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Direzione Generale




Torino, 3 aprile 2006

Prot. n. . 3041/P C14

Circ. Reg. n. 143


  Destinatari

Oggetto: D.M. 29 novembre 2002 attuativo del D.L. 6 settembre 2002 n.194 convertito nella Legge 31 ottobre 2002 n. 246.

In funzione del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al DPEF il 3° comma dell'art.1 della L.31/10/2002 n° 246 di conversione del D.L. 6/09/2002 prevede per il Ministro dell'Economia e Finanze la possibilità di disporre con proprio decreto la limitazione dell'assunzione di impegni di spesa o all'emanazione di titoli di pagamenti a carico del bilancio dello Stato con esclusione delle spese relative a stipendi, pensioni ed altre spese fisse e obbligatorie.

Il 4° comma di detto articolo consente la stessa riduzione delle spese di funzionamento degli Enti ed Amministrazioni pubbliche non territoriali.

Con la stessa disposizione, ancora, viene stabilito che l'autorizzazione allo svincolo delle somme accantonate nei bilanci degli enti destinatari delle disposizioni normative in argomento è compito del Ministero dell'Economie delle Finanze.

L'art.1 del D.M. 29 novembre 2002 aveva disposto che: 1. Gli impegni di spesa da assumere sulle dotazioni di bilancio delle Amministrazioni statali per l'esercizio 2002, dovevano essere contenuti nel limite dell'85% degli stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base dei bilanci delle stesse. 2. L'emissione di titoli di pagamento da parte delle Amministrazioni statali per il medesimo esercizio doveva essere contenuta nel limite dell'85% delle dotazioni di cassa delle suddette unità previsionali di base. 3. Le suddette quote non impegnabili e quelle non utilizzabili ai fini dell'emissione dei titoli di pagamento andavano imputate proporzionalmente alle disponibilità presentate dai capitoli di ciascuna unità previsionale di base. Nel caso in cui non risultassero sufficienti disponibilità in talune unità previsionali di base, si doveva procedere ad un corrispondente proporzionale recupero a carico delle altre unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

Il successivo art. 2 comma 1 aveva previsto per gli Enti ed organismi pubblici non territoriali che adottano una contabilità anche finanziaria che gli stanziamenti previsti nel bilancio 2002 riferiti alle categorie dei beni di consumo e dei servizi, andavano ridotti nella misura del 15%.

La Legge 23/12/2005 (legge finanziaria 2006) ha stabilito, tra le altre cose, al comma 48 dell'art.1, che: "le somme di cui all'art.2, commi 1 e 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29/11/2202, ……., in attuazione dell'art.1 comma 4, del Decreto Legge 6/09/2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31/10/2002, n.246,……, sono versate da ciascun Ente, entro il 30/06/2006 all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961".

Il successivo comma 49 ha fatto divieto all'autorità vigilante di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.

In relazione a quanto sopra il MEF con nota prot. n. 0024788 del 20 febbraio 2006, inviata ai Revisori dei conti, nominati in rappresentanza dello stesso nelle istituzioni scolastiche, ha ribadito che non essendo intervenuta al riguardo alcuna determinazione del MEF, le economie relative alla riduzione di cui al suddetto art. 2, commi 1 e 2 del D.M. 29 novembre 2002, attuativo del predetto art. 1, comma 4 del D.L. 194/2002, dovranno essere versate entro il 30 giugno 2006 all'entrata del bilancio dello Stato.

Al riguardo si precisa che:

I commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 2002, hanno trovato applicazione, per quanto riguarda l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, così come per gli altri uffici scolastici regionali, sui capitoli di spesa concernenti le categorie funzionanti relativi sia all'Unità previsionale di base "Ufficio regionale" (U.P.B. numero 8.1.1.1), che all'U.P.B. "Strutture scolastiche" (U.P.B. numero 8.1.1.2).

Tra i capitoli dell'U.P.B. "strutture scolastiche interessati alla riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa è compreso il capitolo 2352 "spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche.

Nello specifico e più analiticamente in relazione a quanto previsto ai commi 1 e 3 del citato art. 1 del D.M. 29 novembre 2002 questo Ufficio a fronte di uno stanziamento di € 42.714.896,00.= in competenza e € 44.406.957,07.= di cassa, aveva:

  1. impegnato un importo di € 35.717.851,00.=, assicurando pertanto il contenimento degli stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base del proprio bilancio nel limite dell'85% di detti stanziamenti;
  2. emesso titoli di pagamento nel limite dell'85% delle dotazioni di cassa delle unità previsionali di base del proprio bilancio.

A parere di questo Ufficio quindi ai finanziamenti assegnati ed erogati alle Istituzioni scolastiche di questa Regione, per l'anno 2002, è stato applicato l'accantonamento forzoso previsto dal D.M. 29 novembre 2002.

Una diversa interpretazione porterebbe le Istituzioni scolastiche alla situazione paradossale di subire i tagli due volte:

  1. prima indirettamente sui finanziamenti assegnati dall'Ufficio Scolastico in regime dell'obbligo di detto ufficio a disporre impegni e pagamenti in ragione dell'85% del proprio bilancio.
  2. poi direttamente in quanto organismi e enti pubblici non territoriali che adottano una contabilità finanziaria con una riduzione del 15% degli stanziamenti previsti sul bilancio 2002 per le spese relative alle categorie dei beni di consumo e dei servizi.

Per i motivi su esposti dal momento che nell'esercizio finanziario 2002 il cap 2161 (??) faceva parte dell' U.P.B. "strutture scolastiche", categoria che alimenta i bilanci delle istituzioni scolastiche per le spese per beni e servizi è stato interessato alla riduzione effettiva delle disponibilità di competenza e cassa sullo stesso esistenti non si ritiene applicabile alle istituzioni scolastiche l'ulteriore riduzione prevista dall'art.2 comma 1 del decreto 29/11/2002.

Ciò premesso le Istituzioni scolastiche che abbiano effettuato detti accantonamenti alla fine dell'esercizio 2002 potranno rientrare nella disponibilità delle somme eventualmente accantonate, come, peraltro, già segnalato con C.R. n. 189 del 29 luglio 2003, inviata anche alle Ragionerie Provinciali dello Stato del Piemonte.

Il Dirigente
Francesco CONTINO





  Destinatari:

Ai Dirigenti Scolastici
Della Regione Piemonte
LORO SEDI

Ai Dirigenti e Funzionari reggenti
Dei Centri Servizi Amministrativi
LORO SEDI

Ai Revisori dei Conti
c/o le Istituzioni Scolastiche del Piemonte

e p.c. alle Ragionerie prov.li dello Stato
della Regione Piemonte
LORO SEDI