice "IMPOSSIBILE APRIRE PRATICA DI RICOSTRUZIONE PER IL RUOLO INDICATO PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ENTI LOCALI".
Cosa mi consiglia, dovrò elaborare la pratica manualmente?
R: Per il suo passaggio di qualifica occorre:
a) perfezionare il suo inquadramento economico sino al 31/08/2010, tramite le funzioni del Sidi di inquadramento, produrre un Decreto, mandarlo alla RGS per il visto e attenderne la restituzione
b) dopo il visto della RGS (ed il suo inserimento al Sidi), si può procedere alla nuova ricostruzione di carriera sempre tramite le funzioni del Sidi (dopo il superamento del periodo di prova)
Tutto ciò presuppone che il suo decreto di passaggio dagli Enti Locali allo Stato sia stato fatto con il Sidi, prodotto il Decreto, restituito vistato dalla RGS ed il visto sia stato inserito al Sidi.
Se il Sidi le segnala qualche errore, chiami l'EDS al numero verde ed apra un tagliando.
^ SU Ritardo effettuazione ricostruzione
D: Nel 2005, dopo il superamento dell'anno di prova, a seguito del superamento del concorso per i.d.R. nella scuola elementare, ho presentato alla segreteria della scuola dove lavoro, domanda per ottenere la ricostruzione. Nel primo anno hanno rifiutato di mettermi la domanda a protocollo. Allora l'ho inviata per raccomandata. Trascorsi ulteriori tre anni, alle mie sollecitazioni sollecitazioni, mi è stato risposto che la segretaria doveva fare il corso e poi l'avrebbero fatta. Trascorso un altro anno, ho ripresentato la domanda, ottenendo sempre risposte elusive. Ieri sono andata di nuovo alla carica per la ricostruzione, e la segretaria mi ha detto di averla fatta, ma alla mia richiesta di averne una copia si è rifiutata perchè non aveva tempo! Ma chi mi assicura che è vero o che sia solo una tattica per far trascorrere altro tempo? cosa posso fare, anche quando si rifiutano di mettere a protocollo le mie richieste? scusi lo sfogo, ma il troppo è troppo! Spero di avere una risposta R: Gentile Sig.ra: - Se la ricostruzione è stata fatta, una copia gliela devono notificare per legge
- Se la ricostruzione non è stata fatta, e sono passati sei anni dalla sua richiesta, ingiunga per iscritto di farsela fare, dichiarando di chiedere il risarcimento dei danni e voler fare una denunzia per omissione di atti d'ufficio.
Altrimenti, scriva con racc.ta, dando 30 giorni di tempo per conoscere lo stato del procedimento, dichiarando di adire le vie legali in mancanza di risposta.
^ SU Codici situazioni previdenziali
D: Quando dobbiamo redigere un certificato di servizio usando il SISSI, ci troviamo sempre in difficoltà nella parte che si riferisce alla situazione previdenziale. Come si "leggono" e quando vanno usate le due opzioni che troviamo nel menu e cioè RA01 serv. assoggettato a ritenute enpas (inpdap)
RA02 serv. assoggettato a ritenute c.e.t
R: Allora, i significati sono i seguenti: RA01 - Servizio di ruolo ( attuale o precedente o estero )
- incarico di religione - incarico stabile dal 01.10.1961 al 30.09.1963 - incarico triennale dal 01.10.1963 al 30.09.1968 - incarico a tempo indeterminato dal 01.10.1968 al 31.12.1988 - supplenze annuali con effettivo servizio dal 1° settembre al 31 agosto RA02 - Dall’01.01.1988 tutti i servizi non di ruolo assoggettati a ritenute del Tesoro ( C.E.T. )
^ SU Supplenze e Graduatorie:Opzione più favorevole per supplenza maternità
D: SI PONE IL SEGUENTE CASO:
- UN DOCENTE SUPPLENTE TEMPORANEO HA UN CONTRATTO PRESSO UNA ISTITUZIONE SCOLASTICA DI N. 5 ORE FINO AL 30/06/2011 ED UN ALTRO CONTRATTO PRESSO UN'ALTRA SCUOLA DI N. 10 ORE FINO A 30/11/2010.
- IL SUPPLENTE ENTRERA' IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA IL 13/01/2011.
- L'INDENNITA' DI MATERNITA' VERRA' PAGATA SULLA BASE DELL'ULTIMO CONTRATTO DI N. 5 ORE OPPURE IL SUPPLENTE POTRA' OPTARE PER IL CONTRATTO PIU' FAVOREVOLE DI N. 10 ORE (CONTRATTO IN VIGORE NEI 60 GIORNI PRECEDENTI L'INIZIO DELL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA) ?
