via Pietro Micca 20 - 10122
Torino
tel. 011/5163611
Direzione Generale
UFFICIO VI - AREA
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Torino, 31 marzo 2006
Prot. n. 2989/P/C14| Allegato | Destinatari |
Oggetto: Disposizioni della L. 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria) concernenti le istituzioni scolastiche.
Nel trasmettere il testo dei commi dell'art. 1
della legge in oggetto riguardanti codeste istituzioni scolastiche si richiama
di seguito l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto degli stessi che assume
rilevanza ai fini della gestione amministrativo-contabile della
scuola.
Commi 9 - 56 - 57 concernenti incarichi di
consulenza.
Il comma 9 dispone che a decorrere dall'anno
2006 la spesa annua per studi incarichi di consulenza affidati a soggetti
estranei all'amministrazione non potrà superare il 50% di quella sostenuta
nell'anno 2004. Al riguardo appare opportuno precisare che, in relazione alla
natura del bilancio dello stato, il richiamo alla "spesa sostenuta" è da
intendersi riferito alla "spesa impegnata".
Il comma 56
prevede l'automatica riduzione del 10 per cento, rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 settembre 2005, delle somme riguardanti indennità,
compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposti da parte
delle Pubbliche amministrazioni per incarichi di consulenza.
In relazione
alla locuzione "automaticamente" utilizzata dalla norma e da ritenere che sui
trattamenti concessi ad incarichi di consulenza in essere alla data di entrata
in vigore della legge sia da operare la riduzione del 10% senza l'adozione di
uno specifico provvedimento da parte dell'Amministrazione. La misura del
trattamento da prendere a base per detta riduzione è costituita dall'importo
risultante alla data del 30 settembre 2005, a nulla rilevando eventuali aumenti
adottati successivamente, fermo restando quando stabilito dal successivo comma
57.
Il comma 57 stabilisce che nel triennio 2006-2008 le
Pubbliche amministrazioni non possono stipulare ovvero conferire incarichi di
consulenza che nel loro complesso comportino una spesa superiore al costo dei
contratti in essere al 30 settembre 2005, ridotto del 10%. In sintesi quindi sul
contenimento delle consulenze le Amministrazioni interessate sono tenute al
rispetto di un triplice vincolo di spesa:
il primo dettato dal comma 9, è
quello di fissare, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un limite alla spesa
complessiva per incarichi di studio e di consulenza nella misura non superiore
al 50% di quella sostenuta nel 2004;
il secondo, consiste nelle
rideterminazione, con una riduzione del 10% del valore dei singoli incarichi di
consulenza in essere alla data del 30 settembre 2005, ai sensi del comma
56;
il terzo, ai sensi del successivo comma 57, impone di procedere, per il
triennio 2006-2008, al rinnovo o alla definizione di nuovi contratti di
consulenza in misura non superiore, nel loro complesso, all'importo dei
contratti in essere alla data del 30 settembre 2005, ridotto del 10 per
cento.
Qualora a seguito dell'applicazione e del limite di cui ai commi
56 e 57 non risultasse rispettato il limite di spesa disposto dal comma 9, le
Amministrazioni sono tenute ad adottare ogni misura per ricondurre le spese per
studi e consulenza entro il limite del 50% rispetto al 2004.
Risultano
esclusi dall'applicazione della normativa in questione i contratti
d'insegnamento con personale esterno all'amministrazione trattandosi di
fattispecie giuridica diversa dal contratto di consulenza. Resta pertanto
confermato il contenuto della C.R. n. 46 del 03/02/2005.
Comma
10 concernente relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza. Ai sensi del comma 10 anche le spese, per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza vanno ridotte del 50% rispetto a
quanto impegnato nel 2004.
Comma 11 concernente il
noleggio e gestione di autovetture.
In base al comma 11 per il noleggio e
gestione delle autovetture la spesa per l'anno 2006 non potrà superare il 50%
rispetto a quello impegnato nel 2004.
Commi 48 e 49 - Si
fa riferimento alla specifica circ. reg.le n. 143, prot.n. 3041 del 3 aprile
2006.
Comma 58 concerne la riduzione del 10% rispetto
agli importi relativi al 30/06/2005 dei compensi dovuti ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, in essi compresi i collegi dei revisori dei
conti delle istituzioni scolastiche.
Comma 59 Prevede il
blocco delle misure dei compensi di cui al precedente comma 58, negli importi
risultanti al 30/05/2005, come ridotti ai sensi dello stesso
comma.
Comma 173 concernente l'invio alla Corte dei
Conti degli atti di spesa.
