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Direzione Generale
Torino, 3 aprile 2006
Prot. n. . 3041/P C14| Destinatari |
Oggetto: D.M. 29 novembre 2002 attuativo del D.L. 6 settembre 2002 n.194 convertito nella Legge 31 ottobre 2002 n. 246.
In funzione del raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica di cui al DPEF il 3° comma dell'art.1 della L.31/10/2002 n° 246
di conversione del D.L. 6/09/2002 prevede per il Ministro dell'Economia e
Finanze la possibilità di disporre con proprio decreto la limitazione
dell'assunzione di impegni di spesa o all'emanazione di titoli di pagamenti a
carico del bilancio dello Stato con esclusione delle spese relative a stipendi,
pensioni ed altre spese fisse e obbligatorie.
Il 4° comma di detto
articolo consente la stessa riduzione delle spese di funzionamento degli Enti ed
Amministrazioni pubbliche non territoriali.
Con la stessa disposizione,
ancora, viene stabilito che l'autorizzazione allo svincolo delle somme
accantonate nei bilanci degli enti destinatari delle disposizioni normative in
argomento è compito del Ministero dell'Economie delle Finanze.
L'art.1
del D.M. 29 novembre 2002 aveva disposto che: 1. Gli impegni di
spesa da assumere sulle dotazioni di bilancio delle Amministrazioni statali per
l'esercizio 2002, dovevano essere contenuti nel limite dell'85% degli
stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base dei bilanci delle
stesse. 2. L'emissione di titoli di pagamento da parte delle
Amministrazioni statali per il medesimo esercizio doveva essere contenuta nel
limite dell'85% delle dotazioni di cassa delle suddette unità previsionali di
base. 3. Le suddette quote non impegnabili e quelle non
utilizzabili ai fini dell'emissione dei titoli di pagamento andavano imputate
proporzionalmente alle disponibilità presentate dai capitoli di ciascuna unità
previsionale di base. Nel caso in cui non risultassero sufficienti disponibilità
in talune unità previsionali di base, si doveva procedere ad un corrispondente
proporzionale recupero a carico delle altre unità previsionali di base del
medesimo stato di previsione.
Il successivo art. 2 comma 1 aveva previsto
per gli Enti ed organismi pubblici non territoriali che adottano una contabilità
anche finanziaria che gli stanziamenti previsti nel bilancio 2002 riferiti alle
categorie dei beni di consumo e dei servizi, andavano ridotti nella misura del
15%.
La Legge 23/12/2005 (legge finanziaria 2006) ha stabilito, tra le
altre cose, al comma 48 dell'art.1, che: "le somme di cui all'art.2, commi 1
e 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29/11/2202, ……., in
attuazione dell'art.1 comma 4, del Decreto Legge 6/09/2002, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 31/10/2002, n.246,……, sono versate da ciascun
Ente, entro il 30/06/2006 all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione
al capo X, capitolo 2961".
Il successivo comma 49 ha fatto divieto
all'autorità vigilante di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in
cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione
sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma
48.
In relazione a quanto sopra il MEF con nota prot. n. 0024788 del 20
febbraio 2006, inviata ai Revisori dei conti, nominati in rappresentanza dello
stesso nelle istituzioni scolastiche, ha ribadito che non essendo intervenuta al
riguardo alcuna determinazione del MEF, le economie relative alla riduzione di
cui al suddetto art. 2, commi 1 e 2 del D.M. 29 novembre 2002, attuativo del
predetto art. 1, comma 4 del D.L. 194/2002, dovranno essere versate entro il 30
giugno 2006 all'entrata del bilancio dello Stato.
Al riguardo si precisa
che:
I commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 2002,
hanno trovato applicazione, per quanto riguarda l'Ufficio Scolastico Regionale
per il Piemonte, così come per gli altri uffici scolastici regionali, sui
capitoli di spesa concernenti le categorie funzionanti relativi sia all'Unità
previsionale di base "Ufficio regionale" (U.P.B. numero 8.1.1.1), che all'U.P.B.
"Strutture scolastiche" (U.P.B. numero 8.1.1.2).
Tra i capitoli
dell'U.P.B. "strutture scolastiche interessati alla riduzione degli stanziamenti
di competenza e cassa è compreso il capitolo 2352 "spese per il funzionamento
amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche.
Nello specifico
e più analiticamente in relazione a quanto previsto ai commi 1 e 3 del citato
art. 1 del D.M. 29 novembre 2002 questo Ufficio a fronte di uno stanziamento di
€ 42.714.896,00.= in competenza e € 44.406.957,07.= di cassa, aveva:
A parere di questo Ufficio quindi ai finanziamenti assegnati ed
erogati alle Istituzioni scolastiche di questa Regione, per l'anno 2002, è stato
applicato l'accantonamento forzoso previsto dal D.M. 29 novembre
2002.
Una diversa interpretazione porterebbe le Istituzioni scolastiche
alla situazione paradossale di subire i tagli due volte:
Per i motivi su esposti dal momento che nell'esercizio
finanziario 2002 il cap 2161 (??) faceva parte dell' U.P.B. "strutture
scolastiche", categoria che alimenta i bilanci delle istituzioni scolastiche per
le spese per beni e servizi è stato interessato alla riduzione effettiva delle
disponibilità di competenza e cassa sullo stesso esistenti non si ritiene
applicabile alle istituzioni scolastiche l'ulteriore riduzione prevista
dall'art.2 comma 1 del decreto 29/11/2002.
Ciò premesso le Istituzioni
scolastiche che abbiano effettuato detti accantonamenti alla fine dell'esercizio
2002 potranno rientrare nella disponibilità delle somme eventualmente
accantonate, come, peraltro, già segnalato con C.R. n. 189 del 29 luglio 2003,
inviata anche alle Ragionerie Provinciali dello Stato del Piemonte.
Il Dirigente
Francesco CONTINO