R: La nota del MIUR n.1476 del 28/01/2008 (che invito a scaricare e leggere tutta), così recita:
"E’ da tenere presente che se, durante il periodo in cui percepisce l’indennità, la dipendente è destinataria di altro contratto di supplenza, la stessa deve esprimere opzione tra contratto di supplenza e indennità di maternità. Sarà cura della segreteria scolastica che predispone il contratto verificare, preliminarmente alla stipula, la presenza di un eventuale decreto di indennità e acquisire la cessazione dell’indennità medesima. E’di fondamentale importanza che le segreterie accertino che non ci siano sovrapposizioni temporali tra il periodo di corresponsione dell’indennità ed eventuali contratti di lavoro ancora in pagamento, utilizzando allo scopo le funzioni SIDI di interrogazione del fascicolo personale. La segreteria scolastica è autorizzata a modificare, se necessario, la data di cessazione di un contratto, anche se stipulato presso un’altra scuola .Tutto ciò per consentire la conseguente tempestiva variazione delle competenze stipendiali erogate al dipendente." Ciò, secondo me, vuol dire che:
- dal 13/01/2011 (data dell'astensione obbligatoria), la supplente può optare per il contratto più favorevole di 10 ore, in quanto in vigore nei 60 giorni precedenti, ai fini del pagamento dell'indennità di maternità fuori nomina; - contestualmente, dovrà anche optare per la scelta di mantenere l'indennità e quindi, cessare, il contratto di supplenza di 5 ore fino al 30/06/2011. ^ SU Conferimento supplenza breve al personale interno o dalle graduatorie prioritarie
D: Dovendo sostituire una docente con orario di cattedra per 10 gg. si ricorre al personale a disposizione oppure al personale che ha dato la disponibilità ad effettuare ore aggiuntive dando la priorità al personale a tempo determinato che ha diritto al completamento, successivamente al personale a tempo inderminato e poi a quello a tempo determinato. Ma si può frazionare una cattedra per soli 10 gg. e il diritto allo studio viene garantito? R: Nella scuola primaria, per le assenze oltre i 5 giorni si procede al conferimento di incarichi a tempo determinato. ^ SU Proroga supplenza su spezzone
D: La titolare con orario di 18 ore è assente per 30 gg.; viene convocato il primo supplente A che accetta la nomina per solo 9 ore; viene convocato un secondo supplente B ed accetta le restanti 9 ore. Allo scadere dei 30 giorni la titolare prosegue l'assenza chiedendo ulteriori 30 gg.. La proroga viene disposta ai due supplenti A e B già in servizio, ma il primo supplente A che aveva accettato le 9 ore rinuncia alla proroga. R: Per le supplenze di cui alle graduatorie degli "elenchi prioritari", per quanto non espressamente disciplinato dal D.M. 68/2010 e dal D.M. 80/2010, valgono le disposizioni dei Regolamenti per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale ATA (D.M. 131/2007 e D.M. 430/2000). - cancellazione dagli elenchi prioritari ^ SU Pagamento sabato e domenica
D: L'art 40 del CCNL è da applicarsi nel caso di una supplente che abbia fatto 4 gg di supplenza dal lunedì al giovedì in qualità di doc. scuola primaria, poi individuata dalla mia scuola in qualità di doc. scuola dell'infanzia per 1 giorno? Nel caso specifico bisogna stipulare un contratto su 3 gg comprensivo anche del sabato e della domenica, pur essendo due ordini di scuola diversi? R: Art. 40 comma 3 CCNL Scuola: Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile."
L'unica interpretazione in merito è quella fornita da una Nota dell'Aran del 28/04/2008.
Alla luce dell’interpretazione Aran, ai fini del pagamento della domenica, è necessario che il supplente sostituisca un unico titolare di cui svolge l’intero orario settimanale. Quindi condizione inderogabile per il pagamento del supplente anche nelle giornate di sabato e domenica, è che egli abbia prestato servizio di insegnamento dal lunedì al venerdì, svolgendo così tutto l’orario settimanale proprio del docente titolare da lui sostituito.
Poiché la nota Aran fa specifico riferimento al “docente da lui sostituito”, si ritiene che il pagamento della domenica non spetti nel caso in cui il supplente sostituisca più titolari. A mio avviso, quindi, nel caso del quesito, il supplente non ha diritto al pagamento della domenica.
Esiste anche un'interpretazione del Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 15 febbraio 2010, che ha disposto il riconoscimento giuridico ed economico dei giorni di sabato e domenica in favore dei docenti supplenti che abbiano completato l’orario settimanale previsto, anche se in sostituzione di docenti e in scuole diverse.
Ad oggi, tale sentenza è l’unica pronuncia in tal senso di cui si abbia notizia; ma, come ben saprai, una sentenza di Tribunale non è estensibile automaticamente "erga omnes", ma si applica solo al caso esaminato ed al ricorrente. ^ SU Assenza per infortunio ATA: proroga supplenza
D: Un collaboratore scolastico assente per infortunio sul lavoro riceve dall'INAIL la chiusura dell'infortunio e presenta un certificato di malattia. Il supplente che lo sostituisce avrà la proroga per il periodo di malattia oppure si deve rinominare? R: Per il personale ATA supplente (D.M. 430/2000 e CCNL Scuola), non è regolato espressamente l'istituto della proroga e della conferma, come invece nelle norme per i docenti. Credo, quindi, che si debbano riscorrere nuovamente le graduatorie. ^ SU Sostituzioni varie supplenze per maternità 1
D: La docente Bianco con supplenza annuale si assenta per astensione facoltativa dal 18/03/2011 al 06/04/2011. R: Riepilogando: ^ SU Sostituzioni varie supplenze per maternità 2
D: Purtroppo, in merito al quesito sulla maternità' ho fatto l'errore di trasmettere telematicamente il contratto (dal 18/03/2011 al 23/3/2011) della docente Pallino (3) che sostituisce la docente Pinco (2). Ora cosa succede? E dove trovo la normativa a supporto di ciò che mi ha risposto sinora? R: Può consultare: 1) nota MIUR n.1977 del 12/10/07 - casi da a) a d) (http://www.info-scuole.it/cms/index.php?itemid=2384)
2) Circ. USR Veneto n.1996 del 09/03/11 (http://www.info-scuole.it/cms/index.php?itemid=5850&catid=7)
Comunque aspetti a fare qualcosa, può darsi che la Rag. dello Stato della sua Provincia faccia passare comunque il tutto. Se le segnaleranno l'errore, provvederà a rettificare.