Gli atti di spesa relativi ai commi 9,10,56 e
57, di importo superiore a 5.000 euro, devono essere trasmessi, a cura
dell'Amministrazione, direttamente alla Corte dei conti - sezione competente per
l'esercizio del controllo successivo sulla gestione - con le medesime modalità
previste dalla circolare n. 23 del 14/06/2005 emanata dalla Ragioneria generale
dello Stato.
Commi 187 - 189 - 196 - Nel far riserva di
specifiche indicazioni dopo l'acquisizione formale delle relative determinazioni
ministeriali, si segnala che per le vie brevi il MIUR si è espresso nel senso
della non applicazione dei suddetti commi al contratto d'istituto delle scuole.
Commi 210 e 211, concernenti la base di calcolo
dell'equo indennizzo.
Per la corresponsione dell'equo indennizzo,
derivante da lesioni dovute a cause di servizio, l'indennizzo si computerà
esclusivamente sullo stipendio tabellare, senza includere altre voci, anche se
fisse e continuative.
Le suddette disposizioni non operano
retroattivamente sulle domande antecedenti l' 1/01/2006
Comma
213, 215, 216 e 217 recanti modifiche alla normativa sulle missione del
personale statale.
Con il comma 213 e' stata soppressa l'indennità di
trasferta per missioni espletate all'interno, di cui all'art. 1, primo comma,
legge 417/1978 e art. 1, primo comma legge 513/1978, nonché l'indennità
supplementare (10% sui biglietti per viaggi su mezzi di trasporto di linea per
via terrestre o marittima e 5% sui viaggi aerei) prevista dall'art. 14, primo e
secondo comma, legge n. 836/1973, sia per le missioni all'interno che
all'estero. E' stata inoltre soppressa l'indennità (c.d. continuativa) di cui
all'art. 8 del D.L.vo, legge 320/1945.
Resta pertanto ferma la normativa
concernente il diritto del dipendente al rimborso delle spese di:
a)
trasporto, quali biglietti di viaggio e quelle previste per l'utilizzo
autorizzato del mezzo proprio
b) pasto
c) pernottamento
Resta in vigore
la normativa sull'indennità forfettaria per servizi svolti nell'ambito del
perimetro urbano di residenza o nell'ambito di piccole distanze inferiori a 10
Km (legge 1083 del 31.7.1952).
E' invece abrogato il compenso pari ad 1/5
dell'indennità di missione in vigore previsto dalla C.M. n. 104 del 16.4.1999
per i Presidi e Professori incaricati della presidenza delle commissioni di
esami di licenza nell'ambito di distanza, rispetto alle sedi di servizio,
inferiori a quelle su menzionate che faceva scattare la soppressa indennità di
missione.
Il comma 215 ha congelato tutte le indennità
rapportate a quella di trasferta agli importi antecedenti alla vigenza della
legge finanziaria.
Con il comma 216 è stato previsto
per le missioni all'estero che "il rimborso delle spese di viaggio in aereo
spetta nel limite delle spese per la classe economica". Di conseguenza è
abrogato il 5° comma dell'art. 12 della predetta legge n. 836/1973, che
consentiva l'uso della 1^ classe nei viaggi aerei al personale con qualifica non
inferiore a quella di dirigente generale o equiparata.
Il comma
217 ha abrogato l'art. 3, comma 2 del Decreto 941bdel 3.6.1926 che
prevedeva la corresponsione di un incremento del 30% delle indennità al
personale dell'Amministrazione inviato all'estero per partecipazioni a
commissioni internazionali.
E' superfluo sottolineare che la normativa
suddetta riguarda anche il personale accompagnatore degli alunni nelle visite
d'istruzione.
La stessa, inoltre, salvo quanto, come sopra illustrato,
previsto dai commi 216 e 217, trova applicazione esclusivamente per le missioni
all'interno del territorio nazionale.
Comma 218
concernente l'inquadramento del personale degli enti locali trasferito nei ruoli
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Ai sensi del
suddetto comma i dipendenti interessati si intendono inquadrati in qualifiche
funzionali e profili professionali corrispondenti a quelli previsti nei ruoli
statali, avendo a riferimento il trattamento economico complessivo in godimento
all'atto del trasferimento. A tale inquadramento corrisponde l'attribuzione di
una posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al
trattamento annuo in godimento al 31/12/1999 costituito dallo stipendio, dalla
retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove
spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
degli enti locali vigenti alla data dell'inquadramento. Eventuali differenze,
sono da considerare come assegni ad persona.
Commi 219, 220 e
221 recanti l'abolizione a carico dell' amministrazione dell'onere
delle spese di cura delle infermità dipendenti da cause di
servizio.
Comma 224 ha previsto la non applicazione ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche della normativa che prevede la
retribuzione compensativa delle festività che ricadono la domenica, ferme
restando eventuali sentenze passate in giudicato che dispongono in senso
contrario.
Il Dirigente
Francesco CONTINO