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Direzione Generale
UFFICIO VI - AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE



Torino, 31 marzo 2006

Prot. n. 2989/P/C14

Circ. Reg. n. 154


Allegato Destinatari

Oggetto: Disposizioni della L. 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria) concernenti le istituzioni scolastiche.

Nel trasmettere il testo dei commi dell'art. 1 della legge in oggetto riguardanti codeste istituzioni scolastiche si richiama di seguito l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto degli stessi che assume rilevanza ai fini della gestione amministrativo-contabile della scuola.

Commi 9 - 56 - 57 concernenti incarichi di consulenza.

Il comma 9 dispone che a decorrere dall'anno 2006 la spesa annua per studi incarichi di consulenza affidati a soggetti estranei all'amministrazione non potrà superare il 50% di quella sostenuta nell'anno 2004. Al riguardo appare opportuno precisare che, in relazione alla natura del bilancio dello stato, il richiamo alla "spesa sostenuta" è da intendersi riferito alla "spesa impegnata".

Il comma 56 prevede l'automatica riduzione del 10 per cento, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, delle somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposti da parte delle Pubbliche amministrazioni per incarichi di consulenza.

In relazione alla locuzione "automaticamente" utilizzata dalla norma e da ritenere che sui trattamenti concessi ad incarichi di consulenza in essere alla data di entrata in vigore della legge sia da operare la riduzione del 10% senza l'adozione di uno specifico provvedimento da parte dell'Amministrazione. La misura del trattamento da prendere a base per detta riduzione è costituita dall'importo risultante alla data del 30 settembre 2005, a nulla rilevando eventuali aumenti adottati successivamente, fermo restando quando stabilito dal successivo comma 57.

Il comma 57 stabilisce che nel triennio 2006-2008 le Pubbliche amministrazioni non possono stipulare ovvero conferire incarichi di consulenza che nel loro complesso comportino una spesa superiore al costo dei contratti in essere al 30 settembre 2005, ridotto del 10%. In sintesi quindi sul contenimento delle consulenze le Amministrazioni interessate sono tenute al rispetto di un triplice vincolo di spesa:
il primo dettato dal comma 9, è quello di fissare, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un limite alla spesa complessiva per incarichi di studio e di consulenza nella misura non superiore al 50% di quella sostenuta nel 2004;
il secondo, consiste nelle rideterminazione, con una riduzione del 10% del valore dei singoli incarichi di consulenza in essere alla data del 30 settembre 2005, ai sensi del comma 56;
il terzo, ai sensi del successivo comma 57, impone di procedere, per il triennio 2006-2008, al rinnovo o alla definizione di nuovi contratti di consulenza in misura non superiore, nel loro complesso, all'importo dei contratti in essere alla data del 30 settembre 2005, ridotto del 10 per cento.

Qualora a seguito dell'applicazione e del limite di cui ai commi 56 e 57 non risultasse rispettato il limite di spesa disposto dal comma 9, le Amministrazioni sono tenute ad adottare ogni misura per ricondurre le spese per studi e consulenza entro il limite del 50% rispetto al 2004.

Risultano esclusi dall'applicazione della normativa in questione i contratti d'insegnamento con personale esterno all'amministrazione trattandosi di fattispecie giuridica diversa dal contratto di consulenza. Resta pertanto confermato il contenuto della C.R. n. 46 del 03/02/2005.

Comma 10 concernente relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Ai sensi del comma 10 anche le spese, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza vanno ridotte del 50% rispetto a quanto impegnato nel 2004.

Comma 11 concernente il noleggio e gestione di autovetture.

In base al comma 11 per il noleggio e gestione delle autovetture la spesa per l'anno 2006 non potrà superare il 50% rispetto a quello impegnato nel 2004.

Commi 48 e 49 - Si fa riferimento alla specifica circ. reg.le n. 143, prot.n. 3041 del 3 aprile 2006.

Comma 58 concerne la riduzione del 10% rispetto agli importi relativi al 30/06/2005 dei compensi dovuti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, in essi compresi i collegi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche.

Comma 59 Prevede il blocco delle misure dei compensi di cui al precedente comma 58, negli importi risultanti al 30/05/2005, come ridotti ai sensi dello stesso comma.

Comma 173 concernente l'invio alla Corte dei Conti degli atti di spesa.