^ SU Sostituzioni varie supplenze per maternità 3
D: Se non disturbo tanto, un'altra delucidazione: la supplente Pallino verrà pagata dalla scuola, e nominata sulla titolare vero? La supplente Pinco che dal 24 dovrebbe essere retribuita dalla scuola avrà la nomina sempre sulla titolare? Ma dall'astensione obbligatoria a quella facoltativa non deve prendere servizio almeno per un giorno? R: 1) la supplente Pallino (che dovrebbe essere pagata dalla scuola per tutto il periodo 18/03-06/04), ha la nomina di supplenza per la sostituzione della titolare e per l'assenza della docente Pinco ^ SU Proroga al 31/8 di Assistente Amministrativo
D: ABBIAMO UNA N.A. AL 30/06/11 SU UN POSTO VACANTE DERIVANTE DA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA. PER FARE LA PROROGA AL 31/08 ALL'ASSISTENTE SUPPLENTE BISOGNA ASPETTARE LA CIRC DEL MIUR E OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DELL'U.S.R. CHI PAGA? R: Ai sensi del D.M. n.430/2000, le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto. ^ SU Valutazione servizio DSGA in Contrattazione Regionale
D: Sono assistente amministrativa di ruolo dal 01/09/2004. Fin dal 01/09/2000 ho sempre avuto incarico specifico di sostituzione DSGA. R: I Contratti Integrativi Regionali devono rispettare le regole della Contrattazione Nazionale sulle stesse materie: sono gli stessi CN che a volte indicano i criteri e le materie sui quali può intervenire o meno il CIR. ^ SU Supplenze ATA e art.59
D: Una assistente amministrativa si assenta per malattia fino al 30/06, essendo una supplenza breve e saltuaria non convoco dalla graduatoria i collaboratori scolastici di ruolo, in quanto loro ai sensi dell'art. 59 possono accettare solo un supplenza della durata annuale, fino al termine delle attività didattiche o 31/08. Anche se questa assenza è fino al 30/06 si tratta sempre di un assenza breve e saltuaria retribuita dalla scuola e non ha niente a che vedere con la tipologia di posto citata dall'art. 59. R: Il posto libero, per essere occupato da personale di ruolo che opti per l'art.59: 1) deve essere dichiarato disponibile fino al termine delle attività didattiche / 30-06;
2) deve essere assegnato dal DS al personale in graduatoria, entro il 31 dicembre dell'a.s.
Tutti posti liberi creatisi / resisi disponibili successivamente, danno luogo a supplenze brevi e saltuarie retribuite dalla scuola.
Pertanto, il personale in graduatoria, di ruolo in un altro profilo, non potrà lasciare il proprio posto per accettarne un'altro con supplenza breve pagata dalla scuola dopo il 31/12.
^ SU Indennità disoccupazione e svolgimento altri lavori 1
D1: Salve, desidero sapere se essendo beneficiario della indennità di disoccupazione ordinaria, nei giorni in cui non lavoro, e inserito negli elenchi del "salvaprecari" posso svolgere una attività di prestazione occasionale, senza perdere il diritto di continuare a ricevere per 8 mesi la suddetta indennità. R1: Esistono due prestazioni di disoccupazione, ovvero la disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti.
Relativamente alla prima, questa è incompatibile con l'attività parasubordinata, salvo per attività lavorativa subordinata o parasubordinata di durata non superiore a 5 giorni. Quanto alla seconda, trattandosi di una disoccupazione che indennizza il/i periodo/i di disoccupazione dell'anno precedente rispetto alla richiesta (entro il 31/03 di ogni anno), l'attività subordinata o parasubordinata che si svolge al momento della richiesta non è preclusiva. Pertanto, fruendo dell'Indennità di tipo ordinario, si può stipulare un contratto di collaborazione occasionale (NEI GIORNI IN CUI NON VIENE CHIAMATO A PRESTARE SUPPLENZE PRESSO LE SCUOLE) per un lasso di tempo non superiore a 5 giorni consecutivi, dandone la comunicazione entro 5 giorni (dall'inizio della collaborazione) all'Inps sul modulo preposto DS56bis.
L'erogazione dell'indennità verrà sospesa per i giorni in cui è in essere la collaborazione occasionale. Per l’INPS, infatti, qualunque tipologia lavorativa dà luogo alla possibilità di sospensione del trattamento di disoccupazione: è sufficiente che l’attività non superi le cinque giornate continuative. I 5 giorni possono essere reiterati quante volte si vuole, ovvero si può sospendere l'indennità ordinaria per più periodi non superiori a 5 giorni. I periodi di sospensione possono essere infiniti, purchè ci sia almeno un giorno tra una sospensione e l'altra (nessuna disposizione, nemmeno interna dell’INPS, dispone che l’evento “cinque giornate consecutive” non si possa reiterare più volte). Non ci sono limiti di importo per i singoli rapporti di lavoro occasionali. Se si supera l'importo di € 5.000,00 in un anno solare (sommando tutte le prestazioni occasionali effettuate), tuttavia, occorre iscriversi alla Gestione Separata con i contributi Inps derivanti. ^ SU Indennità disoccupazione e svolgimento altri lavori 2
D2: Apprendo felicemente di avere trovato qualcuno che, in modo molto preciso, ha illustrato il mio quesito e i dubbi derivanti; tuttavia, avrei bisogno di sapere se la vs. dicitura “NEI GIORNI IN CUI NON VIENE CHIAMATO A PRESTARE SUPPLENZE PRESSO LE SCUOLE” è pregiudizievole ai fini dell’ottenimento di quanto dovuto, visto che il mio impegno, con il contratto di prestazione occasionale, era di un giorno a settimana ma contemporaneamente svolto con l’attività di supplenza.
