Prot. n. 2541
Milano, 23 febbraio 2006
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
LORO SEDI
AI DIRIGENTI
CENTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI
DELLA LOMBARDIA
In risposta ai numerosi quesiti posti dalle istituzioni scolastiche circa il pagamento dell’indennità di trasferta al personale docente e non docente della scuola che si reca in missione per accompagnare gli studenti in viaggi di istruzione si forniscono le seguenti indicazioni.
Indennità di missione all’interno e all’estero
La legge finanziaria per l’anno 2006, comma 213, articolo 1, ha disposto la
soppressione per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche
dell’indennità di trasferta per missioni all’interno di cui all’articolo
1, primo comma, legge 26 luglio 1978, n. 417, e dell’articolo 1, primo comma,
legge 16 gennaio 1978, n. 513.
E’ stata soppressa anche l’indennità
supplementare prevista sia per le missioni all’interno che all’estero
dall’art. 14, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836
(indennità pari al 10% per viaggi su mezzi di trasporto di linea per via
terrestre o marittima e indennità del 5% del costo dei biglietti aerei).
E’
stata inoltre soppressa l’indennità (cd. continuativa) di cui all’ art. 8 del
Decreto legislativo luogotenenziale n. 320/1945.
Il comma 216 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge
finanziaria 2006) riguarda espressamente un aspetto del trattamento per missioni
all’estero.
La norma prevede, al fine del contenimento della spesa pubblica,
il rimborso delle spese di viaggio in aereo nel limite della spese per la classe
economica al personale che si reca in missione all’estero .
Al
personale docente e non docente che accompagna gli studenti all’estero nei
viaggi di istruzione, negli scambi culturali, in stage, continuerà ad essere
pagata la specifica diaria per missioni all’estero prevista per ciascun paese di
destinazione.
La normativa di riferimento, infatti, non è stata modificata
dalla legge finanziaria.
Per effetto del successivo comma 217 non è più
dovuta la maggiorazione sull’indennità di trasferta prevista per le missioni
all’estero.
La normativa citata si applica agli incarichi conferiti a
partire dal 1° gennaio 2006.
Anche ai revisori dei conti delle
istituzioni scolastiche che si recano in verifica nelle scuole per espletare
l’incarico conferito, non dovrà essere liquidata l’indennità di trasferta e
l’indennità supplementare, ma solo il rimborso delle spese di viaggio, di
pernottamento e dei pasti debitamente documentate.
Compensi revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche
Il compenso annuo lordo da corrispondere ai componenti del collegio dei
revisori dei conti nominati in ciascun ambito territoriale dall’Ufficio
scolastico regionale è stato determinato con Decreto del 18 novembre 2003 dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze e richiamato nella circolare n. 14245 del 2 dicembre 2003 di
questo Ufficio.
Il comma 58 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (finanziaria 2006) stabilisce che le somme riguardanti indennità, compensi,
ecc., corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e
controllo sono ridotte del 10%.
Pertanto anche il compenso annuo ai
revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche, a partire dal 1° gennaio 2006,
subirà la predetta riduzione.
Verbali revisori dei conti
Poiché continuano ad arrivare a questa Direzione da parte delle istituzioni
scolastiche numerosi verbali di collegi dei revisori dei conti, si segnala che,
ai sensi dell’articolo 60 del decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44,
all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio IX - deve essere inviata solamente
copia dei verbali dei conti consuntivi e copia dei verbali relativi ad
eventuali anomalie riscontrate da parte dei revisori nel corso delle loro
visite di controllo.