Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione
Generale
Torino 29 giugno 2006
Prot. n. 5908/P/C 14| Destinatari |
Oggetto: Disposizioni della L. 23/12/2005 (legge finanziaria) concernenti le Istituzioni Scolastiche.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il M.E.F.
con l’unita circolare n. 28 del 14 giugno 2006 ha fornito indicazioni operative
concernenti l’applicazione della normativa prevista dalla legge in
oggetto.
Premesso che la suddetta circolare conferma sostanzialmente le
indicazioni fornite in materia da quest’Ufficio con propria circolare n. 154 del
31 marzo 2006, si precisa quanto segue:
a) in relazione al punto di detta
circolare n. 28 intestato “commi 48 e 49” – versamento accantonamento enti
pubblici”, va evidenziato che, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L.
194/2002, convertito con legge n. 246/2002, con il D.M. del 29 novembre 2002 era
stata a suo tempo apportata una riduzione complessiva a carico del M.I.U.R., che
aveva trovato una concreta applicazione nella riduzione delle risorse
finanziarie iscritte sotto i centri di responsabilità amministrativa riferiti
agli Uffici Scolastici Regionali che ricomprendono anche tutti i capitoli di
spesa destinati alle Istituzioni Scolastiche. La riduzione in questione è
peraltro verificabile dalle scritture contabili in possesso del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza –
Ufficio II.
A seguito della suddetta riduzione forzata degli stanziamenti
destinati alle Istituzioni Scolastiche nessun accantonamento risulta quindi sui
bilanci delle stesse.
Va fatto infine presente che con l’allegata nota prot.
n. 632 del 28 giugno 2006 il M.I. – Dipartimento per la programmazione
ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell’informazione – Direzione
Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio I – si è
espresso nel senso che: “………Premesso quanto sopra, pertanto, si ritiene che le
istituzioni scolastiche non debbano provvedere ad alcun versamento con
imputazione all’entrata dello Stato, capo X, capitolo 2961, ancorché abbiano
proceduto all’accantonamento delle somme ai sensi dell’art. 2 del richiamato
D.M. 29.11.2002.”.
b) sciogliendo la riserva contenuta nella citata
circolare di questo ufficio n. 154, in materia di applicazione degli art. 189 e
196, si evidenzia come la circolare n. 28 in esame, prevede che le disposizioni
in parola non trovano applicazione per le istituzioni scolastiche, atteso che
tali istituzioni per la determinazione dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa devono applicare i parametri espressamente previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro.
IL DIRIGENTE
Francesco CONTINO