R2: Nel suo primo quesito, Lei aveva detto "nei giorni in cui non lavoro", e la mia risposta ne ha tenuto conto. Nel caso in cui lei effettui una supplenza da salvaprecari, e negli stessi giorni desideri svolgere un'attività di lavoro occasionale (naturalmente regolarmente dichiarata):
a) deve sempre chiedere autorizzazione per svolgere tale l'attività al DS della sua scuola;
b) secondo me, non perde il diritto alla disoccupazione ordinaria.
^ SU Indennità disoccupazione e svolgimento altri lavori 3
D3: Le chiedo, infine, se mi consiglia di fare ricorso (quali questioni sollevare e quali sono le fonti giuridiche del caso) ovvero di ripresentare una nuova domanda di disoccupazione, considerato che la scuola è finita. Le spiego: durante le mie supplenze tra una scuola e l’altra (continuativamente), ho avuto la possibilità di svolgere un progetto PON (CONTRATTO di prestazione occasionale), in un’altra scuola ancora, della durata di 3 mesi con interventi di 14 giorni di tre ore ciascuno (svolti comunque UN GIORNO SOLTANTO la settimana); l’INPS, attraverso la comunicazione di quest’ultima scuola relativa alla sottoscrizione di tale CONTRATTO, mi interrompe l’indennità di disoccupazione ordinaria (durata 8 mesi) sostenendo che, svolgendo tale attività, non ho più diritto ad averla. Specifico che, nel frattempo, nei casi in cui non svolgevo supplenze, percepivo la suddetta indennità, essendo inserita negli elenchi del decreto salva precari.
^ SU Valutazione servizio altro profilo per domande posizione economica
D: Leggendo la scheda inerente la valutazione dei titoli, mi sembra di capire che, anche il servizio in altri profili ATA possa essere valutato. Sono entrata in ruolo nel profilo di collaboratrice scolastica; in seguito, dopo aver superato un concorso, ho avuto la qualifica di assistente tecnico, fino all'a.s. 2008/2009. Nello stesso anno, ho fatto il passaggio di profilo nell'area di assistente amministrativo, dove sono tuttora. Il mio DSGA, ritiene di dover conteggiare per la valutazione dei titoli, solo gli anni di servizio svolti, come assistente amministrativa. R: La valutazione del servizio prestato in scuole statali per altri profili del pers. ATA, è possibile solo per le domande per la 1^ Posizione Economica.
Per la 2^ Posizione Economica, come servizio di altro genere è valido solo:
- quello effettivo non di ruolo, prestato per un anno scolastico nella scuola statale nel profilo di responsabile amministrativo o Dsga (e solo per gli Assistenti Amministrativi).
Il suo DSGA, quindi, le ha detto giusto per la 2^ Posizione Economica (solo servizio nel profilo di appartenenza).
^ SU Incarico annuale art.59 1
D: sono un collaboratore scolastico di ruolo. per A.S 2011/2012 ho la possibilità di avere un'incarico annuale da parte del preside, come collaboratore tecnico, sempre nella stessa scuola. che tipo di aspettativa posso prendere, oppure mi posso avvalere dell'ART 59 del ccnl del 2007. e se ci sono dei rischi quando devo ritornare nel mio vecchio ruolo di coll. scolastico. R: Ma si tratta di un contratto di supplenza annuale come ASSISTENTE TECNICO, vero? ^ SU Incarico annuale art.59 2
D: Innanzitutto la devo ringraziare per la risposta chiara ed esauriente. ma mi scusi perchè se possibbile ho un altro quesito importante da chiederle. R: L'aspettativa ex art.59 del CCNL, inizia dalla data della stipula del contratto di supplenza annuale, non necessariamente dal 1^ settembre se il contratto viene fatto dopo. ^ SU Tempistica ricorsi supplenze
D: Abbiamo ricevuto un ricorso da un supplente perche' non interpellato per una supplenza per l'a.s. 2009/10 e 2010/11: entro quanto tempo avrebbe potuto fare ricorso dalla nomina ad altro supplente? R: La materia è controversa, non essendo scritto da nessuna parte nè essendoci decisioni di Tribunali in merito. ^ SU Dichiarazione titoli accesso Mod.A2 e A2/bis
D: Volevo sapere se nei modelli di domanda per rinnovo inserimento gradautoria, A2 e A2/bis si devono dichiarare i titoli d'accesso alle graduatorie se già dichiarati nei precenti bienni? L'ordinanza riporta le domande con titoli e servizi già dichiarati sono a pena di esclusione, ma non è molto chiaro. L'A2 si usa se non ci sono state variazioni di servizio o titoli scolastici ma solo per gli abilitati? l'A2/bis non abilitati solo per 1° inserimento o x aggiunta di nuove graduatorie non presenti nell'altro biennio, con dichiarazione solo nuovi titoli? ma non c'è qualche prospetto più semplificativo, non so come aiutare queste persone che vengono a scuola? R: Nel Modello A2, a pag.4, bisogna indicare il titolo di studio valido per l'accesso alla graduatoria. Nel Modello A2/bis, nella sez. A, il titolo di accesso alla graduatoria va sempre indicato anche se non dà luogo ad alcuna attribuzione di punteggio in quanto già precedentemente valutato e quindi inglobato nel punteggio precedentemente acquisito.
