MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Prot. n. 9680

Roma, 26 Giugno 2002

Destinatari



Oggetto: articolo 53 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi", obbligo comunicazione alla Funzione Pubblica dell'elenco degli incarichi conferiti.

Tra le numerose attività che in questo periodo le Istituzioni Scolastiche sono chiamate a adempiere, importanza assume "l'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti" disposta dalla legge in oggetto indicata.
Alcuni Dirigenti Scolastici hanno chiesto l'emanazione di un parere per definire se la citata normativa trovi applicazione per gli incarichi conferiti ai docenti per lo svolgimento di attività aggiuntive all'orario di insegnamento.
Quest'Ufficio, nel pieno rispetto dell'autonomia giuridica ed organizzativa assegnata dalla Legge agli Istituti Scolastici, intende fornire esclusivamente un soggettivo contributo che, ci si augura, possa essere di aiuto per le determinazioni che le SS. LL. adotteranno.

L'obbligo dell'applicazione dell'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 interessa tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
Il comma 6, del citato articolo, definisce l'ambito di applicazione ed i commi (da 7 a 13) dell'art. 53 che si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni; definisce, inoltre, le relative esclusioni.
Ai fini dell'applicabilità della norma al personale docente e non docente, in servizio nelle scuole e negli Istituti di ogni ordine e grado, occorre far riferimento alla definizione che il legislatore attribuisce agli "incarichi retribuiti" indicati nell'art. 53. Nel comma 6, infatti, si determina che: "Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti," quindi soggetti agli adempimenti previsti dalla Legge, "sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi …… (omissis)".
Pertanto gli incarichi, anche se retribuiti, riconducibili a compiti e doveri d'ufficio non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione preventiva ne alla comunicazione anagrafica per via telematica.

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione delle SS. LL. su quanto disposto dal comma 12 della citata normativa la quale impone anche alle amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, l'obbligo di dichiarare, per via telematica, il mancato conferimento o autorizzazione di incarico.

Il citato comma dispone, inoltre, di accompagnare l'anagrafe telematica delle prestazioni con "una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa." La trasmissione della relazione dovrà avvenire per il tramite dello stesso sito: www.anagrafeprestazioni.it

Pervengono, inoltre, numerose lamentele circa la difficoltà di collegamento con il sito in questione, e, ove la comunicazione avvenga, l'enorme lentezza della trasmissione dei dati.
Quest'Ufficio non può intraprendere un'azione risolutiva delle evidenziate problematiche poiché la gestione ed organizzazione del sito: www.anagrafeprestazioni.it è affidata alla Funzione Pubblica che è stata più volte sollecitata perché riduca o ponga fine a tali inconvenienti.
Ciò nonostante appare doveroso rilevare che la nuova funzione, anche se in questa prima applicazione presenta inconvenienti, ridurrà notevolmente la mole di lavoro degli uffici; essa è disponibile tutto l'anno e consente di inserire gli incarichi nel momento del conferimento distribuendo il carico di lavoro su un arco temporale maggiore.
Il termine ultimo previsto per il 30 giugno di ciascun anno ha carattere ordinatorio, non espressamente vincolante; è doveroso attenervisi per problemi organizzativi e di correttezza ma se "sforato" per gli ovvi problemi tecnici, come quelli presenti in questo momento, non espone a sanzione. Ci si augura che il momentaneo disagio nella trasmissione dei dati non induca a ritardi eccessivi, pertanto si sollecitano cortesemente le SS.LL affinché i tempi previsti dalla normativa siano rispettati nel migliore dei modi.

Si conferma che quest'Ufficio resta a disposizione per ogni attività di collaborazione che dovesse ritenersi utile. Le SS. LL., pertanto, potranno rivolgersi per ulteriori informazioni al Sig. Alessandro Porta referente di questa Direzione per l'attività di "anagrafe delle prestazioni".


IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis



  Destinatari

Ai Sig.ri Dirigenti Scolastici del Lazio

Ai Sig.ri Dirigenti CSA del Lazio