Regolamento Privacy per le scuole in G.U. (EUROEDIZIONI)


Nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15/1/2007 è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 (Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali») che entrerà in vigore il 30/01/2007.

Con tale regolamento, quindi, entra a regime nella scuola il codice della privacy nella parte in cui 
disciplina i dati sensibili e giudiziari della persona. 
Il regolamento identifica nelle schede ad esso allegate le tipologie di dati sensibili e giudiziari e 
di operazioni    indispensabili  per  la  gestione  del  sistema dell'istruzione, nel  perseguimento  
delle  finalità di  rilevante interesse   pubblico   individuate  dal  codice  e  dalle  specifiche 
previsioni di legge. Le 7 schede descrivono le modalità di trattamento dei dati sanitari, sessuali, 
razziali, religiosi, politici, sindacali, etc… e riguardano i seguenti trattamenti:
  • Scheda 1: Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato e gestione del rapporto di lavoro;
  • Scheda 2: Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari;
  • Scheda 3: Organismi collegiali e commissioni istituzionali;
  • Scheda 4: Attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico;
  • Scheda 5: Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione;
  • Scheda 6: Trattamento dati scuole non statali;
  • Scheda 7: Rapporti scuola-famiglie: gestione del contenzioso.
I  dati  sensibili  e  giudiziari  individuati  dal  regolamento  sono  trattati  previa  verifica  della 
loro pertinenza,
completezza  e  indispensabilità  rispetto alle finalità perseguite nei  singoli  casi,  specie  quando  
la  raccolta  non avvenga presso l'interessato.
Le  operazioni  di interconnessione e raffronto con banche di dati  di  altri  titolari  del trattamento 
e di comunicazione a terzi individuate nel  regolamento  sono  ammesse  soltanto  se indispensabili  
allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta  indicati e solo per il perseguimento delle 
rilevanti finalità di  interesse  pubblico specificate. 
I  raffronti  e  le  interconnessioni  con altre informazioni sensibili  e  giudiziarie  sono  consentite  
soltanto previa verifica della  loro  stretta  indispensabilità  rispetto  ai  singoli casi e previa   
indicazione   scritta   dei   motivi   che  ne  giustificano l'effettuazione.  
Le operazioni effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento e la diffusione 
di dati sensibili e  giudiziari  sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta 
indispensabilità in relazione ai singoli casi e nel rispetto dei   limiti   e   con  le  modalità  stabiliti  
dalle  disposizioni legislative che le prevedono.
In base a quanto specificato nel regolamento, inoltre, l'identificazione  dei  tipi di dati sensibili e 
giudiziari e delle operazioni su questi eseguibili deve essere aggiornata in relazione ad eventuali 
esigenze sopravvenute e, comunque, con periodicità triennale.