Il Modello A2 è riservato a:
- aspiranti non abilitati che presentano domanda di inclusione in graduatorie di III fascia per la prima volta - aspiranti non abilitati che, presenti nelle GI 2009/11, confermino gli stessi insegnamenti Il Modello A2 bis si deve usare per aspiranti non abilitati che presenta domandano, sia per insegnamenti in cui già erano presenti nelle precedenti graduatorie d’istituto del biennio 2009-2011, sia per insegnamenti nuovi
Provi anche a chiedere ad un Sindacato. Le ricordo che ci dovrebbe essere anche il personale facenti parte del nucleo di supporto provinciale del MIUR.
^ SU Contratti supplenza per corsi recupero
D: Un supplente impegnato per esami e scrutini dei corsi di recupero nei seguenti gg.: 2 - 5 - 6 settembre 2011 avrà un contratto dal 2 al 6 settembre o diversi contratti per i singoli giorni. Il supplente in questione è stato in servizio presso il ns. istituto dal 1/2 al 16/6 - retribuito dalla scuola. R: Le cito due note del MIUR dove si affronta l'argomento: la n.10327/2008 e la n.9038/2009, ivi credo che troverà la risposta al suo quesito. ^ SU Valutazione abilitazione graduatorie d'istituto
D: Buongiorno, chiedo se l’abilitazione ad insegnare alla scuola dell’Infanzia è valutabile come altro titolo….abilitazione di cui lettera B della domanda …. per un’aspirante supplente che chiede l’inserimento nelle graduatorie 3^ fascia (mod. A2bis) AA EE A345 e A445 e quanti punti le conteggiamo 12 AA e 6 rimanenti graduatorie? R: Nella Tabella 1 allegata al Decreto, così si dispone: B) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA’ NON SPECIFICI
1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad altre classi di concorso o ad altri posti: punti 3 per ogni titolo.
Perciò quell'abilitazione alla scuola infanzia, dà diritto a 3 punti x EE, A345 e A445.
Per la scuola infanzia, il docente non ha chiesto di essere inserita in II fascia con il Mod. A1? Quindi per AA non potrebbe presentare il Mod.A2bis per la terza fascia, in quanto non si può essere inseriti in II e III fascia contemporaneamente.
Se non ha presentato il Mod.A1, ma solo l'A2bis, allora l'abilitazione all'infanzia è titolo di accesso (12 punti + 0,50 per ogni voto sup. a 76/100).
^ SU Risoluzione per mancanza certificato idoneità all'impiego
D: IN DATA 01/09/2011 LA SCUOLA HA SOTTOSCRITTO UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON UN COLLABORATORE SCOLASTICO. A GIUGNO 2011 PER IL TRAMITE DELLA SCUOLA DI SERVIZIO HA PRESENTATO ISTANZA DI PENSIONE DI INABILITA'. IN DATA 04/09/2011 IL COLLABORATORE HA CHIESTO GG.60 DI MALATTIA, ED ALLA FINE DI SETTEMBRE 2011 HA PRESENTATO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI RITO AD ECCEZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' FISICA ALL'IMPIEGO. (Motivo della mancata presentazione: CONSIDERATO IL SUO STATO DI SALUTE IL MEDICO CURANTE NON LO RILASCIA.) IL DIRIGENTE SCOLASTICO RITIENE CHE NEI PROSSIMI GIORNI DOVRA' EMANARE IL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEL LAVORO PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' FISICA. LA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA RIFERISCE CHE ENTRO OTTOBRE 2011 CHIAMERA' IL COLLABORATORE A VISITA. SI CHIEDE SE E' LEGITTIMO ATTENDERE L'ESITO DELLA VISITA PRIMA DI EMANARE IL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. R: Il contratto a tempo indeterminato si perfeziona con la presentazione dei documenti di rito, tra cui il certificato di idoneità all'impiego che deve essere prodotto in tempi brevi. La mancata presentazione di tale certificato, entro 30 gg dalla presa di servizio, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ossia la decadenza del contratto: CONTROLLI BENE, PERCHE' CIO' E' SCRITTO CHIARAMENTE NEL TESTO DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.
Per le modalità di rilascio, dipende dalle varie Regioni (in alcune, leggi regionali lo hanno abrogato) e dunque dalle varie ASL.
^ SU Proroga supplenza e rientro avente diritto
D: Sono un insegnante al quale hanno dato una supplenza in un liceo per sostituire un collega in malattia. Il collega dovrebbe rientrare il giorno X, nel caso in cui non rientri perché allunga il certificato medico rientrerà poi alla seconda scadenza oppure dovrò comunque permanere fino ad avente diritto? R: Se la supplenza è stata conferita sulla base delle graduatorie d'istituto, dovrebbe spettarle la proroga, ai sensi del D.M. n.131/2007, art.7:
La nomina "fino ad avente diritto" è fatta poichè, dal momento in cui andranno in vigore le nuove graduatorie d'istituto docenti 2011-2014, si dovrà nominare da esse. ^ SU Rifiuto supplenza per impegno scuola paritaria
D: Ad una convocazione un supplente, che sul sistema Sidi risulta libero, rifiuta la supplenza perchè impegnato in una scuola paritaria. Secondo me devo considerarla una 1^ rinuncia, poichè il regolamento delle supplenze parla di docenti totalmente inoccupati, ma sempre per quanto riguarda le scuole statali non anche paritarie.
