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Nella
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15/1/2007 è
stato pubblicato il decreto
ministeriale 7
dicembre 2006,
n. 305
(Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e
delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in
attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30
giugno 2003,
n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali») che
entrerà in vigore il 30/01/2007.
Con tale regolamento, quindi, entra a regime nella scuola il codice della privacy nella parte in cui
disciplina i dati sensibili e giudiziari della persona.
Il regolamento identifica nelle schede ad esso allegate le tipologie di dati sensibili e giudiziari e
di operazioni indispensabili per la gestione del sistema dell'istruzione, nel perseguimento
delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal codice e dalle specifiche
previsioni di legge. Le 7 schede descrivono le modalità di trattamento dei dati sanitari, sessuali,
razziali, religiosi, politici, sindacali, etc… e riguardano i seguenti trattamenti:
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Scheda 1: Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato e gestione del rapporto di lavoro;
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Scheda 2: Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari;
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Scheda 3: Organismi collegiali e commissioni istituzionali;
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Scheda 4: Attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico;
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Scheda 5: Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione;
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Scheda 6: Trattamento dati scuole non statali;
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Scheda 7: Rapporti scuola-famiglie: gestione del contenzioso.
I dati sensibili e giudiziari individuati dal regolamento sono trattati previa verifica della
loro pertinenza,
completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando
la raccolta non avvenga presso l'interessato.
Le operazioni di interconnessione e raffronto con banche di dati di altri titolari del trattamento
e di comunicazione a terzi individuate nel regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili
allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati e solo per il perseguimento delle
rilevanti finalità di interesse pubblico specificate.
I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie sono consentite
soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità rispetto ai singoli casi e previa
indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione.
Le operazioni effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento e la diffusione
di dati sensibili e giudiziari sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta
indispensabilità in relazione ai singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti
dalle disposizioni legislative che le prevedono.
In base a quanto specificato nel regolamento, inoltre, l'identificazione dei tipi di dati sensibili e
giudiziari e delle operazioni su questi eseguibili deve essere aggiornata in relazione ad eventuali
esigenze sopravvenute e, comunque, con periodicità triennale.
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