Gli atti di spesa relativi ai commi 9,10,56 e 57, di importo superiore a 5.000 euro, devono essere trasmessi, a cura dell'Amministrazione, direttamente alla Corte dei conti - sezione competente per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione - con le medesime modalità previste dalla circolare n. 23 del 14/06/2005 emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Commi 187 - 189 - 196 - Nel far riserva di specifiche indicazioni dopo l'acquisizione formale delle relative determinazioni ministeriali, si segnala che per le vie brevi il MIUR si è espresso nel senso della non applicazione dei suddetti commi al contratto d'istituto delle scuole.

Commi 210 e 211, concernenti la base di calcolo dell'equo indennizzo.

Per la corresponsione dell'equo indennizzo, derivante da lesioni dovute a cause di servizio, l'indennizzo si computerà esclusivamente sullo stipendio tabellare, senza includere altre voci, anche se fisse e continuative.

Le suddette disposizioni non operano retroattivamente sulle domande antecedenti l' 1/01/2006

Comma 213, 215, 216 e 217 recanti modifiche alla normativa sulle missione del personale statale.

Con il comma 213 e' stata soppressa l'indennità di trasferta per missioni espletate all'interno, di cui all'art. 1, primo comma, legge 417/1978 e art. 1, primo comma legge 513/1978, nonché l'indennità supplementare (10% sui biglietti per viaggi su mezzi di trasporto di linea per via terrestre o marittima e 5% sui viaggi aerei) prevista dall'art. 14, primo e secondo comma, legge n. 836/1973, sia per le missioni all'interno che all'estero. E' stata inoltre soppressa l'indennità (c.d. continuativa) di cui all'art. 8 del D.L.vo, legge 320/1945.

Resta pertanto ferma la normativa concernente il diritto del dipendente al rimborso delle spese di:
a) trasporto, quali biglietti di viaggio e quelle previste per l'utilizzo autorizzato del mezzo proprio
b) pasto
c) pernottamento
Resta in vigore la normativa sull'indennità forfettaria per servizi svolti nell'ambito del perimetro urbano di residenza o nell'ambito di piccole distanze inferiori a 10 Km (legge 1083 del 31.7.1952).

E' invece abrogato il compenso pari ad 1/5 dell'indennità di missione in vigore previsto dalla C.M. n. 104 del 16.4.1999 per i Presidi e Professori incaricati della presidenza delle commissioni di esami di licenza nell'ambito di distanza, rispetto alle sedi di servizio, inferiori a quelle su menzionate che faceva scattare la soppressa indennità di missione.

Il comma 215 ha congelato tutte le indennità rapportate a quella di trasferta agli importi antecedenti alla vigenza della legge finanziaria.

Con il comma 216 è stato previsto per le missioni all'estero che "il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica". Di conseguenza è abrogato il 5° comma dell'art. 12 della predetta legge n. 836/1973, che consentiva l'uso della 1^ classe nei viaggi aerei al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata.

Il comma 217 ha abrogato l'art. 3, comma 2 del Decreto 941bdel 3.6.1926 che prevedeva la corresponsione di un incremento del 30% delle indennità al personale dell'Amministrazione inviato all'estero per partecipazioni a commissioni internazionali.

E' superfluo sottolineare che la normativa suddetta riguarda anche il personale accompagnatore degli alunni nelle visite d'istruzione.

La stessa, inoltre, salvo quanto, come sopra illustrato, previsto dai commi 216 e 217, trova applicazione esclusivamente per le missioni all'interno del territorio nazionale.

Comma 218 concernente l'inquadramento del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

Ai sensi del suddetto comma i dipendenti interessati si intendono inquadrati in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti a quelli previsti nei ruoli statali, avendo a riferimento il trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento. A tale inquadramento corrisponde l'attribuzione di una posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31/12/1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali vigenti alla data dell'inquadramento. Eventuali differenze, sono da considerare come assegni ad persona.

Commi 219, 220 e 221 recanti l'abolizione a carico dell' amministrazione dell'onere delle spese di cura delle infermità dipendenti da cause di servizio.

Comma 224 ha previsto la non applicazione ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche della normativa che prevede la retribuzione compensativa delle festività che ricadono la domenica, ferme restando eventuali sentenze passate in giudicato che dispongono in senso contrario.

Il Dirigente
Francesco CONTINO





Allegato:

Allegato
Destinatari:

Ai Dirigenti e Funzionari Reggenti
dei Centri Servizi Amministrativi
del Piemonte

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado
del Piemonte
LORO SEDI