Il supplente contesta questa cosa perche l'art. 8 parla di docenti inoccupati, lui invece sta lavorando.
R: Potrebbe essere applicabile il giustificato motivo di cui al comma 4 dell'art.8 del D.M. n.131/2007: " Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola."
Quindi, un docente occupato con incarichi al 30/06 o 31/08 presso Scuole Paritarie o Scuole dell'Infanzia Comunali, interpellato e non disponibile ad accettare supplenza breve, non dovrebbe essere considerato rinunciatario: ciò in quanto potrebbe essere un giustificato e comprovato motivo che il soggetto non può accettare la supplenza, per cui non si applicherebbe la sanzione e rimarrebbe invariata la sua posizione in graduatoria.
Dovrebbe, a tal fine, produrre alla scuola copia del contratto di supplenza stipulato con la scuola paritaria.
^ SU Dimissioni supplenza e pag. ferie non godute
D: Sono una docente precaria di scuola primaria. L'anno scorso ho avuto incarico annuale fino al 30/6. A maggio per motivi personali sono stata costretta a dimettermi. Volevo sapere se mi spetta il pagamento delle ferie maturate fino alle dimissioni, considerato che non ne ho usufruito. Ed in caso non mi spettasse il compenso sostitutivo, vorrei conoscere la norma che prevede ciò. R: Credo che le spetti il pagamento delle ferie non godute, i riferimenti li trova in queste circolari: Circ. n.8/2002 della RGS; Nota MIUR n.452/2002; Circ. n.17/2003 della RGS. E' la scuola che deve fare un Decreto, inviarlo insieme al tabulato annuale alla RGS, che dovrà disporre la regolarità ed il pagamento al Tesoro.
^ SU Precedenze graduatoria a parità punteggio
D: A seguito dell'aggiornamento ultimo della terza fascia docenti, per favore vorrei sapere a parità di punteggio a chi aspetta la supplenza quando un scuola chiama dalla terza fascia di istituto? Alla docente piu anziana come anno di nascita o a quella piu piccola con una figlia a carico. Si è verificato che a parità di punteggio una docente piu grande stia davanti ad un piu piccola con figlia a carico nelle graduatorie di Istituto a.s.2011-2012. Le convocazioni sono avvenute con graduatorie incrociate.
R: In caso di parità di punteggio, vale la minore età anagrafica (il più giovane). La riserva indicata nelle domande delle graduatorie (orfano di guerra, figli a carico, invalido, ecc.) e riportata nell'elenco, vale come preferenza e perciò come precedenza.
In caso di più riserve, valgono i numeri maggiori di titoli di precedenza/preferenza.
In caso di uguale riserva per i figli a carico, vale il maggior numero di figli.
Cmq, la graduatoria dovrebbe essere già elencata in modo da convocare prima i docenti "graduati" maggiormente, a parità di punteggio.
^ SU Trasferimenti:Inoltro domanda di mobilità
D: Come inoltrare la domanda di trasferimento come docente scuola superiore di secondo grado ? R: La nota del MIUR n.11121 del 21/12/10 (http://www.info-scuole.it/cms/index.php?itemid=5201), fa obbligo da quest'anno di presentare la domanda di mobilità, anche per i docenti della secondaria di secondo grado, via web, tramite il sistema "Istanze OnLine". ^ SU Graduatorie d'istituto e accorpamento classi di concorso
D: Il quesito è il seguente: R: E' una domanda alla quale è difficle rispondere, risultando mancanti ancora i riferimenti normativi e contrattuali. L'ipotesi di CCNI sulla Mobilità per l'a.s.2011/20102 è stato siglato il 16/12/2010, i tempi per la stipula definitiva dipendono dal benestare della Funzione Pubblica.
Riporto quanto trovato su Internet sull'argomento (da siti sindacali, mese di novembre 2010):
1) Durante gli incontri riguardanti la messa a punto del Contratto relativo alla mobilità del personale a tempo indeterminato per l’a. s. 2011/2012, l’Amministrazione ha chiarito che le operazioni saranno svolte con le classi pre-riforma, il che comporterà ancora una volta il ricorso alle “classi atipiche”.
2) Durante gli incontri al ministero per mettere a punto il Contratto relativo alla mobilità del personale a tempo indeterminato per l'a.s. 2011/12, l'Amministrazione ha chiarito che l´iter di approvazione del decreto sulle nuove classi di concorso è ancora agli inizi e dunque anche per quest'anno le operazioni saranno svolte con le classi di concorso pre - riforma. Ciò comporterà ancora una volta il ricorso alle "classi atipiche", da estendere adesso anche alle classi seconde del nuovo ordinamento. Si complica dunque uno dei passaggi fondamentali della riforma Gelmini, ossia il riordino delle classi di concorso.
