Roma, 26 Giugno 2002
Destinatari
Oggetto: articolo 53 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi", obbligo comunicazione alla Funzione Pubblica dell'elenco degli incarichi conferiti.
Tra le numerose attività che in questo periodo le Istituzioni
Scolastiche sono chiamate a adempiere, importanza assume "l'anagrafe delle
prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti" disposta dalla legge in
oggetto indicata.
Alcuni Dirigenti Scolastici hanno chiesto l'emanazione di
un parere per definire se la citata normativa trovi applicazione per gli
incarichi conferiti ai docenti per lo svolgimento di attività aggiuntive
all'orario di insegnamento.
Quest'Ufficio, nel pieno rispetto dell'autonomia
giuridica ed organizzativa assegnata dalla Legge agli Istituti Scolastici,
intende fornire esclusivamente un soggettivo contributo che, ci si augura, possa
essere di aiuto per le determinazioni che le SS. LL.
adotteranno.
L'obbligo dell'applicazione dell'art. 53 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 interessa tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative.
Il comma 6, del citato articolo, definisce l'ambito di
applicazione ed i commi (da 7 a 13) dell'art. 53 che si applicano ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni; definisce, inoltre, le relative
esclusioni.
Ai fini dell'applicabilità della norma al personale docente e non
docente, in servizio nelle scuole e negli Istituti di ogni ordine e grado,
occorre far riferimento alla definizione che il legislatore attribuisce agli
"incarichi retribuiti" indicati nell'art. 53. Nel comma 6, infatti, si determina
che: "Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti," quindi
soggetti agli adempimenti previsti dalla Legge, "sono tutti gli incarichi,
anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi ……
(omissis)".
Pertanto gli incarichi, anche se retribuiti, riconducibili a
compiti e doveri d'ufficio non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione
preventiva ne alla comunicazione anagrafica per via telematica.
Si coglie
l'occasione per richiamare l'attenzione delle SS. LL. su quanto disposto dal
comma 12 della citata normativa la quale impone anche alle amministrazioni che,
nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri
dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, l'obbligo di dichiarare, per via
telematica, il mancato conferimento o autorizzazione di incarico.
Il
citato comma dispone, inoltre, di accompagnare l'anagrafe telematica delle
prestazioni con "una relazione nella quale sono indicate le norme in
applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le
ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza
dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le
misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa." La
trasmissione della relazione dovrà avvenire per il tramite dello stesso sito: www.anagrafeprestazioni.it
Pervengono, inoltre,
numerose lamentele circa la difficoltà di collegamento con il sito in questione,
e, ove la comunicazione avvenga, l'enorme lentezza della trasmissione dei
dati.
Quest'Ufficio non può intraprendere un'azione risolutiva delle
evidenziate problematiche poiché la gestione ed organizzazione del sito: www.anagrafeprestazioni.it è affidata alla Funzione Pubblica
che è stata più volte sollecitata perché riduca o ponga fine a tali
inconvenienti.
Ciò nonostante appare doveroso rilevare che la nuova funzione,
anche se in questa prima applicazione presenta inconvenienti, ridurrà
notevolmente la mole di lavoro degli uffici; essa è disponibile tutto l'anno e
consente di inserire gli incarichi nel momento del conferimento distribuendo il
carico di lavoro su un arco temporale maggiore.
Il termine ultimo previsto
per il 30 giugno di ciascun anno ha carattere ordinatorio, non espressamente
vincolante; è doveroso attenervisi per problemi organizzativi e di correttezza
ma se "sforato" per gli ovvi problemi tecnici, come quelli presenti in questo
momento, non espone a sanzione. Ci si augura che il momentaneo disagio nella
trasmissione dei dati non induca a ritardi eccessivi, pertanto si sollecitano
cortesemente le SS.LL affinché i tempi previsti dalla normativa siano rispettati
nel migliore dei modi.
Si conferma che quest'Ufficio resta a disposizione
per ogni attività di collaborazione che dovesse ritenersi utile. Le SS. LL.,
pertanto, potranno rivolgersi per ulteriori informazioni al Sig. Alessandro
Porta referente di questa Direzione per l'attività di "anagrafe delle
prestazioni".
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis
Destinatari
Ai Sig.ri
Dirigenti Scolastici del Lazio
Ai Sig.ri Dirigenti CSA del Lazio