Il Ministero ha chiarito che, dati i tempi lunghi per l'approvazione del decreto sulle nuove classi di concorso e la necessità di chiudere per tempo il nuovo contratto sulla mobilità (da quest'anno serve anche il benestare della Funzione Pubblica) le operazioni, ancora per l'a.s. 2011/12, saranno svolte con le attuali classi di concorso. 3) Anche quest´anno i trasferimenti e i passaggi di cattedra e di ruolo saranno disposti applicando le regole sulle classi di concorso pre-riforma. Lo hanno reso noto i rappresentanti dell´amministrazione scolastica a margine di un incontro che si è tenuto stamattina a viale Trastevere, nell´ambito della contrattazione per il rinnovo del contratto annuale sui trasferimenti e i passaggi. L´iter di approvazione del decreto sulle nuove classi di concorso, infatti, è ancora agli inizi. A breve dovrebbe arrivare il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ma poi bisognerà procedere con l´acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge. E quindi non si farà in tempo ad approvarlo per le operazioni di mobilità. La contrattazione, invece, dovrà procedere a marce forzate, perché, da quest´anno, il contratto annuale, prima di diventare operativo, necessiterà del placet della Funzione pubblica. E questo ulteriore passaggio allungherà i tempi di almeno un mese. Inoltre, le aggiungo di consultare la bozza di DPR del 30/09/09 sull'accorpamento delle classi di concorso (che le invio in allegato), in particolare all'art.4 potrebbe trovare la sua risposta.
Tale regolamento ancora non è stato approvato nè pubblicato, è passato sinora solo al vaglio del CNPI il 26/08/10.
ADDENDUM SUCCESSIVO: In merito al suo quesito precedente, non so se ne sia venuto a conoscenza, ma il MIUR ha emanato successivamente una nota specifica, la n. 272 del 14/03/11 (http://www.info-scuole.it/cms/index.php?itemid=5856) in cui così dice: “..... Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del pregresso ordinamento devono essere trattati come insegnamenti “atipici” la cui assegnazione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica. Ovviamente nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all’indirizzo presente nella scuola, con particolare riferimento alle attività laboratoriali dei licei artistici. In presenza, nella scuola, di più di un titolare di insegnamenti “atipici”, si darà la precedenza a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sulla mobilità. In assenza di titolari da “salvaguardare” l’attribuzione dovrà avvenire prioritariamente, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, scegliendo le classi di concorso in esubero a livello provinciale. In mancanza delle citate situazioni, il dirigente scolastico, sulla base del parere del collegio dei docenti, provvederà ad attribuire la classe di concorso in coerenza con il POF.”
^ SU Invio online domanda mobilità
D: La segreteria della mia scuola avanza un dubbio: anche i docenti titolari in una provincia ma in servizio presso altra provincia sono tenuti all’invio on line della domanda di mobilità ? Oppure costoro devono consegnarla a mano alla segreteria della scuola di servizio che la inoltrerà al CSA di competenza ? R: L'obbligo è sempre di presentarla online, per i docenti di scuola primaria, sec. di 1^ grado e di 2^ grado. DALLE ISTRUZIONI SULLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI MOBILITA':
"Viene mostrata una pagina per la scelta dell’ufficio a cui inviare la domanda. Il sistema propone l’ufficio calcolato in base ai dati di servizio del docente.
Se l’ufficio proposto dal Sistema non corrisponde a quello di servizio, il docente ha la possibilità di cambiare l’Ufficio destinatario, scegliendone uno fra quelli proposti dal sistema. La domanda va inviata alla segreteria dell’istituto (scuola) presso cui si presta servizio ovvero, in mancanza di sede di servizio, ad altro Ufficio da individuare secondo i criteri indicati nell’O.M. sulla mobilità del personale della scuola."
^ SU Allegati domanda online
D: Come posso allegare gli allegati alla domanda di trasferimento per via telematica se non ho uno scanner per scannerizzare gli stessi? R: Non bisogna scannerizzare gli allegati, ma compilarli su un file word o TXT, salvare i files e caricarli nella procedura. ^ SU Incarico annuale art.59 CCNL e graduatoria perdenti posto
D: L'incarico annuale da docente (dal 1/9 e fino al 30/6), prestato da un assistente amministrativo a tempo indeterminato, interrompe la continuità di servizio come assistente ammininistrativo ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria dei perdenti posto? R: Nota 11 alla Tabella di valutazione titoli: "Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell'Accordo ARAN - OOSS 8.3.2002 e ex art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità." ^ SU Esclusione graduatoria soprannumerari L.104/92
D: ASSISTENTE AMM.VA che usufruisce dei permessi mensili per assistenza alla cognata DISABILE(sorella del marito) convivente della quale è stata nominata tutore legale. NELLA GRADUATORIA PER INDIVIDUARE I PERDENTI POSTO, LA DIPENDENTE DEVE ESSERE ESCLUSA? R: L'esclusione dalla graduatoria dei perdenti posto per assistenza ai disabili L.104/92, è ammessa solo per l'assistenza ai seguenti familiari: figli, genitori e coniuge, semprechè siano domiciliati nel comune di titolarità. ^ SU Punteggio aggiuntivo continuità
D: Per la formulazione delle graduatorie d'istituto personale ATA, un'assistente amm.va, trasferitasi presso il ns. istituto dall'a.s. 2001/02, e a tutt'oggi in servizio presso di noi, (non ha mai presentato istanza di trasferimento) asserisce di aver diritto al punteggio aggiuntivo di punti 40. Una ns. collega che ha stilato la graduatoria le ha tolto i 40 punti. E' giusto? E' stato riferito che il punteggio aggiuntivo parte dall'a.s. 2000/01. R: Ai fini della maturazione una tantum del punteggio di 40 punti è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e quelle per l'anno scolastico 2007/2008. ^ SU Valutazione servizio altro ruolo per docenti
D: Nella formulazione delle graduatorie per l'individuazione dei docenti soprannumerari è stato evidenziato una valutazione dei punteggi di servizio non condivisa. Nello specifico trattasi di un collega laureato in ingegneria, entrato di ruolo come insegnante tecnico pratico e prestando servizio in tale ruolo per dieci anni di cui gli ultimi tre utilizzato come insegnante di matematica, successivamente ai dieci anni con corso abilitante e passato di ruolo come insegnante di matematica. Attualmente ai fini della valutazione dei punteggi, i tre anni di utilizzazione possono essere valutati con punteggio intero per lo stesso ruolo sei punti, oppure punti tre in quanto servizio da laureato ma nel ruolo di diplomato? R: La valutazione del servizio in altro ruolo è stata sempre male interpretata: le tabelle di valutazione non sono state mai chiare in proposito ed hanno indotto le scuole a sbagliare nelle graduatorie interne.
^ SU Graduatoria perdenti posto: valutazione pre-ruolo
D: Docente a cui in base ad una prima ricostruzione carriera sono stati riconosciuti dei 21 anni di servizi pre ruolo: R: Il servizio pre-ruolo nella graduatoria dei perdenti posto, è sempre valutato i primi 4 anni per intero ed i restanti anni per i 2/3. ^ SU Perdita benefici Legge 104/92
D: Dopo il dovuto ringraziamento per quanto contenuto nella pregiata Vs. risposta indirizzatami nei giorni scorsi, propongo il seguente nuovo quesito inerente le graduatorie di istituto e la determinazione dei sovrannumerari. R: 1) Chi ha richiesto di fruire dell' art. 33, co. 5 e 7 della L. 104/92 per la precedenza nei trasferimenti o per non essere dichiarato soprannumerario, deve comunicare tempestivamente all' USP, tramite la scuola di servizio, l'eventuale perdita del diritto alla precedenza o all' esclusione dalla graduatoria d' istituto, entro il decimo giorno antecedente la chiusura della funzione per l' acquisizione delle disponibilità e delle domande. La perdita del requisito di cui sopra non comunicato dall' interessato all'Amministrazione entro il termine che sarà stabilito nell' OM allegata al CCNI concernente la mobilità, comporta il rifacimento dei movimenti di chi ha usufruito di un requisito non più spettante. ^ SU Graduatoria interna e mancata presentazione certificazione esclusione
D: Abbiamo stilato la graduatoria d'istituto interna nei termini stabiliti. Successivamente nel mese di maggio, un docente ha solo mostrato e non presentato agli atti della scuola la certificazione ASL per la L.104 riferendo che lo avrebbe fatto solo se risultato soprannumerario. E' legale? R: Senza addentrami in discussioni di tipo giuridico, le regole sono: ^ SU Dimensionamenti e perdita posti Dsga
D: La legge cosiddetta finanziaria che andrà a cambiare il panorama delle scuole per i prossimi anni prevede che le regioni si adoperino affinchè le scuole con un esiguo n° di alunni (inferiore a 1000 per noi) debba essere oggetto di dimensionamento nel senso che perderanno l'autonomia e saranno "rette" da scuole vicinorie. Ad oggi mi risulta che la maggior parte delle regioni, si sono attenute in previsione esclusivamente delle nuove entità che potranno nascere e non avrebbero intenzione di razionalizzare il già risicato numero di entità scolastiche. R: Gentilissimo, io ne so quanto ne sa Lei. Ogni Regione si regolerà di conseguenza, ed emanerà delle direttive proprie.
Nella mia Regione, il Lazio, l'atto di indirizzo emanato prevede che:
- si potranno formare nuovi Comprensivi, basta che almeno superino 800 alunni - quindi è stata consentita, a quanto pare, una deroga alla legge
- i Comprensivi già esistenti, dovranno avere almeno 600 alunni per "sopravvivere"
- la deroga per i Comuni di montagna è per quelli al di sopra dei 600 Mt.
Come sa, le Provincie stanno prendendo accordi in questi giorni, sentiti i Comuni e le Scuole, per redigere una proposta da far approvare alle Regioni entro dicembre.
So anche, per averlo letto da giornali e Internet, che diverse Regioni hanno proposto ricorso, contro questa regola della legge, alla Corte Costituzionale, poichè il dimensionamento dovrebbe essere una materia a loro riservata.
Se la Corte Cost. approverà il ricorso, come speriamo tutti, la regola verrà abrogata e non si faranno più questi Mega-Comprensivi.
Per quanto riguarda i posti Ata che si perderanno, le stime le hanno fatte i Sindacati, come Lei ben saprà.
Per la situazione degli inidonei, avrà letto che le domande di passaggio al ruolo ATA sono state del 10% circa del totale (500 su 5.000); poichè originariamente avevano accantonato circa 1.300 posti, ora i Sindacati hanno chiesto al MIUR di liberare questi altri 800 restanti per destinarli ad assunzioni e supplenze.
^ SU Mobilità ATA altra provincia
D: La disturbo per chiederle alcune informazioni riguardanti la mobilità per il personale ata assunto a t.i. dal 01/09/2011 con titolarità sull'ATP e che per vedersi assegnata la sede definitiva dovrebbe compilare ( di solito in primavera ) la domanda di trasferimento. E' possibile chiedere altra provincia e altra regione? E se possibile e in caso di posti disponibili nell' altra provincia e altra regione, cosa accade per quanto riguarda la Dpt pagante e la sede Inpdap? R: Da una veloce ricerca, anche sull'ultima ipotesi di CCNI Mobilità 2012/2013 siglata il 15/12/11, pare che il vincolo di non poter chiedere trasferimento fuori provincia per 5 anni sussista solo per i docenti, e non per il personale ATA. Se poi dovesse ottenere tale trasferimento, la scuola dove prenderà servizio comunicherà al Tesoro la nuova sede e quindi la competenza.
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